Sentenza 3 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/2004, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - rel. Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PAOLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell'avvocato Tommaso MANFEROCE, difeso dall'avvocato SANTO MANES, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER ID, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SPINOSO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GRAZIELLA IDONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 596/01 del Giudice di pace di PAOLA, emessa il 24/10/01 e depositata il 28/11/01 <R.G. 186/01);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 19/12/03 dal Consigliere Dott. LO PIANO Michele;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha chiesto si dichiari manifestamente fondato il ricorso.
La Corte:
RILEVATO IN FATTO
- che RP ID ha convenuto in giudizio, davanti al Giudice di pace di Paola, il Comune della stessa città, proponendo una domanda del seguente tenore:
"Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, preliminarmente, accertare e dichiarare il Comune di Paola, in persona del Sindaco p.t., inadempiente all'obbligo di somministrazione dell'acqua potabile nella zona di Castagnette in Paola (CS), di cui al contratto di utenza sottoscritto con la sig.ra RP ID;
Voglia, per l'effetto, decidendo secondo equità ai sensi del- a, j l'art. 113, 2 com., c.p.c., dichiarare il diritto di RP ID alla ripetizione delle somme erogate al Comune di Paola, in persona del Sindaco p.t., a titolo di canone acqua per uso potabile per gli anni 1995 -1999, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto sino al soddisfo, nonché condannarlo al risarcimento del danno subito, ex art. 1218 c.c., nella misura complessiva che l'Ill.mo giudice adito riterrà di giustizia e comunque entro il limite di due milioni";
- che il Comune di Paola ha resistito alla domanda;
- che il Giudice di pace con sentenza n. 596 del 28 novembre 2001, premesso di pronunciare "equitativamente" ha così provveduto:
1) Dichiara l'inadempimento del Comune di Paola, in persona del suo Sindaco prò tempore, riconoscendo alla sig.ra ID RP il diritto di non versare, o di ripetere se versata, la somma di lire 1.228.200 reclamata dall'Ente convenuto per l'erogazione dell'acqua dell'anno 1995/1999;
2) condanna, altresì, il Comune di Paola, in persona del suo sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, della somma di lire 2.000.000, oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di lite".
- che per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso il Comune di Paola denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113, 2^ comma, c.p.c., in relazione all'art. 360, 1^ comma, n. 4 c.p.c., atteso che il Giudice di pace lo aveva condannato al pagamento di una somma superiore a lire 2.000.000, nonostante la domanda fosse stata espressamente limitata entro la cifra sopra indicata;
- che al ricorso ha resistito con controricorso la RP, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, deducendo che contro la sentenza il Comune avrebbe dovuto proporre appello, avendo il Giudice di pace pronunciato condanna al pagamento di una somma eccedente il limite entro cui è ammesso il giudizio di equità;
- che gli atti sono stati trasmessi alla Procura generale della Corte di Cassazione ai sensi del secondo comma dell'art. 375 c.p.c.;
- che il procuratore generale, ritenuta la manifesta fondatezza del ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento;
- che, successivamente, la difesa della controricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'eccezione di inammissibilità del ricorso è manifestamente infondata atteso che, come osservato dalle sezioni unite di questa Corte (sent. n. 12542 del 1998), non è il contenuto concreto della decisione a determinare il mezzo di impugnazione proponibile contro la sentenza del Giudice di pace, ma il valore della domanda proposta, nella specie incontestabilmente limitata "entro il limite di due milioni" e quindi nel limite entro il quale il Giudice di pace pronuncia secondo equità;
- che l'assunto della controricorrente, svolto nella memoria, secondo cui, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., il valore della causa eccedeva i due milioni di lire, poiché solo la domanda di risarcimento del danno, e non le altre, era stata contenuta nel limite della cifra sopra indicata, appare infondato alla luce del chiaro tenore della domanda formulata con l'atto di citazione, dalla quale risulta che, con riferimento a tutte le domande proposte, è stato chiesto al Giudice di pace di pronunciare secondo equità, cosicché risulta evidente che allorquando parte attrice ha chiesto che la condanna fosse pronunciata nel limite di lire due milioni ha inteso riferirsi al complesso delle domande proposte e non solo a quella di risarcimento del danno;
- che, in forza di quanto appena sopra osservato, non appare pertinente il richiamo fatto nella memoria, presentata dalla difesa della controricorrente, alla sentenza n. 16004/01 di questa Corte;
- che il ricorso è manifestamente fondato essendo incontestabile che il Giudice di pace ha pronunciato condanna oltre il limite del quantum che era stato richiesto;
- che rilevato il vizio della sentenza la stessa deve essere cassata con rinviò ad altro Giudice di pace;
- che ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione;
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Sezione Terza civile, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altro giudice di pace di Paola;
compensa tra le parti le spese del processo di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 19 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2004