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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/12/2025, n. 4095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4095 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 14152/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 14152 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso l'Avv. Alessandra Sardina, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso depositato in data 8/12/2024
Ricorrente
e
, codice fiscale , elettivamente domiciliata CP_1 C.F._2 presso l'Avv. Verusca Giannetti, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione depositata il 7/2/2025
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. udienza del 3/12/2025):
1 il ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni, richiamando altresì la domanda di cui al punto 8 della memoria depositata il 7 marzo 2025:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi.
2. Confermare l'affidamento condiviso della minore (n. 29.7.2008) ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 presso la madre, esercizio disgiunto della potestà per l'ordinaria amministrazione. 3.
Disporre, in luogo del regime di visite libere, l'avvio di un percorso di riattivazione della relazione padre figlia mediante incontri protetti con l'ausilio dei Servizi Sociali competenti, stante il rifiuto di , nonostante la ritenuta idoneità genitoriale del Per_1 padre.
4. Disporre che entrambi i genitori si impegnino a intraprendere, anche separatamente, un ulteriore percorso di approfondimento delle dinamiche familiari e genitoriali, come consigliato dall' .
5. In via principale, disporre il CP_2 mantenimento diretto della figlia , con ciascun genitore che provvede al Per_1 mantenimento ordinario nel tempo di permanenza presso di sé. In ipotesi e in subordine, stabilire il contributo a carico del padre alla somma mensile di € 150,00 (o quella diversa somma, maggiore o minore, che emergerà a seguito dell'istruttoria o che risulterà di giustizia); in ogni caso, le spese straordinarie, previamente concordate tra i genitori ad eccezione di quelle indispensabili e urgenti, siano ripartite tra i genitori nella misura del 50%, come indicate nelle Linee Guida del CNF in materia di Famiglia, e l'Assegno Unico Universale sia interamente attribuito in favore della madre. 6.
Assegnare la casa coniugale sita in Signa (FI), via Roma n. 322 int. 2, di proprietà esclusiva del marito alla madre fino al raggiungimento Parte_1 CP_1 dell'autonomia economica della figlia (n. 29.7.2008) o finché la stessa cessi la Per_1 stabile convivenza con la madre. Disporre che la piena titolarità e i poteri di gestione relativi alla proprietà rimangono in capo al Signor al quale spettano Parte_1 le spese di natura straordinaria. Viceversa, l'assegnataria ( si farà carico CP_1 delle spese di manutenzione ordinaria, delle utenze e delle spese condominiali ordinarie.
7. Condannare la signora al risarcimento dei danni morali, materiali ed CP_1 alla reputazione subiti e subendi dal marito in conseguenza della ingiustificata chiamata delle forze dell'ordine il 13.2.2025 alle 20 circa da parte della signora per dare CP_1 attuazione illegittima all'ordinanza di reintegra emessa il 13.2.2025 dal Tribunale di
Firenze nel procedimento n. 13031/2024, perché senza la presenza dell'ufficiale giudiziario, nella misura liquidata dal giudice in via equitativa;
8. Con vittoria di spese e 2 compensi del giudizio, e con richiesta di condanna della controparte ex Art. 96, comma
3, c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata per aver aggravato la difesa e la durata del giudizio mediante il deposito di memorie eccessivamente lunghe, memorie non autorizzate e produzione di documenti superflui o tardivi”; la resistente ha concluso come da memoria del 28/2/2025 così come integrata con quella del 6/10/2025 anche sotto il profilo istruttorio:
“- pronunciare la separazione dei coniugi con addebito a carico del sig. Parte_1 per la violazione dei doveri familiari relativi al rispetto della dignità e personalità
[...] della moglie oltre che della cura e protezione della prole, per i motivi di cui alla premessa del presente atto salvo quelli meglio ravvisati dall'ill.mo tribunale adito, con richiesta di immediata pronuncia sullo status;
- assegnazione della casa coniugale posta in Signa via Roma 322, int. 2, in favore della sig.ra ove ella continuerà a CP_1 convivere con la figlia sino all'indipendenza economica di quest'ultima; i Persona_2 beni presenti nella casa coniugale non sono di proprietà comune ma acquistati per la maggior parte dalla signora - affido esclusivo della figlia minore CP_1 Persona_2 alla madre;
- riguardo al calendario di frequentazione del padre con la figlia minore la resistente chiede che non venga previsto un incontro infrasettimanale stante il rifiuto che la minore manifesta e gli impegni scolastici della stessa. - week end alternati: dalle ore
16,00 alle ore 21,00 al sabato e alla domenica senza pernotto compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche e la preminente volontà della minore infrasedicenne;
- festività natalizie: 24 dicembre con un genitore e 25 dicembre con l'altro ad anni alterni così come il 26 dicembre ed il 1° gennaio, con inizio dal 24 dicembre 2025 con il padre ed il 25 dicembre con la madre e così via in alternanza compatibilmente con la volontà della minore;
- festività pasquali: giorno di Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro compatibilmente con la volontà della minore;
- giorni festivi: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 dicembre, giorno del compleanno ad anni alterni tra i coniugi compatibilmente con la volontà della minore;
per tutte le festività (natalizie, pasquali, giorni rossi di calendario) quando di spettanza del padre questi si occuperà di andare a prendere il figlio dalla madre alle ore 10,00 e lo riaccompagnerà la sera dopo l'ora di cena ore 21.00. - ferie estive: tre settimane consecutive con la madre di agosto e due settimane non consecutive negli altri mesi (da giugno a settembre escluse le settimane indicate dalla madre che avrà priorità di scelta) con comunicazione tra i 3 coniugi entro il giorno 31 maggio di ogni anno. Detta permanenza infrasettimanale e feriale presso il padre, o quella diversa disposta dal tribunale, sarà subordinata all'avvenuta ripresa dei rapporti padre-figlia poiché perdurando il rifiuto di quest'ultima a stare con il padre nessuna frequentazione potrà avere avvio. - Condannare il sig.
a decorrere dal mese di ottobre 2024 al versamento in favore della Parte_1 sig.ra di un contributo al mantenimento per la figlia di € 500,00 mensili, o CP_1 la diversa somma ritenuta di giustizia. A seguito dell'assunzione lavorativa del ricorrente si chiede che il suddetto contributo al mantenimento sia aumentato ad €
1.000,00 mensili, o la diversa somma ritenuta di giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese su IBAN [...] intestato alla sig.ra CP_1
- condannare il sig. al pagamento del 50% delle spese
[...] Parte_1 straordinarie della figlia riguardo all'individuazione delle quali si rinvia al protocollo Parte famiglia 2017. Lo scambio delle comunicazioni avverrà tramite e-mail (per la sig.ra per il sig. CP_1 Email_1 Parte_1
) o tramite sms whatsapp da cellulare (per la sig.ra Email_2
3383950968 per 3388133797). La mancata risposta CP_1 Parte_1 equivarrà a conferma. ciascuna parte si onera di comunicare tempestivamente all'altra eventuali mutamenti di indirizzo mail o numero di cellulare;
- l'assegno unico ed universale sarà fruito integralmente a favore della sig.ra in considerazione CP_1 del suo ruolo di genitore esclusivamente collocatario. - Detrazioni spese relative alla minore verranno divise al 50% tra i genitori. - Condannare il sig. al Parte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla moglie e dalla figlia in conseguenza alla violazione dei doveri coniugali e genitoriali, alla violazione della documentazione personale lasciata in casa nel periodo di allontanamento forzato dalla casa coniugale e alla privazione della corrispondenza postale anche di tipo sanitario e sensibile ed al suo rifiuto immotivato a permettere il rientro della madre e della propria figlia nella casa coniugale nella misura ritenuta di giustizia dal giudice adito. - Con vittoria spese e competenze legali del presente giudizio e sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge;
- in via istruttoria la resistente insiste nelle richieste istruttorie già formulate in comparsa di costituzione e risposta” oltre che nella memoria del 28.2.2025 e in quella del 6/10/2025; nella memoria del 6/10/2025, inoltre, la resistente ha richiesto che
“Venga disposto il rimborso delle mensilità di giugno e luglio 2025 dell'A.U.U.; - 4 venga posto al 100% a carico del sig. il pagamento di tutte le spese per la Pt_1 gestione/servizi delle aree a comune (luce per gli spazi comuni interni/esterni, luce della pompa del pozzo presente nel resede, cancello, manutenzione giardino e aree comuni) della casa coniugale vista la esplicitata volontà di non far partecipare la resistente alla fase decisoria di esse e soprattutto la mancanza di correttezza e trasparenza nella gestione delle spese relative ai servizi comuni condivisa con il fratello;
in caso contrario che venga ordinata la partecipazione della sig.ra al processo decisionale in merito CP_1 alle stesse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'8/12/2024, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione personale dalla moglie con la quale egli aveva contratto CP_1 matrimonio l'8/9/2007 a Carmignano (PO), l'affido condiviso della figlia minore
(n. il 29/7/2008), da collocarsi in via paritetica fra i genitori, l'assegnazione Per_1 della casa coniugale a sé, il mantenimento diretto della figlia ad opera dei genitori, o, in via subordinata, la previsione di un assegno di mantenimento della prole a proprio carico di € 150,00 mensili, la suddivisione delle spese straordinarie nella misura del
50% ciascuno, oltre alla suddivisione dell'assegno unico fra i genitori. Egli ha dedotto di essersi determinato a chiedere la separazione in seguito ai gravi comportamenti tenuti dalla moglie nei suoi confronti e nei confronti della propria famiglia di origine, sfociati infine nell'abbandono della casa coniugale da parte della CP_1
Con comparsa di costituzione, nulla opponendo in ordine alla pronuncia CP_1 sullo status, ha contestato gli addebiti mossi, deducendo di non essere mai stata rispettata dalla famiglia del marito, il quale non l'aveva mai difesa negli scontri con essa, acutizzati dalla vicinanza delle abitazioni. Ha quindi chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'affido esclusivo di , Per_1 la collocazione della minore presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale a sé,
l'esclusione di incontri infrasettimanali fra il padre e la minore - stante il rifiuto della stessa di incontrare il padre - con previsione unicamente di un diritto di visita del padre a fine settimana alternati senza pernotto, la previsione di un assegno di mantenimento
5 della prole a carico del pari a € 500,00 mensili, la suddivisione al 50% fra i Pt_1 genitori delle spese straordinarie, l'attribuzione integrale dell'assegno unico in suo favore oltre al risarcimento del danno non patrimoniale patito a causa della violazione dei doveri coniugali da parte del ricorrente.
2. Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione personale dei coniugi può essere pronunciata solo che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del prosieguo della convivenza e vivono separate dall'aprile del 2025.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
3. In merito alla domanda di addebito della separazione al coniuge formulata dalla resistente, si deve premettere che i presupposti per addebitare la separazione ad uno dei coniugi sono pacificamente individuati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità nella “…prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (v. ex multis Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
Ciò premesso, si osserva che nel caso di specie la ha dedotto di avere subito una CP_1 aggressione il 12/10/2024 da parte del cognato e della figlia di quest'ultimo; di non avere ricevuto aiuto e conforto dal marito, e di essersi per questo allontanata momentaneamente dalla casa coniugale perché molto scossa, stante il silenzio del marito, e ciò al fine di tranquillizzarsi e permettere alla figlia di rasserenarsi;
che, dopo qualche giorno, il aveva impedito a moglie e figlia di rientrare nella casa Pt_1 coniugale;
che, in particolare, in data 26 ottobre 2024 il marito e la moglie erano andati a mangiare una pizza con , e, al momento di rientrare a casa, il marito aveva Per_1 vietato l'accesso alla CP_1
Orbene, nel caso di specie è provato che il ha impedito alla propria famiglia il Pt_1 rientro presso la casa coniugale di sua esclusiva proprietà, assicurato solamente all'esito del giudizio possessorio che la resistente ha dovuto instaurare per consentire a sé e ad di tornare in possesso della abitazione e dei propri effetti personali. Tanto Per_1 risulta, in modo pacifico, dal provvedimento del 12/2/2025 (prodotto dal ricorrente il 6 20/2/2025), con il quale il Tribunale di Firenze, riconosciuto lo spoglio volontariamente realizzato dal ai danni della ha ordinato la reintegrazione di quest'ultima Pt_1 CP_1 nella casa coniugale.
Il precedente allontanamento della con la figlia, d'altra parte, era avvenuto al fine CP_1 di pacificare i rapporti familiari a seguito della ennesima lite – incontestata – con il cognato (il quale abita a fianco delle parti), e con l'intenzione di ritornare presso la casa coniugale, come è dimostrato proprio dalla instaurazione del giudizio possessorio.
La condotta del costituisce senza dubbio una grave violazione dei doveri di Pt_1 solidarietà coniugale, in quanto essa ha leso sia l'obbligo di coabitazione che il dovere di assistenza materiale e morale previsti dall'art. 143 comma secondo c.c.
L'atteggiamento del è inoltre aggravato dal fatto di essere stato indirizzato pure Pt_1 nei confronti della propria figlia minore, privata anch'essa, come la madre, di un diritto di rilevanza fondamentale come quello all'abitazione.
La violazione dei doveri coniugali, consapevolmente realizzata dal ricorrente, ha costituito la causa della successiva irreversibile frattura della unione matrimoniale.
È infatti pacifico che la cessazione della comunione di vita materiale e spirituale fra le parti, come anche del dialogo tra e il padre, sia occorsa proprio in conseguenza Per_1
e a causa della condotta di spoglio subita della resistente. È lo stesso ad affermare Pt_1
(v. verbale di udienza del 13/3/2025): “Mia moglie quando è rientrata ha levato tutte le chiavi dalle porte di casa per chiudersi in camera da sola con la figlia. Omissis.
Abbiamo vissuto separati da ottobre 2024, quando mia moglie è andata via con mia figlia, fino a febbraio 2025 quando c'è stata la reintegra da parte del giudice”; e, riferendosi alla figlia, il ricorrente ha affermato: “Da ottobre non ci parliamo, mia moglie la prende e la chiude in camera”, descrivendo così una situazione di totale interruzione dei rapporti familiari scaturita dall'episodio dello spoglio. Tale circostanza, peraltro, è stata implicitamente confermata anche da durante l'ascolto, avendo Per_1 la stessa dichiarato, in lacrime, che la famiglia non è più unita 'da quella data' (v. verbale di udienza del 3/4/2025).
Considerata la gravità delle condotte sopra descritte, e valutato che non è stata offerta idonea prova di una crisi antecedente a tali condotte, è al Bagni che la separazione deve essere addebitata.
7 4. In merito ai provvedimenti sulla minore, ritiene il Collegio che vi siano i presupposti per disporre che resti affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, non Per_1 sussistendo ragioni per discostarsi dall'ordinario regime di affidamento. Entrambi i genitori, infatti, fino a ottobre 2024 si sono sempre occupati della gestione della figlia, dei suoi impegni ed esigenze, portandola a scuola, dal medico, o andando entrambi a parlare con gli insegnanti scolastici.
D'altra parte, , nonostante abbia rilevato la difficoltà del ricorrente di CP_2 concentrarsi sulle esigenze della figlia a causa della propria sofferenza, ha evidenziato l'assenza di elementi di inadeguatezza del padre (v. relazione in data 6/10/2025). Anche la è stata valutata pienamente capace di esercitare la propria responsabilità CP_1 genitoriale, come, peraltro, concretamente dimostrato durante il periodo in cui è Per_1 stata sola con la madre presso i nonni materni.
Dunque, per quanto allo stato i rapporti fra ed il padre siano incrinati a causa del Per_1 litigio occorso fra quest'ultimo e la madre, e per quanto dall'ascolto della minore (v. udienza del 3/4/2025) sia emerso che , ancora sofferente rispetto a quanto Per_1 accaduto, non voglia incontrare il padre (senza escludere però radicalmente per il futuro una riapertura dei loro rapporti), il Tribunale non ritiene che detta situazione sia ostativa all'esercizio della responsabilità genitoriale in modo condiviso, che può fisiologicamente comporsi anche di periodi di frizione di un genitore con i propri figli.
È comunque necessario che i genitori proseguano nel percorso già avviato presso
, come suggerito dall'unità nella relazione in data 6/10/2025. CP_2
5. A proposito della collocazione di , questa non può che essere disposta presso Per_1 la madre, considerato il rifiuto da parte della minore – la quale compirà diciotto anni il prossimo luglio – di incontrare il padre.
Data la collocazione di presso la madre, è necessario confermare l'assegnazione Per_1 della casa coniugale alla al fine di assicurare alla minore quella stabilità abitativa CP_1 cui l'art. 337 sexies c.c. è preordinato. Si ricorda, infatti, come “Nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza…” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23501 del 02/08/2023). 8 Nonostante la vicinanza con la famiglia del sia spesso causa di litigi, si ritiene Pt_1 che questa sia la soluzione migliore per , anche alla luce dei suoi desideri: in Per_1 risposta all'interrogativo del Giudice sulle difficoltà ad abitare nelle vicinanze della famiglia paterna, infatti, ha dichiarato: “No, io a casa mia sto benissimo, ho la Per_1 mia camera, è casa mia da quando sono piccola, mi trasmette pace e serenità”.
D'altra parte, tale soluzione appare conforme alle richieste di entrambe le parti, considerate anche le conclusioni precisate sul punto dallo stesso con atto Pt_1 depositato il 3/12/2025.
In punto di ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie afferenti l'immobile, vista l'estrema conflittualità fra le parti al riguardo, è opportuno ricordare che, per costante giurisprudenza, le spese straordinarie restano in capo al proprietario dell'immobile, mentre quelle ordinarie vengono sostenute dal coniuge assegnatario: “occorre distinguere tra le spese che sono dovute dal coniuge assegnatario, il quale utilizza in concreto l'immobile (per esempio, servizio di pulizia, riscaldamento) e quelle che rimangono a carico del coniuge proprietario esclusivo dell'immobile (per esempio, spese di manutenzione straordinaria) (Cass. 24 luglio 2000, n. 9689). L'essenziale gratuità dell'assegnazione della casa familiare esonera, invero, l'assegnatario dal pagamento di un corrispettivo per il godimento dell'abitazione di proprietà dell'altro, ma non si estende alle spese correlate all'uso (tra cui, appunto, i contributi condominiali inerenti alla manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'alloggio familiare), spese che, – in mancanza di un provvedimento espresso del giudice della separazione o del divorzio, che ne accolli l'onere al coniuge proprietario
– vanno a carico del coniuge assegnatario (Cass. 22 febbraio 2006, n. 3836; Cass. 19 settembre 2005, n. 18476; Cass. 30 luglio 1997, n. 7127; Cass. 3 giugno 1994, n.
5374)” (v. Corte di cassazione, sezione sesta, n. 16613 del 13 maggio 2022).
6. In merito alla frequentazione della minore con il padre, in ragione dell'età di Per_1
(nata il [...]), il Tribunale ritiene opportuno prevedere che padre e figlia si incontrino tramite accordi diretti, pur nella consapevolezza che al momento la ragazza si rifiuta di vedere il padre.
D'altra parte, il meccanismo degli incontri protetti richiesto dal ricorrente non si attaglia alla problematica di specie, essendo essa invece funzionale alla ripresa dei rapporti con un genitore quando una libera frequentazione è potenzialmente in grado di arrecare 9 danni al figlio. Tale evenienza non si ravvisa nel caso concreto. La stessa relazione di
, infatti, dopo aver riconosciuto una piena capacità genitoriale del non CP_2 Pt_1 ha evidenziato fragilità in , la cui volontà di non incontrare il padre è Per_1 consapevole e libera. L'evento traumatico vissuto dalla minore – a causa dello spoglio realizzato dal – è la causa dell'attuale rifiuto della stessa di incontrarlo. Il padre, Pt_1 dunque, dovrà gradatamente riconquistare la fiducia della figlia, rispettando le sue tempistiche, avvalendosi anche dell'ausilio del percorso di sostegno alla genitorialità, già attivato dal giudice delegato alla trattazione.
7. In merito al mantenimento di , collocata in via prevalente dalla madre, con la Per_1 quale ella trascorre la maggior parte del suo tempo, si osserva quanto segue.
La IN è dipendente e percepisce uno stipendio di circa € 1.600,00 mensili (come da
C.U. 2025 depositato). Ella non ha proprietà immobiliari, ma neppure costi di alloggio, in quanto assegnataria della casa familiare di proprietà esclusiva del marito. Sul suo conto corrente risultano risparmi per circa € 20.000,00 (v. estratto conto Intesa San
Paolo del 30/9/2025, depositato il 22/11/2025). Ella ha recentemente contratto un finanziamento per l'acquisto di un'autovettura, la cui rata ammonta a € 308,52 mensili
(v. deposito del 22/11/2025).
Il a seguito del licenziamento dalla ditta del suocero a causa della crisi fra i Pt_1 coniugi, ha reperito un lavoro quale dipendente part-time con stipendio di circa € 800,00 mensili. Egli, inoltre, percepisce € 800,00 mensili a titolo di canone di locazione per un altro immobile di sua proprietà. Sul conto corrente egli ha risparmi per circa € 6.000,00
(v. estratto conto del 30/9/2025, depositato in data 25/11/2025), e sostiene un costo di alloggio di € 500,00 mensili (v. movimentazione del conto corrente depositata in data
25/11/2025). Dall'analisi degli estratti conto, tuttavia, si ravvisano molteplici depositi di denaro contante (il 13/5/2025 egli ha depositato € 800,00, il 4/6/2025 egli ha depositato
€ 230,00, il 24/7/2025 egli ha depositato € 100,00), tali da far presumere lo svolgimento di ulteriore attività lavorativa “al nero”.
Tenendo conto di tutto ciò, valutata, per un verso, l'assenza di frequentazione della figlia con il padre (che impedisce l'accoglimento della domanda del resistente di disporre il mantenimento diretto di , e, anzi, impone di tenere conto della Per_1 circostanza nella quantificazione dell'assegno di mantenimento), considerate, per altro verso, le condizioni economiche del il quale ha dichiarato di svolgere solo un Pt_1
10 lavoro part-time ma si presume che percepisca redditi ulteriori rispetto a quanto dichiarato, risulta adeguato, secondo il Collegio, stabilire che il continui a Pt_1 corrispondere alla resistente la somma di € 250,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, con effetto a decorrere dal mese di maggio 2025, essendosi il ricorrente allontanato dalla casa coniugale a fine aprile 2025.
Le spese straordinarie necessarie per la figlia dovranno essere suddivise al 50% tra i genitori, con rinvio alle linee guida del CNF dell'anno 2017 per la loro regolamentazione.
L'assegno unico, diversamente, considerata l'assenza di qualsivoglia frequentazione fra il padre ed , deve essere integralmente percepito dalla come previsto già Per_1 CP_1 con l'ordinanza del 22/4/2025.
Le detrazioni per figli a carico restano disciplinate dalla legge, salvi diversi accordi fra le parti.
Non è invece questo il Giudice competente a riconoscere il rimborso delle mensilità non pagate dall'obbligato in forza di un titolo esecutivo, che potrà essere speso nella sede opportuna.
8. Occorre ora esaminare la domanda risarcitoria formulata dal resistente nei confronti della per i danni subiti in conseguenza della chiamata delle forze dell'ordine il CP_1
13/2/2025, per dare attuazione all'ordinanza di reintegra emessa il 13/2/2025 dal
Tribunale di Firenze.
Al riguardo, si osserva che il non ha fornito alcuna allegazione specifica né ha Pt_1 offerto idonea prova del danno concretamente patito. Egli si è invece limitato ad allegare genericamente di avere sofferto un pregiudizio a causa dell'intervento delle forze dell'ordine. Tuttavia, con specifico riferimento alla chiamata di queste ultime ad opera della non vede il Tribunale come essa possa aver pregiudicato il La CP_1 Pt_1 chiamata delle forze dell'ordine ha il precipuo scopo di garantire la tutela di diritti, rasserenare i rapporti fra le parti ed evitare il verificarsi di pregiudizi, in situazioni, quali quella in esame, connotate da aspra conflittualità. Si aggiunga che tra le parti esisteva un legittimo provvedimento giurisdizionale, che doveva essere attuato, eventualmente anche attraverso il ricorso alle forze dell'ordine, come sovente accade.
Ne consegue il rigetto della domanda.
11 9. Pure la resistente ha formulato una domanda di risarcimento dei danni c.d. endo- familiari, che la stessa avrebbe patito a causa della violazione ad opera del dei Pt_1 doveri coniugali e genitoriali. Tuttavia, la non ha allegato specificamente né il CP_1 fatto né le conseguenze che ne sono derivate. In ben 51 pagine di memoria, invero, la resistente si è lamentata di episodi occorsi lungo tutta una vita e coinvolgenti spesso persone diverse dello stesso rendendo così molto difficile sia per questo Giudice Pt_1 che per la parte avversaria comprendere sia la specifica condotta costituente fatto illecito ex artt. 2043 e 2059 c.c., che le conseguenze pregiudizievoli che ne sarebbero derivate.
D'altra parte, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, l'illecito endofamiliare, da ricondurre nell'alveo della responsabilità aquiliana, non si esaurisce nella violazione di un dovere coniugale. L'inadempimento agli obblighi sanciti all'art. 143 c.c., non trattandosi di obbligazioni in senso stretto e non ricadendo quindi all'interno dell'art. 1218 c.c., non esaurisce l'onere probatorio della parte, che dovrà anche allegare e dimostrare gli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, quali la componente soggettiva, il nesso di causalità e, soprattutto, il danno ingiusto – distinto nelle due componenti del danno non iure e contra jus – inteso non solo come evento di danno ma anche come danno conseguenza. Ciò è vero anche quando, come nel caso di specie, la responsabilità aquiliana si afferma abbia arrecato danni di tipo non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c.: la natura non patrimoniale del danno, infatti, opera nel senso di limitare le situazioni giuridiche soggettive risarcibili, senza intaccare però la struttura della responsabilità cui afferisce.
Pertanto, in assenza di specifiche deduzioni, anche tale domanda deve essere rigettata.
10. Da ultimo, in merito alle istanze istruttorie richiamate dalla occorre rinviare CP_1 alle ordinanze emesse dal giudice delegato alla trattazione in data 22/4/2025 e in data
10/11/2025, condivise dal collegio.
11. In punto di spese di lite, occorre evidenziare la soccombenza di parte ricorrente relativamente alle domande di addebito, frequentazione e mantenimento della minore, assegno unico e risarcimento del danno. D'altra parte, anche la resistente è soccombente in punto di affido della minore e risarcimento del danno endo-familiare.
12 Ciò induce il collegio a compensare per 1/3 le spese del presente procedimento, condannando a rimborsare a i restanti 2/3, che si Parte_1 CP_1 liquidano come segue.
In ragione del fatto che il principio di sinteticità degli atti, sancito all'art. 121 c.p.c., non
è stato rispettato da parte resistente nella stesura della comparsa di costituzione e risposta (di ben 51 pagine), reputa il collegio che sia opportuno liquidare la fase di studio e la fase introduttiva secondo i parametri minimi stabiliti dalle relative tabelle.
Uno studio più attento, si ritiene, avrebbe consentito al difensore di esercitare una maggiore sintesi nella redazione della comparsa, così agevolando sia controparte nell'esercizio del diritto alla difesa e del contraddittorio, sia l'autorità giudiziaria nella lettura dell'atto.
In conclusione, deve essere condannato a versare a la Parte_1 CP_1 somma di € 4.109,33, quale importo corrispondente ai due terzi degli onorari di controparte, calcolati per le prime due fasi del giudizio in base ai valori minimi e per le restanti fasi secondo i valori medi, di cui al d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, con complessità bassa;
il tutto oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
20.6.1962, e nata a [...] il [...] (matrimonio contratto CP_1
l'8.9.2007 a Carmignano (PO), trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Carmignano al n. 81, parte 2, serie A, anno 2007);
- addebita la separazione a Parte_1
- dispone che resti affidata a entrambi i genitori in via condivisa;
Persona_2
- colloca la figlia presso la madre;
- assegna a la casa coniugale ubicata in Signa (FI), in via Roma n. 322 CP_1 interno 2;
- dispone che ed il padre si frequentino tramite accordi diretti fra loro;
Per_1
13 - pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'importo Parte_1 CP_1 mensile di € 250,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, soggetto a rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone le spese straordinarie necessarie per GR a carico di entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno, rinviando per la loro regolamentazione alle linee guida del
CNF dell'anno 2017;
- dispone che percepisca integralmente l'assegno unico per la prole;
CP_1
- conferma la presa in carico delle parti ad opera di , per un percorso di CP_2 sostegno alla genitorialità;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da Parte_1
- rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da CP_1
- condanna a rimborsare a due terzi delle spese di lite Parte_1 CP_1 del presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di € 4.109,33 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- compensa nella misura di un terzo le spese di lite fra le parti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
Provvedimento redatto con la collaborazione della M.O.T. dr.ssa Persona_3
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 14152 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso l'Avv. Alessandra Sardina, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso depositato in data 8/12/2024
Ricorrente
e
, codice fiscale , elettivamente domiciliata CP_1 C.F._2 presso l'Avv. Verusca Giannetti, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione depositata il 7/2/2025
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. udienza del 3/12/2025):
1 il ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni, richiamando altresì la domanda di cui al punto 8 della memoria depositata il 7 marzo 2025:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi.
2. Confermare l'affidamento condiviso della minore (n. 29.7.2008) ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 presso la madre, esercizio disgiunto della potestà per l'ordinaria amministrazione. 3.
Disporre, in luogo del regime di visite libere, l'avvio di un percorso di riattivazione della relazione padre figlia mediante incontri protetti con l'ausilio dei Servizi Sociali competenti, stante il rifiuto di , nonostante la ritenuta idoneità genitoriale del Per_1 padre.
4. Disporre che entrambi i genitori si impegnino a intraprendere, anche separatamente, un ulteriore percorso di approfondimento delle dinamiche familiari e genitoriali, come consigliato dall' .
5. In via principale, disporre il CP_2 mantenimento diretto della figlia , con ciascun genitore che provvede al Per_1 mantenimento ordinario nel tempo di permanenza presso di sé. In ipotesi e in subordine, stabilire il contributo a carico del padre alla somma mensile di € 150,00 (o quella diversa somma, maggiore o minore, che emergerà a seguito dell'istruttoria o che risulterà di giustizia); in ogni caso, le spese straordinarie, previamente concordate tra i genitori ad eccezione di quelle indispensabili e urgenti, siano ripartite tra i genitori nella misura del 50%, come indicate nelle Linee Guida del CNF in materia di Famiglia, e l'Assegno Unico Universale sia interamente attribuito in favore della madre. 6.
Assegnare la casa coniugale sita in Signa (FI), via Roma n. 322 int. 2, di proprietà esclusiva del marito alla madre fino al raggiungimento Parte_1 CP_1 dell'autonomia economica della figlia (n. 29.7.2008) o finché la stessa cessi la Per_1 stabile convivenza con la madre. Disporre che la piena titolarità e i poteri di gestione relativi alla proprietà rimangono in capo al Signor al quale spettano Parte_1 le spese di natura straordinaria. Viceversa, l'assegnataria ( si farà carico CP_1 delle spese di manutenzione ordinaria, delle utenze e delle spese condominiali ordinarie.
7. Condannare la signora al risarcimento dei danni morali, materiali ed CP_1 alla reputazione subiti e subendi dal marito in conseguenza della ingiustificata chiamata delle forze dell'ordine il 13.2.2025 alle 20 circa da parte della signora per dare CP_1 attuazione illegittima all'ordinanza di reintegra emessa il 13.2.2025 dal Tribunale di
Firenze nel procedimento n. 13031/2024, perché senza la presenza dell'ufficiale giudiziario, nella misura liquidata dal giudice in via equitativa;
8. Con vittoria di spese e 2 compensi del giudizio, e con richiesta di condanna della controparte ex Art. 96, comma
3, c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata per aver aggravato la difesa e la durata del giudizio mediante il deposito di memorie eccessivamente lunghe, memorie non autorizzate e produzione di documenti superflui o tardivi”; la resistente ha concluso come da memoria del 28/2/2025 così come integrata con quella del 6/10/2025 anche sotto il profilo istruttorio:
“- pronunciare la separazione dei coniugi con addebito a carico del sig. Parte_1 per la violazione dei doveri familiari relativi al rispetto della dignità e personalità
[...] della moglie oltre che della cura e protezione della prole, per i motivi di cui alla premessa del presente atto salvo quelli meglio ravvisati dall'ill.mo tribunale adito, con richiesta di immediata pronuncia sullo status;
- assegnazione della casa coniugale posta in Signa via Roma 322, int. 2, in favore della sig.ra ove ella continuerà a CP_1 convivere con la figlia sino all'indipendenza economica di quest'ultima; i Persona_2 beni presenti nella casa coniugale non sono di proprietà comune ma acquistati per la maggior parte dalla signora - affido esclusivo della figlia minore CP_1 Persona_2 alla madre;
- riguardo al calendario di frequentazione del padre con la figlia minore la resistente chiede che non venga previsto un incontro infrasettimanale stante il rifiuto che la minore manifesta e gli impegni scolastici della stessa. - week end alternati: dalle ore
16,00 alle ore 21,00 al sabato e alla domenica senza pernotto compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche e la preminente volontà della minore infrasedicenne;
- festività natalizie: 24 dicembre con un genitore e 25 dicembre con l'altro ad anni alterni così come il 26 dicembre ed il 1° gennaio, con inizio dal 24 dicembre 2025 con il padre ed il 25 dicembre con la madre e così via in alternanza compatibilmente con la volontà della minore;
- festività pasquali: giorno di Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro compatibilmente con la volontà della minore;
- giorni festivi: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 dicembre, giorno del compleanno ad anni alterni tra i coniugi compatibilmente con la volontà della minore;
per tutte le festività (natalizie, pasquali, giorni rossi di calendario) quando di spettanza del padre questi si occuperà di andare a prendere il figlio dalla madre alle ore 10,00 e lo riaccompagnerà la sera dopo l'ora di cena ore 21.00. - ferie estive: tre settimane consecutive con la madre di agosto e due settimane non consecutive negli altri mesi (da giugno a settembre escluse le settimane indicate dalla madre che avrà priorità di scelta) con comunicazione tra i 3 coniugi entro il giorno 31 maggio di ogni anno. Detta permanenza infrasettimanale e feriale presso il padre, o quella diversa disposta dal tribunale, sarà subordinata all'avvenuta ripresa dei rapporti padre-figlia poiché perdurando il rifiuto di quest'ultima a stare con il padre nessuna frequentazione potrà avere avvio. - Condannare il sig.
a decorrere dal mese di ottobre 2024 al versamento in favore della Parte_1 sig.ra di un contributo al mantenimento per la figlia di € 500,00 mensili, o CP_1 la diversa somma ritenuta di giustizia. A seguito dell'assunzione lavorativa del ricorrente si chiede che il suddetto contributo al mantenimento sia aumentato ad €
1.000,00 mensili, o la diversa somma ritenuta di giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese su IBAN [...] intestato alla sig.ra CP_1
- condannare il sig. al pagamento del 50% delle spese
[...] Parte_1 straordinarie della figlia riguardo all'individuazione delle quali si rinvia al protocollo Parte famiglia 2017. Lo scambio delle comunicazioni avverrà tramite e-mail (per la sig.ra per il sig. CP_1 Email_1 Parte_1
) o tramite sms whatsapp da cellulare (per la sig.ra Email_2
3383950968 per 3388133797). La mancata risposta CP_1 Parte_1 equivarrà a conferma. ciascuna parte si onera di comunicare tempestivamente all'altra eventuali mutamenti di indirizzo mail o numero di cellulare;
- l'assegno unico ed universale sarà fruito integralmente a favore della sig.ra in considerazione CP_1 del suo ruolo di genitore esclusivamente collocatario. - Detrazioni spese relative alla minore verranno divise al 50% tra i genitori. - Condannare il sig. al Parte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla moglie e dalla figlia in conseguenza alla violazione dei doveri coniugali e genitoriali, alla violazione della documentazione personale lasciata in casa nel periodo di allontanamento forzato dalla casa coniugale e alla privazione della corrispondenza postale anche di tipo sanitario e sensibile ed al suo rifiuto immotivato a permettere il rientro della madre e della propria figlia nella casa coniugale nella misura ritenuta di giustizia dal giudice adito. - Con vittoria spese e competenze legali del presente giudizio e sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge;
- in via istruttoria la resistente insiste nelle richieste istruttorie già formulate in comparsa di costituzione e risposta” oltre che nella memoria del 28.2.2025 e in quella del 6/10/2025; nella memoria del 6/10/2025, inoltre, la resistente ha richiesto che
“Venga disposto il rimborso delle mensilità di giugno e luglio 2025 dell'A.U.U.; - 4 venga posto al 100% a carico del sig. il pagamento di tutte le spese per la Pt_1 gestione/servizi delle aree a comune (luce per gli spazi comuni interni/esterni, luce della pompa del pozzo presente nel resede, cancello, manutenzione giardino e aree comuni) della casa coniugale vista la esplicitata volontà di non far partecipare la resistente alla fase decisoria di esse e soprattutto la mancanza di correttezza e trasparenza nella gestione delle spese relative ai servizi comuni condivisa con il fratello;
in caso contrario che venga ordinata la partecipazione della sig.ra al processo decisionale in merito CP_1 alle stesse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'8/12/2024, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione personale dalla moglie con la quale egli aveva contratto CP_1 matrimonio l'8/9/2007 a Carmignano (PO), l'affido condiviso della figlia minore
(n. il 29/7/2008), da collocarsi in via paritetica fra i genitori, l'assegnazione Per_1 della casa coniugale a sé, il mantenimento diretto della figlia ad opera dei genitori, o, in via subordinata, la previsione di un assegno di mantenimento della prole a proprio carico di € 150,00 mensili, la suddivisione delle spese straordinarie nella misura del
50% ciascuno, oltre alla suddivisione dell'assegno unico fra i genitori. Egli ha dedotto di essersi determinato a chiedere la separazione in seguito ai gravi comportamenti tenuti dalla moglie nei suoi confronti e nei confronti della propria famiglia di origine, sfociati infine nell'abbandono della casa coniugale da parte della CP_1
Con comparsa di costituzione, nulla opponendo in ordine alla pronuncia CP_1 sullo status, ha contestato gli addebiti mossi, deducendo di non essere mai stata rispettata dalla famiglia del marito, il quale non l'aveva mai difesa negli scontri con essa, acutizzati dalla vicinanza delle abitazioni. Ha quindi chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'affido esclusivo di , Per_1 la collocazione della minore presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale a sé,
l'esclusione di incontri infrasettimanali fra il padre e la minore - stante il rifiuto della stessa di incontrare il padre - con previsione unicamente di un diritto di visita del padre a fine settimana alternati senza pernotto, la previsione di un assegno di mantenimento
5 della prole a carico del pari a € 500,00 mensili, la suddivisione al 50% fra i Pt_1 genitori delle spese straordinarie, l'attribuzione integrale dell'assegno unico in suo favore oltre al risarcimento del danno non patrimoniale patito a causa della violazione dei doveri coniugali da parte del ricorrente.
2. Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione personale dei coniugi può essere pronunciata solo che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del prosieguo della convivenza e vivono separate dall'aprile del 2025.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
3. In merito alla domanda di addebito della separazione al coniuge formulata dalla resistente, si deve premettere che i presupposti per addebitare la separazione ad uno dei coniugi sono pacificamente individuati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità nella “…prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (v. ex multis Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
Ciò premesso, si osserva che nel caso di specie la ha dedotto di avere subito una CP_1 aggressione il 12/10/2024 da parte del cognato e della figlia di quest'ultimo; di non avere ricevuto aiuto e conforto dal marito, e di essersi per questo allontanata momentaneamente dalla casa coniugale perché molto scossa, stante il silenzio del marito, e ciò al fine di tranquillizzarsi e permettere alla figlia di rasserenarsi;
che, dopo qualche giorno, il aveva impedito a moglie e figlia di rientrare nella casa Pt_1 coniugale;
che, in particolare, in data 26 ottobre 2024 il marito e la moglie erano andati a mangiare una pizza con , e, al momento di rientrare a casa, il marito aveva Per_1 vietato l'accesso alla CP_1
Orbene, nel caso di specie è provato che il ha impedito alla propria famiglia il Pt_1 rientro presso la casa coniugale di sua esclusiva proprietà, assicurato solamente all'esito del giudizio possessorio che la resistente ha dovuto instaurare per consentire a sé e ad di tornare in possesso della abitazione e dei propri effetti personali. Tanto Per_1 risulta, in modo pacifico, dal provvedimento del 12/2/2025 (prodotto dal ricorrente il 6 20/2/2025), con il quale il Tribunale di Firenze, riconosciuto lo spoglio volontariamente realizzato dal ai danni della ha ordinato la reintegrazione di quest'ultima Pt_1 CP_1 nella casa coniugale.
Il precedente allontanamento della con la figlia, d'altra parte, era avvenuto al fine CP_1 di pacificare i rapporti familiari a seguito della ennesima lite – incontestata – con il cognato (il quale abita a fianco delle parti), e con l'intenzione di ritornare presso la casa coniugale, come è dimostrato proprio dalla instaurazione del giudizio possessorio.
La condotta del costituisce senza dubbio una grave violazione dei doveri di Pt_1 solidarietà coniugale, in quanto essa ha leso sia l'obbligo di coabitazione che il dovere di assistenza materiale e morale previsti dall'art. 143 comma secondo c.c.
L'atteggiamento del è inoltre aggravato dal fatto di essere stato indirizzato pure Pt_1 nei confronti della propria figlia minore, privata anch'essa, come la madre, di un diritto di rilevanza fondamentale come quello all'abitazione.
La violazione dei doveri coniugali, consapevolmente realizzata dal ricorrente, ha costituito la causa della successiva irreversibile frattura della unione matrimoniale.
È infatti pacifico che la cessazione della comunione di vita materiale e spirituale fra le parti, come anche del dialogo tra e il padre, sia occorsa proprio in conseguenza Per_1
e a causa della condotta di spoglio subita della resistente. È lo stesso ad affermare Pt_1
(v. verbale di udienza del 13/3/2025): “Mia moglie quando è rientrata ha levato tutte le chiavi dalle porte di casa per chiudersi in camera da sola con la figlia. Omissis.
Abbiamo vissuto separati da ottobre 2024, quando mia moglie è andata via con mia figlia, fino a febbraio 2025 quando c'è stata la reintegra da parte del giudice”; e, riferendosi alla figlia, il ricorrente ha affermato: “Da ottobre non ci parliamo, mia moglie la prende e la chiude in camera”, descrivendo così una situazione di totale interruzione dei rapporti familiari scaturita dall'episodio dello spoglio. Tale circostanza, peraltro, è stata implicitamente confermata anche da durante l'ascolto, avendo Per_1 la stessa dichiarato, in lacrime, che la famiglia non è più unita 'da quella data' (v. verbale di udienza del 3/4/2025).
Considerata la gravità delle condotte sopra descritte, e valutato che non è stata offerta idonea prova di una crisi antecedente a tali condotte, è al Bagni che la separazione deve essere addebitata.
7 4. In merito ai provvedimenti sulla minore, ritiene il Collegio che vi siano i presupposti per disporre che resti affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, non Per_1 sussistendo ragioni per discostarsi dall'ordinario regime di affidamento. Entrambi i genitori, infatti, fino a ottobre 2024 si sono sempre occupati della gestione della figlia, dei suoi impegni ed esigenze, portandola a scuola, dal medico, o andando entrambi a parlare con gli insegnanti scolastici.
D'altra parte, , nonostante abbia rilevato la difficoltà del ricorrente di CP_2 concentrarsi sulle esigenze della figlia a causa della propria sofferenza, ha evidenziato l'assenza di elementi di inadeguatezza del padre (v. relazione in data 6/10/2025). Anche la è stata valutata pienamente capace di esercitare la propria responsabilità CP_1 genitoriale, come, peraltro, concretamente dimostrato durante il periodo in cui è Per_1 stata sola con la madre presso i nonni materni.
Dunque, per quanto allo stato i rapporti fra ed il padre siano incrinati a causa del Per_1 litigio occorso fra quest'ultimo e la madre, e per quanto dall'ascolto della minore (v. udienza del 3/4/2025) sia emerso che , ancora sofferente rispetto a quanto Per_1 accaduto, non voglia incontrare il padre (senza escludere però radicalmente per il futuro una riapertura dei loro rapporti), il Tribunale non ritiene che detta situazione sia ostativa all'esercizio della responsabilità genitoriale in modo condiviso, che può fisiologicamente comporsi anche di periodi di frizione di un genitore con i propri figli.
È comunque necessario che i genitori proseguano nel percorso già avviato presso
, come suggerito dall'unità nella relazione in data 6/10/2025. CP_2
5. A proposito della collocazione di , questa non può che essere disposta presso Per_1 la madre, considerato il rifiuto da parte della minore – la quale compirà diciotto anni il prossimo luglio – di incontrare il padre.
Data la collocazione di presso la madre, è necessario confermare l'assegnazione Per_1 della casa coniugale alla al fine di assicurare alla minore quella stabilità abitativa CP_1 cui l'art. 337 sexies c.c. è preordinato. Si ricorda, infatti, come “Nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza…” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23501 del 02/08/2023). 8 Nonostante la vicinanza con la famiglia del sia spesso causa di litigi, si ritiene Pt_1 che questa sia la soluzione migliore per , anche alla luce dei suoi desideri: in Per_1 risposta all'interrogativo del Giudice sulle difficoltà ad abitare nelle vicinanze della famiglia paterna, infatti, ha dichiarato: “No, io a casa mia sto benissimo, ho la Per_1 mia camera, è casa mia da quando sono piccola, mi trasmette pace e serenità”.
D'altra parte, tale soluzione appare conforme alle richieste di entrambe le parti, considerate anche le conclusioni precisate sul punto dallo stesso con atto Pt_1 depositato il 3/12/2025.
In punto di ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie afferenti l'immobile, vista l'estrema conflittualità fra le parti al riguardo, è opportuno ricordare che, per costante giurisprudenza, le spese straordinarie restano in capo al proprietario dell'immobile, mentre quelle ordinarie vengono sostenute dal coniuge assegnatario: “occorre distinguere tra le spese che sono dovute dal coniuge assegnatario, il quale utilizza in concreto l'immobile (per esempio, servizio di pulizia, riscaldamento) e quelle che rimangono a carico del coniuge proprietario esclusivo dell'immobile (per esempio, spese di manutenzione straordinaria) (Cass. 24 luglio 2000, n. 9689). L'essenziale gratuità dell'assegnazione della casa familiare esonera, invero, l'assegnatario dal pagamento di un corrispettivo per il godimento dell'abitazione di proprietà dell'altro, ma non si estende alle spese correlate all'uso (tra cui, appunto, i contributi condominiali inerenti alla manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'alloggio familiare), spese che, – in mancanza di un provvedimento espresso del giudice della separazione o del divorzio, che ne accolli l'onere al coniuge proprietario
– vanno a carico del coniuge assegnatario (Cass. 22 febbraio 2006, n. 3836; Cass. 19 settembre 2005, n. 18476; Cass. 30 luglio 1997, n. 7127; Cass. 3 giugno 1994, n.
5374)” (v. Corte di cassazione, sezione sesta, n. 16613 del 13 maggio 2022).
6. In merito alla frequentazione della minore con il padre, in ragione dell'età di Per_1
(nata il [...]), il Tribunale ritiene opportuno prevedere che padre e figlia si incontrino tramite accordi diretti, pur nella consapevolezza che al momento la ragazza si rifiuta di vedere il padre.
D'altra parte, il meccanismo degli incontri protetti richiesto dal ricorrente non si attaglia alla problematica di specie, essendo essa invece funzionale alla ripresa dei rapporti con un genitore quando una libera frequentazione è potenzialmente in grado di arrecare 9 danni al figlio. Tale evenienza non si ravvisa nel caso concreto. La stessa relazione di
, infatti, dopo aver riconosciuto una piena capacità genitoriale del non CP_2 Pt_1 ha evidenziato fragilità in , la cui volontà di non incontrare il padre è Per_1 consapevole e libera. L'evento traumatico vissuto dalla minore – a causa dello spoglio realizzato dal – è la causa dell'attuale rifiuto della stessa di incontrarlo. Il padre, Pt_1 dunque, dovrà gradatamente riconquistare la fiducia della figlia, rispettando le sue tempistiche, avvalendosi anche dell'ausilio del percorso di sostegno alla genitorialità, già attivato dal giudice delegato alla trattazione.
7. In merito al mantenimento di , collocata in via prevalente dalla madre, con la Per_1 quale ella trascorre la maggior parte del suo tempo, si osserva quanto segue.
La IN è dipendente e percepisce uno stipendio di circa € 1.600,00 mensili (come da
C.U. 2025 depositato). Ella non ha proprietà immobiliari, ma neppure costi di alloggio, in quanto assegnataria della casa familiare di proprietà esclusiva del marito. Sul suo conto corrente risultano risparmi per circa € 20.000,00 (v. estratto conto Intesa San
Paolo del 30/9/2025, depositato il 22/11/2025). Ella ha recentemente contratto un finanziamento per l'acquisto di un'autovettura, la cui rata ammonta a € 308,52 mensili
(v. deposito del 22/11/2025).
Il a seguito del licenziamento dalla ditta del suocero a causa della crisi fra i Pt_1 coniugi, ha reperito un lavoro quale dipendente part-time con stipendio di circa € 800,00 mensili. Egli, inoltre, percepisce € 800,00 mensili a titolo di canone di locazione per un altro immobile di sua proprietà. Sul conto corrente egli ha risparmi per circa € 6.000,00
(v. estratto conto del 30/9/2025, depositato in data 25/11/2025), e sostiene un costo di alloggio di € 500,00 mensili (v. movimentazione del conto corrente depositata in data
25/11/2025). Dall'analisi degli estratti conto, tuttavia, si ravvisano molteplici depositi di denaro contante (il 13/5/2025 egli ha depositato € 800,00, il 4/6/2025 egli ha depositato
€ 230,00, il 24/7/2025 egli ha depositato € 100,00), tali da far presumere lo svolgimento di ulteriore attività lavorativa “al nero”.
Tenendo conto di tutto ciò, valutata, per un verso, l'assenza di frequentazione della figlia con il padre (che impedisce l'accoglimento della domanda del resistente di disporre il mantenimento diretto di , e, anzi, impone di tenere conto della Per_1 circostanza nella quantificazione dell'assegno di mantenimento), considerate, per altro verso, le condizioni economiche del il quale ha dichiarato di svolgere solo un Pt_1
10 lavoro part-time ma si presume che percepisca redditi ulteriori rispetto a quanto dichiarato, risulta adeguato, secondo il Collegio, stabilire che il continui a Pt_1 corrispondere alla resistente la somma di € 250,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, con effetto a decorrere dal mese di maggio 2025, essendosi il ricorrente allontanato dalla casa coniugale a fine aprile 2025.
Le spese straordinarie necessarie per la figlia dovranno essere suddivise al 50% tra i genitori, con rinvio alle linee guida del CNF dell'anno 2017 per la loro regolamentazione.
L'assegno unico, diversamente, considerata l'assenza di qualsivoglia frequentazione fra il padre ed , deve essere integralmente percepito dalla come previsto già Per_1 CP_1 con l'ordinanza del 22/4/2025.
Le detrazioni per figli a carico restano disciplinate dalla legge, salvi diversi accordi fra le parti.
Non è invece questo il Giudice competente a riconoscere il rimborso delle mensilità non pagate dall'obbligato in forza di un titolo esecutivo, che potrà essere speso nella sede opportuna.
8. Occorre ora esaminare la domanda risarcitoria formulata dal resistente nei confronti della per i danni subiti in conseguenza della chiamata delle forze dell'ordine il CP_1
13/2/2025, per dare attuazione all'ordinanza di reintegra emessa il 13/2/2025 dal
Tribunale di Firenze.
Al riguardo, si osserva che il non ha fornito alcuna allegazione specifica né ha Pt_1 offerto idonea prova del danno concretamente patito. Egli si è invece limitato ad allegare genericamente di avere sofferto un pregiudizio a causa dell'intervento delle forze dell'ordine. Tuttavia, con specifico riferimento alla chiamata di queste ultime ad opera della non vede il Tribunale come essa possa aver pregiudicato il La CP_1 Pt_1 chiamata delle forze dell'ordine ha il precipuo scopo di garantire la tutela di diritti, rasserenare i rapporti fra le parti ed evitare il verificarsi di pregiudizi, in situazioni, quali quella in esame, connotate da aspra conflittualità. Si aggiunga che tra le parti esisteva un legittimo provvedimento giurisdizionale, che doveva essere attuato, eventualmente anche attraverso il ricorso alle forze dell'ordine, come sovente accade.
Ne consegue il rigetto della domanda.
11 9. Pure la resistente ha formulato una domanda di risarcimento dei danni c.d. endo- familiari, che la stessa avrebbe patito a causa della violazione ad opera del dei Pt_1 doveri coniugali e genitoriali. Tuttavia, la non ha allegato specificamente né il CP_1 fatto né le conseguenze che ne sono derivate. In ben 51 pagine di memoria, invero, la resistente si è lamentata di episodi occorsi lungo tutta una vita e coinvolgenti spesso persone diverse dello stesso rendendo così molto difficile sia per questo Giudice Pt_1 che per la parte avversaria comprendere sia la specifica condotta costituente fatto illecito ex artt. 2043 e 2059 c.c., che le conseguenze pregiudizievoli che ne sarebbero derivate.
D'altra parte, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, l'illecito endofamiliare, da ricondurre nell'alveo della responsabilità aquiliana, non si esaurisce nella violazione di un dovere coniugale. L'inadempimento agli obblighi sanciti all'art. 143 c.c., non trattandosi di obbligazioni in senso stretto e non ricadendo quindi all'interno dell'art. 1218 c.c., non esaurisce l'onere probatorio della parte, che dovrà anche allegare e dimostrare gli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, quali la componente soggettiva, il nesso di causalità e, soprattutto, il danno ingiusto – distinto nelle due componenti del danno non iure e contra jus – inteso non solo come evento di danno ma anche come danno conseguenza. Ciò è vero anche quando, come nel caso di specie, la responsabilità aquiliana si afferma abbia arrecato danni di tipo non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c.: la natura non patrimoniale del danno, infatti, opera nel senso di limitare le situazioni giuridiche soggettive risarcibili, senza intaccare però la struttura della responsabilità cui afferisce.
Pertanto, in assenza di specifiche deduzioni, anche tale domanda deve essere rigettata.
10. Da ultimo, in merito alle istanze istruttorie richiamate dalla occorre rinviare CP_1 alle ordinanze emesse dal giudice delegato alla trattazione in data 22/4/2025 e in data
10/11/2025, condivise dal collegio.
11. In punto di spese di lite, occorre evidenziare la soccombenza di parte ricorrente relativamente alle domande di addebito, frequentazione e mantenimento della minore, assegno unico e risarcimento del danno. D'altra parte, anche la resistente è soccombente in punto di affido della minore e risarcimento del danno endo-familiare.
12 Ciò induce il collegio a compensare per 1/3 le spese del presente procedimento, condannando a rimborsare a i restanti 2/3, che si Parte_1 CP_1 liquidano come segue.
In ragione del fatto che il principio di sinteticità degli atti, sancito all'art. 121 c.p.c., non
è stato rispettato da parte resistente nella stesura della comparsa di costituzione e risposta (di ben 51 pagine), reputa il collegio che sia opportuno liquidare la fase di studio e la fase introduttiva secondo i parametri minimi stabiliti dalle relative tabelle.
Uno studio più attento, si ritiene, avrebbe consentito al difensore di esercitare una maggiore sintesi nella redazione della comparsa, così agevolando sia controparte nell'esercizio del diritto alla difesa e del contraddittorio, sia l'autorità giudiziaria nella lettura dell'atto.
In conclusione, deve essere condannato a versare a la Parte_1 CP_1 somma di € 4.109,33, quale importo corrispondente ai due terzi degli onorari di controparte, calcolati per le prime due fasi del giudizio in base ai valori minimi e per le restanti fasi secondo i valori medi, di cui al d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, con complessità bassa;
il tutto oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
20.6.1962, e nata a [...] il [...] (matrimonio contratto CP_1
l'8.9.2007 a Carmignano (PO), trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Carmignano al n. 81, parte 2, serie A, anno 2007);
- addebita la separazione a Parte_1
- dispone che resti affidata a entrambi i genitori in via condivisa;
Persona_2
- colloca la figlia presso la madre;
- assegna a la casa coniugale ubicata in Signa (FI), in via Roma n. 322 CP_1 interno 2;
- dispone che ed il padre si frequentino tramite accordi diretti fra loro;
Per_1
13 - pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'importo Parte_1 CP_1 mensile di € 250,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, soggetto a rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone le spese straordinarie necessarie per GR a carico di entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno, rinviando per la loro regolamentazione alle linee guida del
CNF dell'anno 2017;
- dispone che percepisca integralmente l'assegno unico per la prole;
CP_1
- conferma la presa in carico delle parti ad opera di , per un percorso di CP_2 sostegno alla genitorialità;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da Parte_1
- rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da CP_1
- condanna a rimborsare a due terzi delle spese di lite Parte_1 CP_1 del presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di € 4.109,33 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- compensa nella misura di un terzo le spese di lite fra le parti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
Provvedimento redatto con la collaborazione della M.O.T. dr.ssa Persona_3
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