CA
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.1136/2023 RGN
TRA rappresentata e difesa dall'avv.Gian Ettore Gassani e Parte_1 dall'avv. Alberto Figone ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo avvocato sito in Roma alla via Ezio n.12- appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cascone ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via
Salvatore Calenda n.6/H – appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.3878/2023
del Tribunale di Salerno pubblicata il 19/9/23 e notificata il 30/9/23.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e nel merito l'accoglimento dell'appello e conseguentemente in via principale che fosse accertato e dichiarato che i beni immobili - acquistati e costruiti dopo il matrimonio- siti nel Comune di Battipaglia in via Trasimeno,
nello specifico: a) terreno, riportato in catasto terreni al foglio 1 Sez.
B, p.lla 658/C estesa are 4.34, ma della superficie reale are 6.48; b)
immobile al NCEU, foglio 25, p.lla 786 sub 2, Via Trasimeno n. 14
piano terra, interno 1; c) immobile al NCEU, foglio 25, p.lla n. 786 sub
3, Via Trasimeno n. 14 piano interrato;
d) immobile al NCEU, n. 786
sub. 4, Via Trasimeno n. 14 primo piano, int. 2, costituivano oggetto della comunione universale tra le parti e Parte_1 CP_1
; in via subordinata chiedeva che fosse condannato
[...] CP_1
a corrisponderle la somma di Euro 250.000,00, ovvero altra meglio vista e ritenuta, oltre interessi fino al saldo, a titolo di ripetizione di indebito soggettivo, ovvero di arricchimento senza causa;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva che fosse CP_1
condannato a corrispondere la somma di Euro 100.000,00
(centomila/00) a titolo di pagamento dei materiali impiegati per la
2 costruzione del complesso immobiliare di cui è causa, o altra meglio vista e ritenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo, il tutto con la vittoria delle spese e delle competenze dei due gradi di giudizio;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello e la cancellazione sui beni oggetto di causa, della trascrizione dell'atto di citazione con la vittoria delle spese e delle competenze professionali.
Con ordinanza del 13 marzo 2024 la Corte rigettava la richiesta di sospensiva ex art.283 cpc.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 9 gennaio 2025
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, fissando l'udienza del 27
marzo 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 3 aprile 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 27 marzo 2025 il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e Parte_2 Parte_3 Parte_4
proponevano opposizione avverso le cartelle di pagamento n.
3 07120170082881734002, n. 07120170082881734003 e n.
07120170082881734002 dell'importo complessivo di € 189.702,56 a titolo di recupero agevolazioni L. 662/1996 da parte della
[...]
a seguito di surroga ed escussione garanzia, Controparte_2
agevolazioni alle quali aveva fatto accesso la società
[...]
e le cui Parte_5
obbligazioni erano garantite con fideiussione dagli opponenti.
Questi ultimi deducevano il difetto di prova del credito,
l'inesistenza del titolo esecutivo, la nullità della fideiussione per violazione della legge antitrust e la liberazione e la decadenza dalla stessa ex art.1957 cc.
Il si costituiva eccependo di aver Controparte_2
provveduto al rimborso dell'80% del credito garantito nei confronti dell'Istituto di Credito UBI, già e concludeva chiedendo CP_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1
Salerno ed esponeva che: in data 14/10/67 si era sposata CP_1
con il convenuto, il quale, in costanza di matrimonio, si obbligava con preliminare di vendita ad acquistare, con la compartecipazione
4 economica della moglie, un suolo edificabile con fabbricato in corso di costruzione in Battipaglia di cui al NCT fg. 1 Sez. B p.lla 658/C ed acquistava il predetto suolo in virtù dell'atto pubblico del 13/1/72;
negli anni successivi al 1975, i coniugi, con apporti reciproci,
portavano a termine il fabbricato e realizzavano un primo piano con accessori e sottotetto, regolarmente accatasti, mentre la parte attrice , a sue spese, trasformava il porticato in veranda ricavandone un locale adibito a scuola materna depositando anche istanza di condono;
il prezzo della compravendita e dei lavori per il fabbricato veniva corrisposto dal padre e dal fratello dell'attrice che, adibiva dal 1982 al
1984 tutto il piano terreno a scuola materna, investendo i relativi utili per realizzare opere di accrescimento del fabbricato;
nel 1993 la crisi coniugale induceva l'esponente a depositare ricorso per separazione giudiziale e nonostante l'assegnazione della casa coniugale il coniuge conferiva incarico ad un'agenzia immobiliare per alienare l'intero immobile;
sussistendo la volontà di definire bonariamente la separazione e pendendo anche giudizio di rivendica della comproprietà
del bene, le parti concludevano un atto di transazione con cui disponevano che la cessione dei beni sarebbe avvenuta con verbale di
5 conciliazione della separazione;
dopo che la parte attrice abbandonava il giudizio di , le parti procedevano agli adempimenti previsti CP_4
nella transazione, ma il convenuto non si presentava a sottoscrivere l'accordo nel giudizio di separazione che, poi, conseguiva ad altre condizioni.
riteneva che il bene immobile oggetto di causa, Parte_1
acquistato a nome del solo convenuto, fosse da ritenersi in comproprietà tra di loro per essersi costituita tacitamente una comunione universale tra i beni e, pertanto, chiedeva in via principale che fosse accertata tale comproprietà, con conseguente diritto al pagamento della somma di € 150.000,00 quale metà del prezzo ricavato dal convenuto a seguito della vendita, oltre interessi e rivalutazione, in via subordinata, proponeva domanda di indebito oggettivo e/o arricchimento senza causa con condanna del convenuto al pagamento di € 250.000,00 e in via più gradata, chiedeva il pagamento della metà dei materiali impiegati per la costruzione del bene ex art. 935 cc per una somma di € 100.000,00.
si costituiva eccependo l'improponibilità della CP_1
domanda per intervenuto giudicato tra le parti sul punto, data la
6 sentenza n. 23132/15 della Corte di Cassazione che aveva definitivamente riconosciuto la titolarità dell'immobile in oggetto in suo favore;
per il resto nel merito il convenuto negava che si fosse instaurata tra le parti una comunione tacita universale e che i parenti dell'attrice avessero contribuito all'acquisto del bene o alla costruzione dell'immobile.
Dopo l'esito negativo del tentativo di conciliazione e il rigetto delle richieste istruttorie, all'udienza del 25/5/23 la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale adito rigettava le domande proposte da parte attrice e applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado perveniva alla decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
dopo un excursus sulla normativa relativa al regime patrimoniale dei coniugi ante e post riforma del diritto di famiglia, rilevava che, nel caso di specie, non era stata rivendicata l'esistenza di una comunione universale dei beni tra i coniugi, ma solo la comunione sull'acquisto immobiliare del 1972 a nome del convenuto;
CP_1
7 rispetto a tale acquisto, era incontestato che nel 1971 in costanza di matrimonio si obbligava all'acquisto, senza che dal CP_1
contratto risultasse un impegno dell'attrice a fornire Parte_1
parte della provvista e non potendo assumere valore in tal senso le cambiali e gli assegni prodotti, riferibili al padre ed al fratello della stessa poiché soggetti terzi;
ne conseguiva che nel 1972, prima della riforma del diritto di famiglia, acquistava il bene e ne CP_1
diveniva esclusivo proprietario;
non rilevava che tale bene fosse stato adibito ed utilizzato come scuola privata negli anni 82 - 84 ai fini della prova della comunione universale tacita, in quanto si trattava di fatti successivi alla nuova disciplina del diritto di famiglia;
rilevava anche che le parti non avessero voluto disciplinare la titolarità del bene tramite convenzioni di cui alla disciplina transitoria e che la destinazione del bene a casa familiare non mutava il regime della titolarità sul diritto;
una volta esclusa la possibilità che il bene fosse ricompreso in una comunione tacita familiare, trovandosi in presenza di un bene immobile, andava necessariamente coniugato l'art. 215 cc con la norma relativa alla circolazione di tali beni, per cui il proprietario
8 doveva manifestare la propria volontà di trasferire in comunione il bene attraverso un atto formale di trasferimento ex art. 1350 cc;
la domanda di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa era inammissibile per carenza di legittimazione attiva poiché, avendo la stessa attrice dedotto che le somme erano state corrisposte non da lei, da suo padre e suo fratello;
ad ogni modo, anche qualora fosse stato provato l'esborso delle somme che l'attrice aveva dichiarato di aver corrisposto per la trasformazione del porticato in veranda o per la costruzione del fabbricato, queste avrebbero comunque riguardato interventi edilizi sull'immobile di proprietà esclusiva del marito e,
come tali, soggetti alla disciplina di cui agli artt. 934 e ss. cc e non alla disciplina dell'indebito o dell'arricchimento senza causa;
quanto all'ultima domanda proposta, rilevava che qualunque opera o costruzione compiuta dai coniugi, in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale dei beni, sul terreno in proprietà
esclusiva di uno soltanto dei coniugi era personale ed esclusiva dell'unico coniuge proprietario anche del terreno, in applicazione del principio generale dell'accessione ex art. 934 cc, in base al quale il proprietario del suolo acquistava ipso iure, al momento
9 dell'incorporazione, la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività poteva essere esclusa solo da una specifica pattuizione tra le parti o da una specifica disposizione di legge, non trovando deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi;
invero l'acquisto della proprietà per accessione avveniva a titolo originario, senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà,
mentre gli acquisti ai quali era applicabile l'art. 177 Ic cc avevano carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale;
ne conseguiva che al coniuge non proprietario che aveva contribuito all'onere della costruzione spettava il diritto di ripetere nei confronti dell'altro le somme spese ex art. 2033 cc, previo assolvimento dell'onere della prova di aver effettivamente fornito il proprio sostegno economico che, nel caso di specie, non era stato documentato dall'attrice, non risultando sufficiente la domanda di condono prodotta dalla quale non poteva desumersi l'effettivo esborso delle somme di danaro.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo i seguenti motivi:
10 1)violazione e falsa applicazione degli artt. 159, 210, 215 e 216
cc nel testo anteriore alla l. 151/1975, 159 e 210 cc nel testo attuale;
secondo l'appellante la sentenza era censurabile perchè, dopo aver riconosciuto libertà di forma ai coniugi che prima del 1975 avessero inteso costituire una comunione universale dei beni e degli acquisti,
aveva ritenuto necessaria per derogare al regime legale del tempo apposita convenzione matrimoniale da stipulare con atto pubblico,
estendendo così al regime previgente l'art. 159 cc introdotto dalla riforma del 1975, in base al quale i coniugi potevano derogare al regime patrimoniale legale della famiglia della comunione dei beni con una convenzione stipulata ai sensi dell'art. 162 cc;
non poteva essere richiamato, a sostegno della decisione, l'art. 210 cc che avrebbe consentito una modificazione convenzionale della comunione dei beni,
in quanto, tale norma, nel testo precedente la riforma, si riferiva a tutt'altro profilo quale quello dei beni parafernali e, nella versione attuale, disciplinava un peculiare regime patrimoniale adottabile dai coniugi, con la stipula di una convenzione matrimoniale, rappresentato dalla comunione convenzionale;
ne conseguiva che non fosse necessaria alcuna convenzione matrimoniale in forma solenne per
11 formalizzare la scelta della comunione universale che, nel caso di specie, i coniugi avevano concordato, potendo la stessa essere costituita anche in forma tacita, come previsto dall'art. 216 cc che legittimava i coniugi a stipulare patti speciali per /la comunione senza prevedere forme peculiari;
2)violazione e falsa applicazione dell'art. 228 l. 151/1975;
mancata valutazione di elementi documentali fondamentali ai fini del decidere;
secondo l'appellante era irrilevante l'applicazione al contenzioso dell'art. 228 Ic L. 151/1975 a sostegno della propria decisione in quanto tale norma era riferibile alle sole coppie, coniugate alla data dell'entrata in vigore della riforma ed assoggettate all'allora regime patrimoniale della separazione dei beni, alle quali veniva riconosciuta la facoltà di permanere in quel regime, anche per volontà
di uno solo dei coniugi, o di assoggettare alla comunione dei beni gli acquisti fatti in precedenza, salvi i diritti dei terzi;
invero i coniugi e erano già assoggettati al regime di comunione, in Pt_1 CP_1
virtù del quale ben prima dell'entrata in vigore della riforma, avevano acquistato il terreno in Battipaglia ed erettovi e completato l'immobile;
12 era anche censurabile che il Tribunale aveva omesso di considerare che i coniugi e , dopo il 1975, avevano espressamente Pt_1 CP_1
dichiarato di aderire alla comunione legale, come da estratto di matrimonio prodotto e che la ragione di tale scelta era stata quella di dare continuità al regime di comunione già in atto, formalizzando la pregressa decisione tacita;
a conferma del fatto che il regime scelto dalle parti fosse stato quello della comunione tacita familiare l'appellante evidenziava che , nell'esercizio dei suoi diritti dominicali,
aveva trasformato il porticato in veranda, senza essere ostacolata dal marito, ricavandone un locale di 61,44 mq. a lei intestato e da lei utilizzato come accessorio per scuola materna privata, aveva richiesto,
con istanza depositata il 26/9/1986 e assunta al Prot. del Comune di
Battipaglia n. 19648, il condono edilizio ex L. 47 del 28/2/1985,
nonché versato i relativi oneri oblativi;
inoltre l'ex coniuge, con l'attribuzione del 50% dell'immobile in oggetto all'esponente tramite l'atto di transazione sottoscritto il 2/10/1999, al fine di concludere bonariamente la procedura di rivendica della proprietà di cui al giudizio R.G. n. 1215/1997, riconosceva sul piano giuridico che la casa appartenesse anche alla moglie;
lo stesso atto di transazione
13 confermava che l'intento di era quello di pervenire CP_1
bonariamente allo scioglimento della comunione esistente, poiché
qualora fosse sussistito il regime di separazione dei beni non vi sarebbero state questioni patrimoniali da risolvere in sede di separazione;
le parti, subito dopo la sottoscrizione della predetta transazione, avevano dato esecuzione agli accordi assunti, avendo immediatamente eseguito l'apertura di un nuovo cancello CP_1
in via Iseo e murato la porta d'ingresso dal piano terra all'androne,
così ritenendo definitivo lo scioglimento della comunione e la transazione delle liti;
l'esponente e il figlio insieme alla Per_1
propria famiglia erano rimasti ad abitare, rispettivamente al primo piano e nell'appartamento del sottotetto, anche dopo la mancata formalizzazione della cessione della quota dei beni alla prima per fatti imputabili a , per altri 18 anni, fino all'aprile 2017; i figli CP_1
delle parti, e insieme alla madre avevano Per_1 CP_5
partecipato materialmente alla realizzazione del sottotetto con svolgimento di attività manuale;
l'esponente aveva vissuto nell'immobile in oggetto per oltre quarantatre anni;
14 3)violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 2697 cc;
non era vero che, come affermato nella sentenza, non aveva rivendicato l'esistenza di una comunione universale tra gli ex coniugi, ma solo la comunione sugli immobili siti in Battipaglia e oggetto di causa;
infatti aveva chiesto di dichiarare, in via principale, la comunione degli immobili in Battipaglia intestati a , in spregio al regime Parte_6
in essere e dei suoi apporti all'acquisto, in quanto gli stessi erano stati gli unici beni che i coniugi avevano acquistato nel corso del matrimonio, destinati ad abitazione della famiglia, e che, pertanto,
avevano costituito ed esaurito la comunione tra loro in essere;
4)violazione e falsa applicazione degli artt. 2647 e 218 cc,
nell'originaria versione, art. 2644 cc;
non era necessario un atto pubblico che avesse attribuito la comproprietà ad entrambi i coniugi,
come da sentenza della Corte di Cassazione n. 1062/1989 sulla base della stessa ratio della comunione universale, propria del regime patrimoniale delle coppie che avevano contratto matrimonio prima del
1975; difatti, il codice previgente non imponeva alcuna forma particolare per i patti con i quali i coniugi avessero inteso aderire al regime di comunione degli utili e degli acquisti, potendo gli stessi
15 essere conclusi in forma tacita e dovendosi, di conseguenza, ritenere tutti gli acquisti in comunione, a prescindere dal fatto che riguardassero beni immobili o mobili e che all'acquisto partecipasse uno solo o entrambi i coniugi;
secondo il previgente art. 2647 cc era prevista la trascrizione della sola costituzione della comunione,
qualora avesse avuto fin dall'inizio per oggetto beni immobili, ma non anche dei beni immobili che fossero entrati successivamente a fare parte della comunione e anche l'art. 218 cc a sua volta stabiliva che,
vigendo la comunione convenzionale, l'acquisto compiuto successivamente da ognuno dei coniugi sarebbe caduto automaticamente di diritto in comunione, senza necessità di atti ricognitivi o traslativi, e la cui eventuale trascrizione effettuata anche da un solo coniuge sarebbe stata necessaria ai soli fini della opponibilità a terzi;
ne conseguiva che gli acquisti effettuati da un solo coniuge, in regime di comunione, nei rapporti interni tra coniugi,
erano destinati a cadere immediatamente nella comunione stessa,
anche se trascritti a nome del solo acquirente;
5)violazione e falsa applicazione degli artt. 100 cpc e 809 cpc;
travisamento dei fatti di causa;
la pronuncia di inammissibilità delle
16 sue domande subordinate era erronea perchè il padre ed il fratello avevano posto in essere delle donazioni indirette in suo favore,
rimettendole parte della provvista necessaria per l'acquisto immobiliare con anticipi di quanto le sarebbe spettato per successione e, pertanto, soltanto lei era legittimata e titolare dell'interesse qualificato a richiedere la restituzione delle somme messe a disposizione dell'ex marito;
6)violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 115 cpc, 934,
2033, 2697 cc;
era censurabile la decisione nella parte in cui il
Tribunale aveva ritenuto in modo errato che la domanda era stata formulata come arricchimento senza causa o ripetizione di indebito,
dovendosi invece fare riferimento alla disciplina dell'accessione ex art. 934 cc;
invero al di là degli istituti effettivamente applicabili e della richiesta di rimborso del costo affrontato per i materiali destinati alla realizzazione dell'immobile avanzata proprio ai sensi della disciplina in materia di accessioni ex art. 935 cc spettava al Tribunale qualificare giuridicamente la fattispecie potendo applicare norme diverse da quelle invocate, senza che per tale motivo fosse configurabile il rigetto della domanda;
quanto al difetto di prova in relazione alla domande
17 subordinate evidenziava che poteva farsi applicazione del principio di non contestazione;
7)violazione e falsa applicazione dell'art. 112 per omesso esame delle istanze istruttorie;
l'appellante impugnava il rigetto immotivato delle sue richieste istruttorie inerenti ai pagamenti effettuati per proprio conto dai familiari in occasione dell'acquisto dell'immobile da parte di , nonché agli apporti economici e materiali forniti CP_1
al momento della costruzione del secondo piano dell'immobile stesso e della realizzazione della veranda;
8)violazione e falsa applicazione dell'artt. 91 cpc;
la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza non era corretta in quanto non era stato considerato il rigetto dell'eccezione pregiudiziale proposta dal . CP_1
si costituiva e chiedeva in primis che l'appello CP_1
fosse considerato inammissibile ai sensi dell'art 342 cpc.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
eccepiva che le parti avevano contratto matrimonio nel 1967 con il regime della separazione dei beni che non avevano mai modificato,
18 non essendovi stato tra le parti alcun regime di comunione e non essendo mai intercorsa alcuna convenzione matrimoniale;
nel 1972, in regime di separazione, aveva acquistato in maniera esclusiva il terreno in oggetto, senza alcun impegno dell'appellante a fornire parte della provvista, non potendo assumere valore le cambiali e gli assegni prodotti che sono riconducibili a terzi soggetti e aveva realizzato l'immobile conteso esclusivamente con le sue capacità
economiche, anche perché non svolgeva attività CP_6
lavorativa e non era titolare di redditi;
come accertato dal giudice di prime cure, non sussisteva alcun elemento utile ad affermare che le parti avessero voluto disciplinare la titolarità del bene ricorrendo ad eventuali convenzioni, necessitando,
comunque, un atto scritto a conferma;
la manifestazione di volontà doveva essere espressa necessariamente attraverso un atto formale di trasferimento senza che potesse avere rilievo la messa a disposizione, la condivisione del bene per consentire lo sviluppo della comunione familiare, la destinazione dello stesso a casa familiare o che una parte fosse stata adibita a scuola privata e che l'appellante avesse presentato istanza di condono;
19 la comunione non poteva essere desunta da una mera situazione di collaborazione familiare ma necessitava di atti o comportamenti,
inesistenti nel caso di specie, che evidenziassero inequivocabilmente la volontà di mettere a disposizione del familiare determinati CP_7
beni, nonché di porre in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali;
infine la domanda di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa era inammissibile per carenza di legittimazione attiva in quanto,
nel corso del giudizio di primo grado, non era stata fornita alcuna prova circa eventuali esborsi sostenuti dall'appellante e, in ogni caso,
trovava applicazione la disciplina prevista dagli artt.934 cc e ss.
Va valutato in primis se l'appello sia inammissibile ex art.342
cpc.
L'eccezione va rigettata, in quanto in tema di specificità dei motivi di appello la giurisprudenza di legittimità è ripetutamente intervenuta con molteplici arresti al fine di stabilire la corretta interpretazione dell'art. 342 cpc, così come novellato dalla riforma del
2012, al fine di chiarire come la modifica introdotta non abbia sconvolto i tradizionali connotati dell'atto di appello, restando
20 invariata la natura di "revisio prioris instantiae" di tale giudizio, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Pertanto l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non richiedendosi l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata(cfr.
sent. Cass. civ. sez. un. n.27199/2017; ord. Cass. n.7675/2019; sent.
Cass. n.24262/2020).
Sulla scorta di tali rilievi, deve dichiararsi l'ammissibilità del suddetto gravame in quanto pienamente conforme al disposto dell'art. 342 cod. proc. civ, nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12,
avendo l'appellante specificato con sufficiente chiarezza le censure relative alla statuizione di primo grado e le modifiche richieste con la
21 formulazione di pertinenti ragioni di dissenso, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice.
Nel merito l'appello è infondato e come tale va rigettato.
Va premesso che nel caso di specie i coniugi si Parte_7
sposavano nel 1967 ante riforma del diritto di famiglia, per cui per il loro matrimonio valeva la separazione dei beni quale regola nel regime patrimoniale tra coniugi.
Con l'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia quanti erano già uniti in matrimonio alla data di entrata in vigore della L.
151/1975 - salva l'ipotesi in cui vi fosse stato espresso dissenso anche da uno solo dei coniugi, nei confronti del regime della comunione legale - erano soggetti alla nuova disciplina del regime della comunione legale dei beni che poteva essere estesa anche agli acquisti anteriori.
All'atto dell'entrata della nuova disciplina i coniugi
[...]
non si esprimevano in alcun modo e, quindi, di fatto Pt_7
aderivano per espressa previsione normativa per gli acquisti successivi alla riforma al regime della comunione
22 Il presente contenzioso ha ad oggetto un terreno acquistato nel
1972 ed oggetto di successiva edificazione.
L'appellante ha dedotto con il primo motivo che tra lei e il coniuge sussistesse una comunione universale ex art.215 cc testo previgente e che il Tribunale aveva erroneamente affermato che per derogare ante riforma al regime della separazione dei beni fosse necessaria una specifica convenzione per iscritto.
Secondo l'appellante in virtù di tale norma previgente era possibile tra i coniugi la comunione degli utili e degli acquisti che poteva essere anche tacita e che implicava la caduta in comproprietà
ipso iure dei successivi acquisti effettuati dal singolo compartecipe
(cfr.sent.Cass.4031/1985).
In realtà secondo la giurisprudenza di legittimità in prevalenza successiva la configurabilità di tale tipo di comunione implicava un articolato onere probatorio a carico di chi ne deduceva la sussistenza
(cfr.sent.Cass.7072/2021; sent.Cass.n.33844/2021).
Invero chi intendeva far valere il diritto di comproprietà su un
bene immobile intestato all'altro coniuge doveva assolvere al relativo
onere probatorio, in quanto la suddetta comunione non poteva essere
23 desunta da una mera situazione di collaborazione familiare, ma
presupponeva atti o comportamenti che evidenziassero
inequivocabilmente la volontà di mettere a disposizione del consorzio
familiare determinati beni, nonchè di porre in comune lucri, perdite ed
incrementi patrimoniali (Cass. n. 4330/1986; n. 1688/1986).
Inoltre la predetta comunione di cui all'art 215 cc previgente
poteva essere tacita ma presupponeva il conferimento di un apporto
da parte di ciascuno dei coniugi, con esclusione degli acquisti
derivanti da donazioni e successioni e andava provata da chi ne
deducesse l'esistenza (Cass. n. 1816/1963; n. 2120/1961).
Infine il coniuge che reclamasse la comproprietà di un bene
immobile, anche in una situazione di comunione tacita familiare, non
poteva avvalersi della prova testimoniale, stante la necessità dell'atto
scritto (art. 1350 c.c.) (Cass. n. 1062/1989).
In sostanza se è vero che era stata dedotta l'esistenza di una comunione tacita familiare era da verificare se fosse stato assolto il relativo onere probatorio.
Con il secondo motivo l'appellante ha precisato che la disciplina riportata nella sentenza non era conferente perché veniva in questione
24 una comunione tacita familiare e, poi, ha cercato di dimostrare di aver assolto al relativo onere probatorio in merito ad atti o comportamenti
che evidenziassero inequivocabilmente la volontà di mettere a
disposizione del consorzio familiare determinati beni, nonchè di porre
in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali (Cass. n.
4330/1986; n. 1688/1986) (cfr.sent.Cass.7072/2021 e 33844/2021).
Gli elementi dedotti non sono sufficienti a livello probatorio in quanto:
i coniugi – non optavano per il regime della Pt_1 CP_1
comunione legale dopo la riforma in quanto omettevano ogni scelta e ciò per ragioni normative comportava l'applicabilità dei nuovi principi;
una mancata scelta non era elemento significativo al fine di corroborare la preesistenza di una comunione tacita familiare, anche perché dopo l'acquisto del terreno nel 1972 e la successiva edificazione non veniva effettuato alcun altro acquisto in ambito familiare;
il fatto che l'ìmmobile in parte era stato adibito ed utilizzato come scuola privata negli anni 82 -84 non poteva rilevare ex post per
25 comprovare una comunione tacita familiare, come giustamente affermato dal Tribunale e non superato in alcun modo dall'appellante;
la transazione intercorsa tra la parti era stata oggetto di uno specifico contenzioso conclusosi con sentenza irrevocabile in virtù
della quale era stata acclarata la sua inefficacia e, quindi, non potevano trarsi da tale contratto argomenti di prova;
gli apporti economici e materiali all'edificazione di parte del fabbricato non potevano dirsi provati a seguito del mancato espletamento della prova testimoniale, la cui istanza di ammissione era stata rigettata;
la destinazione dell'abitazione alla famiglia e, quindi , anche l'assegnazione della casa coniugale non incidevano sulla titolarità del bene.
Inoltre l'appellante non forniva alcuno riscontro in merito a comportamenti che implicassero la volontà di mettere disposizione del consorzio familiare anche i lucri, le perdite ed gli incrementi patrimoniali (cfr.sent.Cass.n.7072/2021).
Sulla base di quanto appena detto argomentato , in relazione al terzo motivo può dirsi che la domanda della aveva ad Pt_1
26 oggetto il riconoscimento della proprietà della metà di un immobile in quanto rientrante in una comunione tacita familiare, ma è altrettanto vero che non vi è la prova dell'esistenza di tale comunione.
Con il quarto motivo l'appellante ha affermato che per provare la comunione tacita familiare non occorreva la forma scritta e tanto ciò
era vero che ai sensi del'art.2647 cc nel testo previgente era prevista la trascrizione solo per la costituzione della comunione e non gli acquisti successivi.
Prima di tutto la necessità della forma scritta è stata ribadita più
volte dalla Corte di Cassazione (cfr.sent.Cass.n.1062/1989;
sent.Cass.n.33844/2021sent.Cass.n.32039/2022).
In ogni caso la trascrizione è una pubblicità dichiarativa che non incide sulla proprietà, ma solo sull'opponibilità verso i terzi.
Proprio sotto quest'ultimo profilo va aggiunto, a confutazione di quanto dedotto dall'appellante, che secondo la giurisprudenza d legittimità la comunione tacita familiare ante riforma è opponibile ai terzi se annotata a margine dell'atto di matrimonio (cfr.sent.
Cass.n.17207/2021) e una simile annotazione non è presente nell'atto di matrimonio dei coniugi . Parte_7
27 Con il quinto motivo l'appellante ha censurato la decisione in merito all'inammissibilità delle domande subordinate per difetto di legittimazione.
In appello per la prima volta in violazione dell'art.345 cpc la ha affermato, senza fornirne alcuna prova, che tali somme Pt_1
erano donazioni indirette, in anticipo rispetto a quanto le sarebbe spettato per successione.
Con il sesto motivo la ha censurato la decisione in Pt_1
quanto l'azione doveva essere qualificata di ripetizione dell'indebito e non essere ricondotta ai principi dell'accessione.
In realtà il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934
c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi (cfr.sent.Cass.n.28258/2019) e in ogni caso la non Pt_1
ha provato in alcun modo di aver sborsato somme indebitamente trattenute dal . CP_1
Occorreva l'assolvimento di un corrispondente onere probatorio e non poteva risolversi la questione con l'applicazione del principio di
28 non contestazione che poteva riguardare le allegazioni e non i documenti che dovevano essere esibiti a sostegno della domanda proposta.
Con l'ultimo motivo l'appellante ha censurato il rigetto delle richieste istruttorie, ma sul punto si rileva che la doglianza non è
ammissibile perché la avrebbe dovuto provare di aver Pt_1
contestato in primo grado l'ordinanza di rigetto, di aver reiterato l'istanza istruttoria nella precisazione delle conclusioni, a pena di decadenza (cfr.sent.Cass.n.10748/2012) e avrebbe dovuto articolare in appello uno specifico motivo di gravame (cfr.sent.Cass.n.1532/2018)
In tema di spese l'ultima censura non è da accogliere.
Il rigetto di un'eccezione pregiudiziale non poteva incidere sull'applicazione del principio della soccombenza a seguito di un totale rigetto nel merito delle domande della parte attrice(
cfr.sent.Cass.n.21172/2019).
Le spese seguono la soccombenza ( SC : valore indeterminabile- complessità bassa- vanno liquidate tutte le fasi- valori minimi)
29 La Corte dà atto che vi sono i presupposti per la parte appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante a pagare le spese del giudizio a favore di , spese che liquida in E 4996,00 oltre IVA e CP_1
CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002.
Salerno, 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.1136/2023 RGN
TRA rappresentata e difesa dall'avv.Gian Ettore Gassani e Parte_1 dall'avv. Alberto Figone ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo avvocato sito in Roma alla via Ezio n.12- appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cascone ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via
Salvatore Calenda n.6/H – appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.3878/2023
del Tribunale di Salerno pubblicata il 19/9/23 e notificata il 30/9/23.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e nel merito l'accoglimento dell'appello e conseguentemente in via principale che fosse accertato e dichiarato che i beni immobili - acquistati e costruiti dopo il matrimonio- siti nel Comune di Battipaglia in via Trasimeno,
nello specifico: a) terreno, riportato in catasto terreni al foglio 1 Sez.
B, p.lla 658/C estesa are 4.34, ma della superficie reale are 6.48; b)
immobile al NCEU, foglio 25, p.lla 786 sub 2, Via Trasimeno n. 14
piano terra, interno 1; c) immobile al NCEU, foglio 25, p.lla n. 786 sub
3, Via Trasimeno n. 14 piano interrato;
d) immobile al NCEU, n. 786
sub. 4, Via Trasimeno n. 14 primo piano, int. 2, costituivano oggetto della comunione universale tra le parti e Parte_1 CP_1
; in via subordinata chiedeva che fosse condannato
[...] CP_1
a corrisponderle la somma di Euro 250.000,00, ovvero altra meglio vista e ritenuta, oltre interessi fino al saldo, a titolo di ripetizione di indebito soggettivo, ovvero di arricchimento senza causa;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva che fosse CP_1
condannato a corrispondere la somma di Euro 100.000,00
(centomila/00) a titolo di pagamento dei materiali impiegati per la
2 costruzione del complesso immobiliare di cui è causa, o altra meglio vista e ritenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo, il tutto con la vittoria delle spese e delle competenze dei due gradi di giudizio;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello e la cancellazione sui beni oggetto di causa, della trascrizione dell'atto di citazione con la vittoria delle spese e delle competenze professionali.
Con ordinanza del 13 marzo 2024 la Corte rigettava la richiesta di sospensiva ex art.283 cpc.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 9 gennaio 2025
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, fissando l'udienza del 27
marzo 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 3 aprile 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 27 marzo 2025 il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e Parte_2 Parte_3 Parte_4
proponevano opposizione avverso le cartelle di pagamento n.
3 07120170082881734002, n. 07120170082881734003 e n.
07120170082881734002 dell'importo complessivo di € 189.702,56 a titolo di recupero agevolazioni L. 662/1996 da parte della
[...]
a seguito di surroga ed escussione garanzia, Controparte_2
agevolazioni alle quali aveva fatto accesso la società
[...]
e le cui Parte_5
obbligazioni erano garantite con fideiussione dagli opponenti.
Questi ultimi deducevano il difetto di prova del credito,
l'inesistenza del titolo esecutivo, la nullità della fideiussione per violazione della legge antitrust e la liberazione e la decadenza dalla stessa ex art.1957 cc.
Il si costituiva eccependo di aver Controparte_2
provveduto al rimborso dell'80% del credito garantito nei confronti dell'Istituto di Credito UBI, già e concludeva chiedendo CP_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1
Salerno ed esponeva che: in data 14/10/67 si era sposata CP_1
con il convenuto, il quale, in costanza di matrimonio, si obbligava con preliminare di vendita ad acquistare, con la compartecipazione
4 economica della moglie, un suolo edificabile con fabbricato in corso di costruzione in Battipaglia di cui al NCT fg. 1 Sez. B p.lla 658/C ed acquistava il predetto suolo in virtù dell'atto pubblico del 13/1/72;
negli anni successivi al 1975, i coniugi, con apporti reciproci,
portavano a termine il fabbricato e realizzavano un primo piano con accessori e sottotetto, regolarmente accatasti, mentre la parte attrice , a sue spese, trasformava il porticato in veranda ricavandone un locale adibito a scuola materna depositando anche istanza di condono;
il prezzo della compravendita e dei lavori per il fabbricato veniva corrisposto dal padre e dal fratello dell'attrice che, adibiva dal 1982 al
1984 tutto il piano terreno a scuola materna, investendo i relativi utili per realizzare opere di accrescimento del fabbricato;
nel 1993 la crisi coniugale induceva l'esponente a depositare ricorso per separazione giudiziale e nonostante l'assegnazione della casa coniugale il coniuge conferiva incarico ad un'agenzia immobiliare per alienare l'intero immobile;
sussistendo la volontà di definire bonariamente la separazione e pendendo anche giudizio di rivendica della comproprietà
del bene, le parti concludevano un atto di transazione con cui disponevano che la cessione dei beni sarebbe avvenuta con verbale di
5 conciliazione della separazione;
dopo che la parte attrice abbandonava il giudizio di , le parti procedevano agli adempimenti previsti CP_4
nella transazione, ma il convenuto non si presentava a sottoscrivere l'accordo nel giudizio di separazione che, poi, conseguiva ad altre condizioni.
riteneva che il bene immobile oggetto di causa, Parte_1
acquistato a nome del solo convenuto, fosse da ritenersi in comproprietà tra di loro per essersi costituita tacitamente una comunione universale tra i beni e, pertanto, chiedeva in via principale che fosse accertata tale comproprietà, con conseguente diritto al pagamento della somma di € 150.000,00 quale metà del prezzo ricavato dal convenuto a seguito della vendita, oltre interessi e rivalutazione, in via subordinata, proponeva domanda di indebito oggettivo e/o arricchimento senza causa con condanna del convenuto al pagamento di € 250.000,00 e in via più gradata, chiedeva il pagamento della metà dei materiali impiegati per la costruzione del bene ex art. 935 cc per una somma di € 100.000,00.
si costituiva eccependo l'improponibilità della CP_1
domanda per intervenuto giudicato tra le parti sul punto, data la
6 sentenza n. 23132/15 della Corte di Cassazione che aveva definitivamente riconosciuto la titolarità dell'immobile in oggetto in suo favore;
per il resto nel merito il convenuto negava che si fosse instaurata tra le parti una comunione tacita universale e che i parenti dell'attrice avessero contribuito all'acquisto del bene o alla costruzione dell'immobile.
Dopo l'esito negativo del tentativo di conciliazione e il rigetto delle richieste istruttorie, all'udienza del 25/5/23 la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale adito rigettava le domande proposte da parte attrice e applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado perveniva alla decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
dopo un excursus sulla normativa relativa al regime patrimoniale dei coniugi ante e post riforma del diritto di famiglia, rilevava che, nel caso di specie, non era stata rivendicata l'esistenza di una comunione universale dei beni tra i coniugi, ma solo la comunione sull'acquisto immobiliare del 1972 a nome del convenuto;
CP_1
7 rispetto a tale acquisto, era incontestato che nel 1971 in costanza di matrimonio si obbligava all'acquisto, senza che dal CP_1
contratto risultasse un impegno dell'attrice a fornire Parte_1
parte della provvista e non potendo assumere valore in tal senso le cambiali e gli assegni prodotti, riferibili al padre ed al fratello della stessa poiché soggetti terzi;
ne conseguiva che nel 1972, prima della riforma del diritto di famiglia, acquistava il bene e ne CP_1
diveniva esclusivo proprietario;
non rilevava che tale bene fosse stato adibito ed utilizzato come scuola privata negli anni 82 - 84 ai fini della prova della comunione universale tacita, in quanto si trattava di fatti successivi alla nuova disciplina del diritto di famiglia;
rilevava anche che le parti non avessero voluto disciplinare la titolarità del bene tramite convenzioni di cui alla disciplina transitoria e che la destinazione del bene a casa familiare non mutava il regime della titolarità sul diritto;
una volta esclusa la possibilità che il bene fosse ricompreso in una comunione tacita familiare, trovandosi in presenza di un bene immobile, andava necessariamente coniugato l'art. 215 cc con la norma relativa alla circolazione di tali beni, per cui il proprietario
8 doveva manifestare la propria volontà di trasferire in comunione il bene attraverso un atto formale di trasferimento ex art. 1350 cc;
la domanda di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa era inammissibile per carenza di legittimazione attiva poiché, avendo la stessa attrice dedotto che le somme erano state corrisposte non da lei, da suo padre e suo fratello;
ad ogni modo, anche qualora fosse stato provato l'esborso delle somme che l'attrice aveva dichiarato di aver corrisposto per la trasformazione del porticato in veranda o per la costruzione del fabbricato, queste avrebbero comunque riguardato interventi edilizi sull'immobile di proprietà esclusiva del marito e,
come tali, soggetti alla disciplina di cui agli artt. 934 e ss. cc e non alla disciplina dell'indebito o dell'arricchimento senza causa;
quanto all'ultima domanda proposta, rilevava che qualunque opera o costruzione compiuta dai coniugi, in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale dei beni, sul terreno in proprietà
esclusiva di uno soltanto dei coniugi era personale ed esclusiva dell'unico coniuge proprietario anche del terreno, in applicazione del principio generale dell'accessione ex art. 934 cc, in base al quale il proprietario del suolo acquistava ipso iure, al momento
9 dell'incorporazione, la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività poteva essere esclusa solo da una specifica pattuizione tra le parti o da una specifica disposizione di legge, non trovando deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi;
invero l'acquisto della proprietà per accessione avveniva a titolo originario, senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà,
mentre gli acquisti ai quali era applicabile l'art. 177 Ic cc avevano carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale;
ne conseguiva che al coniuge non proprietario che aveva contribuito all'onere della costruzione spettava il diritto di ripetere nei confronti dell'altro le somme spese ex art. 2033 cc, previo assolvimento dell'onere della prova di aver effettivamente fornito il proprio sostegno economico che, nel caso di specie, non era stato documentato dall'attrice, non risultando sufficiente la domanda di condono prodotta dalla quale non poteva desumersi l'effettivo esborso delle somme di danaro.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo i seguenti motivi:
10 1)violazione e falsa applicazione degli artt. 159, 210, 215 e 216
cc nel testo anteriore alla l. 151/1975, 159 e 210 cc nel testo attuale;
secondo l'appellante la sentenza era censurabile perchè, dopo aver riconosciuto libertà di forma ai coniugi che prima del 1975 avessero inteso costituire una comunione universale dei beni e degli acquisti,
aveva ritenuto necessaria per derogare al regime legale del tempo apposita convenzione matrimoniale da stipulare con atto pubblico,
estendendo così al regime previgente l'art. 159 cc introdotto dalla riforma del 1975, in base al quale i coniugi potevano derogare al regime patrimoniale legale della famiglia della comunione dei beni con una convenzione stipulata ai sensi dell'art. 162 cc;
non poteva essere richiamato, a sostegno della decisione, l'art. 210 cc che avrebbe consentito una modificazione convenzionale della comunione dei beni,
in quanto, tale norma, nel testo precedente la riforma, si riferiva a tutt'altro profilo quale quello dei beni parafernali e, nella versione attuale, disciplinava un peculiare regime patrimoniale adottabile dai coniugi, con la stipula di una convenzione matrimoniale, rappresentato dalla comunione convenzionale;
ne conseguiva che non fosse necessaria alcuna convenzione matrimoniale in forma solenne per
11 formalizzare la scelta della comunione universale che, nel caso di specie, i coniugi avevano concordato, potendo la stessa essere costituita anche in forma tacita, come previsto dall'art. 216 cc che legittimava i coniugi a stipulare patti speciali per /la comunione senza prevedere forme peculiari;
2)violazione e falsa applicazione dell'art. 228 l. 151/1975;
mancata valutazione di elementi documentali fondamentali ai fini del decidere;
secondo l'appellante era irrilevante l'applicazione al contenzioso dell'art. 228 Ic L. 151/1975 a sostegno della propria decisione in quanto tale norma era riferibile alle sole coppie, coniugate alla data dell'entrata in vigore della riforma ed assoggettate all'allora regime patrimoniale della separazione dei beni, alle quali veniva riconosciuta la facoltà di permanere in quel regime, anche per volontà
di uno solo dei coniugi, o di assoggettare alla comunione dei beni gli acquisti fatti in precedenza, salvi i diritti dei terzi;
invero i coniugi e erano già assoggettati al regime di comunione, in Pt_1 CP_1
virtù del quale ben prima dell'entrata in vigore della riforma, avevano acquistato il terreno in Battipaglia ed erettovi e completato l'immobile;
12 era anche censurabile che il Tribunale aveva omesso di considerare che i coniugi e , dopo il 1975, avevano espressamente Pt_1 CP_1
dichiarato di aderire alla comunione legale, come da estratto di matrimonio prodotto e che la ragione di tale scelta era stata quella di dare continuità al regime di comunione già in atto, formalizzando la pregressa decisione tacita;
a conferma del fatto che il regime scelto dalle parti fosse stato quello della comunione tacita familiare l'appellante evidenziava che , nell'esercizio dei suoi diritti dominicali,
aveva trasformato il porticato in veranda, senza essere ostacolata dal marito, ricavandone un locale di 61,44 mq. a lei intestato e da lei utilizzato come accessorio per scuola materna privata, aveva richiesto,
con istanza depositata il 26/9/1986 e assunta al Prot. del Comune di
Battipaglia n. 19648, il condono edilizio ex L. 47 del 28/2/1985,
nonché versato i relativi oneri oblativi;
inoltre l'ex coniuge, con l'attribuzione del 50% dell'immobile in oggetto all'esponente tramite l'atto di transazione sottoscritto il 2/10/1999, al fine di concludere bonariamente la procedura di rivendica della proprietà di cui al giudizio R.G. n. 1215/1997, riconosceva sul piano giuridico che la casa appartenesse anche alla moglie;
lo stesso atto di transazione
13 confermava che l'intento di era quello di pervenire CP_1
bonariamente allo scioglimento della comunione esistente, poiché
qualora fosse sussistito il regime di separazione dei beni non vi sarebbero state questioni patrimoniali da risolvere in sede di separazione;
le parti, subito dopo la sottoscrizione della predetta transazione, avevano dato esecuzione agli accordi assunti, avendo immediatamente eseguito l'apertura di un nuovo cancello CP_1
in via Iseo e murato la porta d'ingresso dal piano terra all'androne,
così ritenendo definitivo lo scioglimento della comunione e la transazione delle liti;
l'esponente e il figlio insieme alla Per_1
propria famiglia erano rimasti ad abitare, rispettivamente al primo piano e nell'appartamento del sottotetto, anche dopo la mancata formalizzazione della cessione della quota dei beni alla prima per fatti imputabili a , per altri 18 anni, fino all'aprile 2017; i figli CP_1
delle parti, e insieme alla madre avevano Per_1 CP_5
partecipato materialmente alla realizzazione del sottotetto con svolgimento di attività manuale;
l'esponente aveva vissuto nell'immobile in oggetto per oltre quarantatre anni;
14 3)violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 2697 cc;
non era vero che, come affermato nella sentenza, non aveva rivendicato l'esistenza di una comunione universale tra gli ex coniugi, ma solo la comunione sugli immobili siti in Battipaglia e oggetto di causa;
infatti aveva chiesto di dichiarare, in via principale, la comunione degli immobili in Battipaglia intestati a , in spregio al regime Parte_6
in essere e dei suoi apporti all'acquisto, in quanto gli stessi erano stati gli unici beni che i coniugi avevano acquistato nel corso del matrimonio, destinati ad abitazione della famiglia, e che, pertanto,
avevano costituito ed esaurito la comunione tra loro in essere;
4)violazione e falsa applicazione degli artt. 2647 e 218 cc,
nell'originaria versione, art. 2644 cc;
non era necessario un atto pubblico che avesse attribuito la comproprietà ad entrambi i coniugi,
come da sentenza della Corte di Cassazione n. 1062/1989 sulla base della stessa ratio della comunione universale, propria del regime patrimoniale delle coppie che avevano contratto matrimonio prima del
1975; difatti, il codice previgente non imponeva alcuna forma particolare per i patti con i quali i coniugi avessero inteso aderire al regime di comunione degli utili e degli acquisti, potendo gli stessi
15 essere conclusi in forma tacita e dovendosi, di conseguenza, ritenere tutti gli acquisti in comunione, a prescindere dal fatto che riguardassero beni immobili o mobili e che all'acquisto partecipasse uno solo o entrambi i coniugi;
secondo il previgente art. 2647 cc era prevista la trascrizione della sola costituzione della comunione,
qualora avesse avuto fin dall'inizio per oggetto beni immobili, ma non anche dei beni immobili che fossero entrati successivamente a fare parte della comunione e anche l'art. 218 cc a sua volta stabiliva che,
vigendo la comunione convenzionale, l'acquisto compiuto successivamente da ognuno dei coniugi sarebbe caduto automaticamente di diritto in comunione, senza necessità di atti ricognitivi o traslativi, e la cui eventuale trascrizione effettuata anche da un solo coniuge sarebbe stata necessaria ai soli fini della opponibilità a terzi;
ne conseguiva che gli acquisti effettuati da un solo coniuge, in regime di comunione, nei rapporti interni tra coniugi,
erano destinati a cadere immediatamente nella comunione stessa,
anche se trascritti a nome del solo acquirente;
5)violazione e falsa applicazione degli artt. 100 cpc e 809 cpc;
travisamento dei fatti di causa;
la pronuncia di inammissibilità delle
16 sue domande subordinate era erronea perchè il padre ed il fratello avevano posto in essere delle donazioni indirette in suo favore,
rimettendole parte della provvista necessaria per l'acquisto immobiliare con anticipi di quanto le sarebbe spettato per successione e, pertanto, soltanto lei era legittimata e titolare dell'interesse qualificato a richiedere la restituzione delle somme messe a disposizione dell'ex marito;
6)violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 115 cpc, 934,
2033, 2697 cc;
era censurabile la decisione nella parte in cui il
Tribunale aveva ritenuto in modo errato che la domanda era stata formulata come arricchimento senza causa o ripetizione di indebito,
dovendosi invece fare riferimento alla disciplina dell'accessione ex art. 934 cc;
invero al di là degli istituti effettivamente applicabili e della richiesta di rimborso del costo affrontato per i materiali destinati alla realizzazione dell'immobile avanzata proprio ai sensi della disciplina in materia di accessioni ex art. 935 cc spettava al Tribunale qualificare giuridicamente la fattispecie potendo applicare norme diverse da quelle invocate, senza che per tale motivo fosse configurabile il rigetto della domanda;
quanto al difetto di prova in relazione alla domande
17 subordinate evidenziava che poteva farsi applicazione del principio di non contestazione;
7)violazione e falsa applicazione dell'art. 112 per omesso esame delle istanze istruttorie;
l'appellante impugnava il rigetto immotivato delle sue richieste istruttorie inerenti ai pagamenti effettuati per proprio conto dai familiari in occasione dell'acquisto dell'immobile da parte di , nonché agli apporti economici e materiali forniti CP_1
al momento della costruzione del secondo piano dell'immobile stesso e della realizzazione della veranda;
8)violazione e falsa applicazione dell'artt. 91 cpc;
la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza non era corretta in quanto non era stato considerato il rigetto dell'eccezione pregiudiziale proposta dal . CP_1
si costituiva e chiedeva in primis che l'appello CP_1
fosse considerato inammissibile ai sensi dell'art 342 cpc.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
eccepiva che le parti avevano contratto matrimonio nel 1967 con il regime della separazione dei beni che non avevano mai modificato,
18 non essendovi stato tra le parti alcun regime di comunione e non essendo mai intercorsa alcuna convenzione matrimoniale;
nel 1972, in regime di separazione, aveva acquistato in maniera esclusiva il terreno in oggetto, senza alcun impegno dell'appellante a fornire parte della provvista, non potendo assumere valore le cambiali e gli assegni prodotti che sono riconducibili a terzi soggetti e aveva realizzato l'immobile conteso esclusivamente con le sue capacità
economiche, anche perché non svolgeva attività CP_6
lavorativa e non era titolare di redditi;
come accertato dal giudice di prime cure, non sussisteva alcun elemento utile ad affermare che le parti avessero voluto disciplinare la titolarità del bene ricorrendo ad eventuali convenzioni, necessitando,
comunque, un atto scritto a conferma;
la manifestazione di volontà doveva essere espressa necessariamente attraverso un atto formale di trasferimento senza che potesse avere rilievo la messa a disposizione, la condivisione del bene per consentire lo sviluppo della comunione familiare, la destinazione dello stesso a casa familiare o che una parte fosse stata adibita a scuola privata e che l'appellante avesse presentato istanza di condono;
19 la comunione non poteva essere desunta da una mera situazione di collaborazione familiare ma necessitava di atti o comportamenti,
inesistenti nel caso di specie, che evidenziassero inequivocabilmente la volontà di mettere a disposizione del familiare determinati CP_7
beni, nonché di porre in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali;
infine la domanda di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa era inammissibile per carenza di legittimazione attiva in quanto,
nel corso del giudizio di primo grado, non era stata fornita alcuna prova circa eventuali esborsi sostenuti dall'appellante e, in ogni caso,
trovava applicazione la disciplina prevista dagli artt.934 cc e ss.
Va valutato in primis se l'appello sia inammissibile ex art.342
cpc.
L'eccezione va rigettata, in quanto in tema di specificità dei motivi di appello la giurisprudenza di legittimità è ripetutamente intervenuta con molteplici arresti al fine di stabilire la corretta interpretazione dell'art. 342 cpc, così come novellato dalla riforma del
2012, al fine di chiarire come la modifica introdotta non abbia sconvolto i tradizionali connotati dell'atto di appello, restando
20 invariata la natura di "revisio prioris instantiae" di tale giudizio, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Pertanto l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non richiedendosi l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata(cfr.
sent. Cass. civ. sez. un. n.27199/2017; ord. Cass. n.7675/2019; sent.
Cass. n.24262/2020).
Sulla scorta di tali rilievi, deve dichiararsi l'ammissibilità del suddetto gravame in quanto pienamente conforme al disposto dell'art. 342 cod. proc. civ, nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12,
avendo l'appellante specificato con sufficiente chiarezza le censure relative alla statuizione di primo grado e le modifiche richieste con la
21 formulazione di pertinenti ragioni di dissenso, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice.
Nel merito l'appello è infondato e come tale va rigettato.
Va premesso che nel caso di specie i coniugi si Parte_7
sposavano nel 1967 ante riforma del diritto di famiglia, per cui per il loro matrimonio valeva la separazione dei beni quale regola nel regime patrimoniale tra coniugi.
Con l'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia quanti erano già uniti in matrimonio alla data di entrata in vigore della L.
151/1975 - salva l'ipotesi in cui vi fosse stato espresso dissenso anche da uno solo dei coniugi, nei confronti del regime della comunione legale - erano soggetti alla nuova disciplina del regime della comunione legale dei beni che poteva essere estesa anche agli acquisti anteriori.
All'atto dell'entrata della nuova disciplina i coniugi
[...]
non si esprimevano in alcun modo e, quindi, di fatto Pt_7
aderivano per espressa previsione normativa per gli acquisti successivi alla riforma al regime della comunione
22 Il presente contenzioso ha ad oggetto un terreno acquistato nel
1972 ed oggetto di successiva edificazione.
L'appellante ha dedotto con il primo motivo che tra lei e il coniuge sussistesse una comunione universale ex art.215 cc testo previgente e che il Tribunale aveva erroneamente affermato che per derogare ante riforma al regime della separazione dei beni fosse necessaria una specifica convenzione per iscritto.
Secondo l'appellante in virtù di tale norma previgente era possibile tra i coniugi la comunione degli utili e degli acquisti che poteva essere anche tacita e che implicava la caduta in comproprietà
ipso iure dei successivi acquisti effettuati dal singolo compartecipe
(cfr.sent.Cass.4031/1985).
In realtà secondo la giurisprudenza di legittimità in prevalenza successiva la configurabilità di tale tipo di comunione implicava un articolato onere probatorio a carico di chi ne deduceva la sussistenza
(cfr.sent.Cass.7072/2021; sent.Cass.n.33844/2021).
Invero chi intendeva far valere il diritto di comproprietà su un
bene immobile intestato all'altro coniuge doveva assolvere al relativo
onere probatorio, in quanto la suddetta comunione non poteva essere
23 desunta da una mera situazione di collaborazione familiare, ma
presupponeva atti o comportamenti che evidenziassero
inequivocabilmente la volontà di mettere a disposizione del consorzio
familiare determinati beni, nonchè di porre in comune lucri, perdite ed
incrementi patrimoniali (Cass. n. 4330/1986; n. 1688/1986).
Inoltre la predetta comunione di cui all'art 215 cc previgente
poteva essere tacita ma presupponeva il conferimento di un apporto
da parte di ciascuno dei coniugi, con esclusione degli acquisti
derivanti da donazioni e successioni e andava provata da chi ne
deducesse l'esistenza (Cass. n. 1816/1963; n. 2120/1961).
Infine il coniuge che reclamasse la comproprietà di un bene
immobile, anche in una situazione di comunione tacita familiare, non
poteva avvalersi della prova testimoniale, stante la necessità dell'atto
scritto (art. 1350 c.c.) (Cass. n. 1062/1989).
In sostanza se è vero che era stata dedotta l'esistenza di una comunione tacita familiare era da verificare se fosse stato assolto il relativo onere probatorio.
Con il secondo motivo l'appellante ha precisato che la disciplina riportata nella sentenza non era conferente perché veniva in questione
24 una comunione tacita familiare e, poi, ha cercato di dimostrare di aver assolto al relativo onere probatorio in merito ad atti o comportamenti
che evidenziassero inequivocabilmente la volontà di mettere a
disposizione del consorzio familiare determinati beni, nonchè di porre
in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali (Cass. n.
4330/1986; n. 1688/1986) (cfr.sent.Cass.7072/2021 e 33844/2021).
Gli elementi dedotti non sono sufficienti a livello probatorio in quanto:
i coniugi – non optavano per il regime della Pt_1 CP_1
comunione legale dopo la riforma in quanto omettevano ogni scelta e ciò per ragioni normative comportava l'applicabilità dei nuovi principi;
una mancata scelta non era elemento significativo al fine di corroborare la preesistenza di una comunione tacita familiare, anche perché dopo l'acquisto del terreno nel 1972 e la successiva edificazione non veniva effettuato alcun altro acquisto in ambito familiare;
il fatto che l'ìmmobile in parte era stato adibito ed utilizzato come scuola privata negli anni 82 -84 non poteva rilevare ex post per
25 comprovare una comunione tacita familiare, come giustamente affermato dal Tribunale e non superato in alcun modo dall'appellante;
la transazione intercorsa tra la parti era stata oggetto di uno specifico contenzioso conclusosi con sentenza irrevocabile in virtù
della quale era stata acclarata la sua inefficacia e, quindi, non potevano trarsi da tale contratto argomenti di prova;
gli apporti economici e materiali all'edificazione di parte del fabbricato non potevano dirsi provati a seguito del mancato espletamento della prova testimoniale, la cui istanza di ammissione era stata rigettata;
la destinazione dell'abitazione alla famiglia e, quindi , anche l'assegnazione della casa coniugale non incidevano sulla titolarità del bene.
Inoltre l'appellante non forniva alcuno riscontro in merito a comportamenti che implicassero la volontà di mettere disposizione del consorzio familiare anche i lucri, le perdite ed gli incrementi patrimoniali (cfr.sent.Cass.n.7072/2021).
Sulla base di quanto appena detto argomentato , in relazione al terzo motivo può dirsi che la domanda della aveva ad Pt_1
26 oggetto il riconoscimento della proprietà della metà di un immobile in quanto rientrante in una comunione tacita familiare, ma è altrettanto vero che non vi è la prova dell'esistenza di tale comunione.
Con il quarto motivo l'appellante ha affermato che per provare la comunione tacita familiare non occorreva la forma scritta e tanto ciò
era vero che ai sensi del'art.2647 cc nel testo previgente era prevista la trascrizione solo per la costituzione della comunione e non gli acquisti successivi.
Prima di tutto la necessità della forma scritta è stata ribadita più
volte dalla Corte di Cassazione (cfr.sent.Cass.n.1062/1989;
sent.Cass.n.33844/2021sent.Cass.n.32039/2022).
In ogni caso la trascrizione è una pubblicità dichiarativa che non incide sulla proprietà, ma solo sull'opponibilità verso i terzi.
Proprio sotto quest'ultimo profilo va aggiunto, a confutazione di quanto dedotto dall'appellante, che secondo la giurisprudenza d legittimità la comunione tacita familiare ante riforma è opponibile ai terzi se annotata a margine dell'atto di matrimonio (cfr.sent.
Cass.n.17207/2021) e una simile annotazione non è presente nell'atto di matrimonio dei coniugi . Parte_7
27 Con il quinto motivo l'appellante ha censurato la decisione in merito all'inammissibilità delle domande subordinate per difetto di legittimazione.
In appello per la prima volta in violazione dell'art.345 cpc la ha affermato, senza fornirne alcuna prova, che tali somme Pt_1
erano donazioni indirette, in anticipo rispetto a quanto le sarebbe spettato per successione.
Con il sesto motivo la ha censurato la decisione in Pt_1
quanto l'azione doveva essere qualificata di ripetizione dell'indebito e non essere ricondotta ai principi dell'accessione.
In realtà il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934
c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi (cfr.sent.Cass.n.28258/2019) e in ogni caso la non Pt_1
ha provato in alcun modo di aver sborsato somme indebitamente trattenute dal . CP_1
Occorreva l'assolvimento di un corrispondente onere probatorio e non poteva risolversi la questione con l'applicazione del principio di
28 non contestazione che poteva riguardare le allegazioni e non i documenti che dovevano essere esibiti a sostegno della domanda proposta.
Con l'ultimo motivo l'appellante ha censurato il rigetto delle richieste istruttorie, ma sul punto si rileva che la doglianza non è
ammissibile perché la avrebbe dovuto provare di aver Pt_1
contestato in primo grado l'ordinanza di rigetto, di aver reiterato l'istanza istruttoria nella precisazione delle conclusioni, a pena di decadenza (cfr.sent.Cass.n.10748/2012) e avrebbe dovuto articolare in appello uno specifico motivo di gravame (cfr.sent.Cass.n.1532/2018)
In tema di spese l'ultima censura non è da accogliere.
Il rigetto di un'eccezione pregiudiziale non poteva incidere sull'applicazione del principio della soccombenza a seguito di un totale rigetto nel merito delle domande della parte attrice(
cfr.sent.Cass.n.21172/2019).
Le spese seguono la soccombenza ( SC : valore indeterminabile- complessità bassa- vanno liquidate tutte le fasi- valori minimi)
29 La Corte dà atto che vi sono i presupposti per la parte appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante a pagare le spese del giudizio a favore di , spese che liquida in E 4996,00 oltre IVA e CP_1
CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002.
Salerno, 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
30