Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1341/2024 V.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice designato, Dott.ssa Silvana Cannizzaro, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento promosso, ai sensi degli artt. 2 e ss. legge 24 maggio 2001 n. 89, con ricorso depositato in data 19 dicembre 2024, nell'interesse di , nata a [...] il 2 ottobre Parte_1
1970 (C.F.: ), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Salvatore CodiceFiscale_1
Marco Spataro, presso il cui studio in Messina, Via T. Cannizzaro is. 276 n. 16 bis, è elettivamente domiciliata;
premessa la competenza per territorio di questo ufficio, essendo stato il procedimento presupposto trattato, in primo grado, innanzi al Tribunale di Messina - Sezione Lavoro;
ritenuto che
la domanda indennitaria risulta correttamente proposta nei confronti del Controparte_1
, trattandosi di procedimento del Giudice Ordinario;
[...] considerato che il procedimento presupposto è stato definito, in primo grado, con sentenza del
Tribunale di Messina - Sez. Lavoro, n. 48/2024, pubblicata l'11 gennaio 2024, non notificata, e che, pertanto, il ricorso è stato tempestivamente proposto;
considerato che
detto giudizio ha avuto durata – a decorrere dalla data di deposito del ricorso, 3 aprile
2018, fino alla data di pubblicazione della sentenza (11 gennaio 2024) - pari a 5 anni, 9 mesi e 8 giorni;
considerato che
non si ravvisano rallentamenti attribuibili alle parti, per cui, detratto il periodo di 3 anni, di durata ragionevole del giudizio di primo grado, si perviene ad un ritardo nella definizione del giudizio pari a 2 anni, 9 mesi e 8 giorni, sicché, essendo la frazione di anno superiore a sei mesi,
l'indennizzo va rapportato alla durata di 3 anni;
ritenuto che
, ai fini della individuazione della misura dell'indennizzo, deve considerarsi l'esito del processo, favorevole alla ricorrente, la natura degli interessi coinvolti ed il valore e la rilevanza della causa, da valutarsi anche in rapporto alle condizioni personali delle parti interessate;
che, tenuto conto di tali parametri, l'importo va liquidato nella misura di € 440,00 per ciascuno degli anni eccedenti il termine ragionevole di durata del processo, e, dunque, il complessivo importo di €
1.320,00; che su tale somma spettano, in quanto espressamente richiesti, gli interessi legali, a decorrere dalla data di deposito del ricorso (cfr. in proposito, ex plurimis, Cass. civ., sez. II, 17/04/2023, n. 10096); che non spetta, invece, la rivalutazione monetaria, atteso che, come costantemente chiarito dalla Corte
Suprema di Cassazione, l'obbligazione avente ad oggetto l'equa riparazione si configura, non già come obbligazione “ex delicto”, ma come obbligazione “ex lege”, riconducibile, ex art. 1173 c.c., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico e che dal suo carattere indennitario discende, da un lato, che gli interessi legali decorrono, sempreché richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere d'incertezza ed illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, e, dall'altro, che sulle somme liquidate per
Cass. Civ., sez. VI, 19/12/2016, n. 26206); ritenuto che va, altresì, ingiunto il pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in base al correlato valore ed in applicazione dei parametri tariffari previsti dal D. M. n. 55/2014 (come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/22) per il procedimento monitorio (cfr. Cass. civ., sez. II, 9 maggio 2022, n. 14512) con distrazione in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Letto l'art. 3, comma 5, legge 24 marzo 2001 n. 89,
INGIUNGE al , in persona del Ministro pro tempore, il pagamento, senza dilazione, in Controparte_2 favore di della somma di € 1.320,00, a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali, Parte_1
a decorrere dalla data di deposito del ricorso fino al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, nonché il pagamento delle spese della presente procedura, liquidate in complessivi €
264,00, di cui € 27,00 per spese ed € 237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA, secondo legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, comprese le comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della legge 89/2001.
Messina, 18 marzo 2025.
Il Giudice designato
Dott.ssa Silvana Cannizzaro