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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/11/2025, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VELLETRI Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Prisca Picalarga, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4378 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente TRA
, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante p.t. della Parte_1
“CIRULLI CAR 2000 S.A.S di Cirulli Catia & C.” (P. I.V.A. ), rappresentata e P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Laura Palumbo e Lorenzo Lucchetti;
APPELLANTE E
(C.F. ), in persona del Funzionario, in forza del decreto del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Becucci e dall'avv. Matteo Pulicati;
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2206/21, emessa dal Giudice di Pace di Velletri in data 7.5.2021 e pubblicata in data 23.12.2021
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 13.10.25
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con verbale di accertamento n. 2020/TS/682 del 20.10.2020, notificato alla società Cirulli Car 2000 S.A.S., la Polizia Locale del Comune di contestava la violazione dell'art. 193, CP_1 commi 1 e 2, C.d.S atteso che il veicolo Peugeot tg. FN 482 YB, di proprietà della società, circolava in assenza della prescritta copertura assicurativa R.C.A. (risultata scaduta in data 06.02.2020). Con ricorso depositato in data 07.01.2021, la Cirulli Car 2000 S.A.S. proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Velletri, deducendo l'insussistenza della violazione in quanto il veicolo circolava esponendo targa prova n. X068025, regolarmente assicurata, e invocando la liceità di tale prassi alla luce delle circolari ministeriali e del legittimo affidamento. Il restava contumace nel giudizio di primo grado. Controparte_1
Il Giudice di Pace di Velletri, con sentenza n. 2206/21, rigettava il ricorso, richiamando la giurisprudenza di legittimità che dichiarava illegittimo l'utilizzo della sui veicoli CP_2 già immatricolati. Avverso tale sentenza, ha proposto appello la Cirulli Car 2000 S.A.S., lamentando l'illogicità e carenza di motivazione della sentenza impugnata e l'errata valutazione nel merito, sia per non aver considerato la liceità della condotta alla luce della prassi amministrativa e delle circolari ministeriali, sia in virtù della sopravvenienza del D.L. 10 settembre 2021 n. 121, che ha pagina1 di 4 espressamente consentito l'uso della targa prova su veicoli immatricolati. L'appellante ne chiede l'applicazione retroattiva, quale lex mitior, stante la natura "punitiva" della sanzione ex art. 193 C.d.S., alla luce della sentenza n. 63/2019 della Corte Costituzionale. Si è costituito il , chiedendo il rigetto del gravame. In via preliminare, ha Controparte_1 eccepito l'inam rso originario per tardività. Nel merito, ha ribadito la correttezza della sentenza di primo grado, stante l'orientamento della Cassazione vigente al momento dei fatti. Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, all'udienza del 13 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno discusso la causa e il giudice, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la sentenza. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione sollevata dall'Amministrazione appellata relativa alla pretesa tardività del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. L'eccezione è infondata. L'Amministrazione appellata fonda la propria eccezione sulla presunta perfezione della notifica per compiuta giacenza in data 27.11.2020, dieci giorni dopo il tentativo di consegna del 17.11.2020. Affinché la notifica a mezzo posta si perfezioni per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 8 della L. 890/1982, tuttavia, non è sufficiente il solo avviso di ricevimento, ma è altresì necessaria la prova dell'invio e della ricezione della Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD) da parte del destinatario. Nel caso di specie, né dagli atti del giudizio di primo grado, né dagli atti del presente grado di appello risulta depositata la Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD) relativa alla notifica del verbale oggetto di causa. In assenza di ciò, la notifica non può ritenersi perfezionata per compiuta giacenza alla data del 27.11.2020. Avendo l'appellante ritirato in data 10.12.20 il plico presso lo sportello postale, il ricorso in opposizione, depositato presso la cancelleria del giudice di pace il 7.1.21, è tempestivo. Nel merito l'appello è infondato. L'oggetto del gravame attiene alla legittimità della sanzione irrogata per violazione dell'art. 193 C.d.S., a fronte della circolazione del veicolo, già immatricolato ma privo di assicurazione propria, con targa prova regolarmente assicurata. L'appellante invoca, in particolare, l'applicazione retroattiva del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, che ha espressamente consentito tale modalità di circolazione. Tale doglianza non può trovare accoglimento. In materia di sanzioni amministrative, i principi di legalità, irretroattività e di divieto di applicazione analogica di cui all'art. 1 della L. n. 689/1981, comportano l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole. L'appellante invoca, a sostegno della richiesta di retroattività, la sentenza della Corte Costituzionale n. 63/2019, che ha esteso il principio della lex mitior alle sanzioni amministrative aventi natura "punitiva". Tuttavia, come si dirà, la sanzione prevista dall'art. 193 C.d.S. non rientra in tale categoria, precludendo l'applicazione retroattiva della norma sopravvenuta invocata. Né può ritenersi, differentemente da quanto sostenuto dal Tribunale di Pavia (Sent. n. 1241/2022), che il D.L. n. 121/2021 costituisca norma di interpretazione autentica. Una norma interpretativa ha la funzione di chiarire il significato di una disposizione preesistente, senza innovare l'ordinamento. Nel caso di specie, invece, il D.L. n. 121/2021 è intervenuto a seguito di un chiaro orientamento della Corte di Cassazione (Sent. n. 17665/2020) che aveva sancito l'illegittimità della prassi della circolazione con targa prova su veicoli immatricolati. L'intervento legislativo, pertanto, non si è limitato a chiarire una norma ambigua, ma ha innovato l'ordinamento, introducendo una regola nuova e diversa rispetto all'interpretazione giurisprudenziale dominante. Una norma innovativa, per sua natura, non può avere efficacia pagina2 di 4 retroattiva, salvo espressa previsione, mancante nel D.L. 121/2021. Vige infatti il principio generale codificato dall'art. 11 delle preleggi secondo cui “la legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo”. Esclusa la natura interpretativa della norma sopravvenuta, occorre valutare se ad essa possa applicarsi il principio della lex mitior. Ciò presuppone, come detto, che la sanzione ex art. 193 C.d.S. abbia natura "punitiva". Applicando i c.d. criteri Engel, emerge la natura sostanzialmente preventiva della sanzione. Come osservato dal Tribunale di Ivrea (Ord. 29.09.2022 N.RG 1814/2022), essa è "volta ad evitare, per esigenze di tutela generale della collettività [...] la circolazione di mezzi sprovvisti di copertura assicurativa obbligatoria". Il Tribunale di Catania (Sent. n. 4927/2022) ha ulteriormente precisato che lo scopo è "quello di prevenire la circolazione di un veicolo privo di assicurazione al fine di garantire la copertura dei rischi derivanti dai sinistri stradali, non anche quello di impedire al soggetto che ha violato la norma di circolare in strada". Anche la severità della sanzione (pecuniaria e sequestro) non ne determina la natura punitiva, non incidendo sulla libertà personale del trasgressore in modo paragonabile a sanzioni quali la revoca della patente. Pertanto, non essendo la sanzione ex art. 193 C.d.S. qualificabile come "punitiva" e non avendo il D.L. n. 121/2021 natura di interpretazione autentica, detta norma sopravvenuta non può trovare applicazione retroattiva al caso di specie. Ne consegue che la legittimità della condotta deve essere valutata alla luce della normativa e dell'interpretazione giurisprudenziale vigente al momento del fatto (20.10.2020). A quella data, l'orientamento della Corte di Cassazione (Sent. n. 17665/2020), correttamente richiamato dal Giudice di Pace, considerava illegittima la circolazione di veicoli già immatricolati con targa prova. Le circolari ministeriali invocate dall'appellante non hanno efficacia vincolante per il giudice. Poiché il veicolo dell'appellante, già immatricolato, circolava sprovvisto della propria copertura assicurativa obbligatoria, la violazione dell'art. 193 C.d.S. risulta correttamente contestata, non potendo supplire a tale mancanza la copertura assicurativa legata alla targa prova, illegittimamente utilizzata secondo la disciplina ratione temporis applicabile. Alla luce di quanto sopra esposto, risulta infondato anche il primo motivo di appello. Sebbene la sentenza di primo grado contenga un improprio riferimento all'art. 80 C.d.S., la ratio decidendi è chiaramente ed esclusivamente fondata sulla corretta applicazione dell'art. 193 C.d.S. alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale vigente al momento del fatto. Il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto irrilevanti le argomentazioni relative alla prassi e alle circolari amministrative, stante la prevalenza dell'interpretazione nomofilattica. Pertanto, non vi è illogicità né carenza di motivazione nella sentenza impugnata. Per tutte le suesposte ragioni, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della causa secondo i valori medi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Prisca Picalarga, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
pagina3 di 4 2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del , Controparte_1 che liquida in € 662,00 per compensi, oltre rimborso forfettario . come per legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Velletri, 2 novembre 2025 Il giudice Dott.ssa Prisca Picalarga
pagina4 di 4
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Prisca Picalarga, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4378 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente TRA
, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante p.t. della Parte_1
“CIRULLI CAR 2000 S.A.S di Cirulli Catia & C.” (P. I.V.A. ), rappresentata e P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Laura Palumbo e Lorenzo Lucchetti;
APPELLANTE E
(C.F. ), in persona del Funzionario, in forza del decreto del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Becucci e dall'avv. Matteo Pulicati;
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2206/21, emessa dal Giudice di Pace di Velletri in data 7.5.2021 e pubblicata in data 23.12.2021
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 13.10.25
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con verbale di accertamento n. 2020/TS/682 del 20.10.2020, notificato alla società Cirulli Car 2000 S.A.S., la Polizia Locale del Comune di contestava la violazione dell'art. 193, CP_1 commi 1 e 2, C.d.S atteso che il veicolo Peugeot tg. FN 482 YB, di proprietà della società, circolava in assenza della prescritta copertura assicurativa R.C.A. (risultata scaduta in data 06.02.2020). Con ricorso depositato in data 07.01.2021, la Cirulli Car 2000 S.A.S. proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Velletri, deducendo l'insussistenza della violazione in quanto il veicolo circolava esponendo targa prova n. X068025, regolarmente assicurata, e invocando la liceità di tale prassi alla luce delle circolari ministeriali e del legittimo affidamento. Il restava contumace nel giudizio di primo grado. Controparte_1
Il Giudice di Pace di Velletri, con sentenza n. 2206/21, rigettava il ricorso, richiamando la giurisprudenza di legittimità che dichiarava illegittimo l'utilizzo della sui veicoli CP_2 già immatricolati. Avverso tale sentenza, ha proposto appello la Cirulli Car 2000 S.A.S., lamentando l'illogicità e carenza di motivazione della sentenza impugnata e l'errata valutazione nel merito, sia per non aver considerato la liceità della condotta alla luce della prassi amministrativa e delle circolari ministeriali, sia in virtù della sopravvenienza del D.L. 10 settembre 2021 n. 121, che ha pagina1 di 4 espressamente consentito l'uso della targa prova su veicoli immatricolati. L'appellante ne chiede l'applicazione retroattiva, quale lex mitior, stante la natura "punitiva" della sanzione ex art. 193 C.d.S., alla luce della sentenza n. 63/2019 della Corte Costituzionale. Si è costituito il , chiedendo il rigetto del gravame. In via preliminare, ha Controparte_1 eccepito l'inam rso originario per tardività. Nel merito, ha ribadito la correttezza della sentenza di primo grado, stante l'orientamento della Cassazione vigente al momento dei fatti. Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, all'udienza del 13 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno discusso la causa e il giudice, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la sentenza. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione sollevata dall'Amministrazione appellata relativa alla pretesa tardività del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. L'eccezione è infondata. L'Amministrazione appellata fonda la propria eccezione sulla presunta perfezione della notifica per compiuta giacenza in data 27.11.2020, dieci giorni dopo il tentativo di consegna del 17.11.2020. Affinché la notifica a mezzo posta si perfezioni per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 8 della L. 890/1982, tuttavia, non è sufficiente il solo avviso di ricevimento, ma è altresì necessaria la prova dell'invio e della ricezione della Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD) da parte del destinatario. Nel caso di specie, né dagli atti del giudizio di primo grado, né dagli atti del presente grado di appello risulta depositata la Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD) relativa alla notifica del verbale oggetto di causa. In assenza di ciò, la notifica non può ritenersi perfezionata per compiuta giacenza alla data del 27.11.2020. Avendo l'appellante ritirato in data 10.12.20 il plico presso lo sportello postale, il ricorso in opposizione, depositato presso la cancelleria del giudice di pace il 7.1.21, è tempestivo. Nel merito l'appello è infondato. L'oggetto del gravame attiene alla legittimità della sanzione irrogata per violazione dell'art. 193 C.d.S., a fronte della circolazione del veicolo, già immatricolato ma privo di assicurazione propria, con targa prova regolarmente assicurata. L'appellante invoca, in particolare, l'applicazione retroattiva del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, che ha espressamente consentito tale modalità di circolazione. Tale doglianza non può trovare accoglimento. In materia di sanzioni amministrative, i principi di legalità, irretroattività e di divieto di applicazione analogica di cui all'art. 1 della L. n. 689/1981, comportano l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole. L'appellante invoca, a sostegno della richiesta di retroattività, la sentenza della Corte Costituzionale n. 63/2019, che ha esteso il principio della lex mitior alle sanzioni amministrative aventi natura "punitiva". Tuttavia, come si dirà, la sanzione prevista dall'art. 193 C.d.S. non rientra in tale categoria, precludendo l'applicazione retroattiva della norma sopravvenuta invocata. Né può ritenersi, differentemente da quanto sostenuto dal Tribunale di Pavia (Sent. n. 1241/2022), che il D.L. n. 121/2021 costituisca norma di interpretazione autentica. Una norma interpretativa ha la funzione di chiarire il significato di una disposizione preesistente, senza innovare l'ordinamento. Nel caso di specie, invece, il D.L. n. 121/2021 è intervenuto a seguito di un chiaro orientamento della Corte di Cassazione (Sent. n. 17665/2020) che aveva sancito l'illegittimità della prassi della circolazione con targa prova su veicoli immatricolati. L'intervento legislativo, pertanto, non si è limitato a chiarire una norma ambigua, ma ha innovato l'ordinamento, introducendo una regola nuova e diversa rispetto all'interpretazione giurisprudenziale dominante. Una norma innovativa, per sua natura, non può avere efficacia pagina2 di 4 retroattiva, salvo espressa previsione, mancante nel D.L. 121/2021. Vige infatti il principio generale codificato dall'art. 11 delle preleggi secondo cui “la legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo”. Esclusa la natura interpretativa della norma sopravvenuta, occorre valutare se ad essa possa applicarsi il principio della lex mitior. Ciò presuppone, come detto, che la sanzione ex art. 193 C.d.S. abbia natura "punitiva". Applicando i c.d. criteri Engel, emerge la natura sostanzialmente preventiva della sanzione. Come osservato dal Tribunale di Ivrea (Ord. 29.09.2022 N.RG 1814/2022), essa è "volta ad evitare, per esigenze di tutela generale della collettività [...] la circolazione di mezzi sprovvisti di copertura assicurativa obbligatoria". Il Tribunale di Catania (Sent. n. 4927/2022) ha ulteriormente precisato che lo scopo è "quello di prevenire la circolazione di un veicolo privo di assicurazione al fine di garantire la copertura dei rischi derivanti dai sinistri stradali, non anche quello di impedire al soggetto che ha violato la norma di circolare in strada". Anche la severità della sanzione (pecuniaria e sequestro) non ne determina la natura punitiva, non incidendo sulla libertà personale del trasgressore in modo paragonabile a sanzioni quali la revoca della patente. Pertanto, non essendo la sanzione ex art. 193 C.d.S. qualificabile come "punitiva" e non avendo il D.L. n. 121/2021 natura di interpretazione autentica, detta norma sopravvenuta non può trovare applicazione retroattiva al caso di specie. Ne consegue che la legittimità della condotta deve essere valutata alla luce della normativa e dell'interpretazione giurisprudenziale vigente al momento del fatto (20.10.2020). A quella data, l'orientamento della Corte di Cassazione (Sent. n. 17665/2020), correttamente richiamato dal Giudice di Pace, considerava illegittima la circolazione di veicoli già immatricolati con targa prova. Le circolari ministeriali invocate dall'appellante non hanno efficacia vincolante per il giudice. Poiché il veicolo dell'appellante, già immatricolato, circolava sprovvisto della propria copertura assicurativa obbligatoria, la violazione dell'art. 193 C.d.S. risulta correttamente contestata, non potendo supplire a tale mancanza la copertura assicurativa legata alla targa prova, illegittimamente utilizzata secondo la disciplina ratione temporis applicabile. Alla luce di quanto sopra esposto, risulta infondato anche il primo motivo di appello. Sebbene la sentenza di primo grado contenga un improprio riferimento all'art. 80 C.d.S., la ratio decidendi è chiaramente ed esclusivamente fondata sulla corretta applicazione dell'art. 193 C.d.S. alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale vigente al momento del fatto. Il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto irrilevanti le argomentazioni relative alla prassi e alle circolari amministrative, stante la prevalenza dell'interpretazione nomofilattica. Pertanto, non vi è illogicità né carenza di motivazione nella sentenza impugnata. Per tutte le suesposte ragioni, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della causa secondo i valori medi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Prisca Picalarga, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
pagina3 di 4 2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del , Controparte_1 che liquida in € 662,00 per compensi, oltre rimborso forfettario . come per legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Velletri, 2 novembre 2025 Il giudice Dott.ssa Prisca Picalarga
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