TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 15/12/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di L'Aquila Giudice del Lavoro
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 632/2024 r.g., udienza del 15/12/2025
Parte_1
Avv.DE MARCHIS GOMEZ CARLO parte ricorrente
Parte_2
Avv. PAOLO COLORIZIO, RU IZ parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: “Accertare e dichiarare la nullità l'illegittimità e/o l'inefficacia e comunque l'invalidità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alla ricorrente e per l'effetto condannare la alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro oltre il pagamento in Parte_2 favore della Sig.ra delle retribuzioni ovvero dell'indennizzo nella misura massima di Parte_3 giustizia della retribuzione globale di fatto utile ai fini del TFR pari ad € 3.287,46 mensili, o altra di giustizia, dalla data del licenziamento alla reintegra ovvero, in via subordinata al pagamento dell'indennizzo pari alla retribuzione globale di fatto utile ai fini del TFR nella misura mensile di € 3.287,46, o altra di giustizia, nella misura massima di giustizia di cui al d.lgs 23/2015”. II. Parte resistente: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente in ordine ai fatti e circostanze di cui ai capi da 1 a 25 del ricorso introduttivo, nonché l'avvenuta formazione del giudicato;
2) Nel merito, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, Parte_ la perfetta legittimità del licenziamento per irrogato alla ricorrente in data 24/09/2024 e l'infondatezza, in fatto ed in diritto, del ricorso avversario e per l'effetto, rigettarlo integralmente” e insiste nelle richieste istruttorie.
Le ragioni della decisione
I. La questione controversa in giudizio riguarda l'accertamento della illegittimità del licenziamento subito da parte ricorrente. II. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale. Le fonti di prova non indicate, e quelle non ammesse, sono irrilevanti ai fini della decisione.
1 Parte ricorrente è stata dipendente - a tempo indeterminato e pieno - di parte resistente dal 17 febbraio 2021 per la mansione di Digital Marketing Manager inquadrata al secondo livello del CCNL terziario distribuzione e servizi e per una retribuzione mensile lorda di 2.500 euro (doc. 4 ricorso).
2 La retribuzione è stata poi aumentata a 2.857,15 euro (doc. 4 bis ricorso). La retribuzione indicata nella busta paga del luglio 2024 è pari alla paga base di 3.287,46 euro oltre i ratei di tredicesima e quattordicesima per un totale di 3.287,46 euro (doc. 5 ricorso).
3 Parte ricorrente ha contratto matrimonio il 16.06.2024 (doc. 5 bis ricorso).
4 Parte ricorrente è stata licenziata il 27.9.2024 per giustificato motivo oggettivo (doc. 5 ter ricorso)
III. Parte ricorrente contesta la legittimità del licenziamento per plurimi motivi: omessa e/o violazione della procedura di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223; mancanza del giustificato motivo oggettivo;
violazione dell'art. 1 l. n. 7/1963 e dell'art. 35, comma 2°, del d.lgs 198/06.
IV. La domanda di parte ricorrente è fondata in quanto il licenziamento è nullo per violazione dell'art. 35 D. Lgs. n. 198/2006. La decisione è fondata sulla ragione più liquida e conduce ad un esito definitorio e giuridico per il lavoratore di massima tutela.
V. L'art. 35 D. Lgs. n. 198/2006 prevede che
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio.
5. Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi: a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.
6. Con il provvedimento che dichiara la nullità dei licenziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è disposta la corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio.
1 La norma stabilisce al comma 3 la presunzione per cui il licenziamento si considera “disposto per causa di matrimonio” quando è stato disposto nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segue la celebrazione, fino ad un anno dopo la celebrazione stessa.
2 La presunzione è relativa e può essere vinta dalla prova contraria, a carico del datore di lavoro, nelle tre ipotesi tassative previste dal comma 5.
3 La Corte Costituzionale con la sentenza n. 46 del 1993, relativa alla precedente disposizione, ha chiarito che la norma garantisce alla lavoratrice, nel periodo indicato, la stabilità del posto di lavoro correlata alla sospensione del potere di recesso in capo al datore. Con la conseguenza che, nel tratto di tempo definito dalla norma, la lavoratrice non solo non può essere colpita da un licenziamento individuale motivato da una causa diversa da quelle elencate ma non può nemmeno essere assoggettata alle procedure di "messa in mobilità" o di licenziamento collettivo per riduzione del personale regolate dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. La limitazione della prova contraria alla presunzione legale di licenziamento a causa di matrimonio ai soli tre casi normativamente previsti consente di realizzare una finalità ulteriore rispetto a quella originaria antidiscriminatoria, ossia quella di promozione del matrimonio e di formazione di una famiglia legittima.
4 La norma quindi non consente che venga disposto un licenziamento in nessun caso, sia pure assistito da un giustificato motivo soggettivo oppure da un giustificato motivo oggettivo diverso dalla cessazione dell'attività aziendale. Solo nelle tassative tre ipotesi in cui è ammessa la prova contraria il legislatore ha ritenuto prevalente la tutela della libertà di impresa (art. 41 Cost.) rispetto alla tutela della lavoratrice.
5 In relazione al momento in cui collocare il licenziamento, Cassazione n. 27055/2013 ha stabilito poi che il divieto di licenziamento – con la connessa sanzione in termini di nullità – opera in relazione al momento in cui il licenziamento è stato “deciso” ossia “disposto” e non in relazione al momento in cui produce il suo effetto ossia diviene efficace, perché altrimenti si finirebbe con il consentire abusi e l'aggiramento della normativa.
VI. Il licenziamento subito da parte ricorrente è avvenuto in costanza di matrimonio in quanto disposto nel settembre 2024 e quindi dopo tre mesi la conclusione del matrimonio.
VII. Il licenziamento non è stato determinato per nessuna delle tre ipotesi ex art. 35: a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine. Lo stesso è stato motivato per “effetto del riposizionamento industriale dell'azienda in ambito commerciale assai diverso da un recente passato, siamo stati indotti dalla necessità di una diversa strutturazione aziendale, a rimodulare i carichi di competenza” e per la necessità quindi di sopprimere la posizione di “E-commerce and Digital marketing Manager” occupata da parte ricorrente.
VIII. Alla luce di quanto esplicitato in diritto sono infondate le difese di parte resistente secondo cui il licenziamento non sia stato determinato “finalisticamente” dal matrimonio ma per un giustificato motivo oggettivo.
IX. E' altrettanto infondata la difesa che colloca il licenziamento di parte ricorrente – avvenuta per soppressione del posto come indicato nella lettera del licenziamento – nella lettera c) dell'art. 35.
1 Deve evidenziarsi inoltre che non è consentita, alla luce della tassatività delle ipotesi di licenziamento ex art. 35, una interpretazione estensiva della lettera c).
2 La giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che il divieto di licenziare “è la regola, per cui le ipotesi in cui invece è consentito sono eccezioni, come tali di stretta interpretazione (art. 14 disp.prel.c.c.), con la conseguenza per cui solo la cessazione integrale dell'attività aziendale può consentire il licenziamento, non pure la cessazione di un reparto, per quanto autonomo, al quale sia addetta la lavoratrice. In particolare, questa Corte, nell'ambito della tematica della tutela della lavoratrice madre, ha affermato che la deroga al divieto di licenziamento di cui all'art. 54, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 151 del 2001, dall'inizio della gestazione fino al compimento dell'età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell'intera attività aziendale, sicché, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva od analogica alle ipotesi di cessazione dell'attività di un singolo reparto dell'azienda, ancorché dotato di autonomia funzionale (Cass. 28/09/2017, n. 22720; nello stesso senso Cass. n. 18363/2013). Lo stesso principio va affermato in relazione alla tutela della lavoratrice che decida di contrarre matrimonio, poiché anche in tal caso il legislatore pone lo stesso divieto e adopera la stessa tecnica regolatrice della tutela, prevedendo tre eccezioni, fra cui quella della cessazione dell'attività aziendale” (da ultimo Cassazione n. 10286/2024). 3 La sentenza sopra citata, valorizzando il dato della tassatività delle ipotesi di cui al comma 5, ha chiarito che le eccezioni al divieto di licenziamento a causa di matrimonio sono insuscettibili di interpretazione estensiva ed analogica, sicché non può ricondursi alla nozione di cessazione dell'attività aziendale (derogatoria rispetto al menzionato divieto) nemmeno la cessazione di un solo reparto, ancorché autonomo.
X. La nullità del licenziamento comporta l'applicazione delle tutele ex art. 2 D. Lgs. n. 23/2015 e pertanto parte ricorrente ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, nella misura della retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per tutto il periodo intercorso fra il licenziamento e la reintegrazione.
XI. Per la determinazione del parametro “retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” deve ritenersi attendibile il calcolo effettuato da parte ricorrente in 3.287,46 euro (doc. 4 bis e 5), non oggetto comunque di specifica contestazione.
XII. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione – considerando il valore della controversia (indeterminabile, scaglione a partire da 26mila euro), i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio. La regolamentazione tiene altresì conto delle eccezioni proposte dalla parte soccombente e risultante infondate. I valori sono considerati ai medi, salvo il minimo per la fase decisionale. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente è aumentato ex (art. 4 comma 1 bis).
p.q.m.
I. Accerta che il licenziamento di parte ricorrente è nullo per violazione dell'art. L'art. 35 D. Lgs. n. 198/2006. II. Ordina a parte resistente la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. III. Condanna parte resistente al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di per un'indennità calcolata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione sulla base di una retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a 3.287,46 euro mensili. Condanna parte resistente, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. IV. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 5.665,0 euro, oltre accessori dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
15/12/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 632/2024 r.g., udienza del 15/12/2025
Parte_1
Avv.DE MARCHIS GOMEZ CARLO parte ricorrente
Parte_2
Avv. PAOLO COLORIZIO, RU IZ parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: “Accertare e dichiarare la nullità l'illegittimità e/o l'inefficacia e comunque l'invalidità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alla ricorrente e per l'effetto condannare la alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro oltre il pagamento in Parte_2 favore della Sig.ra delle retribuzioni ovvero dell'indennizzo nella misura massima di Parte_3 giustizia della retribuzione globale di fatto utile ai fini del TFR pari ad € 3.287,46 mensili, o altra di giustizia, dalla data del licenziamento alla reintegra ovvero, in via subordinata al pagamento dell'indennizzo pari alla retribuzione globale di fatto utile ai fini del TFR nella misura mensile di € 3.287,46, o altra di giustizia, nella misura massima di giustizia di cui al d.lgs 23/2015”. II. Parte resistente: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente in ordine ai fatti e circostanze di cui ai capi da 1 a 25 del ricorso introduttivo, nonché l'avvenuta formazione del giudicato;
2) Nel merito, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, Parte_ la perfetta legittimità del licenziamento per irrogato alla ricorrente in data 24/09/2024 e l'infondatezza, in fatto ed in diritto, del ricorso avversario e per l'effetto, rigettarlo integralmente” e insiste nelle richieste istruttorie.
Le ragioni della decisione
I. La questione controversa in giudizio riguarda l'accertamento della illegittimità del licenziamento subito da parte ricorrente. II. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale. Le fonti di prova non indicate, e quelle non ammesse, sono irrilevanti ai fini della decisione.
1 Parte ricorrente è stata dipendente - a tempo indeterminato e pieno - di parte resistente dal 17 febbraio 2021 per la mansione di Digital Marketing Manager inquadrata al secondo livello del CCNL terziario distribuzione e servizi e per una retribuzione mensile lorda di 2.500 euro (doc. 4 ricorso).
2 La retribuzione è stata poi aumentata a 2.857,15 euro (doc. 4 bis ricorso). La retribuzione indicata nella busta paga del luglio 2024 è pari alla paga base di 3.287,46 euro oltre i ratei di tredicesima e quattordicesima per un totale di 3.287,46 euro (doc. 5 ricorso).
3 Parte ricorrente ha contratto matrimonio il 16.06.2024 (doc. 5 bis ricorso).
4 Parte ricorrente è stata licenziata il 27.9.2024 per giustificato motivo oggettivo (doc. 5 ter ricorso)
III. Parte ricorrente contesta la legittimità del licenziamento per plurimi motivi: omessa e/o violazione della procedura di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223; mancanza del giustificato motivo oggettivo;
violazione dell'art. 1 l. n. 7/1963 e dell'art. 35, comma 2°, del d.lgs 198/06.
IV. La domanda di parte ricorrente è fondata in quanto il licenziamento è nullo per violazione dell'art. 35 D. Lgs. n. 198/2006. La decisione è fondata sulla ragione più liquida e conduce ad un esito definitorio e giuridico per il lavoratore di massima tutela.
V. L'art. 35 D. Lgs. n. 198/2006 prevede che
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio.
5. Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi: a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.
6. Con il provvedimento che dichiara la nullità dei licenziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è disposta la corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio.
1 La norma stabilisce al comma 3 la presunzione per cui il licenziamento si considera “disposto per causa di matrimonio” quando è stato disposto nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segue la celebrazione, fino ad un anno dopo la celebrazione stessa.
2 La presunzione è relativa e può essere vinta dalla prova contraria, a carico del datore di lavoro, nelle tre ipotesi tassative previste dal comma 5.
3 La Corte Costituzionale con la sentenza n. 46 del 1993, relativa alla precedente disposizione, ha chiarito che la norma garantisce alla lavoratrice, nel periodo indicato, la stabilità del posto di lavoro correlata alla sospensione del potere di recesso in capo al datore. Con la conseguenza che, nel tratto di tempo definito dalla norma, la lavoratrice non solo non può essere colpita da un licenziamento individuale motivato da una causa diversa da quelle elencate ma non può nemmeno essere assoggettata alle procedure di "messa in mobilità" o di licenziamento collettivo per riduzione del personale regolate dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. La limitazione della prova contraria alla presunzione legale di licenziamento a causa di matrimonio ai soli tre casi normativamente previsti consente di realizzare una finalità ulteriore rispetto a quella originaria antidiscriminatoria, ossia quella di promozione del matrimonio e di formazione di una famiglia legittima.
4 La norma quindi non consente che venga disposto un licenziamento in nessun caso, sia pure assistito da un giustificato motivo soggettivo oppure da un giustificato motivo oggettivo diverso dalla cessazione dell'attività aziendale. Solo nelle tassative tre ipotesi in cui è ammessa la prova contraria il legislatore ha ritenuto prevalente la tutela della libertà di impresa (art. 41 Cost.) rispetto alla tutela della lavoratrice.
5 In relazione al momento in cui collocare il licenziamento, Cassazione n. 27055/2013 ha stabilito poi che il divieto di licenziamento – con la connessa sanzione in termini di nullità – opera in relazione al momento in cui il licenziamento è stato “deciso” ossia “disposto” e non in relazione al momento in cui produce il suo effetto ossia diviene efficace, perché altrimenti si finirebbe con il consentire abusi e l'aggiramento della normativa.
VI. Il licenziamento subito da parte ricorrente è avvenuto in costanza di matrimonio in quanto disposto nel settembre 2024 e quindi dopo tre mesi la conclusione del matrimonio.
VII. Il licenziamento non è stato determinato per nessuna delle tre ipotesi ex art. 35: a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine. Lo stesso è stato motivato per “effetto del riposizionamento industriale dell'azienda in ambito commerciale assai diverso da un recente passato, siamo stati indotti dalla necessità di una diversa strutturazione aziendale, a rimodulare i carichi di competenza” e per la necessità quindi di sopprimere la posizione di “E-commerce and Digital marketing Manager” occupata da parte ricorrente.
VIII. Alla luce di quanto esplicitato in diritto sono infondate le difese di parte resistente secondo cui il licenziamento non sia stato determinato “finalisticamente” dal matrimonio ma per un giustificato motivo oggettivo.
IX. E' altrettanto infondata la difesa che colloca il licenziamento di parte ricorrente – avvenuta per soppressione del posto come indicato nella lettera del licenziamento – nella lettera c) dell'art. 35.
1 Deve evidenziarsi inoltre che non è consentita, alla luce della tassatività delle ipotesi di licenziamento ex art. 35, una interpretazione estensiva della lettera c).
2 La giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che il divieto di licenziare “è la regola, per cui le ipotesi in cui invece è consentito sono eccezioni, come tali di stretta interpretazione (art. 14 disp.prel.c.c.), con la conseguenza per cui solo la cessazione integrale dell'attività aziendale può consentire il licenziamento, non pure la cessazione di un reparto, per quanto autonomo, al quale sia addetta la lavoratrice. In particolare, questa Corte, nell'ambito della tematica della tutela della lavoratrice madre, ha affermato che la deroga al divieto di licenziamento di cui all'art. 54, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 151 del 2001, dall'inizio della gestazione fino al compimento dell'età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell'intera attività aziendale, sicché, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva od analogica alle ipotesi di cessazione dell'attività di un singolo reparto dell'azienda, ancorché dotato di autonomia funzionale (Cass. 28/09/2017, n. 22720; nello stesso senso Cass. n. 18363/2013). Lo stesso principio va affermato in relazione alla tutela della lavoratrice che decida di contrarre matrimonio, poiché anche in tal caso il legislatore pone lo stesso divieto e adopera la stessa tecnica regolatrice della tutela, prevedendo tre eccezioni, fra cui quella della cessazione dell'attività aziendale” (da ultimo Cassazione n. 10286/2024). 3 La sentenza sopra citata, valorizzando il dato della tassatività delle ipotesi di cui al comma 5, ha chiarito che le eccezioni al divieto di licenziamento a causa di matrimonio sono insuscettibili di interpretazione estensiva ed analogica, sicché non può ricondursi alla nozione di cessazione dell'attività aziendale (derogatoria rispetto al menzionato divieto) nemmeno la cessazione di un solo reparto, ancorché autonomo.
X. La nullità del licenziamento comporta l'applicazione delle tutele ex art. 2 D. Lgs. n. 23/2015 e pertanto parte ricorrente ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, nella misura della retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per tutto il periodo intercorso fra il licenziamento e la reintegrazione.
XI. Per la determinazione del parametro “retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” deve ritenersi attendibile il calcolo effettuato da parte ricorrente in 3.287,46 euro (doc. 4 bis e 5), non oggetto comunque di specifica contestazione.
XII. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione – considerando il valore della controversia (indeterminabile, scaglione a partire da 26mila euro), i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio. La regolamentazione tiene altresì conto delle eccezioni proposte dalla parte soccombente e risultante infondate. I valori sono considerati ai medi, salvo il minimo per la fase decisionale. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente è aumentato ex (art. 4 comma 1 bis).
p.q.m.
I. Accerta che il licenziamento di parte ricorrente è nullo per violazione dell'art. L'art. 35 D. Lgs. n. 198/2006. II. Ordina a parte resistente la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. III. Condanna parte resistente al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di per un'indennità calcolata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione sulla base di una retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a 3.287,46 euro mensili. Condanna parte resistente, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. IV. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 5.665,0 euro, oltre accessori dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
15/12/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta