Art. 2.
Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729 , quale risulta modificato dall' articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464 , e' sostituito dai seguenti:
"La garanzia dello Stato, di cui al precedente articolo 1, su richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti, diventa automaticamente operante dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.
A seguito dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del tesoro e' surrogato nei diritti che questi avevano nei confronti del debitore".
Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729 , quale risulta modificato dall' articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464 , e' sostituito dai seguenti:
"La garanzia dello Stato, di cui al precedente articolo 1, su richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti, diventa automaticamente operante dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.
A seguito dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del tesoro e' surrogato nei diritti che questi avevano nei confronti del debitore".