Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPY BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Cristina Fasano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi del Tribunale
Ordinario di Bari, per l'anno 2016 sotto il numero d'ordine 13599 pendente
TRA
Parte 2 e Parte_3 rappresentati e difesi Parte 1
dall'avv. Vittorio Piceci, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione;
-attori in riassunzione-
E
Controparte 1
in persona del suo legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Frivoli, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta in riassunzione-
NONCHE'
,rappresentato e difeso dall'avv. Sandro D'Alena, in virtù di mandato Controparte_2 in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto in riassunzione-
NONCHE'
CP_5 , i primi due quali eredi di Persona_1 e la ' Controparte_4 Controparte_3
terza quale chiamata all'eredità rinunciante, rappresentati e difesi dall'avv. Enzo Augusto, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione depositata in data 14.01.2022;
NONCHE'
CP 6 , in persona del suo legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano
Caputo, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta in riassunzione già terza chiamata-
Conclusioni: come da note di udienza del 9.1.2025 celebrata in modalità cartolare.
FATTO e DIRITTO
1.Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato Parte_1 Parte 2 Parte_3 convenivano in giudizio dinanzi al tribunale di Bari l'
[...] e e l' CP 6 per ' Controparte_2 Controparte 1 Persona 1
ivi sentire accertare e dichiarare la responsabilità di ciascuno dei convenuti per l'inadempimento delle obbligazioni assunte e per i conseguenti danni, ivi compresa la responsabilità ex art. 1228 cc delle strutture sanitarie per essersi avvalse dell'opera di terzi e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non da liquidare secondo equità.
1.1. Esponevano gli attori che:
-essi avevano citato dinanzi al tribunale di Brindisi l' Controparte_7
e Controparte_2 formulando le suddette conclusioni;
[…]
-nel citato atto introduttivo avevano assunto che: il 19.08.1992 era nato Parte 1 il quale, dopo circa quindici mesi dalla nascita, aveva iniziato ad accusare problemi all'apparato gastro- intestinale;
il pediatra, sospettando la patologia della celiachia, aveva loro consigliato l'esecuzione di analisi più approfondite che erano state eseguite presso il dott. Controparte_2
,alle dipendenze del Controparte_1 il quale aveva effettuato due biopsie;
in data 3.01.1994 era pervenuto il referto istologico a firma del dott. Persona_1 da cui emergeva la suddetta patologia sicchè il CP_2 aveva rilasciato il relativo certificato;
da allora il minore aveva iniziato a seguire una dieta molto rigida che aveva condizionato anche la sua vita sociale soffrendo la sua diversità, la Parte 2 aveva dovuto dare le dimissioni dal lavoro per seguire il figlio nella preparazione dei pasti ed anche aveva dovuto sostenere notevoli esborsi essendoParte_3 insufficiente il sostegno fornito dal servizio Sanitario;
casualmente nel 2005 Parte 1 si era sottoposto ad un controllo dello stato della malattia dal quale, in data 6.04.2005, a mezzo di apposito test era stata comunicata l' “assenza di predisposizione genetica alla malattia celiaca”; notiziato della circostanza il CP 2 quest'ultimo aveva addebitato loro l'omesso monitoraggio della situazione negli anni successivi alla prima diagnosi;
-essi avevano, pertanto, proposto denuncia-querela presso la Procura della Repubblica di Brindisi e nel procedimento penale che ne era scaturito era stata disposta una ctu che, tuttavia, non aveva ravvisato alcuna responsabilità in capo ai sanitari coinvolti né alcun danno per il minore tanto che era stata chiesta l'archiviazione, poi accolta dal GIP;
-essi avevano, allora, deciso di agire in sede civile per il risarcimento dei danni patrimoniali e non derivanti dalla negligenza ed imperizia dei sanitari nell'effettuazione della diagnosi ed avviato la mediazione che si era conclusa con esito negativo;
-si era costituita l' Controparte_1 eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza dell'avversa domanda;
-si erano costituiti, altresì, il Per 1 ed il CP_2 eccependo l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito e la prescrizione;
-si era, infine, costituita l' CP_6 , su chiamata dell' Controparte_1 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione;
[...]
-precisate le conclusioni sull'eccezione di incompetenza, con ordinanza del 6.05.2016 era dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Brindisi con assegnazione del termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Bari;
1.2. Ciò premesso, gli attori adivano l'autorità giudiziaria rassegnando le suddette conclusioni.
2. Si costituivano tutti i convenuti reiterando le medesime difese già svolte dinanzi al Tribunale di
Brindisi.
3. Alla udienza di prima comparizione era disposta l'acquisizione del fascicolo ed erano concessi i termini ex art. 183 co 6 cpc.
4. Con ordinanza del 25.09.2017 il giudice, ritenuta sufficientemente istruita la causa a mezzo dei documenti in atti ed inammissibili le istanze istruttorie degli attori, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.10.2019 che, tuttavia, per esigenze dell'Ufficio, era rinviata. 5. Nelle more decedeva Persona 1 per cui era dichiarata l'interruzione del giudizio che era successivamente riassunto dagli attori.
6. Con ordinanza del 14.07.2022 il giudice, confermata l'ordinanza del 25.09.2017, invitata le parti ad una soluzione conciliativa.
7. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.01.2024 e poi definitivamente all'udienza del 9.01.2025 ove veniva riservata per la decisione con concessione dei termini stabiliti dall'art. 190 c.p.c.
III
8. Innanzitutto deve darsi atto della cessazione della materia del contendere nei confronti di [...]
CP 5 avendo gli attori rinunciato alla domanda verso di lei a seguito della rinuncia da parte della predetta all'eredità di Persona_1 in data 28.04.2020.
9. Ciò posto, occorre soffermarsi sulle eccezioni preliminari svolte dalle parti.
10. SULL'ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA SOLLEVATA
DALL' Controparte_8
[...]
[...]. Sin dalla sua costituzione dinanzi al Tribunale di Brindisi la predetta convenuta ha dedotto che essa sarebbe divenuta operativa a fare data dall'1.05.1996, giusto decreto del Presidente della
Giunta Regionale Pugliese n. 70 dell'1.03.1996.
Di conseguenza, per specifica previsione normativa, tutte le vicende e responsabilità configuratesi sino al 30.04.1996 devono essere fatte valere nei confronti dell' Gestione Parte_4
Liquidatoria, attualmente CP_6 .
10.2. L'eccezione è fondata in quanto effettivamente la suddetta convenuta è ente pubblico dotato di autonomia organizzativa e gestionale solo dall'1.05.1996.
Pertanto tutti gli eventi riconducibili ai sanitari operanti all'interno della struttura prima di quella data devono fare capo all'ex Parte 5
Peraltro tale conclusione trova l'avallo dell' CP 6 come a breve si dirà.
11. SULL'ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA SOLLEVATA
DALL' CP_9
[...] nche l' CP_6 ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva.
Osserva che, in virtù della L. 833/78 e DPR 761/79, nella CP 10 erano state istituite le
Pt 4 si occupava della gestione del Unità Sanitarie Locali (USL) ed, in particolare, l'
Policlinico.
con L. R. 18/94, aveva istituito le Pt 6 ed, in particolare, i beni ed il La CP_10
personale dell' Pt 5 erano confluiti nell' Parte 7
In virtù della legge 724/1994 (legge finanziaria per il 1995) si era previsto che tutti i debiti e crediti Parte pregressi rimanessero in capo alle che, mediante gestioni liquidatorie a stralcio, avrebbero provveduto alla relativa estinzione. Pt 5 il cui Liquidatore coincideva Pertanto il debito vantato dagli attori faceva capo all'ex con il Direttore Generale dell' Parte 7
Con decorrenza 1.05.1996 era stata istituita l' Controparte 1 dotata di autonomia gestionale ed organizzativa ma sulla quale non gravavano i
[...] '
Parte debiti pregressi ossia quelli facenti capo alle e poi Pt_6 Parte erano state poste in liquidazione coatta amministrativa e la Parte 7 Dall' 1.01.2004 le ex ai sensi dell'art. 5 co 3 L. R. Puglia 39/2006, con decorrenza dall'1.01.2007 era stata incorporata insieme alle altre nell'unica Pt 9 il cui Direttore Generale aveva Parte 8
assunto anche la funzione di Commissario Liquidatore della ex Pt 5
Con sentenza della Corte Costituzionale n. 25/2007 erano state abrogate le leggi della CP_10 Parte
[...] con cui erano state poste in liquidazione coatta amministrativa le ex per cui la Pt 5
[...] era tornata ad essere a sé stante e gestita dal Commissario Liquidatore che, per l'appunto, coincideva con il Direttore Generale dell' CP 6
Sulla base di tale ricostruzione, la terza chiamata ha ritenuto sussistere un difetto di legittimazione passiva tanto dell' Controparte_1 quanto di essa
CP_6 giacchè l'unico soggetto legittimato a rispondere di eventuali danni correlati ad eventi del
1994 sarebbe la Gestione Liquidatoria dell' Pt 5 soggetto autonomo e distinto dall' CP 6 non citato in giudizio.
11.2. Ebbene, posto che anche gli attori paiono condividerla, l'eccezione è fondata.
Deve evidenziarsi come, a seguito dell'eccezione sollevata dall' Controparte_1
e correlata chiamata in causa dell' CP_6 , gli attori hanno
[...]
chiamato in causa l' CP 6 e tanto a prescindere dalla circostanza che la chiamata sia stata fatta testualmente nei confronti dell' Parte 10 Liquidatoria).
Sul punto la giurisprudenza della Cassazione è granitica là dove afferma che “In seguito alla Part soppressione delle si è verificata una successione ex lege delle regioni nei loro rapporti di debito e credito, con liquidazione affidata alle gestioni liquidatorie ed attribuzione, ai direttori generali delle nuove Pt_6 delle funzioni di commissari liquidatori;
pertanto, mentre i debiti sorti successivamente a tale soppressione fanno capo alle neoistituite Pt_6 con riguardo ai debiti anteriori, il debitore deve essere individuato nella gestione liquidatoria in persona del direttore generale dell Pt 6 quale commissario liquidatore della Parte 11 ricompresa nell'ambito territoriale della medesima azienda" (cfr. ex multis Cass. 26648/2023; ancora Cass. 20104/2023).
Cont Di conseguenza le non subentrano nei rapporti obbligatori di cui erano titolari le ノ
Parte soppresse e va individuato nella Regione il soggetto giuridico obbligato ad assumere Parte integralmente a proprio carico i debiti relativi alle pregresse gestioni senza alcuna eccezione (vedasi Cass. S.U., 10135/2012 che ha chiarito come “La legittimazione sostanziale e processuale Part concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti alla soppressione delle spetta via concorrente, alle regioni, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa regionale esclude l'ammissibilità di una attribuzione esclusiva della legittimazione processuale in capo alle gestioni liquidatorie;
tale ultima legittimazione, infatti, risponde soltanto a criteri amministrativo-contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori".
In definitiva, nel caso di specie, si sarebbe dovuta chiamare in causa non l' CP_6 ma esclusivamente la Gestione Liquidatoria Pt 5 che, difatti, non è divenuta parte del giudizio.
Acclarato il difetto di legittimazione passiva dei due soggetti di cui sopra, occorre proseguire nella disamina delle eccezioni preliminari.
12. SULL' ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DI POLLICE
LUCIO
12.1. La difesa del convenuto ha eccepito che non sarebbe intercorso alcun rapporto contrattuale tra lui e gli attori e che l'attività di refertazione dell'esame istologico sarebbe stata svolta su richiesta della clinica pediatrica a cui quest'ultima si era rivolta. Di qui il difetto di legittimazione passiva della domanda di risarcimento svolta nei suoi confronti dagli stessi.
12.2. L'eccezione è priva di fondamento poiché gli attori hanno esercitato l'azione anche nei confronti del Per 1 sul presupposto che la sua condotta negligente avrebbe avuto efficacia causale nella verificazione dei danni da loro patiti.
Di qui la correttezza dell'individuazione del convenuto come soggetto astrattamente tenuto al risarcimento.
13. SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE SOLLEVATA DA TUTTI I
CONVENUTI
13.1. In primo luogo l' Controparte 1 ha dedotto che il diritto al risarcimento vantato dagli attori si sarebbe prescritto giacchè l'azione sarebbe stata instaurata dagli attori nei suoi confronti a distanza di oltre dieci anni dall'evento di errata diagnosi, verificatosi in data 3.01.1994.
Di qui il decorso della prescrizione decennale ex art. 2946 cc.
13.2. Analoga doglianza viene sollevata da Persona 1 per il quale, in assenza di idonea allegazione di atti interruttivi, sarebbe maturata tanto la prescrizione quinquennale quanto quella decennale. 13.3. Il CP 2 deduce che la responsabilità del medico (non della struttura), avendo natura extracontrattuale, si prescriverebbe in cinque anni.
Invero, nessun rapporto contrattuale sarebbe intercorso tra gli attori ed il convenuto e, anche a voler ritenere che la prescrizione fosse iniziata a decorrere dal momento in cui l'errore era stato percepito, ossia il 6.04.2005, l'istanza di mediazione sarebbe stata presentata solo il 19.10.2012 ossia oltre cinque anni dalla scoperta. Cont 13.4. Da ultimo anche l' ha eccepito la prescrizione.
Evidenzia, infatti, come, dal mese di aprile 2005 alla notifica della chiamata in causa nei suoi confronti in data 25.09.2015, erano, comunque, decorsi i dieci anni e mai erano stati compiuti atti interruttivi ad essa opponibili.
13.5. Ebbene, osserva il giudicante che occorre prima di tutto fare chiarezza in merito alla tipologia della responsabilità del medico e della struttura.
La Suprema Corte ha evidenziato come le norme sostanziali contenute nella L. n. 189/2012 (c.d.
Legge Balduzzi) o nella successiva L. n. 24/ 2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco) non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore
(Cass. n. 28811/2019).
Né, d'altra parte, l'art. 3 co. 1 della citata legge del 2012 (richiamato dal CP 2 ) applica al medico lo statuto della responsabilità civile aquiliana, limitandosi detta norma ad escludere la rilevanza della colpa lieve e dovendosi intendere il richiamo fatto all'art. 2043 c.c. al sol fine di definire in modo indiretto l'oggetto dell'obbligazione, che altro non è che l'obbligo di risarcire il danno (Cass. n. 8940/2014).
Invero, secondo i principi pacificamente acquisiti in materia, la responsabilità correlata all'esercizio dell'attività medica deve essere ricondotta al paradigma dell'art. 1218 c.c. e ciò avuto riguardo, non solo alla posizione del singolo professionista, ma anche a quella della struttura sanitaria nel suo complesso (ex multis, Cass. Sez. Un. n. 577/2008; Cass. n. 20101/2009; Cass. n. 1538/2010; Cass.
n. 15993/2011; altresì, Trib. Bari, 24.4.2014, n. 2083).
Ne deriva che la prescrizione ha sempre durata decennale sia che riguardi la responsabilità del singolo medico sia che riguardi la responsabilità della struttura.
Ciò posto, deve senza dubbio ritenersi maturata la prescrizione nei riguardi dell' CP_6 giacchè nei suoi confronti non è stato posto in essere alcun atto interruttivo e l'azione è stata proposta dopo il decorso di dieci anni dalla percezione dell'errata diagnosi (6.04.2005).
Al riguardo deve considerarsi che, per giurisprudenza consolidata, in materia di responsabilità medica, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato, ex art. 2935 c.c., non quindi dal giorno in cui il comportamento del sanitario provoca il danno, né dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui il danneggiato, con la diligenza esigibile dall'uomo medio, possa avvedersi, sia dell'esistenza del pregiudizio, sia della derivazione causale di esso da un fatto (cfr. ex multis Cass. 29760/2022).
Quanto ai restanti convenuti parte attrice deduce che essa, in data 22.01.2007, aveva sporto denuncia-querela per il reato di cui all'art. 590 cpc.
Deve, tuttavia, osservarsi che, secondo una pronuncia non recente della Cassazione ma, comunque, mai superata da orientamenti contrari, la denuncia o querela penale non può essere annoverata nella categoria degli atti a cui l'art. 2943 c.c. attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione (Cass. civ.
n. 1068/1992).
Resta, pertanto, da verificare la valenza interruttiva della mediazione a cui gli attori hanno fatto riferimento per superare l'eccezione di prescrizione.
Essi sostengono che, in data 19.10.2012, avrebbero depositato una prima istanza di mediazione conclusasi con esito negativo ed una seconda istanza, in data 26.03.2015, conclusasi anch'essa con esito negativo.
Ebbene, sul punto deve osservarsi (con ciò condividendo l'osservazione del CP_2 ) che l'avvio della procedura di mediazione in territorio non rientrante nella competenza territoriale dell'ufficio giudiziario competente sulla domanda non produce effetti ai fini della procedibilità.
Si premette che, ai sensi art. 4 co. 1 D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, come modificato dal D.L.
21.6.2013 convertito in L.
9.8.2013 n. 98, la domanda di mediazione va presentata davanti ad uno degli organismi che si trova nel circondario dell'ufficio giudiziario competente per la controversia.
Pertanto, al fine di determinare la competenza dell'organismo di mediazione, si deve prima identificare il giudice competente secondo le norme del c.p.c. e, quindi, fare riferimento all'ambito di competenza territoriale previsto per gli uffici giudiziari.
Ciò posto, secondo condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all'organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti e, pertanto, la stessa deve essere considerata come non espletata.
Qualora successivamente, in sede processuale, fosse stata sollevata eccezione di incompetenza dell'organismo adito, il giudice ben avrebbe potuto disporre il procedimento di mediazione, proprio perché lo stesso non si sarebbe potuto ritenere validamente espletato.
Né, nel caso in oggetto, si verte in ipotesi di deroga alla competenza territoriale, nella scelta della mediazione, su accordo delle parti.
Ed infatti deve ritenersi che la competenza del mediatore sia derogabile ogni qual volta lo sarebbe quella del giudice dovendosi rilevare che, trattandosi di norme legate alla mera competenza territoriale, le parti - se tutte d'accordo - possono porvi deroga rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo.
Nel caso di specie le due istanze di mediazione sono state depositate dinanzi ad organismi territorialmente incompetenti.
Di conseguenza, alla luce delle suesposte considerazioni
, non potendosi attribuire efficacia interruttiva alla mediazione, deve ritenersi che il diritto al risarcimento del danno vantato dagli attori nei confronti dei convenuti fosse già prescritto al momento dell'instaurazione del giudizio.
14. SUL MERITO
14.1. Ad ogni buon conto, e con motivazione ad abundantiam, il giudicante ritiene che, quand' anche si volessero ritenere superate le citate eccezioni, la domanda degli attori non potrebbe trovare accoglimento per difetto di prova.
Essi adducono che, a seguito dell'errata diagnosi di celiachia, avrebbero subito danni sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale.
Parte 1Ed invero, l'allora minore sarebbe stato costretto ad una dieta rigida che gli avrebbe comportato sofferenza morale, unitamente all'isolamento rispetto ai contesti festivi a cui partecipava non potendo mangiare gli stessi alimenti degli altri.
Avrebbe, inoltre, dovuto rinunciare ad attività che diversamente avrebbe potuto svolgere (vedasi pag. 10 atto di citazione).
A loro volta i genitori avrebbero subito anch'essi una sofferenza morale nel vedere l'isolamento del proprio figlio a causa di quella che veniva percepita dallo stesso e dagli altri come una "diversità".
Avrebbero, inoltre, dovuto sostenere ingenti spese per l'acquisto degli alimenti essendo insufficiente il valore dei buoni forniti dal SSN.
In particolare la Parte 2 avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni dal posto di lavoro per seguire il figlio e preparare i pasti con la dovuta attenzione per evitare contaminazioni.
Ciò posto, deve, però, osservarsi come gli attori non abbiano provato i propri assunti.
Invero le loro allegazioni del danno conseguente alla negligente condotta dei sanitari sono rimaste generiche e sfornite di supporto probatorio.
Essi non hanno prodotto alcunchè in merito agli esborsi che assumono aver sostenuto per l'acquisto del cibo.
Nè vi è prova delle dimissioni della Parte 2 né tantomeno della circostanza che lavorasse e che la malattia del figlio non le consentisse la prosecuzione del rapporto.
Nulla è provato circa la sofferenza morale e le rinunce ad attività ludiche, sportive, lavorative che, diversamente, avrebbe svolto ove fosse mancato l'errore medico. Parte 1 Peraltro la ctu svolta in sede di procedimento penale per il reato di cui all'art. 590 cpc ha concluso che, quand' anche si fosse accertata una condotta negligente dei sanitari, nessun danno era residuato in capo al ragazzo, cresciuto in ottima salute fisica e mentale.
Ed infatti il GIP ha accolto la richiesta di archiviazione del PM che non consta sia stata seguita dall'opposizione della persona offesa.
La radicale carenza di allegazione e prova non poteva essere superata con la prova testimoniale richiesta dagli attori e rigettata dal giudice (i capitoli avevano ad oggetto, in parte, circostanze pacifiche, in parte circostanze non contestualizzate temporalmente ovvero generiche, in parte contenevano valutazioni).
Analoga sorte ha meritato la richiesta di ctu volta ad accertare il danno morale e patrimoniale subito dagli attori in quanto ritenuta esplorativa dal giudice.
14.2. Ne deriva, per tutte le suesposte ragioni, che la domanda non possa trovare accoglimento.
15. SULLE SPESE PROCESSUALI
15.1. Il rigetto della domanda comporta che le spese di lite vadano poste a carico degli attori in solido per il principio di soccombenza.
Esse vengono liquidate secondo i parametri ex dm 147/22 per le cause di valore indeterminabile- complessità bassa nei valori medi per le prime due fasi e nei minimi per le ulteriori in ragione dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari III^ Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente
-
pronunciando sulla domanda in atti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di CP 5 ;
· rigetta la domanda degli attori nei confronti dei convenuti e della terza chiamata poiché
-
improcedibile e inammissibile e, comunque, infondata per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.899,80 in favore di ciascuno dei convenuti e terza chiamata per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15,00% del compenso totale ed oltre accessori come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, in data 4.04.2025
il Giudice
Cristina Fasano