Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/07/2021, n. 7072
CASS
Sentenza 14 luglio 2021

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In tema di confisca di prevenzione, laddove un'attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l'ausilio e sotto la protezione di un'associazione mafiosa, ne risulta contaminato tutto il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale, divenendo essi stessi parti dell'impresa "a partecipazione mafiosa" che, come tali, sono soggette a confisca, a nulla rilevando l'iniziale carattere lecito delle quote versate dai diversi soci. (In motivazione, la Corte ha precisato che non può scindersi, a fini ablatori, la quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorse illecite, essendo normalmente impossibile distinguerla da quella riferibile alla capacità e all'iniziativa imprenditoriale legittima).

In tema di divieto di "bis in idem" nel procedimento di prevenzione, dalla statuizione giudiziale definitiva resa in procedimenti diversi può derivare una forma di preclusione processuale operante a condizione che sussista identità del compendio probatorio e del "thema decidendum" con riguardo sia all'oggetto che ai presupposti di esso. (Fattispecie relativa a dedotta liceità di depositi bancari, già riconosciuta in procedimenti anche non penali, in cui la Corte ha affermato che il predicato di liceità di un determinato bene è inscindibilmente collegato alla disciplina normativa relativa all'oggetto di causa, sicché non è preclusa una successiva verifica di tale condizione in relazione ad altro istituto giuridico, fondato su requisiti normativi diversi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/07/2021, n. 7072
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7072
    Data del deposito : 14 luglio 2021

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