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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 993/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4012/2024 depositato il 06/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 322/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO e pubblicata il 25/01/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 29620239001682068000 VARIE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2174/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, nata Data_1 a Luogo_1 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa - per procura allegata al ricorso di primo grado - dall'avv. Difensore_1] ha proposto appello avverso la sentenza n. 322/2024, con la quale era stato rigettato il ricorso originario riguardante atti impositivi per l'anno d'imposta 2018. L'appellante reitera le doglianze già espresse in primo grado, lamentando l'illegittimità della pretesa tributaria e chiedendo la riforma della decisione.
I.Omessa o illegittima notifica degli atti presupposto;
II. Difetto di motivazione, con violazione del diritto di difesa. Omessa allegazione degli atti indicati.
III. Carenza di esecutività dei ruoli presupposti per mancata sottoscrizione degli stessi.
IV. Intervenuta prescrizione delle pretese.
V. Erroneità della quantificazione delle pretese ed illegittimità delle stesse.
VI. Erroneità del calcolo degli interessi, con violazione art. 30 DPR 602/1973.
VII. Erroneità del calcolo dei compensi di riscossione, con violazione art. 17 D.lgs.
112/1999.
ADER a cui l'appello è stato notificato con PEC il giorno 25/07/2024, non risulta costituita nel giudizio di appello
Si dà atto che l'appellante è stata ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento n. 64/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere integralmente respinto.
1. Infondatezza del merito: L'analisi dei motivi di gravame evidenzia come l'appellante non abbia fornito alcun elemento nuovo o prova documentale idonea a scardinare il quadro probatorio già correttamente valutato dai giudici di primo grado. Le contestazioni risultano generiche e meramente ripetitive di tesi già ampiamente disattese.
2. Natura pretestuosa e strumentale del ricorso: Questa Corte rileva che il presente gravame appare privo di ogni ragionevole fondamento giuridico. La proposizione di un appello basato su argomentazioni palesemente infondate e in aperto contrasto con le risultanze documentali configura un abuso dello strumento processuale. Il ricorso si appalesa, pertanto, come pretestuoso e strumentale.
3.In particolare, in ordine alla produzione documentale, acquisita al fascicolo di primo grado e ritenuta tardiva dall'appellante si osserva che la stessa è ammissibile, tanto piu' che, sull'ammissibilità della produzione documentale tardiva e riscontrata in appello si è pronunziata la Consulta.
Il giudizio di appello è stato instaurato nel 2024 (n. 4012/24) sotto l'impero della nuova legge. Tuttavia, la
Corte costituzionale si è pronunciata sull'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 (e sull'art. 4, comma 2, del D.Lgs.
n. 220/2023 che dichiara incostituzionale) e, con la sentenza n. 36 del 27 marzo 2025, ha stabilito che il divieto di produrre nuovi documenti in appello non può essere applicato ai giudizi instaurati in secondo grado dal 5 gennaio 2024, cioè, dall'entrata in vigore del nuovo art. 58, ma solo ai giudizi d'appello il cui primo grado sia stato instaurato dopo il 5 gennaio 2024. Quindi, nei giudizi d'appello il cui primo grado è stato instaurato prima del 5 gennaio 2024 è ancora possibile depositare documenti nuovi in appello e nel caso specifico ritenere ammissibili quelli già prodotti in primo grado.
Secondo la Corte costituzionale infatti «la previsione transitoria oblitera la circostanza che nei processi iniziati in grado di appello dopo tale data, il cui primo grado sia stato incardinato nel vigore della precedente disciplina, le parti, confidando sulla facoltà loro riconosciuta dal previgente articolo 58, comma 2, di depositare documenti anche nell'eventuale processo di gravame, potrebbero averne omesso la produzione in prime cure. Infatti, nei casi in cui al momento dell'entrata in vigore della novella, i termini per le deduzioni istruttorie ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 siano già spirati, le parti non hanno la possibilità di prevenire le conseguenze dei sopravvenuti divieti probatori - e in special modo di quello assoluto ex art. 58, comma 3 - mediante un tempestivo deposito nel giudizio di primo grado».
4.Contumacia in appello di ADER: al di là della mancata costituzione dell'Ufficio, contumace nel giudizio, nessun elemento depone per la fondatezza del ricorso
L'ordinamento processuale considera la scelta, compiuta dalla parte, di non partecipare al giudizio in modo assolutamente neutro non rivestendo la contumacia il carattere di condotta "ex se" significante, non soltanto con riferimento al riconoscimento del diritto altrui ma neppure in termini di mera non contestazione dei fatti allegati. infatti, l'atteggiamento di contumacia non potrà certamente intendersi come una sua tacita acquiescenza, atteso che l'ordinamento attribuisce alla contumacia solo effetti tipizzati e fra essi non si rinviene un effetto di tal genere ( Cass., civ. sez. III, del 19 luglio 2018, n. 19185)
5. Liquidazione del patrocinio a spese dello Stato: Sebbene la parte sia stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la natura manifestamente pretestuosa dell'impugnazione impedisce la liquidazione dei compensi al difensore. Ai sensi della normativa vigente (art. 136 d.P.R. n. 115/2002),
l'ammissione al patrocinio può essere revocata qualora come nel caso di specie, la condotta processuale della difesa dell'appellante si è sostanziata in un appello ripetitivo e strumentale integrando i profili di cui all'art. 136 citato , con conseguenziale esclusione del diritto alla liquidazione delle spese a carico dell'Erario, esponendosi anzi a consistenti spese di secondo grado che non sono state liquidate solo per effetto della contumacia di ADER
P.Q.M.
rigetta l'appello. Spese compensate. Palermo 27.11.25 IL PRESIDENTE
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4012/2024 depositato il 06/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 322/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO e pubblicata il 25/01/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 29620239001682068000 VARIE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2174/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, nata Data_1 a Luogo_1 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa - per procura allegata al ricorso di primo grado - dall'avv. Difensore_1] ha proposto appello avverso la sentenza n. 322/2024, con la quale era stato rigettato il ricorso originario riguardante atti impositivi per l'anno d'imposta 2018. L'appellante reitera le doglianze già espresse in primo grado, lamentando l'illegittimità della pretesa tributaria e chiedendo la riforma della decisione.
I.Omessa o illegittima notifica degli atti presupposto;
II. Difetto di motivazione, con violazione del diritto di difesa. Omessa allegazione degli atti indicati.
III. Carenza di esecutività dei ruoli presupposti per mancata sottoscrizione degli stessi.
IV. Intervenuta prescrizione delle pretese.
V. Erroneità della quantificazione delle pretese ed illegittimità delle stesse.
VI. Erroneità del calcolo degli interessi, con violazione art. 30 DPR 602/1973.
VII. Erroneità del calcolo dei compensi di riscossione, con violazione art. 17 D.lgs.
112/1999.
ADER a cui l'appello è stato notificato con PEC il giorno 25/07/2024, non risulta costituita nel giudizio di appello
Si dà atto che l'appellante è stata ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento n. 64/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere integralmente respinto.
1. Infondatezza del merito: L'analisi dei motivi di gravame evidenzia come l'appellante non abbia fornito alcun elemento nuovo o prova documentale idonea a scardinare il quadro probatorio già correttamente valutato dai giudici di primo grado. Le contestazioni risultano generiche e meramente ripetitive di tesi già ampiamente disattese.
2. Natura pretestuosa e strumentale del ricorso: Questa Corte rileva che il presente gravame appare privo di ogni ragionevole fondamento giuridico. La proposizione di un appello basato su argomentazioni palesemente infondate e in aperto contrasto con le risultanze documentali configura un abuso dello strumento processuale. Il ricorso si appalesa, pertanto, come pretestuoso e strumentale.
3.In particolare, in ordine alla produzione documentale, acquisita al fascicolo di primo grado e ritenuta tardiva dall'appellante si osserva che la stessa è ammissibile, tanto piu' che, sull'ammissibilità della produzione documentale tardiva e riscontrata in appello si è pronunziata la Consulta.
Il giudizio di appello è stato instaurato nel 2024 (n. 4012/24) sotto l'impero della nuova legge. Tuttavia, la
Corte costituzionale si è pronunciata sull'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 (e sull'art. 4, comma 2, del D.Lgs.
n. 220/2023 che dichiara incostituzionale) e, con la sentenza n. 36 del 27 marzo 2025, ha stabilito che il divieto di produrre nuovi documenti in appello non può essere applicato ai giudizi instaurati in secondo grado dal 5 gennaio 2024, cioè, dall'entrata in vigore del nuovo art. 58, ma solo ai giudizi d'appello il cui primo grado sia stato instaurato dopo il 5 gennaio 2024. Quindi, nei giudizi d'appello il cui primo grado è stato instaurato prima del 5 gennaio 2024 è ancora possibile depositare documenti nuovi in appello e nel caso specifico ritenere ammissibili quelli già prodotti in primo grado.
Secondo la Corte costituzionale infatti «la previsione transitoria oblitera la circostanza che nei processi iniziati in grado di appello dopo tale data, il cui primo grado sia stato incardinato nel vigore della precedente disciplina, le parti, confidando sulla facoltà loro riconosciuta dal previgente articolo 58, comma 2, di depositare documenti anche nell'eventuale processo di gravame, potrebbero averne omesso la produzione in prime cure. Infatti, nei casi in cui al momento dell'entrata in vigore della novella, i termini per le deduzioni istruttorie ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 siano già spirati, le parti non hanno la possibilità di prevenire le conseguenze dei sopravvenuti divieti probatori - e in special modo di quello assoluto ex art. 58, comma 3 - mediante un tempestivo deposito nel giudizio di primo grado».
4.Contumacia in appello di ADER: al di là della mancata costituzione dell'Ufficio, contumace nel giudizio, nessun elemento depone per la fondatezza del ricorso
L'ordinamento processuale considera la scelta, compiuta dalla parte, di non partecipare al giudizio in modo assolutamente neutro non rivestendo la contumacia il carattere di condotta "ex se" significante, non soltanto con riferimento al riconoscimento del diritto altrui ma neppure in termini di mera non contestazione dei fatti allegati. infatti, l'atteggiamento di contumacia non potrà certamente intendersi come una sua tacita acquiescenza, atteso che l'ordinamento attribuisce alla contumacia solo effetti tipizzati e fra essi non si rinviene un effetto di tal genere ( Cass., civ. sez. III, del 19 luglio 2018, n. 19185)
5. Liquidazione del patrocinio a spese dello Stato: Sebbene la parte sia stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la natura manifestamente pretestuosa dell'impugnazione impedisce la liquidazione dei compensi al difensore. Ai sensi della normativa vigente (art. 136 d.P.R. n. 115/2002),
l'ammissione al patrocinio può essere revocata qualora come nel caso di specie, la condotta processuale della difesa dell'appellante si è sostanziata in un appello ripetitivo e strumentale integrando i profili di cui all'art. 136 citato , con conseguenziale esclusione del diritto alla liquidazione delle spese a carico dell'Erario, esponendosi anzi a consistenti spese di secondo grado che non sono state liquidate solo per effetto della contumacia di ADER
P.Q.M.
rigetta l'appello. Spese compensate. Palermo 27.11.25 IL PRESIDENTE