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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/02/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2237 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gerardina Giordano ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla via Barbarulo n. 34; parte ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Assunta Torino ed elettivamente CP_1 domiciliato in Nocera Inferiore alla via Barbarulo n. 116; parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio
CONCLUSIONI: come da atti delle parti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data21.04.2022, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 24.07.1997 e che, CP_1 dall'unione coniugale, erano nati tre figli (in data 01.01.1998), (in data Per_1 Per_2
01.04.1999) e (in data 05.03.2008). Esponeva, inoltre, che - con decreto reso in Persona_3 data 29.05.2017, n. cron. 4798/2017 - il Tribunale di Nocera Inferiore, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, a seguito della comparizione personale innanzi al
Presidente dell'intestato Tribunale e che, da quella data, non era stata più ripresa l'unione coniugale. Pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.11.2022, si CP_1 costituiva in giudizio e non si opponeva allo scioglimento del matrimonio ma chiedeva accogliersi le condizioni specificate nel proprio scritto difensivo.
Con ordinanza presidenziale resa all'udienza celebrata in data 12.2.2023 veniva nominato il curatore speciale del minore . Persona_3
All'udienza del 19.02.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio.
Pertanto, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa dei relativi patti (cfr. copia decreto di omologa allegato al fascicolo di parte ricorrente) e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'unione coniugale.
Le condizioni dell'accordo prevedono l'affidamento condiviso del minore.
In ordine a tale aspetto, il c.t.u. ha evidenziato che entrambi i genitori sono dotati di capacità genitoriali specificando, in particolare, che “non sono presenti indicatori suggestivi di un'alterazione della capacità genitoriale in entrambi le parti” (cfr. pag. 34 relazione depositata in data 05.07.2023).
Del pari, il curatore speciale ha rappresentato che le condizioni riportate nell'accordo sottoscritto dalle parti non sono contrarie all'interesse del minore (v. atto depositato in data
10.02.2025).
Infine, anche a seguito del monitoraggio svolto, gli operatori sociali hanno rappresentato che il rapporto tra il genitore e il minore è buono tanto che “ e il padre si frequentano nella Per_3 quotidianità, spontaneamente e in totale autonomia senza imposizioni” (v. relazione dei Servizi
Sociali depositata in data 19.09.2024).
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene di adottare i provvedimenti accessori in conformità a quanto le parti hanno concordato, nei modi e termini di cui all'accordo sottoscritto in data 08.11.2024 (e depositato nel fascicolo telematico di causa in data 11.11.2024), risultando adeguati a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare l'interesse del figlio minore . Persona_3
Tuttavia, è emerso nell'ultima relazione dei Servizi Sociali l'esistenza di un nuovo contratto tra il minore ed il padre, anche se quest'ultimo avrebbe imparato a gestire il minore e a supportalo (v. relazione depositata in data 19.02.2025); al contempo, il curatore speciale ha suggerito la prosecuzione del monitoraggio dei Servizi Sociali.
Per tali motivi, si reputa opportuno che i Servizi Sociali continuino a monitorare il nucleo familiare trasmettendo relazioni periodiche al giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione di quanto previsto nell'accordo raggiunto in data 08.11.2024 (e depositato nel fascicolo telematico di causa in data
11.11.2024).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Sant'Egidio del Monte albino in data 24.07.1997 (atto
[...] CP_1
n. 12, parte II del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 1997);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti in data 08.11.2024 (e depositato nel fascicolo telematico di causa in data 11.11.2024), da intendersi qui integralmente richiamato per relationem;
4. onera i Servizi Sociali del comune di Sant'Egidio del Monte Albino a continuare a monitorare il nucleo familiare, trasmettendo periodicamente delle relazioni al giudice tutelare, per la vigilanza attiva ai sensi dell'art. 337 c.c.;
5. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 20.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire