Sentenza 14 luglio 2021
Massime • 2
In tema di confisca di prevenzione, laddove un'attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l'ausilio e sotto la protezione di un'associazione mafiosa, ne risulta contaminato tutto il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale, divenendo essi stessi parti dell'impresa "a partecipazione mafiosa" che, come tali, sono soggette a confisca, a nulla rilevando l'iniziale carattere lecito delle quote versate dai diversi soci. (In motivazione, la Corte ha precisato che non può scindersi, a fini ablatori, la quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorse illecite, essendo normalmente impossibile distinguerla da quella riferibile alla capacità e all'iniziativa imprenditoriale legittima).
In tema di divieto di "bis in idem" nel procedimento di prevenzione, dalla statuizione giudiziale definitiva resa in procedimenti diversi può derivare una forma di preclusione processuale operante a condizione che sussista identità del compendio probatorio e del "thema decidendum" con riguardo sia all'oggetto che ai presupposti di esso. (Fattispecie relativa a dedotta liceità di depositi bancari, già riconosciuta in procedimenti anche non penali, in cui la Corte ha affermato che il predicato di liceità di un determinato bene è inscindibilmente collegato alla disciplina normativa relativa all'oggetto di causa, sicché non è preclusa una successiva verifica di tale condizione in relazione ad altro istituto giuridico, fondato su requisiti normativi diversi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/07/2021, n. 7072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7072 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2021 |
Testo completo
07072-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Angelo Costanzo Sent. n. sez. 1292/2021 -Presidente CC 14/07/2021 - Ersilia Calvanese R.G.N. 6221/2021 Riccardo Amoroso Alessandra Bassi Martino Rosati relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) UM AN, nato a [...] il [...] 2) UM LO, nata a [...] il [...] 3) IC NE, nato a [...] il [...] 4) AN EF, nato a [...] il [...] 5) SO ER, nata a [...] il [...] 6) UM IA LL, nata a [...] il [...] 7) UM ZI, nato a [...] il [...] 8) De NI SI, nata a [...] il [...] 9) EL EN, nato a [...] il [...] 10) EL CI, nata a [...] il [...] avverso il decreto del 20/05/2020 della Corte di appello di Palermo;
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha rassegnato le seguenti conclusioni: per UM AN: inammissibilità del ricorso;
per SO, UM LO, UM IA LL e UM ZI: rigetto del ricorso;
per AN e IC: annullamento del decreto con rinvio;
per De NI, EL EN e EL CI: annullamento del decreto senza rinvio;
lette le conclusioni rassegnate dai seguenti difensori, che per i ricorrenti rispettivamente per ognuno indicati, hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi: - avv.ti Gioacchino Sbacchi e AN Inzerillo per UM AN, UM LO, UM IA LL, AN e IC;
avv. Mario Zanchetti per SO;
avv. Antonino Gattuso per UM IA LL;
avv. Fabio Lattanzi per UM ZI. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 40878 dell'11 aprile 2017, la Seconda sezione della Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, annullava con rinvio il decreto emesso da quest'ultima il 5 settembre 2016, che aveva confermato quello del Tribunale della stessa città del 25 ottobre 2010, con cui per quanto qui d'interesse era stata respinta la proposta di confisca ai sensi dell'art.
2-ter, - legge n. 575 del 1965, avanzata dal Procuratore della Repubblica di quel circondario nei confronti di AN UM.
1.1. Per l'autorità giudiziaria proponente - secondo la tesi ribadita anche dal Procuratore generale distrettuale con il proprio ricorso, sotto il profilo della violazione delle norme di legge in materia UM aveva esercitato la sua - attività d'imprenditore edile, sin dagli anni '60 dello scorso secolo, acquisendo una posizione di preminenza sul mercato locale grazie alle protezioni ed all'ausilio, non solo economico, garantitigli dall'associazione mafiosa "Cosa nostra". Nello svolgimento di tale attività, egli aveva reimpiegato risorse economiche provenienti dalle attività illegali di aderenti a tale organizzazione e, in particolare, negli anni, aveva intessuto uno stretto rapporto fiduciario con TO IN, all'epoca assessore ai lavori pubblici e, poi, sindaco di Palermo, nonché condannato in via definitiva come partecipe di primo piano di quell'associazione criminale. Nell'interesse di quest'ultimo, in particolare, UM avrebbe creato varie società, alle quali intestava immobili costruiti dalle sue 2 imprese, dei quali, però, era IN l'effettivo proprietario;
tra i due, dunque, si era instaurata una vera e propria società di fatto, nella quale, attraverso la mediazione di IN, erano confluiti capitali provenienti dai vertici assoluti dell'associazione mafiosa, e che era esitata, al fine, in un accordo transattivo, in adempimento del quale UM aveva versato al IN un miliardo ed ottocento milioni di lire.
1.2. Condividendo soltanto in parte tale prospettazione d'accusa, la Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento, ha statuito, in estrema sintesi, che: a) l'origine del patrimonio di UM è lecita: non è dimostrato, infatti, che vi sia mai stato l'ipotizzato conferimento di capitali mafiosi nel patrimonio delle sue aziende;
b) non può ritenersi dimostrata l'esistenza, tra UM e IN, di una società di fatto nel settore dell'edilizia, in assenza di elementi da cui desumere apporti finanziari del secondo nelle imprese del primo;
c) l'attività d'impresa di costui, però, è stata costantemente favorita da IN secondo i giudici di merito, dagli anni '70 in poi e ciò gli ha consentito di acquisire una posizione privilegiata in quel settore imprenditoriale e di incrementare il proprio patrimonio lecitamente costituito. E, sulla base di tali premesse in fatto, la sentenza rescindente ha concluso che devono considerarsi "frutto di attività illecita" i beni derivanti da attività imprenditoriale che, pur non giovandosi direttamente di immissioni di capitali di origine illecita, traggano dal rapporto con il sodalizio mafioso rilevanti vantaggi attinenti all'esercizio dell'attività, in termini - ad esempio di eliminazione della - concorrenza, agevolazioni nell'acquisizione di appalti, facilitazione nelle procedure amministrative per il rilascio di autorizzazioni e licenze, di compressione salariale e maggiore fluidità della manodopera occulta, di maggiore solidità ed elasticità finanziaria. In presenza, anche alternativamente, di queste condizioni, l'impresa funge da strumento per il perseguimento di fini delittuosi dell'associazione mafiosa, in quanto, pur svolgendo attività economiche lecite, opera al contempo nell'interesse del sodalizio, che funge da ombrello di protezione con conseguente alterazione delle regole generali della concorrenza». In tale indagine hanno specificato i giudici di legittimità - - non necessario individuare i singoli appalti illegittimamente ottenuti, né occorre accertare la commissione di specifici reati, ma occorre verificare se la contiguità del proposto all'associazione abbia dato luogo, alla stregua dei canoni probatori in materia di prevenzione, a concreti vantaggi economici>>. 3 2. Chiamata a misurarsi con tale compito ricostruttivo e motivazionale supplementare, la Corte d'appello di Palermo, all'esito del giudizio di rinvio, con decreto del 20 maggio 2020, in riforma della decisione del Tribunale del 25 ottobre 2010, ha disposto la confisca dei beni intestati o comunque riferibili a UM nonché al suo socio in tutte le sue attività d'impresa, AN EL (beni attualmente nella disponibilità dei suoi eredi, essendo egli ormai deceduto). Hanno ritenuto quei giudici che strette collusioni e cointeressenze di UM e EL, non solo con IN ma anche con altri elementi di vertice assoluto di "Cosa nostra", sono state accertate con provvedimenti giudiziari ormai irrevocabili: la sentenza del Tribunale di Palermo del 17 gennaio 1992, che ha condannato UM per favoreggiamento reale a vantaggio di IN;
quella della Corte di appello di Milano del 10 marzo 2015, che ha condannato lui e sua moglie per tentativo d'intestazione fittizia di ingenti disponibilità finanziarie;
quella della Corte di appello di Palermo del 15 aprile 2009, che, pur assolvendolo dall'imputazione di c.d. "concorso esterno" nell'associazione, ha affermato l'esistenza di stabili rapporti di reciproca utilità e di affari tra lui e vari esponenti di alto rango delle gerarchie mafiose;
ma anche gli stessi decreti del Tribunale e della Corte d'appello, poi annullato con rinvio, laddove hanno comunque reputato sussistenti i presupposti per l'applicazione, nei suoi confronti, della misura di prevenzione personale. - -Inoltre ha osservato la Corte d'appello tali relazioni d'affari privilegiate sono state variamente confermate da tutti i collaboratori escussi nel corso del procedimento, dalle cui dichiarazioni (pagg. 26-32, decreto) sarebbe emerso che UM avrebbe avuto accesso privilegiato al credito bancario, specialmente presso istituti di credito «i cui dirigenti palermitani IN gestiva a proprio piacimento>>; che egli occultava e maneggiava in banca gli ingenti profitti realizzati da "Cosa nostra" con il traffico di stupefacenti;
che metteva a disposizione di aderenti a quella i propri conti bancari;
che godeva della protezione delle famiglie mafiose di riferimento per accaparrarsi i terreni su cui edificare, con conseguente eliminazione di ogni fisiologica concorrenza (pagg. 36 s.). In particolare, poi, dei rapporti con IN avrebbe riferito anche il figlio di quest'ultimo (pagg. 38-40), che ha confermato la titolarità di fatto, da parte del proprio padre, di numerosi appartamenti formalmente intestati a società riferibili a UM e EL, i quali rappresentavano la remunerazione dei favori elargiti loro da tale politico estremamente influente nonché legato a doppio filo 4 all'associazione mafiosa. Di tanto secondo i giudici d'appello si trarrebbe indiretta conferma da una relazione redatta nel febbraio del 2014 dai competenti uffici tecnici del Comune di Palermo, che, all'esito di un'indagine condotta a campione sulle pratiche edilizie interessanti le società di UM e EL, hanno rilevato la costante presenza di anomalie ed irregolarità amministrative (pagg. 40-48). Sulla base di tali premesse di fatto, richiamando numerosi precedenti di legittimità nonché le affermazioni contenute nella stessa sentenza di annullamento con rinvio, la Corte distrettuale ha ritenuto che, qualora l'attività d'impresa, come nel caso di specie, si sia avvalsa delle agevolazioni derivantile dall'inserimento nel tessuto mafioso, la confisca può estendersi all'intero patrimonio sociale e dei singoli soci, comprese le quote sociali intestate a terzi, perciò concludendo nei termini anzidetti. Con precipuo riferimento alla posizione di EL, rispondendo alla questioni sollevate dai suoi difensori, il decreto impugnato ha poi osservato: a) che la procedura di prevenzione avviata nei suoi confronti venne interrotta a causa del suo decesso, e che soltanto per questo motivo, secondo la legislazione allora vigente, non ne fu accertata e dichiarata la pericolosità sociale e, di conseguenza, fu disposta la restituzione dei beni sequestratigli;
b) che non può ravvisarsi alcun bis in idem rispetto a tale precedente procedimento di prevenzione, perché il presente giudizio pende nei confronti di UM, perché in quello precedente non c'è mai stato un accertamento di pericolosità o meno di EL, e perché, comunque, il relativo giudicato è allo stato degli atti, e dunque può essere superato da nuove acquisizioni, alla luce, peraltro, del mutato quadro normativo e giurisprudenziale.
3. Con unico atto a firma degli avvocati AN Inzerillo e Gioacchino Sbacchi, impugnano tale decreto il proposto UM e, nella qualità di terzi interessati, poiché intestatari di vari beni oggetto di confisca, sua moglie ER SO, i loro figli LO, IA LL ed ZI, i loro generi NE IC e EF AN. La loro impugnazione si articola in sei motivi.
3.1. Violazione dell'art. 627, cod. proc. pen.. La sentenza di annullamento con rinvio aveva imposto di individuare i "concreti vantaggi" che le imprese di UM avrebbero tratto dalla sua contiguità con IN. La Corte di appello, però, non sarebbe riuscita ad individuare nessuna condotta specifica in tal senso, limitandosi a richiamare 5 elementi dimostrativi di quella vicinanza (peraltro ricavati anche da giudicati assolutorii già presi in considerazione dai precedenti provvedimenti della fase di merito) e ad ipotizzare che da tali rapporti, per ciò solo, siano derivati vantaggi per l'attività d'impresa. In realtà, nessun vantaggio concreto sarebbe derivato alle imprese del proposto da quelle relazioni con IN, in quanto: è indiscussa l'origine lecita del suo patrimonio e dei relativi incrementi;
nessun apporto di capitale mafioso si è mai verificato;
il gruppo UM, inoltre, non ha mai ottenuto appalti pubblici ed ha sempre acquistato lotti già coperti da autorizzazioni amministrative rilasciate ad altri, senza beneficiare di varianti urbanistiche con aumenti di densità fondiaria.
3.2. Violazione degli artt.
2-bis, 2-ter, legge n. 575 del 1965, e 24, d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento al necessario standard probatorio, che impone indizi gravi, precisi e concordanti, derivanti da dati certi. La Corte di appello si sarebbe affidata, invece, a generalizzazioni storiche ed a dichiarazioni di collaboratori di giustizia vaghe e non riscontrate, se non addirittura smentite dagli elementi addotti dalla difesa, che ha ampiamente soddisfatto l'onere di allegazione impostole dalla legge. In particolare, sarebbero stati trascurati tutti i numerosi elementi che, nel corso dei decenni e dei vari procedimenti avviati nei confronti dello UM sin dagli anni '80 del secolo scorso, hanno dimostrato l'origine e la consistenza pienamente lecita del suo patrimonio e si sono conclusi con il dissequestro dei suoi beni. Il ricorso, quindi, confuta in dettaglio la rilevanza dimostrativa dei principali elementi valorizzati dal decreto. Osserva, inoltre, la difesa che l'indeterminatezza dei vantaggi asseritamente derivati allo UM si riverbera sull'individuazione, non specifica, dei beni di ritenuta provenienza illecita, tra i quali sono stati ricompresi anche alcuni acquisiti negli anni '50, prima cioè dell'inizio dell'attività edilizia e dei presunti rapporti con IN, che avrebbero preso avvio circa vent'anni dopo. Rileva, altresì, che il provvedimento impugnato, per dimostrare le ipotetiche cointeressenze dello UM con l'associazione mafiosa, si è limitato a rinviare al decreto applicativo della misura di prevenzione personale, perciò rassegnando una motivazione meramente apparente. Evidenzia, ancora, a proposito degli ipotizzati vantaggi per le imprese dello UM: che IN, durante il suo assessorato ai lavori pubblici, non ha mai rilasciato concessioni in favore di quelle;
che le anomalie riscontrate nelle relative pratiche esaminate a campione dalla relazione tecnica dei funzionari comunali non riguardavano solo le imprese di UM e EL, bensì tutte le imprese edili di Palermo, ed erano state assistite da un parere dell'avvocatura dell'ente; che le società di UM e EL non hanno mai goduto di varianti od altre agevolazioni urbanistiche;
che tutte le aree su cui essi hanno costruito erano già edificabili e con indici rimasti sempre quelli del piano regolatore generale già in atto;
che dette imprese hanno cominciato ad operare in epoca successiva al c.d. "sacco di Palermo", di cui altre aziende sono state le protagoniste. Quindi osservano i ricorrenti presupposto per la confisca, come ripetutamente affermato anche da giurisprudenza sovranazionale da essi richiamata, è la pericolosità del bene (e non dell'individuo), la quale può essere desunta esclusivamente dalla provenienza illecita del medesimo, invece pacificamente esclusa nel caso di specie. Di qui, l'ulteriore profilo d'illegittimità del decreto, tanto più perché, sul punto, esso si discosta da accertamenti contenuti in precedenti giudicati, senza darne compiuta ed esauriente giustificazione.
3.3. Violazione degli artt.
2-bis, 2-ter, legge n. 575 del 1965, e 24, d.lgs. n. 159 del 2011, nonché degli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, Prot. add. CEDU, nella parte in cui la confisca è stata estesa all'intero patrimonio dello UM e dei suoi familiari, sul mero presupposto della pericolosità sociale personale di costui. In tal modo, in violazione del principio di correlazione temporale tra manifestazione della pericolosità ed incrementi patrimoniali, affermato dalla sentenza n. 24 del 2019 della Corte cost. e dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 4880 del 26 giugno 2014, sarebbero stati attinti beni di sicura provenienza lecita, poiché acquisiti prima dell'inizio dell'ipotizzata "impresa mafiosa", che si collocherebbe nel 1977. Inoltre, si lamenta che, in violazione del principio di legalità e del suo corollario rappresentato dalla prevedibilità da parte dell'individuo delle conseguenze della sua azione, la confisca abbia attinto beni acquisiti al patrimonio dello UM in data anteriore al 1982, epoca d'introduzione delle misure di prevenzione reali nel nostro ordinamento con la legge n. 646 di quell'anno; tanto dicasi, in particolare, per le somme riversate sui conti esteri prima di tale epoca e già oggetto di un precedente provvedimento di sequestro, poi revocato nel 1988. Infine, ci si duole del fatto che il decreto non abbia risparmiato neppure beni in alcun modo ricollegabili all'attività d'impresa in ipotesi favorita dai legami del proposto con "Cosa nostra”, e quindi di sicura provenienza lecita. 7 3.4. Violazione delle medesime disposizioni di legge, con riferimento ai beni acquisiti dallo UM e dai suoi familiari in epoca successiva ai decreti di sequestro emessi nel corso del presente procedimento, ovvero saldi di conto corrente, beni mobili ed immobili che neppure hanno formato oggetto d'indagine.
3.5. Violazione degli artt. 650 ss., cod. proc. pen., con particolare riguardo ai depositi bancari esteri riconducibili a sua moglie, ER SO, la cui provenienza lecita è stata accertata con plurime decisioni irrevocabili di varie autorità giudiziarie (Corte d'appello di Milano, 22 aprile 2015; Corte d'appello di Palermo nel 2009; Commissione tributaria prov.le di Palermo, 28 febbraio 2012).
3.6. Nullità assoluta del decreto impugnato, per omessa citazione dei terzi interessati dinanzi alla Corte di cassazione, nel giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento con rinvio del decreto della Corte di appello di Palermo del 5 settembre 2016. La Corte di appello, in sede di rinvio, ha ritenuto che nessun pregiudizio sarebbe da ciò derivato a tali soggetti, avendo la Corte di cassazione annullato il decreto impugnato e rimesso anche costoro dinanzi al giudice di merito, ove ed hanno potuto far valere senza alcuna compressione le loroavrebbero - ragioni. Obietta la difesa che a tali terzi è stato comunque precluso un grado di giudizio, ovvero quello di legittimità, nel corso del quale la SO, in particolare, avrebbe potuto far valere le anzidette sentenze irrevocabili che hanno accertato la lecita provenienza del suo patrimonio.
4. Gli stessi difensori, con separato atto, hanno proposto ricorso anche per il solo AN UM, deducendo, quale unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546, comma 1, lett. e), e 627, comma 2, stesso codice, nonché agli artt. 1 e segg., legge n. 575 del 1965. Anche con questo atto d'impugnazione i difensori lamentano la mancata individuazione, da parte dei giudici del rinvio, dei "vantaggi concreti" che sarebbero derivati per le imprese di UM dai suoi rapporti con IN, secondo quella che era stata l'esigenza di approfondimento rappresentata dalla sentenza rescindente. Più specificamente, il ricorso critica il decreto impugnato, nella parte in cui ha rinvenuto la prova giudiziaria effettiva di tali vantaggi da quanto illustrato nella sentenza del 15 aprile 2009 della Corte di appello di Palermo. Osserva la difesa, in proposito: che il giudicato si forma sui fatti, non sulle considerazioni 8 0 0 contenute nelle sentenze;
che detta sentenza comunque mandò assolto UM dall'imputazione di concorso "esterno" all'associazione, per gli episodi successivi al 1984, per non aver commesso il fatto;
che i vantaggi ravvisati col decreto, in via meramente esemplificativa, consisterebbero in indicazioni generiche ed indeterminate, se non addirittura erronee, com'è per il riferimento all'acquisizione di appalti, avendo UM esercitato sempre e soltanto nel settore dell'edilizia privata. Vengono, quindi, passate in rassegna le dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia valorizzate dal decreto, evidenziandone ora le carenze, ora l'erronea lettura compiutane dalla Corte di merito, con conseguente violazione del disposto dell'art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p., in ragione della mera apparenza di una siffatta motivazione del provvedimento.
5. ER SO, con atto dell'avv. Mario Zanchetti, ha presentato un motivo aggiunto, ribadendo la violazione degli artt.
2-bis, 2-ter, legge n. 575 del 1965, e 24, d.lgs. n. 159 del 2011, nonché degli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, Prot. add. CEDU, e riproponendo sostanzialmente tutti i temi già toccati dal ricorso principale collettivo. Più diffusamente il difensore si sofferma sul conflitto della decisione con la normativa e la giurisprudenza sovranazionali, sottolineando come queste ultime escludano la possibilità di confiscare beni di provenienza lecita e di valorizzare, a quel fine, semplici sospetti. Riafferma, quindi: che il decreto impugnato si è limitato a dimostrare la vicinanza di UM - all'associazione mafiosa, ma non anche i concreti vantaggi che ne sarebbero derivati per le sue imprese, così trasformando il presupposto per l'applicazione della misura di prevenzione ovvero la pericolosità sociale dell'individuo - - nell'oggetto del suo accertamento, ma, in tal modo, lasciando inevaso il tema specifico devoluto dalla sentenza di annullamento con rinvio e violando, di conseguenza, i limiti del giudizio rescissorio e la disposizione dell'art. 627, cod. proc. pen.; che, comunque, potrebbero essere presi in considerazione soltanto fatti successivi al 1977, epoca dalla quale avrebbero avuto inizio le collusioni del proposto con l'associazione mafiosa;
che la difesa, per contro, ha assolto l'onere di allegazione impostole dalla normativa interna ed internazionale, anzi dimostrando la provenienza lecita del 9 patrimonio di costui, peraltro confermata da plurimi giudicati, specificamente richiamati, i quali precludono valutazioni di segno contrario;
-che nessun elemento dimostrativo ulteriore è stato acquisito nel giudizio di rinvio, essendosi la Corte d'appello affidata a generalizzazioni storiche ed a dichiarazioni di collaboranti generiche e non riscontrate: residuerebbe, pertanto, nient'altro che il sospetto di un supporto indefinito goduto dalle imprese di UM ad opera della consorteria mafiosa;
che, con un doppio salto logico, l'indeterminatezza dei vantaggi asseritamente derivati allo UM ha comportato l'assoggettamento a confisca dell'intero patrimonio suo e dei suoi familiari, compresi beni acquisiti nei decenni anteriori all'ipotizzata collusione con le cosche e non derivanti dall'attività nel settore edilizio.
6. Ha depositato motivi aggiunti anche ZI UM, con atto dell'avv. Fabio Lattanzi, lamentando la violazione dei presupposti di legge per l'applicazione della confisca e l'inadempimento del relativo onere di motivazione. Quest'ultima, infatti, sarebbe meramente apparente in punto d'individuazione delle prove della connotazione mafiosa delle imprese di suo padre. Inoltre, la Corte di appello avrebbe omesso d'individuare quali, tra le imprese a questi riferibili, avrebbero ritratto vantaggi dalla contiguità mafiosa ed in cosa, per ciascuna di esse, essi sarebbero consistiti. Ma soprattutto si deduce il decreto omette di dimostrare, per ogni singolo bene di proprietà di AN UM, la provenienza da capitali conseguiti attraverso l'impresa asseritamente mafiosa. Tale connotazione illecita, infatti, determina la confiscabilità dell'impresa e dei beni di questa, ma non anche dei beni personali del proposto, salvo che se ne dimostri l'acquisizione attraverso capitali provenienti da quell'attività imprenditoriale, dovendo altresì aversi riguardo alla correlazione cronologica tra incrementi patrimoniali e relazioni con l'associazione mafiosa.
7. Con atto comune, a firma dell'avv. Giovanni Di NE, hanno proposto ricorso anche gli eredi del defunto AN EL, ovvero sua moglie SI De NI ed i loro figli EN e CI. Essi avanzano tre doglianze.
7.1. Violazione degli artt. 125, cod. proc. pen., e 2-ter, legge n. 575 del 1965, in quanto i beni di proprietà di tali soggetti, attinti dalla confisca, non sono 10 mai stati nella disponibilità del proposto UM AN, unico soggetto la cui pericolosità è stata accertata. Quest'ultimo, inoltre, non era affatto l'effettivo ed esclusivo dominus delle aziende intestate al EL, il quale, al contrario, ha realmente esercitato tutti i diritti e le prerogative del socio e dell'amministratore, laddove nominato tale. A maggior ragione, la dimostrazione di un'effettiva disponibilità in capo al proposto manca per tutti i beni personali dei familiari del EL, pure oggetto della confisca (conti correnti, cassette di sicurezza, titoli ed altro), rispetto ai quali, anzi, non risulta accertata neppure la provenienza dall'attività d'impresa esercitata dal loro congiunto in società con UM. Sul punto, il ricorso evidenzia la totale assenza di motivazione.
7.2. Violazione del divieto di bis in idem, in relazione al decreto emesso dal Tribunale di Palermo il 4 febbraio 2016, nel procedimento di prevenzione, personale e reale, promosso nei confronti del EL e conclusosi con la restituzione dei beni sequestratigli, parte dei quali oggetto dell'odierna confisca. Detto provvedimento, infatti, sarebbe stato adottato sulla base di un quadro probatorio del tutto sovrapponibile a quello su cui si fonda il decreto impugnato, con particolare riferimento ai temi sia della effettiva titolarità e disponibilità dei beni da parte del EL, che della provenienza lecita di essi. Tale identità di oggetto, pertanto, determinerebbe la preclusione di un nuovo giudizio, indipendentemente dalla diversità soggettiva del proposto, come pure dall'eventuale mutamento del quadro normativo e giurisprudenziale, che il Pubblico ministero avrebbe dovuto far valere, semmai, nel procedimento nei confronti del EL, mediante l'impugnazione del decreto che a questi aveva restituito i beni. La violazione del ne bis in idem, inoltre, sussisterebbe anche in relazione al giudicato assolutorio e restitutorio della Corte di appello di Palermo del 15 aprile 2009, avendo anche questa sentenza accertato la provenienza lecita dei beni di costui.
7.3. Violazione degli artt. 125, 627 e 649, cod. proc. pen., nella parte in cui il decreto impugnato, trascurando le risultanze di vari provvedimenti giudiziari irrevocabili che hanno collocato dal 1976 in poi la commistione d'interessi fra - UM e IN ha disposto la confisca di beni acquisiti al di fuori di tale - perimetro cronologico, discostandosi dagli insegnamenti della Corte costituzionale e delle Sezioni unite della Corte di cassazione, circa la necessità di una correlazione cronologica tra acquisizioni patrimoniali e manifestazione della pericolosità. 11 Peraltro, tanto ha fatto sulla base di una retrodatazione di quei rapporti agli anni '60 del '900, tuttavia non sorretta da alcuna emergenza istruttoria, nonché esclusa dalla stessa sentenza di annullamento del primo decreto da parte della Corte di cassazione, che aveva recepito il dato probatorio già allora emerso nelle fasi di merito, secondo cui il rapporto tra UM e IN sarebbe sorto nel decennio successivo.
8. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale in sede, rassegnando le seguenti richieste conclusive: per AN UM: dichiararsi inammissibile il ricorso, condividendo . nella sua interezza il decreto impugnato;
per sua moglie ed i loro figli: rigetto del ricorso, vigendo la presunzione • d'intestazione fittizia ex art. 26, d.lgs. n. 159 del 2011; per i suoi generi, AN e IC: annullamento del decreto con • rinvio, non operando detta presunzione;
per gli eredi del EL: annullamento del decreto senza rinvio, non . essendo state accertate la pericolosità del loro congiunto né la natura fittizia delle intestazioni a lui di quote sociali e beni aziendali.
9. Ha depositato memoria di replica l'avv. Lattanzi per ZI UM, sostanzialmente ribadendo quanto già rassegnato con il proprio motivo aggiunto. 10. Ha depositato memoria di replica l'avv. Zanchetti per ER SO, deducendo che: risulta accertato che i beni oggetto di confisca ed a costei riconducibili in particolare il deposito presso la "Arner Bank" di Nassau, intestato al trust denominato "Pluto" provengono da provviste maturate prima del 1977, epoca dell'inizio dell'ipotizzata collusione tra il proprio marito e IN;
->· l'affermazione dei presunti favori goduti dal gruppo UM nella sua attività imprenditoriale, grazie a IN e, più in generale, a "Cosa nostra", è sfornita di qualsiasi elemento di prova specifico;
anzi: a) le perizie effettuate, nei vari procedimenti, dai tecnici EL, NI e AD hanno escluso qualsiasi conferimento di capitali dell'associazione mafiosa nelle imprese di UM e EL;
b) la relazione tecnica dell'ing. TT, prodotta nel giudizio di rinvio, dimostra l'eguale trattamento, sotto il profilo della gestione delle pratiche edilizie da parte degli uffici comunali, riservato agli altri imprenditori del settore, senza dunque alcun favoritismo per UM e EL;
c) tutte le aree interessate 12 dai loro interventi edilizi erano già edificabili e nessuna variante urbanistica con aumento della densità fondiaria è stata mai riconosciuta in relazione ad esse;
d) altre imprese hanno ottenuto un maggior numero di licenze edilizie;
e) il c.d. "sacco di Palermo" è anteriore all'inizio dell'attività imprenditoriale di UM e EL (come risulterebbe dal rapporto stilato dal gen. Bevivino del 1963) ed ha riguardato il centro della città, mentre l'attività delle loro imprese si è svolta esclusivamente nelle periferie;
f) nessuna licenza di costruzione è stata mai rilasciata a queste ultime da IN durante il suo assessorato, protrattosi dal 1959 al 1963; g) le dichiarazioni dei collaboranti sono dicerie smentite dalla sentenza di assoluzione della Corte di appello di Palermo del 2009. 11. Ha depositato memoria di replica l'avv. Gattuso per IA LL UM, evidenziando: - la mancata individuazione dei vantaggi "concreti" per le imprese del proposto e del suo socio: il decreto impugnato non solo non indica specifici beni, ma non offre neppure riferimenti temporali né di valore;
-l'apodittica estensione ai beni dei familiari, nonostante la totale estraneità di costoro nei rapporti con "Cosa nostra"; l'imprescindibilità della delimitazione del dato cronologico ai fini della confisca dei beni di un'impresa c.d. "a partecipazione mafiosa" (species della "impresa mafiosa" in cui si collocherebbe quella in esame), potendo essere attinti dal provvedimento ablativo solamente i beni acquisiti in correlazione temporale con la manifestazione di pericolosità del proposto e violandosi, altrimenti, l'art. 42, Cost., ed il principio di legalità; invece, così come intesa nel decreto impugnato, la confisca si trasformerebbe in una sanzione penale, con la conseguente necessità di tutt'altre garanzie e di differenti standards probatori. 12. Hanno depositato, infine, memoria di replica anche gli avvocati Sbacchi ed Inzerillo per LO, IA LL ed ZI UM, nonché per IC e AN, censurando l'infondatezza e l'assertività degli argomenti esposti dal Procuratore generale nella sua requisitoria, con particolare riferimento al "sacco di Palermo", evidenziando l'impossibilità per la difesa di dimostrare un "non fatto", qual è l'estraneità a tale vicenda dello UM. I difensori ribadiscono, inoltre, l'avvenuta violazione del contraddittorio nel precedente giudizio di cassazione. 13 13. All'udienza del 24 giugno 2021, fissata per la discussione e la decisione, la Corte ha differito la deliberazione all'udienza del successivo 14 luglio, a norma dell'art. 615, comma 1, cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Poiché i ricorrenti, nei loro atti introduttivi, nei motivi aggiunti e nelle rispettive memorie di replica, hanno dedotto non soltanto questioni comuni ma anche tematiche esclusive, ritiene la Corte che, al fine di rendere più agevole la lettura della presente parte motiva, sia opportuno trattare i motivi di doglianza nell'ordine in cui sono stati esposti in narrativa (con gli eventuali riferimenti anche alle correlate argomentazioni esposte con le repliche), rinviando, qualora la singola censura già esaminata si riproponga, al relativo al punto della motivazione.
2. Muovendo, dunque, dalla disamina del ricorso cumulativo avanzato nell'interesse del proposto UM e dei suoi familiari, deve rilevarsi, anzitutto, l'infondatezza del primo motivo, con il quale si denuncia l'inosservanza del principio di diritto affermato dalla sentenza di legittimità rescindente, nella parte in cui aveva demandato al giudice del rinvio di «verificare se la contiguità del proposto all'associazione abbia dato luogo... a concreti vantaggi economici». Secondo i ricorrenti, il provvedimento impugnato non avrebbe evaso tale compito, limitandosi a dimostrare il presupposto ovvero la contiguità di UM a "Cosa nostra" ma non la necessaria e decisiva conseguenza: l'ottenimento, cioè, per effetto di tale situazione, di "concreti vantaggi" per le sue imprese. Così non è. La Corte d'appello, infatti, con precisi riferimenti, finanche testuali, a provvedimenti giudiziari irrevocabili ed a dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, ha compiutamente illustrato detti vantaggi, che sono consistiti, in ultima analisi, nel conseguimento, da parte del gruppo di società facenti capo a UM e EL, di una posizione di assoluto rilievo nel settore edilizio palermitano, grazie all'ombrello protettivo dell'associazione mafiosa: il quale si è manifestato con l'inibizione della concorrenza di altri imprenditori, mediante metodi leciti od illeciti;
con la garanzia della sorveglianza dei cantieri;
con la mediazione, presso le cosche territorialmente competenti, nella quantificazione del "pizzo", necessario per lavorare senza subire danneggiamenti od altri disturbi;
con l'accesso agevolato al credito e con l'assenza di intralci 14 M amministrativi, grazie all'intermediazione del potente IN (pagg. 20-32, decreto). Si può discutere, allora, della valenza dimostrativa delle risultanze probatorie valorizzate da quella Corte e, dunque, della rispondenza al vero o meno dei fatti con esse rappresentati: ma questo è un tema diverso, peraltro oggetto del motivo successivo. Ma non è corretto affermare che il decreto impugnato abbia omesso di indicare i "concreti vantaggi" derivati all'attività d'impresa del proposto e del suo socio e che, dunque, abbia eluso il compito affidatogli dal giudice di legittimità con il rinvio. Irrilevanti, poi, sono gli argomenti addotti a confutazione dalla difesa (ovvero origine lecita del patrimonio, assenza di apporti di capitali mafiosi, attività d'impresa svolta soltanto nel campo dell'edilizia privata: retro, § 3.1.), e non solo perché si concentrano sul rapporto tra UM e IN, trascurando, invece, quelli dal primo intrattenuti anche con altri esponenti di rango di "Cosa nostra", pure emergenti, invece, da quegli elementi di prova. E' sufficiente osservare, in proposito, che, dell'origine lecita del patrimonio di costui e dell'assenza di apporti di capitali mafiosi nell'attività aziendale, è stata la stessa sentenza di annullamento con rinvio ad escludere la rilevanza decisiva, indicandoli quale profili soltanto eventuali ed alternativi ai fini della configurabilità di una "impresa mafiosa" (pag. 5). Ed analoghe considerazioni valgono per il mancato svolgimento di attività edilizia pubblica, l'esclusivo sfruttamento di titoli edilizi già rilasciati ad altri soggetti o l'assenza di varianti urbanistiche di favore, dal momento che il vantaggio assicurato da "Cosa nostra" a UM e da lui abbondantemente remunerato con tangenti, intestazioni fittizie di beni, contratti di subappalto e così via è stato quello di consentirgli di - svolgere i suoi affari in modo proficuo ed al riparo dei rischi della concorrenza e della minaccia criminale.
3. Il secondo motivo ripropone alcuni degli argomenti di confutazione appena esaminati, valorizzandoli come accennato sotto il diverso versante - - del mancato rispetto, da parte del decreto impugnato, del necessario standard probatorio. Ebbene, nella misura in cui si risolve nella contestazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova ritenuti decisivi dal provvedimento, dei quali si deduce sostanzialmente l'inconcludenza indiziante, la censura non è consentita in questa sede: attraverso di essa, infatti, si chiede alla Corte di cassazione una rivalutazione della loro forza dimostrativa, e dunque giudizio di fatto, che però le 15 è precluso, tanto più in questa materia, nella quale la possibilità di adire il giudice di legittimità è riconosciuta soltanto per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011). E' noto, poi, che, per poter rilevare sotto tal ultimo profilo, il deficit motivazionale deve presentarsi nelle patologiche e residuali forme dell'illogicità manifesta, dell'arbitrarietà delle valutazioni o del travisamento del dato probatorio dirimente, certamente non ravvisabili nel provvedimento impugnato. Al di là di tanto, la doglianza risulta comunque inconferente, poiché tesa a dimostrare essenzialmente la liceità dell'origine e della crescita del patrimonio del proposto: profilo, però, come s'è detto, già esaminato e non ritenuto decisivo dalla sentenza di annullamento di questa Corte, che, anzi, proprio nella valorizzazione di esso ha individuato il punto di debolezza dei precedenti provvedimenti di merito, favorevoli al proposto.
4. Nella parte in cui lamenta l'indiscriminata estensione della confisca a beni acquisiti dal proposto finanche negli anni '50 del secolo scorso, e cioè prima delle sue accertate collusioni con "Cosa nostra", il secondo motivo di ricorso anticipa la quaestio iuris fondamentale dell'impugnazione, sviluppata nel terzo motivo ma che rappresenta il comune denominatore anche del quarto e del quinto: quella, cioè, dell'àmbito di estensione della misura di prevenzione patrimoniale. Il ricorso in rassegna, in particolare, ne lamenta la dilatazione ai beni acquisiti dallo UM al di fuori del periodo di manifestazione della sua pericolosità, collegato ai suoi rapporti con IN e, comunque, prima del 1982, epoca d'introduzione nel nostro ordinamento della confisca di prevenzione c.d. "antimafia", nonché a quelli pervenuti nella disponibilità sua e dei suoi familiari in un momento successivo ai sequestri disposti nel presente procedimento;
così come si duole del coinvolgimento dei suoi beni personali non ricollegabili all'attività d'impresa e dei depositi bancari esteri nella titolarità di sua moglie, riconosciuti di provenienza lecita da diversi provvedimenti giudiziari irrevocabili.
4.1. La risposta a tali obiezioni non può che muovere dal testo normativo e dalla lettura che ne ha dato la sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, nella cui traccia il giudice di rinvio era obbligato a collocarsi. Secondo l'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, la confisca può attingere per quanto interessa nel caso di specie i beni che costituiscano - «frutto di attività illecite»: dizione non particolarmente felice sotto il profilo del lessico giuridico, poiché atecnica rispetto alle tradizionali categorie della materia 16 (prezzo, prodotto, profitto), ma che sta indubbiamente a significare la necessità di un legame di derivazione causale tra l'attività illegale e l'acquisizione del bene o la formazione della provvista per essa impiegata. Nello specifico, poi, secondo la sentenza rescindente, debbono considerarsi tali i beni derivanti da un'attività imprenditoriale, che, pur non giovandosi direttamente di immissioni di capitali di origine illecita, tragga dal rapporto con il sodalizio mafioso rilevanti vantaggi nel relativo svolgimento, giacché, in tal caso, l'impresa funge da strumento per il perseguimento dei fini delittuosi dell'associazione mafiosa, operando al contempo nell'interesse del sodalizio (pagg. 6 s., sent.). Ovviamente, si rende necessario temperare questo criterio normativo di collegamento causale, che, se applicato in modo assoluto ed acritico, condurrebbe ad un'indiscriminata estensione delle misure ablative. E, con arresto insuperato ed ineccepibile, poiché coerente con la ratio giustificatrice dell'istituto delle misure di prevenzione patrimoniali, un limite di ordine generale è stato individuato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la "sentenza Spinelli" (n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Rv. 262605), correttamente evocata anche dai ricorrenti. Il principio di diritto che qui interessa, enunciato da tale sentenza, è noto: la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche misura temporale del suo àmbito applicativo;
ne consegue che, con riferimento alla c.d. "pericolosità qualificata", il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato. -Peraltro sebbene il punto abbia una rilevanza secondaria nella prospettazione dei ricorrenti, che lamentano soprattutto l'estensione della misura ai beni acquisiti anteriormente alla ritenuta manifestazione di pericolosità dello la più recente giurisprudenza di legittimità nettamente prevalente, in UM- coerenza con lo scopo ultimo del sistema delle misure di prevenzione reali, che è quello di eliminare dal circuito dell'economia legale le ricchezze comunque di matrice illecita, ha ulteriormente precisato l'enunciato delle Sezioni unite. E' opinione ormai condivisa, infatti, che, nei confronti dell'indiziato di appartenere ad un'associazione mafiosa, anche nel caso in cui la fattispecie concreta consenta di determinare il momento iniziale e finale della pericolosità qualificata, la 17 confisca di prevenzione possa attingere anche beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della condotta permanente, laddove ricorra una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell'attività delittuosa (vds. Sez. 2, n. 14165 del 13/03/2018, Alma, Rv. 272377, seguita da Sez. 5, n. 49479 del 13/11/2019, Caputo, Rv. 277909; Sez. 6, n. 5778 del 16/05/2019, dep. 2020, Cammarata, Rv. 278328; Sez. 5, n. 1543 del 23/11/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 280667; Sez. 6, n. 36421 del 06/09/2021, Palmeri, Rv. 281990). Ovviamente, il dato cronologico deve rappresentare la bussola dell'interprete, ma, a meno che le risultanze probatorie non siano tali da consentire di fissare con precisione un inizio e/o una fine dell'esperienza criminale dell'interessato, non se ne può pretendere un'applicazione rigida, tanto più nel caso delle relazioni di natura mafiosa, che, «come ordinariamente accade» (per usare le parole della "sentenza Spinelli") involgono l'intero percorso esistenziale del proposto o, per lo meno, come nel caso di UM, quella parte preponderante e pluridecennale di esso durante la quale egli ha accumulato praticamente la totalità delle sue ricchezze.
4.2. In sintonia con tali premesse, la giurisprudenza di questa Corte è pressoché costante, quanto meno in tempi più recenti, nell'affermare che, per le imprese definite "a partecipazione mafiosa", nelle quali il titolare non è un prestanome ma rappresenta anche i propri interessi, sia necessario accertare, ai fini della determinazione dei patrimoni confiscabili, se vi sia stato un inquinamento del ciclo aziendale e da quale momento ciò sia avvenuto (Sez. 5, n. 10983 del 27/09/2019, dep. 2020, Lo Gerfo, Rv. 278884; Sez. 5, n. 32688 del 31/01/2018, Isgrò, Rv. 275225, in motivazione). Tuttavia, laddove la vita dell'impresa sia stata fin dall'inizio condotta con mezzi illeciti, nel senso che il consolidamento e l'espansione dell'attività imprenditoriale siano stati agevolati da un'organizzazione criminale, tutto il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale ne risultano contaminati, divenendo essi stessi parti dell'impresa mafiosa e, come tali, soggetti a confisca, a nulla rilevando l'iniziale carattere lecito della quote versate dai diversi soci (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438). Assume rilievo, allora, verificare quando abbiano avuto inizio gli intrecci d'affari tra UM ed alcuni dei massimi esponenti della mafia PA (e non solo con TO IN), che hanno permesso alle sue -si ribadisce- 18 imprese di prosperare, acquisendo una posizione dominante nel mercato immobiliare della città. Tanto il decreto quanto i ricorsi non riescono ad individuare un momento preciso, indicando piuttosto un'epoca: secondo la Corte d'appello, si tratterebbe degli anni '60 del '900, avendo quei giudici valorizzato le dichiarazioni del collaborante Avitabile, per il quale UM sarebbe stato a disposizione di "Cosa nostra" sin dai tempi in cui i relativi vertici erano rappresentati da EF TE e UC Inzerillo (pag. 26, decreto); per le difese, invece, tali relazioni si sarebbero avviate soltanto nel decennio successivo. Sul punto, si rendono necessarie due osservazioni. La prima è in rito: come già la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare, la valutazione relativa al dato temporale di manifestazione della pericolosità sociale di un soggetto è questione di merito, insuscettibile di rivalutazione in sede di legittimità, a meno che non ci si trovi in presenza di una motivazione assente o meramente apparente e, quindi, di una violazione di legge (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply soc. coop, Rv. 277225, in motivazione). Nello specifico, dunque, può forse addebitarsi alla Corte d'appello la sopravvalutazione di un dato probatorio, ma non un difetto assoluto di motivazione né un manifesto travisamento dei fatti: con la conseguenza che si rimane, al più, nell'àmbito del vizio di motivazione, non rilevabile come detto - in questa sede. E, per altro verso, gli elementi dai quali dovrebbe inferirsi l'erroneità di quell'affermazione contenuta nel decreto (sulla disamina dei quali si è particolarmente intrattenuto il ricorso avanzato dagli eredi EL: vds. pagg. 45-58), dovrebbero estrarsi da una molteplicità di provvedimenti giudiziari, che non solo non sono allegati al ricorso, ma che non è dato sapere neppure se siano stati tutti riversati negli atti di questa procedura: talché si chiede alla Corte di cassazione, sul punto, un'indagine puramente di merito, che esula dai suoi compiti. La seconda osservazione riguarda la rilevanza, ai fini della decisione, del dato di fatto qui controverso. Siano sorti negli anni '60, allorché l'esperienza imprenditoriale di UM e EL aveva preso avvio da pochi anni, oppure nel decennio successivo, quei loro rapporti d'affari con l'associazione mafiosa risultano essersi protratti per ben oltre un trentennio, periodo durante il quale le società di costoro hanno realizzato la massima parte dei profitti ed hanno conseguito l'anzidetta posizione commerciale dominante. 19 Non può revocarsi in dubbio, di conseguenza, che l'iniziale porzione lecita di quei profitti, laddove reinvestita nel prosieguo e nello sviluppo dell'attività imprenditoriale condotta con l'ausilio e sotto la protezione dell'associazione mafiosa, o comunque conservata grazie ai diversi ed ulteriori guadagni realizzati in questo modo, finisce per confondersi con il patrimonio di matrice illecita e per disperdersi in esso. Ragione per cui, a meno che non si dimostri che si tratti di beni sicuramente estranei a tale attività illecita, per essere pervenuti nel patrimonio del proposto in modi ed attraverso risorse finanziarie non riconducibili a quella (si pensi, per esempio, ad uno specifico bene oggetto di donazione, di un lascito ereditario o di una vincita al gioco), la misura ablativa può legittimamente estendersi ad essi. In termini sostanzialmente analoghi, del resto, questa Corte si è già espressa, concludendo per la legittimità della confisca del compendio aziendale e delle quote sociali, anche quando sia provato che il valore dei medesimi si sia formato, in via prevalente, e non necessariamente esclusiva, nel periodo di tempo correlato all'accertata pericolosità sociale qualificata del proposto, derivante dall'appartenenza del medesimo ad un sodalizio mafioso, che gli abbia consentito in quel caso - l'aggiudicazione di appalti pubblici costituenti l'attività - principale della società, a nulla rilevando la risalente costituzione di quest'ultima ad un periodo antecedente a quello dell'accertata pericolosità: in una tale situazione, infatti, il complesso aziendale è intrinsecamente connotato di mafiosità, poiché il proposto ha tratto vantaggio per le sue imprese e società dalle aderenze che aveva con esponenti dei sodalizi mafiosi (Sez. 5, n. 8019 del 09/12/2020, dep. 2021, Crocè, non mass.; Sez. 5, n. 19280 del 5/2/2019, Tarantolo, Rv. 276247). La confisca di prevenzione di un complesso aziendale, infatti, non può essere disposta solo con riferimento alla quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorse illecite, non potendosi distinguere, in ragione del carattere unitario del bene, l'apporto di componenti lecite, riferibili alla capacità ed all'iniziativa imprenditoriale, da quello imputabile a mezzi illeciti, specie quando il consolidamento e l'espansione dell'attività economica siano stati agevolati dall'organizzazione criminale (così, in motivazione, Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, cit.).
5. Così delineato il perimetro normativo di riferimento, le doglianze rassegnate dai ricorrenti in ragione della tipologia di beni che essi assumono ingiustamente confiscati non possono trovare accoglimento. 20 2 0 5.1. Quella con cui si lamenta l'ablazione di beni acquisiti dallo UM addirittura negli anni '50 del '900 (secondo motivo di ricorso, pag. 20) è del tutto generica, risolvendosi sostanzialmente nella relativa enunciazione. Altrettanto dicasi per quella riguardante i beni personali di costui, in tesi non ricollegabili all'attività d'impresa (terzo motivo, pag. 54): il ricorso, infatti, non ne indica neppure uno, né, conseguentemente, spiega le ragioni dell'asserita mancanza di collegamento con i profitti di tal attività. Ancor prima che l'onere di allegazione della provenienza legittima, gravante sui ricorrenti e che avrebbe potuto interessare il giudice di merito, non risulta soddisfatto, dunque, sul punto, il dovere di specificità del motivo di ricorso, imposto dalla disciplina di rito sulle impugnazioni.
5.2. Più articolata, invece, si presenta la censura attinente ai depositi bancari della moglie di UM, ER SO, oggetto del quinto motivo di ricorso. Anch'essa, tuttavia, pecca di aspecificità. La difesa ricorrente rivendica la provenienza lecita di quei fondi, infatti, sulla base delle decisioni in tal senso intervenute in precedenti e distinti procedimenti, non solo penali, tanto da lamentare, appunto, la violazione del giudicato. Va però precisato, in primo luogo, che di violazione del giudicato in senso proprio non può parlarsi, trattandosi di provvedimenti resi in àmbiti procedurali diversi da quello di prevenzione. Dalle relative statuizioni, dunque, potrà derivare, semmai, una forma di preclusione processuale, che tuttavia attiene solo al dedotto ma non anche al deducibile, ed altresì opera a condizione che la decisione afferisca agli accertamenti relativi ai presupposti costitutivi comuni (così Sez. 6, n. 51366 del 17/05/2018, Trovato, Rv. 275879; Sez. 1, n. 48173 del 23/10/2013, Bevilacqua, Rv. 257669; Sez. 6, n. 18267 del 06/02/2014, Garone, Rv. 259453, tutte in fattispecie relative a confisca di prevenzione di beni per i quali era stato revocato o non era stato concesso il sequestro ex art. 12- sexies, d.l. n. 306 del 1992). In altri termini, l'operatività di tale preclusione è sottoposta ad una duplice condizione. La prima di natura formale ed è rappresentata dall'identità del compendio probatorio tra i diversi procedimenti: in proposito, è sufficiente richiamare quanto statuito da Sez. U, n. 600 del 29/10/2009 (dep. 2010), Galdieri, Rv. 245176, secondo cui il divieto di bis in idem opera anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera allo stato degli atti;
peraltro, come successivamente precisato da Sez. 6, n. 53941 del 03/10/2018, Sabatelli, Rv. 274585, l'aliquid novi può consistere anche in una modifica normativa. 22 21 1 La seconda, invece, ha natura sostanziale e consiste nell'identità del thema decidendi, avuto riguardo sia all'oggetto che ai presupposti. Non può essere sufficiente, cioè, per rimanere all'aspetto che qui interessa, che in altri giudizi sia stata positivamente affermata od anche soltanto non espressamente negata - - la provenienza lecita di talune cose, se tale connotazione è stata ritenuta in relazione a presupposti normativi differenti (ad esempio, per il valore proporzionato di esse rispetto a redditi rivenienti da attività lavorativa, a mente del citato art. 12-sexies): il predicato di liceità di un dato bene, infatti, è inscindibilmente ed esclusivamente collegato alla disciplina normativa relativa all'oggetto di causa, e non può ravvisarsi alcuna preclusione ad una successiva verifica di tale condizione in relazione ad un diverso istituto giuridico, fondato su requisiti normativi diversi. Ebbene, nello specifico, l'identità del compendio istruttorio dei vari procedimenti è meramente dedotta dai ricorrenti ed è sostanzialmente smentita da quanto emerge incontestabilmente dal decreto impugnato: ovvero che, nel corso del primo giudizio d'appello di questo procedimento, è stata compiuta una cospicua rinnovazione istruttoria», con l'audizione di numerosi collaboranti ed altre acquisizioni (pag. 25). Quanto, poi, alle ragioni della liceità di quei depositi bancari, da quello che è possibile evincere dall'atto d'impugnazione, essa sarebbe stata affermata in ragione della provenienza della relativa provvista dall'attività delle imprese di famiglia, senza, però, che nessuna di tali decisioni precedenti abbia esaminato il diverso profilo sulla base del quale, raccogliendo l'indicazione formulatagli dalla sentenza di legittimità rescindente, la Corte d'appello ha qualificato come illeciti quell'attività ed i relativi profitti. In proposito, dunque, è sufficiente osservare che la provvista di quei depositi bancari, secondo le stesse allegazioni difensive, risulta essersi formata nella seconda metà degli anni '70, ovvero in un periodo di notevole espansione dell'attività imprenditoriale dello UM e nel quale era già ben avviato l'intreccio d'affari tra questi e IN. Ragione per cui, in assenza di una puntuale allegazione dell'origine di quelle risorse da fonti autonome e diverse rispetto ai ricavi di tale attività imprenditoriale, legittima ne risulta la confisca.
5.3. Non ha fondamento, nemmeno, la censura riguardante i beni acquisiti in data anteriore alla "legge Rognoni La Torre" (n. 646 del 1982), che ha - introdotto nel nostro ordinamento le misure di prevenzione patrimoniali cc.dd. "antimafia". 22 Sul punto, è sufficiente rinviare alla già ricordata "sentenza Spinelli" delle Sezioni unite, là dove ha espressamente affermato che le novelle succedutesi nel tempo non hanno modificato la natura preventiva della confisca in subiecta materia, della quale, pertanto, rimane tuttora ferma l'assimilazione all'istituto delle misure di sicurezza, con la conseguente necessità di aver riguardo esclusivamente alla legge in vigore al momento della loro applicazione (art. 200, primo comma, e 236, secondo comma, cod. pen.). Il principio d'irretroattività della legge penale, sancito dagli artt. 25, secondo comma, Cost., e 2, cod. pen., opera, infatti, nei riguardi delle norme incriminatrici, ma non rispetto alle misure di sicurezza, sicché la confisca può essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui essa non era legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità e durata (così, tra innumerevoli altre, già Sez. 1, n. 9269 del 01/03/2006, Colombari, Rv. 233586).
5.4. Egualmente infondata, da ultimo, è la doglianza riguardante i beni acquisiti dai ricorrenti successivamente ai vari provvedimenti di sequestro susseguitisi nel corso del presente procedimento. Deve premettersi che, anche in questo caso, il ricorso non specifica quali siano detti beni, la cui esistenza, anzi, appare dubbia, giacché, stando al dispositivo del decreto impugnato, risulta essere stata disposta la confisca di beni tutti già attinti da quei provvedimenti cautelari. In ogni caso, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, la richiesta di confisca di cui all'art. 24, d.lgs. n. 159 del 2011, ed il relativo provvedimento possono aver riguardo anche a beni non previamente sottoposti a sequestro con autonomo provvedimento, potendo il sequestro e la confisca essere adottati anche contestualmente con un unico atto (Sez. U, n. 20215 del 23/02/2017, Yang Xinjao, Rv. 269589).
6. E' inammissibile, invece, per carenza d'interesse, l'ultimo motivo di ricorso, ripreso anche nella memoria di replica e relativo all'omessa citazione dei terzi interessati per il giudizio di cassazione, conclusosi con la sentenza di annullamento. Da tale difetto di contraddittorio, invero, quantunque indiscutibilmente illegittimo, non è infatti derivato a quei terzi alcun pregiudizio, poiché, a quel momento, nessun vincolo gravava sui loro beni e, successivamente, il procedimento è stato rimesso al giudice di merito, dinanzi al quale essi hanno potuto far valere compiutamente le loro ragioni, prima che la confisca fosse 23 disposta e che, dunque, i loro eventuali diritti avessero subito un qualsiasi vulnus.
7. Infondata è anche l'impugnazione avanzata nell'interesse del solo proposto, che rassegna tutti temi comuni all'appena esaminato ricorso collettivo suo e dei suoi familiari: la mancata individuazione dei concreti vantaggi derivati per le sue imprese dal rapporto con IN, tanto più per aver egli lavorato sempre nell'àmbito dell'edilizia privata;
l'inconcludenza indiziante della sentenza della Corte d'appello di Palermo del 2009, comunque assolutoria;
l'inconsistenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Su tutti questi aspetti, è sufficiente dunque rinviare ai precedenti §§ 2 e 3. 8. Egualmente dicasi per i motivi aggiunti proposti nell'interesse di sua moglie, ER SO, che, in diversi passaggi, sono testualmente sovrapponibili al ricorso comune.
8.1. Anch'essi denunciano, in ispecie, la mancata dimostrazione dei concreti vantaggi goduti dalle imprese del marito per effetto delle collusioni mafiose addebitategli e l'insufficienza dimostrativa delle dichiarazioni dei collaboranti. Ribadiscono la provenienza lecita delle ricchezze di famiglia, in quanto derivante dalle attività imprenditoriali dello UM, senza tuttavia misurarsi con il differente profilo d'illiceità delineato con la sentenza di annullamento con rinvio e recepito dai provvedimento impugnato. Spostano in epoca più vicina il termine a quo della pericolosità dello UM, senza però confrontarsi criticamente con le diverse emergenze valorizzate dalla Corte d'appello e, comunque, senza affrontare il tema della rilevanza inquinante della preponderante parte illecita del patrimonio sull'eventuale porzione iniziale di esso legittimamente formatasi (vds. retro, § 4). Deducono che la misura ablativa abbia attinto anche beni acquisiti prima delle anzidette collusioni e non derivanti dall'attività d'impresa nel campo edilizio, ma neppure li indicano, trattandosi, perciò, di allegazione completamente generica.
8.2. Anche nella memoria di replica, la difesa della SO ritorna su tal ultimo profilo, tuttavia persistendo nell'assenza di qualsiasi indicazione specifica di tali beni. Inoltre, riafferma l'origine lecita delle somme depositate in banca a Nassau ed intestate ad un trust a costei riferibile, ma, ancora una volta, non offre alcuna indicazione da cui poter desumere che la relativa provvista sia stata formata con somme di autonoma e diretta origine lecita e non, invece, grazie alle risorse 24 finanziarie accumulate dal marito con l'attività d'impresa nel campo edilizio, resagli più agevole e remunerativa dalla mafia. Prova, infine, a revocare in dubbio che costui abbia effettivamente ottenuto favori da "Cosa nostra", ma utilizza sostanzialmente i medesimi argomenti del ricorso per c.d. collettivo (retro, § 2, in fine), obliterando, invece, l'aspetto - decisivo: quello, cioè, della protezione dalla concorrenza e da altri disturbi nell'esercizio dell'attività d'impresa, a lui garantita dall'associazione mafiosa e che gli ha consentito, negli anni, di acquisire una posizione di primazia in quel settore ed in quel territorio.
9. Anche i motivi aggiunti depositati nell'interesse di ZI UM e ripresi pressoché tal quali nella sua memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale toccano gli stessi temi del ricorso comune e, per lo più, con i medesimi argomenti. Attraverso di essi, però, il suo difensore introduce due questioni per c.d. originali, ovvero: a) l'apparenza della motivazione in punto di connotazione mafiosa dell'attività d'impresa del proposto AN UM;
b) la mancata individuazione specifica, da parte della Corte d'appello, delle singole imprese, a costui riferibili, che avrebbero conseguito vantaggi grazie a "Cosa nostra", nonché dei singoli beni che sarebbero stati da quegli acquistati con i capitali provenienti dall'attività ritenuta illecita. Nessuna delle due doglianze è fondata.
9.1. La prima, se intesa nel senso di revocare in dubbio la contiguità del proposto e delle sue imprese con quella consorteria mafiosa e l'ausilio da quest'ultima garantitogli nel tempo, non potrebbe neppure essere ammessa, trattandosi di dato già accertato con provvedimenti irrevocabili, confermato non solo dal decreto che gli ha applicato la misura di prevenzione personale, ma anche da quello della Corte d'appello che aveva respinto la richiesta di confisca e dalla successiva sentenza della Corte di cassazione che l'ha annullato (su altro punto). Se, invece, il motivo si propone di denunciare la mancata indicazione degli specifici vantaggi concreti ottenuti da UM grazie ai suoi legami con IN ed altri mafiosi, non v'è altro da aggiungere rispetto a quanto già osservato (§§ 2 e 3).
9.2. Quanto alla seconda, essa s'infrange, anzitutto, contro l'affermazione contenuta nella sentenza di annullamento con rinvio del primo decreto d'appello, secondo cui, «una volta accertato che le imprese dello UM hanno potuto 25 crescere e prosperare per un bel lungo arco temporale proprio grazie al concreto appoggio proveniente dall'associazione mafiosa, non è necessario individuare i singoli appalti illegittimamente ottenuti, né occorre accertare la commissione di specifici reati, ma occorre verificare se la contiguità del proposto all'associazione abbia dato luogo, alla stregua dei canoni probatori in materia di prevenzione, a concreti vantaggi economici» (pag. 6). Ma, oltre a questo, deve ribadirsi che, all'interno di un complesso o di un gruppo aziendale, a meno che tale possibilità non emerga nitidamente dalle risultanze istruttorie per peculiari ragioni contingenti, non può scindersi, ai fini della confisca, la quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorse illecite, essendo normalmente impossibile distinguerla da quella riferibile alla capacità ed all'iniziativa imprenditoriale legittima. Dinanzi ad un fenomeno di commistione tra attività imprenditoriale ed appartenenza all'associazione mafiosa, sarebbe riduttivo e fuorviante limitarsi a verificare se ogni operazione sia immediatamente caratterizzata da evidenti requisiti di illiceità, costituendo essa il risultato di una determinata attività delittuosa od essendo stata resa possibile solamente in virtù dell'attivazione di un determinato canale illecito. Tutte le operazioni attuate per il tramite di un'impresa costituita o sviluppatasi grazie all'estrinsecarsi dell'attività mafiosa sul versante economico, infatti, rimangono geneticamente collegate, più o meno direttamente, ad una situazione antigiuridica e finiscono per contribuire alla creazione di quella ricchezza inquinata che il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali vuole colpire con la confisca dei beni che rappresentano il frutto di condotte illecite o ne costituiscono il reimpiego (così Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply coop, cit., in motivazione). Non era necessario, dunque, che il decreto impugnato si spingesse alle indicazioni di dettaglio pretese dalla difesa, tanto più in assenza di allegazione, da parte di quest'ultima, di specifiche ragioni per le quali ritenere ragionevolmente che uno o più beni confiscati fossero stati acquisiti dallo UM con legittimi proventi diversi da quelli ritratti dalla sua attività lavorativa. Pure in questo caso, infatti, l'affermazione per cui la misura avrebbe attinto anche beni personali del proposto non è sorretta nemmeno dall'individuazione dei medesimi. 10. Le stesse osservazioni valgono per le argomentazioni, identiche nel loro nucleo essenziale, rassegnate nella memoria di replica per IA LL UM. 26 Il lamentato deficit di specificazione, su base cronologica o di valore, dei beni acquisiti o realizzati da UM e dai suoi familiari con i profitti ottenuti mediante l'attività imprenditoriale inquinata dalla contiguità con la mafia, e perciò suscettibili di confisca di prevenzione, potrebbe tradursi in un mancato accertamento dei necessari presupposti normativi soltanto qualora, in relazione a singoli beni od all'intero patrimonio, costoro avessero allegato specifici elementi dai quali desumere che gli stessi avessero avuto origine da risorse finanziarie diverse da quei profitti e non accumulate grazie all'impiego di questi ultimi per le necessità di vita personali e per l'attività d'impresa: ma come più volte s'è detto il relativo onere è rimasto inadempiuto. - Sul punto, dunque, deve ribadirsi quanto già esposto al § 4. 11. Non è fondato nemmeno il ricorso proposto dagli eredi del EL. 11.1. Il primo motivo, con cui si rivendica l'effettiva titolarità, da parte di costui, delle quote delle società costituite con UM e delle cariche sociali da lui ricoperte in tali compagini, è eccentrico rispetto alle ragioni della confisca: quest'ultima, infatti, non è stata disposta perché UM fosse un prestanome di mafiosi, né perché EL fosse una sua "testa di legno", ma piuttosto perché le loro aziende hanno prosperato grazie all'ausilio dell'organizzazione criminale. E' sufficiente osservare, allora, che, già in linea generale, in presenza di un'impresa costituita in forma societaria, della quale sia stato accertato il carattere mafioso, per avere stabilmente operato avvalendosi della forza di intimidazione di un'associazione mafiosa e in cointeressenza con essa, la confisca può essere estesa a tutto il patrimonio aziendale ed a tutto il capitale sociale, ivi comprese le quote sociali di terzi, laddove sia accertata la disponibilità sostanziale dell'impresa medesima da parte del proposto e laddove la sua illecita attività si riveli assorbente in tutto o in gran parte rispetto all'attività economica dell'impresa (Sez. 6, n. 13296 del 30/01/2018, D'Amico, Rv. 272640, in motivazione;
v. pure Sez. 5, n. 32017 del 08/03/2019, Roma, Rv. 277099). In caso di attività d'impresa esercitata in forma societaria e con strutture imprenditoriali articolate, infatti, è l'attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato, a causa della permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, cit., in motivazione). A fronte, dunque, di una gestione della società svolta dal proposto in collegamento con la cosca mafiosa, non rileva il fatto che alcune quote societarie 27 siano intestate, anche non fittiziamente, a soggetti diversi, i quali, pur quando siano estranei alle attività illecite, non siano comunque in buona fede (Sez. 2, n. 9774 del 11/02/2015, D'Agui, Rv. 262622). Ovviamente, tutto questo vale, a maggior ragione, allorché il socio non si sia limitato ad una colpevole connivenza con l'altrui conduzione scellerata - abbia operato una dell'attività d'impresa, ma com'è avvenuto per EL piena e consapevole gestione "a quattro mani" delle iniziative imprenditoriali condivise con UM per vari decenni. 11.2. Relativamente, invece, alla lamentata estensione della confisca a beni individuali di essi ricorrenti ed estranei all'attività d'impresa del loro congiunto (pagg. 19-22, ricorso), non può che rilevarsi la genericità della censura. In proposito, occorre premettere che secondo quanto affermato dalla sentenza di annullamento con rinvio del primo decreto d'appello anche tutte le entrate... via via distribuite ai soci e da costoro utilizzate per l'acquisto di beni personali sono da considerare illecite e giustificano pertanto la confisca», laddove si accerti l'inquinamento mafioso dell'attività d'impresa. Ciò posto, i ricorrenti si limitano a dolersi di un difetto di motivazione sul punto, ma non offrono il benché minimo elemento da cui poter desumere che si tratti di cespiti di provenienza lecita, poiché da essi personalmente acquisiti attraverso provviste economiche non derivanti da quell'attività d'impresa. Essi adducono che il tema è stato trattato nel diverso procedimento di prevenzione
contro
EL, il quale si è concluso con la restituzione dei beni: tanto, però, è avvenuto soltanto in conseguenza del sopravvenuto decesso di costui, e quindi in assenza di un accertamento della concludenza di quelle allegazioni difensive, non ulteriormente specificate con la presente impugnazione. 11.3. Quanto, poi, alla violazione del principio del "ne bis in idem", oggetto del secondo motivo di ricorso e dedotta non solo rispetto a tal ultima pronuncia, ma anche in relazione alla sentenza di assoluzione della Corte appello di Palermo del 2009, essa pure già ricordata, non possono che valere le considerazioni dianzi rassegnate sull'analogo motivo proposto da UM e dai suoi parenti (§ 5.2). Basterebbe rilevare, dunque, che l'identità del compendio probatorio dei diversi procedimenti presupposto fondamentale per l'operatività del divieto di un secondo giudizio, secondo la citata "sentenza Galdieri" delle Sezioni unite - rimane un mero asserto, logicamente smentito, anzi, dall'ampia attività istruttoria svoltasi nel corso del primo giudizio d'appello di questo procedimento, 28 successiva alla definizione dei procedimenti che si assumono ostativi alla nuova decisione e della quale si dà atto nel decreto impugnato. In ogni caso, anche avendo riguardo al precedente giudizio di prevenzione nei confronti del EL, non solo un formale bis in idem, ma anche ogni effetto di fatto preclusivo deve escludersi, perché, in quello: a) il proposto era, appunto, EL;
b) il tema in discussione era quello della effettività o meno della titolarità dei beni a lui intestati e della reale disponibilità dei medesimi da parte sua;
c) la liceità del suo patrimonio sarebbe stata delibata, al più (sul punto, infatti, non è stata resa alcuna statuizione, per l'intervenuto decesso di costui in corso di causa), sotto il profilo della provenienza dall'attività d'impresa da lui esercitata, ma non anche dell'inquinamento mafioso di questa. In questo procedimento, invece, il proposto è UM e la misura ablativa è stata estesa a EL e, per esso, ai suoi eredi nella qualità di terzo rispetto a costui, nonché in ragione - della ravvisata illiceità del patrimonio di quest'ultimo (sulla base di presupposti differenti) e della confiscabilità delle quote sociali dei terzi, in caso di imprese costituite in forma societaria. 11.4. Riguardo, infine, al terzo motivo, con cui si lamenta la violazione del principio di necessaria correlazione cronologica tra manifestazione della pericolosità del soggetto ed acquisizioni patrimoniali suscettive di confisca, è sufficiente rinviare a quanto più sopra osservato al § 4.2. 12. In conclusione, nessuno dei motivi dedotti con i ricorsi e ad integrazione di questi si presenta munito di fondamento giuridico. Le impugnazioni debbono essere, pertanto, disattese, con conseguente condanna dei rispettivi proponenti a sostenere le spese del giudizio, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Costanzoпродад Martino Rosati 12/27 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 28 FEB$ 2022 IL CANCELLIERE E. Patrizia Di Lourenzio