Ordinanza cautelare 24 maggio 2025
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00352/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00560/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 560 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Tiziana Pedonese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di La Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato dalla Prefettura di La Spezia in data 30 gennaio 2025 e notificato in pari data a mezzo PEC, portante revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore -OMISSIS- in data 21 maggio 2024 su istanza del richiedente -OMISSIS-;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di La Spezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2026 il dott. AR GN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) I ricorrenti, rispettivamente il lavoratore extracomunitario-OMISSIS- e il datore di lavoro -OMISSIS- hanno impugnato l’atto prefettizio di revoca del nulla osta all’ingresso del lavoratore medesimo, rilasciato dalla Prefettura di La Spezia in seguito alla domanda presentata dal datore di lavoro in data 18.3.2024.
2) La Prefettura, in seguito all’ingresso nel territorio nazionale del lavoratore, nel corso della prevista istruttoria postuma, con preavviso di revoca del 20.11.2024 ha rilevato la mancata presentazione di alcuni documenti, tra cui l’istanza al Centro per l’impiego (CPI) avente data anteriore all’invio della domanda di ingresso del lavoratore.
3) In seguito ad un’interlocuzione con la Prefettura, i ricorrenti hanno esibito altri documenti, tra cui anche la domanda al CPI inviata in data 14.3.2024 (anteriore al 18.3.2024 in cui è stata presentata la domanda di ingresso del lavoratore ricorrente).
4) Senonché la Prefettura, con provvedimento del 30.1.2025, ha disposto la revoca del nulla osta in questione in ragione della mancata presentazione della documentazione suddetta.
5) Con il ricorso di cui in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato tale atto.
6) Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti con richiesta di rigetto del gravame.
All’udienza del 27.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7) Il ricorso è fondato.
8) Con due motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione, è stata dedotta la violazione dell’art 22 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico dell’Immigrazione – TUI) e il difetto di istruttoria sotto il profilo dell’omessa o errata valutazione della documentazione inviata dai ricorrenti, nonché l’irragionevolezza e la sproporzione della revoca impugnata.
La censura è fondata.
La revoca gravata è basata sul rilevo che i ricorrenti non abbiano presentato la “ comunicazione al centro per l’impiego con data anteriore all’invio dell’istanza ”, senonché risulta per tabulas che il datore di lavoro ha trasmesso alla Prefettura la domanda da esso presentata al CPI in data 14.3.2024, ossia in data anteriore alla domanda di nulla osta all’ingresso del lavoratore datata 18.3.2024.
Inoltre – e ogni caso - il lavoratore proposto dal CPI non è stato ritenuto idoneo dal datore di lavoro richiedente per le mansioni da esso richieste, come risulta dall’autocertificazione del 15.4.2024 e tale circostanza favorevole ai ricorrenti è rilevante ai sensi dell’art. 5, comma 5, del TUI, unitamente al fatto che il datore di lavoro ha dimostrato la volontà di instaurare e proseguire il rapporto di lavoro con il lavoratore il quale, infatti, è stato assunto, lavora ed è retribuito regolarmente, come attestato dai documenti versati in atti.
9) Conclusivamente il ricorso è fondato con conseguente illegittimità degli atti gravati.
10) La particolarità della vicenda induce a ritenere sussistenti le giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PE US, Presidente
AR GN, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR GN | PE US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.