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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/06/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1427/2024 R.G.L. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. ADALGISA Parte_1
MONTELEONE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti ricorrente
contro
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Notaio Persona_1 in Fiumicino, in data 22 marzo 2024, rep. 37875 e domiciliato in Varese, via Volta
n. 3/5, per procura in atti
resistente
Oggetto: causa previdenziale – accertamento indebito.
Conclusioni delle parti: come in atti.
1 Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso telematico iscritto a ruolo generale in data 11.09.2024, ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità del CP_1
provvedimento di accertamento di somme indebitamente percepite sulla pensione
Cat. INVCIV n. 07018715, intestata al sig. , notificatogli in Persona_2
data 02.05.2024, con il quale l'istituto di previdenza accertava l'indebita corresponsione di somme per € 4.416,48, chiedendone la restituzione.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità delle pretese avverse stante i gravi vizi di motivazione ed in quanto, trattandosi di somme percepite dal titolare nel 2011, poi deceduto, il notevole lasso di tempo trascorso fonda la buona fede dell'erede, oltre alla circostanza che il principio di ripetibilità richiede il dolo dell'accipiens, nel caso di specie insussistente.
Sulla base di tali motivazioni, in data 03.06.2024, il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo avanti alla sede territoriale di Reggio Calabria che, tuttavia, è CP_1 stato respinto, motivo per il quale ha instaurato l'odierno giudizio con il quale ha chiesto di dichiarare la nullità e/o l'annullabilità del provvedimento avverso.
L' si è costituito in giudizio eccependo infondatezza delle richieste del CP_1
ricorrente, dando atto dell'insorgenza del debito il 4.2.2012 a carico del sig.
per l'importo originario di € 12.181,67, del recupero di Persona_2
parte del debito, al quale il defunto aveva prestato piena acquiescenza, con residuo, al decesso (30.9.2014), dell'importo a debito di € 4.542,76 che veniva notificato all'erede sig. (cfr. racc. a.r. del 12.9.2022) con Persona_3
residuo, al decesso di quest'ultimo (2.3.2023), di € 4.416,58 che veniva posto pro quota ex art. 752 c.c. a carico di tre eredi, di cui uno è l'attuale ricorrente.
All'esito dell'udienza del 11.03.2025, svoltasi con collegamento da remoto, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione della causa, è stato concesso alle parti termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. fino al 24.06.2025 per il deposito note scritte contenenti le conclusioni.
2 Lette, infine, le note conclusive depositate, con cui le parti hanno richiamato i propri precedenti scritti difensivi, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Risulta incontestata la fondatezza dell'indebito del de cuius Persona_2
, tanto che lo stesso, non ha mai proposto ricorso amministrativo, né
[...]
giudiziario, avverso il provvedimento di recupero delle somme indebitamente corrispostegli e, al momento del decesso, avvenuto in data 30.09.2014, aveva già provveduto alla restituzione di parte dell'indebito, con conseguente riconoscimento ed acquiescenza delle richieste avanzate dall'istituto previdenziale resistente.
Richieste nuovamente promosse, per il residuo, anche all'erede
[...]
padre del ricorrente e, successivamente, all'odierno ricorrente. Per_3
È certo, pertanto, il diritto dell' alla ripetibilità delle somme indebitamente CP_1
percepite dal titolare della pensione, poi confluite nell'eredità del ricorrente che non ha allegato alcuna rinuncia all'eredità.
Destituite di fondamento risultano, di conseguenza, le motivazioni avanzate dal ricorrente in punto carenza di motivazione del provvedimento e di carenza di dolo dell'accipiens nella percezione di tali somme. Il ricorrente non fornisce alcuna prova a fondamento delle eccezioni avanzate e della legittimità dell'indennità corrisposta al de cuius, tali da poter contestare il fondamento del diritto al recupero in capo all'ente.
Valga a sostegno il disposto dell'art. 2033 c.c. ai sensi del quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti di legge è da considerarsi indebita e, pertanto, soggetta a ripetizione;
principio confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, costante sul punto (cfr. tale le altre, Cass. 2056 del 4.02.2004).
Non si ritiene che ricorrano, nel caso di specie, i requisiti posti dalla Corte
Costituzionale n. 8/2023 a fondamento dell'irripetibilità delle somme percepite in buona fede da un ente pubblico, sulla base della giurisprudenza in tema di
3 indebito assistenziale che richiama l'interpretazione giurisprudenziale della Corte
EDU in materia di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, che ha espresso la necessità di operare un bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole, non essendo ravvisabile alcuna tutela dell'affidamento e della buona fede in capo al ricorrente, posto che l'accipiens era persona diversa che aveva prestato acquiescenza al debito.
Per le motivazioni esposte il ricorso deve essere rigetto e, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di liti sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della resistente che si liquidano in complessivi euro 886,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Busto Arsizio, 25/06/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1427/2024 R.G.L. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. ADALGISA Parte_1
MONTELEONE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti ricorrente
contro
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Notaio Persona_1 in Fiumicino, in data 22 marzo 2024, rep. 37875 e domiciliato in Varese, via Volta
n. 3/5, per procura in atti
resistente
Oggetto: causa previdenziale – accertamento indebito.
Conclusioni delle parti: come in atti.
1 Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso telematico iscritto a ruolo generale in data 11.09.2024, ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità del CP_1
provvedimento di accertamento di somme indebitamente percepite sulla pensione
Cat. INVCIV n. 07018715, intestata al sig. , notificatogli in Persona_2
data 02.05.2024, con il quale l'istituto di previdenza accertava l'indebita corresponsione di somme per € 4.416,48, chiedendone la restituzione.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità delle pretese avverse stante i gravi vizi di motivazione ed in quanto, trattandosi di somme percepite dal titolare nel 2011, poi deceduto, il notevole lasso di tempo trascorso fonda la buona fede dell'erede, oltre alla circostanza che il principio di ripetibilità richiede il dolo dell'accipiens, nel caso di specie insussistente.
Sulla base di tali motivazioni, in data 03.06.2024, il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo avanti alla sede territoriale di Reggio Calabria che, tuttavia, è CP_1 stato respinto, motivo per il quale ha instaurato l'odierno giudizio con il quale ha chiesto di dichiarare la nullità e/o l'annullabilità del provvedimento avverso.
L' si è costituito in giudizio eccependo infondatezza delle richieste del CP_1
ricorrente, dando atto dell'insorgenza del debito il 4.2.2012 a carico del sig.
per l'importo originario di € 12.181,67, del recupero di Persona_2
parte del debito, al quale il defunto aveva prestato piena acquiescenza, con residuo, al decesso (30.9.2014), dell'importo a debito di € 4.542,76 che veniva notificato all'erede sig. (cfr. racc. a.r. del 12.9.2022) con Persona_3
residuo, al decesso di quest'ultimo (2.3.2023), di € 4.416,58 che veniva posto pro quota ex art. 752 c.c. a carico di tre eredi, di cui uno è l'attuale ricorrente.
All'esito dell'udienza del 11.03.2025, svoltasi con collegamento da remoto, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione della causa, è stato concesso alle parti termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. fino al 24.06.2025 per il deposito note scritte contenenti le conclusioni.
2 Lette, infine, le note conclusive depositate, con cui le parti hanno richiamato i propri precedenti scritti difensivi, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Risulta incontestata la fondatezza dell'indebito del de cuius Persona_2
, tanto che lo stesso, non ha mai proposto ricorso amministrativo, né
[...]
giudiziario, avverso il provvedimento di recupero delle somme indebitamente corrispostegli e, al momento del decesso, avvenuto in data 30.09.2014, aveva già provveduto alla restituzione di parte dell'indebito, con conseguente riconoscimento ed acquiescenza delle richieste avanzate dall'istituto previdenziale resistente.
Richieste nuovamente promosse, per il residuo, anche all'erede
[...]
padre del ricorrente e, successivamente, all'odierno ricorrente. Per_3
È certo, pertanto, il diritto dell' alla ripetibilità delle somme indebitamente CP_1
percepite dal titolare della pensione, poi confluite nell'eredità del ricorrente che non ha allegato alcuna rinuncia all'eredità.
Destituite di fondamento risultano, di conseguenza, le motivazioni avanzate dal ricorrente in punto carenza di motivazione del provvedimento e di carenza di dolo dell'accipiens nella percezione di tali somme. Il ricorrente non fornisce alcuna prova a fondamento delle eccezioni avanzate e della legittimità dell'indennità corrisposta al de cuius, tali da poter contestare il fondamento del diritto al recupero in capo all'ente.
Valga a sostegno il disposto dell'art. 2033 c.c. ai sensi del quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti di legge è da considerarsi indebita e, pertanto, soggetta a ripetizione;
principio confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, costante sul punto (cfr. tale le altre, Cass. 2056 del 4.02.2004).
Non si ritiene che ricorrano, nel caso di specie, i requisiti posti dalla Corte
Costituzionale n. 8/2023 a fondamento dell'irripetibilità delle somme percepite in buona fede da un ente pubblico, sulla base della giurisprudenza in tema di
3 indebito assistenziale che richiama l'interpretazione giurisprudenziale della Corte
EDU in materia di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, che ha espresso la necessità di operare un bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole, non essendo ravvisabile alcuna tutela dell'affidamento e della buona fede in capo al ricorrente, posto che l'accipiens era persona diversa che aveva prestato acquiescenza al debito.
Per le motivazioni esposte il ricorso deve essere rigetto e, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di liti sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della resistente che si liquidano in complessivi euro 886,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Busto Arsizio, 25/06/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
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