Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 28/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 2511/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Daniele Marrazzo Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pomigliano d'Arco, via Sibilla Aleramo n. 4;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art.
42, comma 3, D.L. 30.09.2003 n. 269, convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' CP_1 siccome infondata in fatto e in diritto;
e) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 05.05.2023, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u. ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP, dott. non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico Persona_1 obbiettivato, avendo, in particolare, sottovalutato l'incidenza funzionale delle patologie a carico dell'apparato neurologico e quello osteoarticolare sulla propria autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita nonché sulla deambulazione.
3. Ciò nonostante, il ricorso non può trovare accoglimento.
Il consulente nominato, sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata e dell'esame obiettivo effettuato sulla persona della ricorrente, ha formulato la seguente diagnosi: “vasculopatia cerebrale cronica;
artrosi polidistrettuale”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, così osservava il consulente: “In merito alla patologia di tipo neurologico va detto che non vi sono in atti indagini strumentali e/o visite neurologiche che giustifichino il grado di amnesia e di rallentamento ideomotorio. Tale condizione di deficit neurologico su base vascolare era stata già apprezzata dai sanitari della Commissione Invalidi Civili (giugno 2022) che riconoscevano la stessa affetta da “VCC con iniziale decadimento cognitivo” e riscontravano che la stessa era “lucida e orientata, lievemente rallentata. Tono dell'umore deflesso”.
Tali condizioni sono le stesse apprezzate alla visita peritale con la conferma di amnesie (infatti la perizianda ricorda poco dell'anamnesi personale e fisiologica ma ricorda epoca ed interventi chirurgici effettuati). Non assumerebbe terapia di pertinenza neurologica.
Per quanto attiene la patologia osteoarticolare va detto che la si è presentata a visita Pt_1 con deambulazione lenta e a piccoli passi e con appoggio per riferita paura di cadere ma è stata sostanzialmente autonoma nei passaggi posturali, effettuati, però, con lentezza. Presenza di artrosi deformante alle mani con ridotta capacità prensile. Scrosci articolari alle ginocchia e dolenzia alla digitopressione dei metameri vertebrali cervicali e lombosacrali. Ha riferito di vivere da sola ma in un palazzo dove vive la figlia. Riconosce il valore del danaro. Si procura e confeziona il cibo. I farmaci sono assunti autonomamente. Farebbe uso di pannoloni per riferita incontinenza urinaria.
Si è presentata con cura della persona e la svestizione/vestizione all'atto della visita peritale è stata autonoma seppur avvenuta lentamente”.
Sulla scorta di tali valutazioni, il consulente ha ritenuto insussistente il requisito sanitario per l'accompagnamento.
4. Ciò posto, appare evidente come le doglianze di parte ricorrente risultano smentite dagli esiti dell'esame obiettivo praticato e dall'attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta.
Premesso che i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento sono individuati dalla legge nella a) impossibilità di deambulare autonomamente, neppure con l'ausilio di mezzi ortopedici;
b) impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
c) cecità assoluta, è opinione del decidente che, nella fattispecie, assumano particolare rilievo le risultanze dell'esame obiettivo che il consulente tecnico incaricato effettua direttamente sulla persona dell'istante e le relative condizioni psico-fisiche dal medesimo riscontrate.
Ciò posto, va immediatamente esclusa, nella fattispecie, la condizione di cui al punto c), poiché
l'istante non è affetta da cecità assoluta.
Non sussistono dubbi interpretativi neppure per quanto attiene al punto a) che risponde ad un mero criterio di motricità, giacché, sulla scorta di quanto chiaramente evidenziato nel corso della visita medico-legale, la ricorrente non risultata impossibilitata a deambulare;
è stato, difatti, appurato “…Deambulazione a piccoli passi e con appoggio per riferita paura di cadere. Passaggi posturali effettuati autonomamente ma con lentezza. …”.
Si precisa, inoltre, che la circostanza per cui la sig.ra nella deambulazione possa Pt_1 avvalersi, come sostenuto dalla difesa, dell'ausilio di un appoggio (es. deambulatore) non sarebbe comunque sufficiente ad integrare il requisito richiesto per l'indennità di accompagnamento. Si cita, a tale scopo, Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2015, n. 15882, che ha negato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a persona che deambula con doppio appoggio («il CTU, sul cui giudizio si fonda la decisione impugnata, ha accertato che la ricorrente deambula autonomamente sia pure coi l'ausilio di bastoni, circostanza, quest'ultima, che non rileva ai fini in esame, essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto.»).
Per quanto riguarda il punto b), vale a dire l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, si ricorda che questi ultimi, come da precisazione del Ministero della Sanità, sono costituiti da “quelle azioni elementari che esplica quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”.
Il giudizio medico legale, secondo l'interpretazione corrente, si fonda, quindi, sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente e sufficientemente, quel minimo di funzioni vegetative e di relazioni indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita. Si desume, pertanto, che il presupposto del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento è costituito dalla compromissione, ai più alti livelli, delle funzioni vegetative e delle funzioni di relazione che permettono le azioni elementari che sono proprie di un soggetto normale di corrispondente età.
Perché siano assicurate alcune funzioni vegetative, infatti, è indispensabile una seppur minima vita di relazione: l'assimilazione delle sostanze nutritive, ad esempio, presuppone un complesso di attività relazionali, quali la possibilità di riacquistare gli alimenti, la loro preparazione, e così via.
Altre funzioni di relazione, quali, ad esempio, la cura igienica personale e quella dell'ambiente domestico, o gli stessi spostamenti nel proprio ambiente domestico, non sono, invece, direttamente connesse con funzioni vegetative. Alcune funzioni vegetative, infine, come l'espletamento dei bisogni fisiologici, risultano indipendenti dalle funzioni di relazione.
Ebbene, nel caso di specie, si osserva che dall'esame obiettivo è emerso “paziente orientata nel tempo e nello spazio”, “Riconosce il valore del danaro. Si procura e confeziona il cibo. I farmaci sono assunti autonomamente. … Si è presentata con cura della persona e la svestizione/vestizione all'atto della visita peritale è stata autonoma seppur avvenuta lentamente; sulla scorta di tali rilievi, il c.t.u. ha correttamente ritenuto che la sig.ra non necessiti di assistenza continua Pt_1 nell'espletamento degli atti quotidiani della vita.
5. In conclusione, le valutazioni medico-legali sopra riportate risultano esaustive e corrette sotto il profilo metodologico, atteso che il giudizio espresso è conforme ai criteri da applicare ai fini dell'accertamento della prestazione richiesta, e, pertanto, possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Gli stati patologici della richiedente la prestazione sono, dunque, quelli accertati dal c.t.u. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
l'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
6. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite di entrambe le fasi di giudizio. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 28/05/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno