Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 21/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3912 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Maria Lupis, con il quale è elettivamente domiciliato in Grotteria (RC), Via Corso Antonio Gramsci, n. 62
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., anche quale CP_1
mandatario della Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Lilia Bonicioli, con la quale è
[...]
elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Matteotti n. 48, presso l'agenzia operativa CP_1
Resistente
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/12/2021, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, in data 13/11/2021, gli è stato notificato l'avviso di addebito n.
39420210000619714000, per un importo di € 2.659,03 a titolo di contributi previdenziali gestione agricola-lavoratori autonomi, anno 2019, ente creditore
CP_1
- che non è imprenditore agricolo professionale e non è iscritto nell'apposito elenco provinciale;
- che è proprietario di piccoli appezzamenti di terreno privi di redditività, per i quali assume saltuariamente manodopera al fine di evitare il deterioramento dei medesimi;
- che, in particolare, il valore reddituale di tali appezzamenti è pari a €
53,00, come si evince dalla dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2019;
- che svolge attività lavorativa di amministratore di condominio e versa regolarmente i contributi dovuti alla gestione separata CP_1
- che non è in possesso dei requisiti legittimanti la qualifica di imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c.;
- che, pertanto, la pretesa di pagamento avanzata dall è CP_3
illegittima, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Lavoro accertare e dichiarare che il Sig.
non è imprenditore agricolo professionale, che i Parte_1
terreni da lui posseduti non godono di redditività, che esso ricorrente svolge
l'attività di amministratore di condominio, di consigliere comunale e di studente universitario, che non dedica all'attività agricola più del 50% del tempo/lavoro, che trae sostentamento solo dall'attività di amministratore di condominio e che non trae sostentamento dall'attività agricola, che è privo di 3
conoscenze e competenze in materia agricola, che non è iscritto nell'elenco provinciale degli I.A.P. e, per l'effetto, voler annullare l'avviso n.
39420170004022168000 reso dall' in data 09.12.2017 e notificato in CP_1
data 04.01.2018; con vittoria di spese ed onorari di lite, da quantificarsi in conformità alle vigenti tariffe forensi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo la regolare notifica dell'avviso di addebito, la tardività dell'opposizione, la legittimità dell'iscrizione del ricorrente nell'elenco degli imprenditori agricoli professionali e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
*** Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Come anticipato nella parte narrativa della presente decisione, la pretesa oggi azionata, oggetto dell'avviso di addebito impugnato, prende le mosse dall'obbligo, gravante sul ricorrente, di versare contributi, discendente dall'iscrizione d'ufficio nell'elenco degli imprenditori agricoli professionali.
L'obbligo contributivo, come allegato e provato, si fonda su un provvedimento di iscrizione d'ufficio nell'elenco dei coltivatori diretti, la cui illegittimità è stata oggetto della sentenza n. 434/2024, emessa da questo
Tribunale, con la quale è stata ordinata la cancellazione del ricorrente dalla
Gestione Autonoma IA, con effetto retroattivo dall'1.9.2005 ed è stato dichiarato che nulla è dovuto dal ricorrente in ragione dell'illegittima iscrizione d'ufficio presso la Gestione Autonoma IAP con decorrenza dall'1.9.2005.
Il passaggio in giudicato della predetta sentenza è stato attestato dalla cancelleria questo Tribunale in data 16/11/2024. 4
È vero che la citata sentenza ha ad oggetto un periodo contributivo parzialmente differente, ossia dal 1.9.2005 al 30.6.2009
Tuttavia, la pretesa contributiva oggetto del presente giudizio, che riguarda l'anno 2019, discende dal medesimo verbale di accertamento, oggetto della sentenza citata, da cui è scaturita l'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione autonoma IAP: la sentenza, nel negare la sussistenza della pretesa contributiva per il periodo dal 1.9.2005 al 30.6.2009, ha altresì statuito l'illegittimità del provvedimento di iscrizione d'ufficio del ricorrente alla
Gestione IAP, atto presupposto dell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio, nonché il diritto del ricorrente a non essere iscritto nella gestione autonoma IAP, ordinando la cancellazione con effetto retroattivo dal
1/09/2005.
Tale pronuncia, passata in cosa giudicata, può essere senz'altro utilizzata nel presente giudizio, anche con riferimento all'anno 2019, oggetto dell'avviso di addebito impugnato.
Infatti, con sentenza del 25 maggio 2001 n. 226, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno assimilato la sentenza pronunciata in altro processo, divenuta definitiva, ad una norma di diritto, traendone la conseguenza della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e della diretta interpretazione nel giudizio di legittimità, con eventuale esame ed interpretazione di altri atti processuali utili a verificarne la portata.
Pertanto, il giudicato partecipa della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto;
inoltre, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem: conseguentemente, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità delle decisioni. 5
Tale garanzia di stabilità, essendo anche collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dei giudizi, impedisce di accedere a soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive.
Per tale ragione, non trova ostacolo neppure nei divieti di produzione di nuovi documenti, posto dall'art. 372 c.p.c., che, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato (si veda sez. un. 16 giugno 2006 n.13916, che ha confermato l'orientamento già manifestato da Cass. 11 gennaio 2006 n.360, superando invece quello precedentemente espresso, tra le altre, da Cass. 27 gennaio 2006, n. 1760, da
Cass. 23 luglio 2004 n.13854, e da Cass. 8 gennaio n. 2003 n.11731).
Non vi è dubbio, pertanto, che sia possibile produrre nel corso del giudizio la documentazione destinata a provare la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto.
Come ampiamente argomentato, nel caso di specie, si è certamente formato il giudicato sull'illegittimità dell'iscrizione scaturente dal verbale di accertamento dell' da cui discende la pretesa oggetto dell'avviso di CP_1
addebito impugnato nel presente giudizio.
Essendosi formato il giudicato sull'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione IAP, come attestato dalla cancelleria di questo
Tribunale, la pretesa dell' oggetto del presente giudizio, è infondata, per CP_1
effetto del giudicato “esterno”, avente ad oggetto il diritto del ricorrente a non essere iscritto nella Gestione IAP.
Nondimeno, anche nel corso del presente giudizio, il ricorrente ha allegato i CUD dai quali si evince lo svolgimento di una diversa attività lavorativa, anche nell'anno oggetto di contestazione.
Inoltre, nel corso del presente giudizio, l' non ha provato nulla CP_1 6
sulla pretesa a monte, che è stata comunque sconfessata da una sentenza passata in giudicato, mentre il ricorrente ha allegato documentazione (come il modello CUD 2020 e la delibera di insediamento presso il consiglio comunale) dalla quale si evince lo svolgimento, nell'anno 2019, di attività diverse quali quella di amministratore di condominio, quella di consigliere comunale del Comune di Grotteria e dell'attività di studente universitario.
A fronte di tali contestazioni sarebbe stato onere dell' provare CP_1
l'effettiva sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti richiesti per legge ai fini del riconoscimento della qualità di IAP, con specifico riferimento all'anno
2019, oggetto della pretesa azionata con l'avviso di addebito impugnato.
Pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito n. 39420210000619714000, notificato in data
13/11/2021.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' da liquidarsi in favore dell'erario CP_1
in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello stato.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte_1
, N.R.G. 3912/2021, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
[...]
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n.
39420210000619714000, notificato in data 13/11/2021;
-Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, che liquida in € 1312,00, oltre accessori, come per legge, da liquidarsi in favore dell'erario. Locri, 21/01/2025
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Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci