TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 13935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13935 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 14659/2024 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice AU NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14659 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 18 settembre 2025
TRA
con sede in Napoli alla via Augusto Righi n. 11 (C.F. Parte_1
), legale rappresentante pro tempore;
, nato a [...] il [...] ed ivi P.IVA_1 CP_1 residente a[...] (C.F. ; , nato a C.F._1 Parte_2
Napoli il 7.3.1963 ed ivi residente a[...], rappresentati e difesi dagli avv.ti
IA NE e SQ NT, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in
Avellino alla via Dante n. 31;
- opponenti
E
con sede legale in Via V. Alfieri n. 1, Conegliano (TV), e per essa la Controparte_2 mandataria con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, in persona del CP_3 procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Tavarelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Salvatore Piermartini, in Roma Piazza Adriana n. 11;
- opposta
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da verbale dell'udienza del 18 settembre 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 CP_1
, convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, Parte_2 Controparte_2 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1141/2024, emesso in data 22 gennaio 2024, per sentir “In via preliminare:
1. accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti del sig. , per decorrenza del termine ex art. 644 c.p.c.; 2. accertare e CP_1 dichiarare la carenza di legittimazione attiva e l'assenza di titolarità del credito della ricorrente/opposta, per i motivi esposti in narrativa;
3. in ogni caso, annullare, revocare o dichiarare la nullità e comunque la giuridica inefficacia dell'opposto decreto, per essere stato emesso fuori dai casi previsti dalla legge;
4. accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda ovvero, in ogni caso, l'insussistenza del credito, stante l'intervenuto pagamento da parte del fideiussore Nel merito:
1. in via principale, Parte_3 accertare i fatti esposti in narrativa, ed in particolare le deduzioni, eccezioni e richieste formulate relative al presunto rapporto fideiussorio del sig. e, di conseguenza, dichiarare Parte_2
l'avvenuta estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c.; 2. di conseguenza, annullare, revocare o dichiarare la nullità e comunque la giuridica inefficacia dell'opposto decreto;
3. in subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità, infondatezza ed inesigibilità dell'importo preteso dalla ricorrente, nonché l'estinzione dell'obbligazione per i motivi esposti in narrativa;
4. di conseguenza, annullare, revocare o dichiarare la nullità e comunque la giuridica inefficacia dell'opposto decreto;
5. accertare e dichiarare l'illegittimità, infondatezza ed inesigibilità dell'importo preteso dalla ricorrente nei confronti della anche per la mancanza di Parte_1 prova in ordine alla assunta responsabilità derivante dalla cessione del ramo d'azienda;
6. di conseguenza, annullare, revocare o dichiarare la nullità e comunque la giuridica inefficacia dell'opposto decreto;
7. in subordine, accogliere la proposta opposizione per le argomentazioni, deduzioni, eccezioni e richieste del preteso debitore principale, nel loro ordine graduato, riconoscendo l'insussistenza del credito così come richiesto e, conseguentemente, revocare
l'opposto decreto.
8. in ogni caso, condannare la società opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari, la cui liquidazione dovrà tener conto della temerarietà della lite, avendo la ricorrente agito con la piena
2 consapevolezza dell'avvenuto pagamento in tutto e/o in parte delle somme pretese da parte del fideiussore . Parte_3
Si costituiva la parte opposta, formulando le seguenti conclusioni: “in via preliminare: pronunciare ordinanza ex art.186 ter c.p.c. per l'importo di euro 85.000,00 con clausola di provvisoria esecutività ai sensi dell'art 642 c.p.c. ricorrendone i presupposti di legge;
nel merito: in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, accertare l'obbligo pecuniario a carico della
del sig. e del sig. e, per l'effetto, Parte_1 CP_1 Parte_2 condannare gli stessi in solido al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di euro
85.000,00 oltre agli interessi dal 18/12/2014 al saldo, salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa;
in ogni caso, con vittoria di spese …”.
All'udienza di prima comparizione e trattazione il Giudice, rilevato che non risultava esperito il tentativo di mediazione obbligatorio ai fini della procedibilità della domanda, onerava la parte che vi avesse interesse all'introduzione del procedimento.
All'udienza del 9 maggio 2025, il Giudice rilevava che il procedimento di mediazione non era stato esperito e rinviava per la discussione sulla questione dell'improcedibilità.
All'udienza del 18 settembre 2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*********
La parte opponente ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda di ingiunzione proposta dalla ricorrente nei suoi confronti, per il mancato esperimento da parte della medesima del tentativo di mediazione obbligatorio, rientrando il procedimento, per materia, nel novero di quelli contemplati dall'art. 5 D. Lgs. 28/2010.
All'udienza di prima comparizione delle parti, il Giudice assegnava termine alla parte che vi avesse interesse per l'introduzione del procedimento, rinviando per la verifica della sussistenza della condizione di procedibilità e per l'eventuale prosieguo a successiva udienza fissata dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 6 d. lgs. 28/10: in quella sede, era prodotta dall'opposta prova dell'avvenuta proposizione dell'istanza di mediazione in prossimità della data dell'udienza fissata, cosicché il procedimento non aveva potuto compiersi.
Rileva il giudicante che l'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 dispone che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di contratti bancari è tenuto preliminarmente a promuovere il procedimento di mediazione e, quindi, l'esperimento del procedimento di mediazione
3 è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
che il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 (di tre mesi, nel testo vigente a momento della proposizione della domanda giudiziale). A tale udienza, il giudice accerta se la condizione è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Dalla lettura delle disposizioni citate si evince che non sia previsto un termine per l'introduzione del procedimento e che ciò che rilevi, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è "l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo" (cfr., da ultimo, Cass. Sez. II, sentenza del 14 dicembre 2021 n. 40035).
Nel caso di specie, il deposito da parte dell'attrice dell'istanza di mediazione pochi giorni prima della data dell'udienza fissata dal Giudice per l'eventuale prosieguo del giudizio ha precluso che potesse svolgersi il primo incontro dinanzi al Mediatore entro il giorno dell'udienza.
Ne discende la declaratoria di improcedibilità della domanda formulata dalla ricorrente per ingiunzione.
In ordine alle spese del procedimento, deve disporsi, in ragione della soccombenza, condanna dell'opposta al pagamento di esse in favore degli opponenti: non è dato infatti accogliere l'istanza dell'opposta di disporre compensazione di esse, formulata sul presupposto che le stesse parti opponenti avessero formulato domande soggette alla condizione di procedibilità, cosicché anche essi dovessero ritenersi interessati all'esperimento della mediazione, essendosi, invero, gli opponenti limitati, nell'introdurre tale fase del procedimento, a chiedere che fosse disposta revoca del decreto emesso e che fosse accertata l'insussistenza della pretesa creditoria avanzata dalla ricorrente nei loro confronti.
Le spese del procedimento in favore degli opponenti si liquidano complessivamente in euro 406,50 per esborsi ed euro 9.142 (euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva, euro
2.835, per la fase istruttoria, euro 2.127, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. In accoglimento dell'istanza degli opponenti, si dispone la distrazione delle spese in favore dei loro procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
4 - dichiara l'improcedibilità della domanda di ingiunzione proposta dall'opposta nei confronti delle parti opponenti e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposta al pagamento nei confronti degli opponenti delle spese del procedimento, che liquida in euro 406,50 per esborsi ed euro 9,142, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo la distrazione di essi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..
Roma, 9 ottobre 2025
Il Giudice
AU NT
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice AU NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14659 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 18 settembre 2025
TRA
con sede in Napoli alla via Augusto Righi n. 11 (C.F. Parte_1
), legale rappresentante pro tempore;
, nato a [...] il [...] ed ivi P.IVA_1 CP_1 residente a[...] (C.F. ; , nato a C.F._1 Parte_2
Napoli il 7.3.1963 ed ivi residente a[...], rappresentati e difesi dagli avv.ti
IA NE e SQ NT, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in
Avellino alla via Dante n. 31;
- opponenti
E
con sede legale in Via V. Alfieri n. 1, Conegliano (TV), e per essa la Controparte_2 mandataria con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, in persona del CP_3 procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Tavarelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Salvatore Piermartini, in Roma Piazza Adriana n. 11;
- opposta
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da verbale dell'udienza del 18 settembre 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 CP_1
, convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, Parte_2 Controparte_2 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1141/2024, emesso in data 22 gennaio 2024, per sentir “In via preliminare:
1. accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti del sig. , per decorrenza del termine ex art. 644 c.p.c.; 2. accertare e CP_1 dichiarare la carenza di legittimazione attiva e l'assenza di titolarità del credito della ricorrente/opposta, per i motivi esposti in narrativa;
3. in ogni caso, annullare, revocare o dichiarare la nullità e comunque la giuridica inefficacia dell'opposto decreto, per essere stato emesso fuori dai casi previsti dalla legge;
4. accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda ovvero, in ogni caso, l'insussistenza del credito, stante l'intervenuto pagamento da parte del fideiussore Nel merito:
1. in via principale, Parte_3 accertare i fatti esposti in narrativa, ed in particolare le deduzioni, eccezioni e richieste formulate relative al presunto rapporto fideiussorio del sig. e, di conseguenza, dichiarare Parte_2
l'avvenuta estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c.; 2. di conseguenza, annullare, revocare o dichiarare la nullità e comunque la giuridica inefficacia dell'opposto decreto;
3. in subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità, infondatezza ed inesigibilità dell'importo preteso dalla ricorrente, nonché l'estinzione dell'obbligazione per i motivi esposti in narrativa;
4. di conseguenza, annullare, revocare o dichiarare la nullità e comunque la giuridica inefficacia dell'opposto decreto;
5. accertare e dichiarare l'illegittimità, infondatezza ed inesigibilità dell'importo preteso dalla ricorrente nei confronti della anche per la mancanza di Parte_1 prova in ordine alla assunta responsabilità derivante dalla cessione del ramo d'azienda;
6. di conseguenza, annullare, revocare o dichiarare la nullità e comunque la giuridica inefficacia dell'opposto decreto;
7. in subordine, accogliere la proposta opposizione per le argomentazioni, deduzioni, eccezioni e richieste del preteso debitore principale, nel loro ordine graduato, riconoscendo l'insussistenza del credito così come richiesto e, conseguentemente, revocare
l'opposto decreto.
8. in ogni caso, condannare la società opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari, la cui liquidazione dovrà tener conto della temerarietà della lite, avendo la ricorrente agito con la piena
2 consapevolezza dell'avvenuto pagamento in tutto e/o in parte delle somme pretese da parte del fideiussore . Parte_3
Si costituiva la parte opposta, formulando le seguenti conclusioni: “in via preliminare: pronunciare ordinanza ex art.186 ter c.p.c. per l'importo di euro 85.000,00 con clausola di provvisoria esecutività ai sensi dell'art 642 c.p.c. ricorrendone i presupposti di legge;
nel merito: in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, accertare l'obbligo pecuniario a carico della
del sig. e del sig. e, per l'effetto, Parte_1 CP_1 Parte_2 condannare gli stessi in solido al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di euro
85.000,00 oltre agli interessi dal 18/12/2014 al saldo, salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa;
in ogni caso, con vittoria di spese …”.
All'udienza di prima comparizione e trattazione il Giudice, rilevato che non risultava esperito il tentativo di mediazione obbligatorio ai fini della procedibilità della domanda, onerava la parte che vi avesse interesse all'introduzione del procedimento.
All'udienza del 9 maggio 2025, il Giudice rilevava che il procedimento di mediazione non era stato esperito e rinviava per la discussione sulla questione dell'improcedibilità.
All'udienza del 18 settembre 2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*********
La parte opponente ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda di ingiunzione proposta dalla ricorrente nei suoi confronti, per il mancato esperimento da parte della medesima del tentativo di mediazione obbligatorio, rientrando il procedimento, per materia, nel novero di quelli contemplati dall'art. 5 D. Lgs. 28/2010.
All'udienza di prima comparizione delle parti, il Giudice assegnava termine alla parte che vi avesse interesse per l'introduzione del procedimento, rinviando per la verifica della sussistenza della condizione di procedibilità e per l'eventuale prosieguo a successiva udienza fissata dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 6 d. lgs. 28/10: in quella sede, era prodotta dall'opposta prova dell'avvenuta proposizione dell'istanza di mediazione in prossimità della data dell'udienza fissata, cosicché il procedimento non aveva potuto compiersi.
Rileva il giudicante che l'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 dispone che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di contratti bancari è tenuto preliminarmente a promuovere il procedimento di mediazione e, quindi, l'esperimento del procedimento di mediazione
3 è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
che il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 (di tre mesi, nel testo vigente a momento della proposizione della domanda giudiziale). A tale udienza, il giudice accerta se la condizione è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Dalla lettura delle disposizioni citate si evince che non sia previsto un termine per l'introduzione del procedimento e che ciò che rilevi, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è "l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo" (cfr., da ultimo, Cass. Sez. II, sentenza del 14 dicembre 2021 n. 40035).
Nel caso di specie, il deposito da parte dell'attrice dell'istanza di mediazione pochi giorni prima della data dell'udienza fissata dal Giudice per l'eventuale prosieguo del giudizio ha precluso che potesse svolgersi il primo incontro dinanzi al Mediatore entro il giorno dell'udienza.
Ne discende la declaratoria di improcedibilità della domanda formulata dalla ricorrente per ingiunzione.
In ordine alle spese del procedimento, deve disporsi, in ragione della soccombenza, condanna dell'opposta al pagamento di esse in favore degli opponenti: non è dato infatti accogliere l'istanza dell'opposta di disporre compensazione di esse, formulata sul presupposto che le stesse parti opponenti avessero formulato domande soggette alla condizione di procedibilità, cosicché anche essi dovessero ritenersi interessati all'esperimento della mediazione, essendosi, invero, gli opponenti limitati, nell'introdurre tale fase del procedimento, a chiedere che fosse disposta revoca del decreto emesso e che fosse accertata l'insussistenza della pretesa creditoria avanzata dalla ricorrente nei loro confronti.
Le spese del procedimento in favore degli opponenti si liquidano complessivamente in euro 406,50 per esborsi ed euro 9.142 (euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva, euro
2.835, per la fase istruttoria, euro 2.127, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. In accoglimento dell'istanza degli opponenti, si dispone la distrazione delle spese in favore dei loro procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
4 - dichiara l'improcedibilità della domanda di ingiunzione proposta dall'opposta nei confronti delle parti opponenti e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposta al pagamento nei confronti degli opponenti delle spese del procedimento, che liquida in euro 406,50 per esborsi ed euro 9,142, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo la distrazione di essi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..
Roma, 9 ottobre 2025
Il Giudice
AU NT
5