Art. 1. Articolo unico.
Il termine del 30 giugno 1961, previsto dall' articolo 3 della legge 5 maggio 1961, n. 325 , sulla istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, sulla costruzione dell'aeroporto di Fiumicino per la presentazione della relazione al Senato ed alla Camera, e' prorogato al 31 dicembre 1961.
Il termine del 30 giugno 1961, previsto dall' articolo 3 della legge 5 maggio 1961, n. 325 , sulla istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, sulla costruzione dell'aeroporto di Fiumicino per la presentazione della relazione al Senato ed alla Camera, e' prorogato al 31 dicembre 1961.