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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/05/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 14.5.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al numero di RG 2253/2023, vertente
T R A
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Parte_1 C.F._1
Tavani, con studio in Gravina in Puglia, ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
E
, quale nuova denominazione sociale di , in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Caroli, elettivamente domiciliato in
Potenza, presso lo studio dell'avv. Giovanni Riccio, giusta procura generale depositata in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ex art. 281 decies c.p.c. e ritualmente notificato, in uno con il decreto di fissazione della prima udienza di trattazione, , inutilmente proposta istanza di Parte_1
mediazione e negoziazione assistita, conveniva in giudizio al Controparte_3
fine di: accertare che la resistente è tenuta ad indennizzarlo delle conseguenze dell'infortunio subito il
13.1.2022 in forza della polizza “ Cattolica & Salute ogni giorno”; di condannare la stessa al pagamento della somma di € 146.000,00 al netto delle somme già corrisposte, ovvero al pagamento della diversa somma che risultasse dovuta, oltre rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, e con interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate;
di condannare la società al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. , in somma da determinarsi in via equitativa, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
A fondamento della domanda, il ricorrente allegava: che la società Eurorottami di ND RU &
C. s.n.c., nel mese di dicembre 2020, stipulava polizza assicurativa in favore dei suoi soci, tra i quali il ricorrente;
che la copertura assicurativa era relativa agli infortuni avvenuti sia in ambito professionale che extraprofessionale;
che il 13.1.2022 egli cadeva sulla tromba delle scale della sua abitazione, procurandosi un trauma cranico minore ed un disturbo del visus all'occhio destro;
che, di seguito, recatosi al Pronto Soccorso Oculistico di Bari, gli era diagnosticata un edema maculare post occlusione venosa all'occhio destro;
che egli si sottoponeva a terapie specifiche;
che a causa dell'infortunio residuava all'occhio destro un residuo visus di 1/10 non più recuperabile;
che a seguito di denuncia di sinistro egli era sottoposto a visita da parte del fiduciario dell'Assicurazione, il quale accertava il nesso causale tra l'infortunio e le lesioni riportane e certificate, e quantificava l'invalidità permanente nel
3,5% quanto al trauma cranico, rimettendo a valutazione di medico specialista la valutazione della invalidità quanto al danno al visus dell'occhio destro;
che egli, su indicazione della Compagnia, si era pertanto sottoposto alla visita medica oculistica;
che il referto del medico oculista dava atto della sussistenza di una riduzione del visus dell'occhio destro, a causa della occlusione della vena centrale della retina, pari ad 1/10 non migliorabile;
che, pertanto, facendo applicazione dei criteri di quantificazione dell'indennizzo di cui alla stipulata polizza ed ai richiami, tra l'latro, alle tabelle
, la riduzione ad 1/10 del visus comportava una invalidità da quantificarsi nel 31%; che CP_4 sommando l'invalidità dovuta al trauma cranico con quella relativa alla riduzione permanente del visus, il grado di invalidità era da ragguagliare al 34,5%; che tale grado di invalidità, considerato il massimale assicurato, determinava il diritto del ricorrente di percepire indennizzo pari, al netto della franchigia del 5%, in € 147.500,00 ( corrispondente al 29,5% di invalidità da moltiplicarsi per il valore punto pari ad € 5.000,00; che l'Assicurazione aveva liquidato tutte le spese mediche relative all'infortunio riconoscendo il nesso causale tra l'infortunio e dette spese ed aveva versato a titolo di danno biologico la sola somma di € 1.500,00.
Si costituiva in giudizio l'Assicurazione, che contestava, in particolare, la riconducibilità, sul piano causale, delle lesioni all'evento infortunistico, come descritto, in particolare quanto alla perdita del visus all'occhio destro.
La medesima eccepiva che la patologia afferente l'occhio destro non trovava origine nell'evento descritto dal ricorrente, come accertato dal dottor , che aveva stimato l'invalidità Parte_2
permanente derivatane nel solo 3,5 %, legata al trauma cranico, specificando che la occlusione della vena centrale della retina non poteva essere collegata al trauma.
La parte resistente non contestava le modalità di calcolo dell'indennizzo.
La causa era istruita mediante prova orale esperita su richiesta del ricorrente, che confermava : la verificazione dell'infortunio nelle modalità descritte in ricorso, la circostanza che, a seguito del trauma, verificatosi di prima mattina, e segnatamente della caduta rovinosa sulle scale della propria abitazione, il ricorrente lamentava dolori alla testa ed alla parte destra del viso;
l'integrità della scalinata che non era né bagnata né lesionata. (teste verbale di udienza del 30.1.2024) Testimone_1
Il ricorrente ha depositato, inoltre, in giudizio: referto del ricovero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Melfi del 13.1.2022 (in orario compatibile con la narrazione della teste) nel quale si dà atto della sussistenza di “trauma cranico non commotivo con riferita ipovisione all'occhio destro”, con indicazione di necessità di visita oculistica e neurologica: certificati del medico curante del ricorrente, nei quali si dà atto del trauma cranico con ipovisione all'occhio destro;
visita oculistica eseguita presso l'Ospedale di Bari e referto di occlusione della vena centrale della retina trattata con laser con regressione dell'edema maculare secondario, in precedenza diagnosticato e trattato. (referto del 27.1.2023 e certificazioni antecedenti)
Il ricorrente documentava i trattamenti medici eseguiti, depositava anche ulteriori referti medici oculistici post infortunio, nonchè certificazioni mediche precedenti rispetto all'infortunio, dalle quali si evince come egli non avesse alcun problema all'occhio destro, né alcuna riduzione del visus, tanto che era abilitato alla guida senza lenti.
La parte ha prodotto, infine: referto della visita medica del dott. , fiduciario della Persona_1 Controparte_3
il quale accertava il nesso causale tra infortunio e trauma cranico stimando l'invalidità permanente, per il solo trauma cranico, nel 3,5%; referto dello specialista in Oculistica cui era indirizzato dalla Assicurazione, dott. , il Persona_2
quale diagnosticava Visus occhio destro “ VOD 1/10 non migliorabile “esiti di occlusione vascolare retinica;
comunicazione della liquidazione, da parte dell'Assicurazione della somma di € 1.153,10 per spese mediche ed € 1.500,00 per il solo riconoscimento del solo 3,5 % di invalidità.
Nulla era invece riconosciuto per il trauma ed i postumi permanenti all'occhio destro, malgrado gli esiti del medico oculista cui l'assicurato era indirizzato dalla stessa Assicurazione.
In giudizio era nominato un consulente tecnico, in persona del dott. medico Persona_3
specialista in Oculistica, il quale confermava la diagnosi del medico oculista depositata in atti dall'attore.
Il dott. nella depositata perizia, dopo avere nuovamente inviato la bozza alle parti ( che alla Per_3
stessa non proponevano alcun rilievo) con elaborato privo dei vizi logici e metodologici, e, pertanto, condivisibile accertava: che l'impatto della fronte con il suolo aveva provocato un danneggiamento per scuotimento del nervo ottico al cui interno decorrono tanto l'arteria centrale, quanto la vena centrale della retina, appaiate tra loro;
che il trauma definito minore per l'encefalo era stato sufficiente a creare l'interruzione del flusso ematico nei vasi retinici con precipitazione del contenuto vasale, che aveva dato origine al trombo;
che la cecità si instaura immediatamente o al volgere di qualche ora;
che sussiste compatibilità, sul piano causale, tra le lesioni denunciate, ivi compresa la riduzione del visus all'occhio destro, e l'infortunio;
che il visus residuo all'occhio destro é pari a 1/10 scarso, e che esso non è migliorabile;
che le spese mediche documentate sono da considerarsi del tutto coerenti e congrue.
Stante tutto quanto sopra, le allegazioni del ricorrente hanno trovato integrale riconoscimento anche nelle conclusioni della CTU, che è stata debitamente tramessa alle parti con relativa possibilità di contestazione, con la conseguenza che la domanda non può che essere accolta.
Le modalità di calcolo dell'indennizzo non sono state oggetto di specifica contestazione, e sono coerenti con le condizioni di polizza.
In particolare si osserva come: erano indennizzabili gli infortuni subiti dai soci della società Eurorottami di Medrino RU, sia quelli di tipo lavorativo sia quelli verificatisi in occasioni extra lavorative;
che il ricorrente compare in polizza tra i soggetti beneficiari;
i rischi assicurati erano la morte e l' invalidità permanente;
alla perdita del visus pari a 9/10 corrisponde un grado di invalidità del 31%; il punto di invalidità ha un valore di € 5.000,00 pag. 4 della polizza, con massimale di € 500.000,00.
Orbene, la percentuale di invalidità complessiva è pari alla sommatoria tra il 31% (trauma oculare) ed il 3,5% (trauma cranico); in totale (e come riportato nelle tabelle allegate al contratto) l'invalidità permanente era pari a 34,5% punti di invalidità, con franchigia del 5%; il grado in invalidità riconoscibile è pertanto pari a punti 29,5 % di invalidità.
La somma spettante è pertanto pari ad € 147.500,00, somma dalla quale andrà detratto l'importo già corrisposto al ricorrente per la sola invalidità che risulta essere pari ad € 1.500,00 in totale e come domandato, la somma da versare sarà pari ad € 146.000,00.
Al pagamento di tale somma, va pertanto condanna la resistente, oltre ad interessi legali sulla medesima, via via rivalutata, dal dovuto (data del sinistro) al saldo.
In proposito si osserva che “l'indennizzo assicurativo, assolvendo a una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilievo l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore, e ad essa - a fronte di specifica domanda e previa corrispondente allegazione e prova – possono cumularsi gli interessi compensativi, che rappresentano la modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta…”. ( sul tema la recente Cass. n. 7216/2025 espressione di indirizzo consolidato)
Infine, va rammentato che “… in tema di assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore ha natura di debito di valuta sia quando il danno causato dall'assicurato al terzo superi il massimale, sia in caso di danno inferiore al massimale, ma in quest'ultimo caso essa
"si comporta" come una obbligazione di valore, sicché l'assicurato va tenuto indenne di tutti i danni causati al terzo e, quindi, non solo del risarcimento in conto capitale, ma anche degli interessi compensativi di mora dovuti dal giorno del fatto ai sensi dell'art. 1219 c.c…”.. ( cfr. Cass. n.
28811/2019)
Va invece rigettata la domanda di condanna della resistente ai sensi dell' art. 96 c.p.c., in difetto di allegazione specifica e prova a sostegno della medesima. (sul tema cfr. Cass. nn. 15629/2010 e
21798/2015)
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte resistente ed in favore della parte ricorrente.
Esse sono liquidate in € 12.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive, quantificate in € 759,00, compensi determinati in base: al valore della causa, alle attività processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) al livello non elevatissimo, ma neanche seriale, delle questioni giuridiche affrontate, ed applicando i valori tariffari di cui ai dd.mm.
55/2014 e 147/2022 in importi sostanzialmente intermedi tra minimi e medi di tariffa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Parte_1
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento della somma di €
146,000,00, oltre ad interessi legali sulla stessa somma, via via annualmente rivalutata, dal dovuto al saldo;
2) Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 12.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive liquidate in € 759,00;
3) Rigetta la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente ex art. 96 c.p.c..
Così deciso nella camera di consiglio del 14.5.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 14.5.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al numero di RG 2253/2023, vertente
T R A
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Parte_1 C.F._1
Tavani, con studio in Gravina in Puglia, ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
E
, quale nuova denominazione sociale di , in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Caroli, elettivamente domiciliato in
Potenza, presso lo studio dell'avv. Giovanni Riccio, giusta procura generale depositata in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ex art. 281 decies c.p.c. e ritualmente notificato, in uno con il decreto di fissazione della prima udienza di trattazione, , inutilmente proposta istanza di Parte_1
mediazione e negoziazione assistita, conveniva in giudizio al Controparte_3
fine di: accertare che la resistente è tenuta ad indennizzarlo delle conseguenze dell'infortunio subito il
13.1.2022 in forza della polizza “ Cattolica & Salute ogni giorno”; di condannare la stessa al pagamento della somma di € 146.000,00 al netto delle somme già corrisposte, ovvero al pagamento della diversa somma che risultasse dovuta, oltre rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, e con interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate;
di condannare la società al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. , in somma da determinarsi in via equitativa, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
A fondamento della domanda, il ricorrente allegava: che la società Eurorottami di ND RU &
C. s.n.c., nel mese di dicembre 2020, stipulava polizza assicurativa in favore dei suoi soci, tra i quali il ricorrente;
che la copertura assicurativa era relativa agli infortuni avvenuti sia in ambito professionale che extraprofessionale;
che il 13.1.2022 egli cadeva sulla tromba delle scale della sua abitazione, procurandosi un trauma cranico minore ed un disturbo del visus all'occhio destro;
che, di seguito, recatosi al Pronto Soccorso Oculistico di Bari, gli era diagnosticata un edema maculare post occlusione venosa all'occhio destro;
che egli si sottoponeva a terapie specifiche;
che a causa dell'infortunio residuava all'occhio destro un residuo visus di 1/10 non più recuperabile;
che a seguito di denuncia di sinistro egli era sottoposto a visita da parte del fiduciario dell'Assicurazione, il quale accertava il nesso causale tra l'infortunio e le lesioni riportane e certificate, e quantificava l'invalidità permanente nel
3,5% quanto al trauma cranico, rimettendo a valutazione di medico specialista la valutazione della invalidità quanto al danno al visus dell'occhio destro;
che egli, su indicazione della Compagnia, si era pertanto sottoposto alla visita medica oculistica;
che il referto del medico oculista dava atto della sussistenza di una riduzione del visus dell'occhio destro, a causa della occlusione della vena centrale della retina, pari ad 1/10 non migliorabile;
che, pertanto, facendo applicazione dei criteri di quantificazione dell'indennizzo di cui alla stipulata polizza ed ai richiami, tra l'latro, alle tabelle
, la riduzione ad 1/10 del visus comportava una invalidità da quantificarsi nel 31%; che CP_4 sommando l'invalidità dovuta al trauma cranico con quella relativa alla riduzione permanente del visus, il grado di invalidità era da ragguagliare al 34,5%; che tale grado di invalidità, considerato il massimale assicurato, determinava il diritto del ricorrente di percepire indennizzo pari, al netto della franchigia del 5%, in € 147.500,00 ( corrispondente al 29,5% di invalidità da moltiplicarsi per il valore punto pari ad € 5.000,00; che l'Assicurazione aveva liquidato tutte le spese mediche relative all'infortunio riconoscendo il nesso causale tra l'infortunio e dette spese ed aveva versato a titolo di danno biologico la sola somma di € 1.500,00.
Si costituiva in giudizio l'Assicurazione, che contestava, in particolare, la riconducibilità, sul piano causale, delle lesioni all'evento infortunistico, come descritto, in particolare quanto alla perdita del visus all'occhio destro.
La medesima eccepiva che la patologia afferente l'occhio destro non trovava origine nell'evento descritto dal ricorrente, come accertato dal dottor , che aveva stimato l'invalidità Parte_2
permanente derivatane nel solo 3,5 %, legata al trauma cranico, specificando che la occlusione della vena centrale della retina non poteva essere collegata al trauma.
La parte resistente non contestava le modalità di calcolo dell'indennizzo.
La causa era istruita mediante prova orale esperita su richiesta del ricorrente, che confermava : la verificazione dell'infortunio nelle modalità descritte in ricorso, la circostanza che, a seguito del trauma, verificatosi di prima mattina, e segnatamente della caduta rovinosa sulle scale della propria abitazione, il ricorrente lamentava dolori alla testa ed alla parte destra del viso;
l'integrità della scalinata che non era né bagnata né lesionata. (teste verbale di udienza del 30.1.2024) Testimone_1
Il ricorrente ha depositato, inoltre, in giudizio: referto del ricovero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Melfi del 13.1.2022 (in orario compatibile con la narrazione della teste) nel quale si dà atto della sussistenza di “trauma cranico non commotivo con riferita ipovisione all'occhio destro”, con indicazione di necessità di visita oculistica e neurologica: certificati del medico curante del ricorrente, nei quali si dà atto del trauma cranico con ipovisione all'occhio destro;
visita oculistica eseguita presso l'Ospedale di Bari e referto di occlusione della vena centrale della retina trattata con laser con regressione dell'edema maculare secondario, in precedenza diagnosticato e trattato. (referto del 27.1.2023 e certificazioni antecedenti)
Il ricorrente documentava i trattamenti medici eseguiti, depositava anche ulteriori referti medici oculistici post infortunio, nonchè certificazioni mediche precedenti rispetto all'infortunio, dalle quali si evince come egli non avesse alcun problema all'occhio destro, né alcuna riduzione del visus, tanto che era abilitato alla guida senza lenti.
La parte ha prodotto, infine: referto della visita medica del dott. , fiduciario della Persona_1 Controparte_3
il quale accertava il nesso causale tra infortunio e trauma cranico stimando l'invalidità permanente, per il solo trauma cranico, nel 3,5%; referto dello specialista in Oculistica cui era indirizzato dalla Assicurazione, dott. , il Persona_2
quale diagnosticava Visus occhio destro “ VOD 1/10 non migliorabile “esiti di occlusione vascolare retinica;
comunicazione della liquidazione, da parte dell'Assicurazione della somma di € 1.153,10 per spese mediche ed € 1.500,00 per il solo riconoscimento del solo 3,5 % di invalidità.
Nulla era invece riconosciuto per il trauma ed i postumi permanenti all'occhio destro, malgrado gli esiti del medico oculista cui l'assicurato era indirizzato dalla stessa Assicurazione.
In giudizio era nominato un consulente tecnico, in persona del dott. medico Persona_3
specialista in Oculistica, il quale confermava la diagnosi del medico oculista depositata in atti dall'attore.
Il dott. nella depositata perizia, dopo avere nuovamente inviato la bozza alle parti ( che alla Per_3
stessa non proponevano alcun rilievo) con elaborato privo dei vizi logici e metodologici, e, pertanto, condivisibile accertava: che l'impatto della fronte con il suolo aveva provocato un danneggiamento per scuotimento del nervo ottico al cui interno decorrono tanto l'arteria centrale, quanto la vena centrale della retina, appaiate tra loro;
che il trauma definito minore per l'encefalo era stato sufficiente a creare l'interruzione del flusso ematico nei vasi retinici con precipitazione del contenuto vasale, che aveva dato origine al trombo;
che la cecità si instaura immediatamente o al volgere di qualche ora;
che sussiste compatibilità, sul piano causale, tra le lesioni denunciate, ivi compresa la riduzione del visus all'occhio destro, e l'infortunio;
che il visus residuo all'occhio destro é pari a 1/10 scarso, e che esso non è migliorabile;
che le spese mediche documentate sono da considerarsi del tutto coerenti e congrue.
Stante tutto quanto sopra, le allegazioni del ricorrente hanno trovato integrale riconoscimento anche nelle conclusioni della CTU, che è stata debitamente tramessa alle parti con relativa possibilità di contestazione, con la conseguenza che la domanda non può che essere accolta.
Le modalità di calcolo dell'indennizzo non sono state oggetto di specifica contestazione, e sono coerenti con le condizioni di polizza.
In particolare si osserva come: erano indennizzabili gli infortuni subiti dai soci della società Eurorottami di Medrino RU, sia quelli di tipo lavorativo sia quelli verificatisi in occasioni extra lavorative;
che il ricorrente compare in polizza tra i soggetti beneficiari;
i rischi assicurati erano la morte e l' invalidità permanente;
alla perdita del visus pari a 9/10 corrisponde un grado di invalidità del 31%; il punto di invalidità ha un valore di € 5.000,00 pag. 4 della polizza, con massimale di € 500.000,00.
Orbene, la percentuale di invalidità complessiva è pari alla sommatoria tra il 31% (trauma oculare) ed il 3,5% (trauma cranico); in totale (e come riportato nelle tabelle allegate al contratto) l'invalidità permanente era pari a 34,5% punti di invalidità, con franchigia del 5%; il grado in invalidità riconoscibile è pertanto pari a punti 29,5 % di invalidità.
La somma spettante è pertanto pari ad € 147.500,00, somma dalla quale andrà detratto l'importo già corrisposto al ricorrente per la sola invalidità che risulta essere pari ad € 1.500,00 in totale e come domandato, la somma da versare sarà pari ad € 146.000,00.
Al pagamento di tale somma, va pertanto condanna la resistente, oltre ad interessi legali sulla medesima, via via rivalutata, dal dovuto (data del sinistro) al saldo.
In proposito si osserva che “l'indennizzo assicurativo, assolvendo a una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilievo l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore, e ad essa - a fronte di specifica domanda e previa corrispondente allegazione e prova – possono cumularsi gli interessi compensativi, che rappresentano la modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta…”. ( sul tema la recente Cass. n. 7216/2025 espressione di indirizzo consolidato)
Infine, va rammentato che “… in tema di assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore ha natura di debito di valuta sia quando il danno causato dall'assicurato al terzo superi il massimale, sia in caso di danno inferiore al massimale, ma in quest'ultimo caso essa
"si comporta" come una obbligazione di valore, sicché l'assicurato va tenuto indenne di tutti i danni causati al terzo e, quindi, non solo del risarcimento in conto capitale, ma anche degli interessi compensativi di mora dovuti dal giorno del fatto ai sensi dell'art. 1219 c.c…”.. ( cfr. Cass. n.
28811/2019)
Va invece rigettata la domanda di condanna della resistente ai sensi dell' art. 96 c.p.c., in difetto di allegazione specifica e prova a sostegno della medesima. (sul tema cfr. Cass. nn. 15629/2010 e
21798/2015)
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte resistente ed in favore della parte ricorrente.
Esse sono liquidate in € 12.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive, quantificate in € 759,00, compensi determinati in base: al valore della causa, alle attività processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) al livello non elevatissimo, ma neanche seriale, delle questioni giuridiche affrontate, ed applicando i valori tariffari di cui ai dd.mm.
55/2014 e 147/2022 in importi sostanzialmente intermedi tra minimi e medi di tariffa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Parte_1
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento della somma di €
146,000,00, oltre ad interessi legali sulla stessa somma, via via annualmente rivalutata, dal dovuto al saldo;
2) Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 12.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive liquidate in € 759,00;
3) Rigetta la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente ex art. 96 c.p.c..
Così deciso nella camera di consiglio del 14.5.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro