Art. 34. Pagamento delle pensioni e degli assegni
All' articolo 197 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , sono aggiunti i seguenti commi:
"E' fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della misura della pensione o dell'assegno nonche' la riduzione o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo e' fatto anche al rappresentante legale del titolare di pensione o di assegno nonche' al rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza per motivi inerenti all'incarico a lui conferito.
Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati all'erario a causa della omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente comma".
All' articolo 197 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , sono aggiunti i seguenti commi:
"E' fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della misura della pensione o dell'assegno nonche' la riduzione o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo e' fatto anche al rappresentante legale del titolare di pensione o di assegno nonche' al rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza per motivi inerenti all'incarico a lui conferito.
Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati all'erario a causa della omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente comma".