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Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2023, n. 10337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10337 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL AN nato il [...] a [...] avverso sentenza del 19/10/2021 della CORTE DI APPELLO DI MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la nota dell'Avvocato GABRIELE AR VITIELLO che, nell'interesse della parte civile DE RG AL AR, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. EL AN, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 19/10/2021 della Corte di appello di Milano, che ha riformato la sentenza in data 13/01/2020 del Tribunale di Milano, riconoscendolo colpevole del reato contestato, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11, cod.pen.. Il Tribunale di Milano lo aveva assolto per il reato di truffa in danno di De GI LD IA, per non aver commesso il fatto. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in punto di valutazione delle prove. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10337 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 25/11/2022 Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'assenza della motivazione rafforzata richiesta nell'ipotesi in cui la Corte di appello,, in accoglimento dell'impugnazione del Pubblico ministero, condanni l'imputato in riforma della pronuncia assolutoria del giudice di primo grado. 1.2. "Violazione dell'art. 606, c. 1, lett. d) in relazione all'art. 533 c.p.p.. Manifesta illogicità della motivazione". Il ricorrente denuncia la violazione del principio del ragionevole dubbio perché "la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano (...) a fronte della assenza di certezza circa la ascrivibilità delle condotte truffaldine contestate al sig. EL valorizza elementi probatori che rendono illogica la motivazione. La valorizzazione della chiusura del conto dopo la ricezione del bonifico è del tutto incompatibile con l'intenzione truffaldina mossa al sig. EL, in quanto un presunto truffatore avrebbe certamente tentato di fornire di credibilità la propria attività facendo rimanere attivo". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha ottemperato all'obbligo di motivazione rafforzata che grava sul giudice dell'appello che riformi integralmente la sentenza di primo grado. Secondo l'argomentazione difensiva, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe così laconica da non consentirè( il percorso argomentativo seguito dal giudice dell'appello riforma e le ragioni che hanno condotto alla riforma della sentenza di primo grado. 1.2. In realtà, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello ha assolto all'obbligo di motivazione richiesto in caso di riforma integrale della sentenza di primo grado. Dalla collazione delle due sentenze, invero, emerge come la Corte di appello -pur mantenendo l'assetto argomentativo della motivazione del Tribunale- abbia tuttavia dato rilievo a un elemento ulteriore, del tutto trascurato dal giudice di primo grado, costituito dal fatto che «i versamenti sono stati effettuati su due conti correnti entrambi intestati esclusivamente ad EL, che è pertanto risultato essere il destinatario del profitto del reato;
il conto presso Unicredit, sul quale è stato effettuato il maggio versamento (quello di euro 16.300) è stato aperto il 23.8.2016 (in concomitanza con la prima e-mail scambiata tra la Dati e Sistemi s.r.l. e la persona offesa) ed estinto il data 29.11.2016, due mesi dopo la ricezione del versamento da parte dell De GI;
il "conto principale" è stato dunque aperto nell'ottica della destinazione al compimento della truffa. Non è significativo, al fine di escludere la responsabilità di EL, che la carta di credito della Banca Sella fosse in uso a IS;
deve infatti osservarsi che la medesima era in uso anche ad EL, ed inoltre che sul conto corrente aperto presso la Banca Sella è stato effettuato il versamento solo della minor somma di euro 1.800». 2 La Corte di appello -in tal guisa- ha valorizzato un elemento decisivo quanto alla riconducibilità della condotta all'imputato, del tutto trascurato dal Tribunale e ritenuto idoneo a superare e a svilire l'argomentazione contenuta nella sentenza di primo grado, là dove la sicura addebitabilità della truffa ad EL viene esclusa osservandosi che tale IS CA fosse usuario della carta di credito collegata al conto corrente dove veniva accreditato il primo bonifico di 1.800,00 euro. Tale apparato argomentativo è affatto conforme agli insegnamenti di questa Corte quanto ai requisiti della motivazione rafforzata, là dove si spiega che nel caso in cui, «per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado -genericamente richiamata- delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudic:e di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (cfr. Sezioni Unite n.6682 del 04/02/1992, Rv. 191229), in modo da fornire puntuali ed esaustive risposte alle censure dedotte con i motivi di appello (se specifici e pertinenti). Tali principi sono stati anche successivamente approfonditi, essendosi affermato che, in caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice dell'appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr. Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato (cfr. sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327), dando alla decisione, pertanto, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni [cfr. Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013 Ud. (dep. 14/01/2014), Rv. 258005; n. 46742 cleii'08/10/2013, Rv.257332; Sez. 4 n. 35922 dell'11/07/2012, Rv. 254617]», (così, in motivazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 24439 del 16/06/2021, c., d I< La motivazione rafforzata, dunque, non occorffiril riesame di ogni singola argomentazione della sentenza di primo grado, essendo richiesto il riesame di quelle non condivise, perché ritenute erronee sulla base -come nel caso in esame- di Frigerio, Rv. 281404 - 01). 3 risultanze istruttorie non considerate ovvero perché itenute affette da aporie e contraddizioni. Tale parametro è stato rispettato dalla Corte di appello che ha risaltato l'inidoneità argomentativa della sentenza di primo grado, risaltando come l'uso di una carta di credito da parte di altro soggetto -così come evidenziato dal Tribunale- non riuscisse a superare il dato oggettivo -non considerato dai primi giudici- del versamento dell'ingiusto profitto nelle mani di EL, per come dimostrato dai pagamenti effettuati nei due conti correnti di cui era esclusivo titolare. Da qui l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 1.3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. Nel precedente paragrafo si è già rilevato come la Corte di appello abbia dato conto delle ragioni per cui è addivenuta all'affermazione di responsabilità, con motivazione adeguata e priva di vizi di manifesta illogicità e di contraddittorietà. A fronte di ciò, il secondo motivo, così come articolato, non è volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mira a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette -come nel caso in esame- da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativarnente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione sostenute nel grado dalla costituita parte civile, in ragione dell'esito dell'impugnazione. P.Q.NII. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la nota dell'Avvocato GABRIELE AR VITIELLO che, nell'interesse della parte civile DE RG AL AR, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. EL AN, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 19/10/2021 della Corte di appello di Milano, che ha riformato la sentenza in data 13/01/2020 del Tribunale di Milano, riconoscendolo colpevole del reato contestato, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11, cod.pen.. Il Tribunale di Milano lo aveva assolto per il reato di truffa in danno di De GI LD IA, per non aver commesso il fatto. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in punto di valutazione delle prove. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10337 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 25/11/2022 Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'assenza della motivazione rafforzata richiesta nell'ipotesi in cui la Corte di appello,, in accoglimento dell'impugnazione del Pubblico ministero, condanni l'imputato in riforma della pronuncia assolutoria del giudice di primo grado. 1.2. "Violazione dell'art. 606, c. 1, lett. d) in relazione all'art. 533 c.p.p.. Manifesta illogicità della motivazione". Il ricorrente denuncia la violazione del principio del ragionevole dubbio perché "la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano (...) a fronte della assenza di certezza circa la ascrivibilità delle condotte truffaldine contestate al sig. EL valorizza elementi probatori che rendono illogica la motivazione. La valorizzazione della chiusura del conto dopo la ricezione del bonifico è del tutto incompatibile con l'intenzione truffaldina mossa al sig. EL, in quanto un presunto truffatore avrebbe certamente tentato di fornire di credibilità la propria attività facendo rimanere attivo". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha ottemperato all'obbligo di motivazione rafforzata che grava sul giudice dell'appello che riformi integralmente la sentenza di primo grado. Secondo l'argomentazione difensiva, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe così laconica da non consentirè( il percorso argomentativo seguito dal giudice dell'appello riforma e le ragioni che hanno condotto alla riforma della sentenza di primo grado. 1.2. In realtà, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello ha assolto all'obbligo di motivazione richiesto in caso di riforma integrale della sentenza di primo grado. Dalla collazione delle due sentenze, invero, emerge come la Corte di appello -pur mantenendo l'assetto argomentativo della motivazione del Tribunale- abbia tuttavia dato rilievo a un elemento ulteriore, del tutto trascurato dal giudice di primo grado, costituito dal fatto che «i versamenti sono stati effettuati su due conti correnti entrambi intestati esclusivamente ad EL, che è pertanto risultato essere il destinatario del profitto del reato;
il conto presso Unicredit, sul quale è stato effettuato il maggio versamento (quello di euro 16.300) è stato aperto il 23.8.2016 (in concomitanza con la prima e-mail scambiata tra la Dati e Sistemi s.r.l. e la persona offesa) ed estinto il data 29.11.2016, due mesi dopo la ricezione del versamento da parte dell De GI;
il "conto principale" è stato dunque aperto nell'ottica della destinazione al compimento della truffa. Non è significativo, al fine di escludere la responsabilità di EL, che la carta di credito della Banca Sella fosse in uso a IS;
deve infatti osservarsi che la medesima era in uso anche ad EL, ed inoltre che sul conto corrente aperto presso la Banca Sella è stato effettuato il versamento solo della minor somma di euro 1.800». 2 La Corte di appello -in tal guisa- ha valorizzato un elemento decisivo quanto alla riconducibilità della condotta all'imputato, del tutto trascurato dal Tribunale e ritenuto idoneo a superare e a svilire l'argomentazione contenuta nella sentenza di primo grado, là dove la sicura addebitabilità della truffa ad EL viene esclusa osservandosi che tale IS CA fosse usuario della carta di credito collegata al conto corrente dove veniva accreditato il primo bonifico di 1.800,00 euro. Tale apparato argomentativo è affatto conforme agli insegnamenti di questa Corte quanto ai requisiti della motivazione rafforzata, là dove si spiega che nel caso in cui, «per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado -genericamente richiamata- delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudic:e di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (cfr. Sezioni Unite n.6682 del 04/02/1992, Rv. 191229), in modo da fornire puntuali ed esaustive risposte alle censure dedotte con i motivi di appello (se specifici e pertinenti). Tali principi sono stati anche successivamente approfonditi, essendosi affermato che, in caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice dell'appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr. Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato (cfr. sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327), dando alla decisione, pertanto, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni [cfr. Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013 Ud. (dep. 14/01/2014), Rv. 258005; n. 46742 cleii'08/10/2013, Rv.257332; Sez. 4 n. 35922 dell'11/07/2012, Rv. 254617]», (così, in motivazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 24439 del 16/06/2021, c., d I< La motivazione rafforzata, dunque, non occorffiril riesame di ogni singola argomentazione della sentenza di primo grado, essendo richiesto il riesame di quelle non condivise, perché ritenute erronee sulla base -come nel caso in esame- di Frigerio, Rv. 281404 - 01). 3 risultanze istruttorie non considerate ovvero perché itenute affette da aporie e contraddizioni. Tale parametro è stato rispettato dalla Corte di appello che ha risaltato l'inidoneità argomentativa della sentenza di primo grado, risaltando come l'uso di una carta di credito da parte di altro soggetto -così come evidenziato dal Tribunale- non riuscisse a superare il dato oggettivo -non considerato dai primi giudici- del versamento dell'ingiusto profitto nelle mani di EL, per come dimostrato dai pagamenti effettuati nei due conti correnti di cui era esclusivo titolare. Da qui l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 1.3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. Nel precedente paragrafo si è già rilevato come la Corte di appello abbia dato conto delle ragioni per cui è addivenuta all'affermazione di responsabilità, con motivazione adeguata e priva di vizi di manifesta illogicità e di contraddittorietà. A fronte di ciò, il secondo motivo, così come articolato, non è volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mira a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette -come nel caso in esame- da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativarnente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione sostenute nel grado dalla costituita parte civile, in ragione dell'esito dell'impugnazione. P.Q.NII. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente