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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/10/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2009 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato SALMISTRARO MARTINA e dall'avvocato LETTIERI
MICHELA;
e
C.F. , nato a [...] il CP_2 C.F._2
25/05/1978, rappresentato e difeso dall'avvocato TERRESTRI SANDRO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinandosi le conseguenti annotazioni all'Ufficiale di Stato Civile competente.
2) I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. I coniugi eserciteranno dunque la responsabilità genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i minori relative alla salute, all'istruzione e al sistema educativo, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni degli stessi e fermo restando l'esercizio separato di tale responsabilità limitatamente alle mere questioni di ordinaria amministrazione.
Il padre terrà con sé i figli secondo le seguenti modalità, fatte salve diverse manifeste esigenze -anche di salute- degli stessi e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivo/ricreativi dei minori, nonché salvo impedimenti o impegni lavorativi paterni da comunicare tempestivamente alla madre, anche telefonicamente, per concordare altro giorno o diversa modalità:
a) a settimane alterne, dal venerdì dalle ore 17.45 allorquando il padre andrà a prendere i figli e sino alla domenica sera alle ore 18.00, quando li riaccompagnerà dalla madre;
resta salva la facoltà per i figli di pernottare dal padre anche la domenica sera;
b) ogni settimana nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 18.00 sino al mattino successivo, quando il padre li accompagnerà a scuola o presso la madre;
c) due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, con obbligo dei genitori di comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di vacanza con i figli entro la fine del mese di maggio di ogni anno, onde evitare sovrapposizioni;
d) sette giorni durante le vacanze natalizie, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
e) tre giorni durante le vacanze pasquali, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo.
In ogni caso di vacanze con i figli, i genitori si comunicheranno le relative destinazioni, essendo per i viaggi all'estero con la prole necessario il preventivo consenso dei genitori.
Indipendentemente dai turni di responsabilità, i figli potranno trascorrere con la madre il giorno del compleanno della stessa e quello della Festa della Mamma, con il padre il giorno del compleanno dello stesso e la Festa del Papà; nel giorno del compleanno dei figli sarà assicurato il loro incontro con il genitore con il quale non si trovino.
Rimangono in ogni caso salvi diversi accordi assunti tra i genitori.
I genitori si impegnano altresì reciprocamente, qualora impossibilitati a tenere con sé e Per_2 Per_1 secondo le modalità concordate per ragioni urgenti di salute o lavoro, a richiedere l'ausilio e la disponibilità dell'altro genitore -a preferenza di altri- ed a concordare i conseguenti recuperi.
Fermo quanto sopra, il padre e la madre concordano di avvalersi dell'ausilio dei nonni materni signori e . Parte_1 Persona_3
Ogni comunicazione relativa alle attività scolastiche ed extrascolastiche ed attinente la salute dei figli dovrà essere tempestivamente estesa dal genitore che la riceva o che ne sia a conoscenza all'altro.
I genitori avranno cura di accompagnare i figli nei giorni in turno di responsabilità alle attività ricreative, sportive o alle lezioni di sostegno ove espressamente consigliate dagli insegnanti. 3) Il signor verserà alla signora quale contributo al mantenimento per i figli un assegno CP_2 CP_1 mensile di € 2.000,00 (e dunque € 1.000,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat Famiglie, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate Iban [...].
Il signor contribuirà altresì nella misura dell'80% alle spese straordinarie ed accessorie CP_2 relative ai minori in conformità al Protocollo Famiglia del Tribunale di Vicenza, all. D), siglato il
26.10.17 -che i coniugi dichiarano di conoscere per averne ricevuto copia dai rispettivi procuratori- con le modalità ivi espressamente previste. Decorsi 5 anni dal deposito del presente ricorso, il signor parteciperà in misura del 70% alle suddette spese. CP_2
Ferma restando la possibilità per entrambi i genitori di sostenere direttamente pro quota le spese, il genitore che debba anticiparle è invitato ad inviare con cadenza almeno bimestrale il relativo conto, con i relativi giustificativi, all'altro genitore, che procederà al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a richiedere tempestivamente e a mettere a disposizione l'uno all'altro documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al rispettivo impegno di spesa.
In ogni caso, le fatture, scontrini o ricevute fiscali relative alle spese suindicate dovranno essere intestati ai figli per consentirne la detrazione fiscale ove possibile.
4) I coniugi concordano che l'assegno unico ed universale, così come ogni altro futuro sussidio equivalente, venga interamente percepito dalla madre collocataria per verosimili esigenze di semplificazione nell'interesse della prole, così come tra l'altro previsto da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza 22.2.25 n.4672), mentre le detrazioni e gli sgravi fiscali conseguenti ed inerenti la prole saranno suddivisi in base al rispettivo impegno di spesa.
5) Con il consenso del signor da intendersi qui reso, la signora trasferirà la propria CP_2 CP_1 residenza e quella dei figli presso la nuova abitazione sita in EL di GO, via Filzi n.2 (foglio
28, mapp.848 sub 21 e sub 22), che verrà intestata alla stessa secondo gli accordi che seguono.
6) Al fine di definire ogni questione economica tra i coniugi in sede di separazione ed in conseguenza diretta della stessa, i signori ed stabiliscono di comune accordo quanto segue, CP_1 CP_2 chiedendo sin d'ora per le sottoindicate attribuzioni l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art.19 L.n.74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999.
a) Il signor si obbliga ad acquistare l'immobile di cui in premessa (vds. doc.16) sito in CP_2
EL di GO (VI) alla via Filzi n.2 (NCEU Comune di GO, foglio 28, mapp.848 sub 21, mapp.848 sub 22), corrispondendo con propria provvista esclusiva al venditore il relativo prezzo pattuito di € 290.000,00 e indicando all'atto del rogito, da stipularsi all'ultimazione della costruzione entro il 30.11.2025, la signora ex art.1401 c.c., che accetta, quale soggetto intestatario esclusivo CP_1 della relativa proprietà con le agevolazioni prima casa connesse, con consegna alla data del rogito libero da persone, cose e da ogni gravame e corredato degli arredi per le stanze dei figli, per i quali il signor corrisponderà alla signora l'importo di € 9.000,00; il signor dichiara CP_2 CP_1 CP_2 sin d'ora di rinunciare alla propria quota di proprietà conseguente al regime di comunione legale dei beni che fosse eventualmente ancora in essere, nonché a richiedere alla signora il rimborso di CP_1 qualsivoglia somma versata o versanda, anche a titolo di imposte.
b) Le parti concordano che sino a quando non verrà consegnata alla signora la nuova unità CP_1 immobiliare sita in GO (VI) alla via Filzi n.2 secondo il punto a) che precede, la stessa rimarrà ad abitare con i figli presso la attuale casa familiare sita in GO (VI) via NN LO I n.19, oggetto del preliminare sub doc.14.
Si da atto che il signor ha già raggiunto un accordo sul punto con il signor , CP_2 Testimone_1 promissario acquirente dell'immobile in GO (VI) via NN LO I n.19, al fine di consentire alla moglie di permanervi con i figli sino alla consegna e intestazione dell'immobile di cui sub a): nello specifico, il signor si obbliga a versare al signor l'importo mensile CP_2 Testimone_1 di € 1.000,00 per ogni mese di ritardo nella consegna e per un periodo massimo di otto mesi.
La signora si obbliga comunque a rilasciare in favore del signor l'immobile CP_1 Testimone_1 in GO (VI) via NN LO I n.19 entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla consegna ed intestazione dell'immobile in EL di GO (VI) via Filzi n.2, previsto non oltre il 30.11.2025, portando con sé i soli corredi della casa familiare (a titolo esemplificativo: elettrodomestici, servizi piatti, tende, ecc.) per trasferirli nella nuova residenza.
c) Il prezzo della vendita dell'immobile attualmente adibito a casa familiare sito a GO (VI) via
NN LO I n.19 cointestato ai coniugi sarà suddiviso paritariamente tra i coniugi, detratta la somma versata dal signor per l'estinzione anticipata del mutuo acceso dai ricorrenti per CP_2
l'acquisto, e dunque alla signora sarà corrisposta la somma di € 42.000,00. CP_1
d) Correlativamente, la signora si obbliga ad attribuire e cedere -senza un corrispettivo CP_1 in denaro ma senza spirito di liberalità- al signor che accetta, la propria quota pari CP_2 al 50% della piena proprietà dell'immobile di nuova costruzione sito a EL di GO (VI) in via degli Arnaldi di cui al doc.15.
e) Il signor si obbliga ad estinguere in un'unica soluzione entro trenta giorni dal deposito del CP_2 presente ricorso il finanziamento di cui al doc.7 acceso per l'acquisto dell'autovettura Audi 1 intestata alla moglie, che ne rimarrà unica proprietaria, venendo così integralmente liberata da qualsivoglia conseguente obbligazione.
f) Tutti i costi notarili, di mediazione nonché tasse ed imposte conseguenti e correlate agli acquisti immobiliari e ai trasferimenti di cui ai punti che precedono saranno a carico esclusivo del signor
CP_2
g) Il c/c n.209801 acceso presso Banca delle Terre Venete cointestato ai coniugi verrà chiuso ed il saldo sarò suddiviso a metà tra i coniugi ricorrenti, i quali si impegnano sin d'ora a sottoscrivere tutti i documenti all'uopo necessari e ad espletare i relativi incombenti.
7) Ferme le attribuzioni ut supra e in ragione delle stesse, i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano espressamente e reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento, dichiarando di nulla avere a pretendere l'un l'altro sino alla data del deposito del presente ricorso.
8) I coniugi si prestano reciproco assenso e consenso al rilascio e/o rinnovo di ogni documento valido per l'espatrio nonché l'espresso reciproco assenso a richiedere per i figli minori il relativo passaporto individuale e/o altro documento valido per l'espatrio.
9) I ricorrenti dichiarano che tutti i suestesi accordi hanno efficacia tra loro sin dal deposito del presente ricorso congiunto.
10) I ricorrenti dichiarano già di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
11) Con compensazione delle spese e competenze del presente giudizio e con rinuncia dei difensori al beneficio della solidarietà ex art.13 L.P.F.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Gambellara (VI) in data 26/07/2014, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 25/09/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico del padre nella misura dell'80%. Decorsi cinque anni dal deposito del presente ricorso, il signor parteciperà in misura del 70% alle suddette spese;
CP_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per i figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473.bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio CP_1 CP_2 in Gambellara (VI) in data 26/07/2014 con atto trascritto al n. 4, parte II, serie A, anno 2014, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gambellara (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7.10.2025. Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2009 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato SALMISTRARO MARTINA e dall'avvocato LETTIERI
MICHELA;
e
C.F. , nato a [...] il CP_2 C.F._2
25/05/1978, rappresentato e difeso dall'avvocato TERRESTRI SANDRO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinandosi le conseguenti annotazioni all'Ufficiale di Stato Civile competente.
2) I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. I coniugi eserciteranno dunque la responsabilità genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i minori relative alla salute, all'istruzione e al sistema educativo, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni degli stessi e fermo restando l'esercizio separato di tale responsabilità limitatamente alle mere questioni di ordinaria amministrazione.
Il padre terrà con sé i figli secondo le seguenti modalità, fatte salve diverse manifeste esigenze -anche di salute- degli stessi e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivo/ricreativi dei minori, nonché salvo impedimenti o impegni lavorativi paterni da comunicare tempestivamente alla madre, anche telefonicamente, per concordare altro giorno o diversa modalità:
a) a settimane alterne, dal venerdì dalle ore 17.45 allorquando il padre andrà a prendere i figli e sino alla domenica sera alle ore 18.00, quando li riaccompagnerà dalla madre;
resta salva la facoltà per i figli di pernottare dal padre anche la domenica sera;
b) ogni settimana nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 18.00 sino al mattino successivo, quando il padre li accompagnerà a scuola o presso la madre;
c) due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, con obbligo dei genitori di comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di vacanza con i figli entro la fine del mese di maggio di ogni anno, onde evitare sovrapposizioni;
d) sette giorni durante le vacanze natalizie, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
e) tre giorni durante le vacanze pasquali, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo.
In ogni caso di vacanze con i figli, i genitori si comunicheranno le relative destinazioni, essendo per i viaggi all'estero con la prole necessario il preventivo consenso dei genitori.
Indipendentemente dai turni di responsabilità, i figli potranno trascorrere con la madre il giorno del compleanno della stessa e quello della Festa della Mamma, con il padre il giorno del compleanno dello stesso e la Festa del Papà; nel giorno del compleanno dei figli sarà assicurato il loro incontro con il genitore con il quale non si trovino.
Rimangono in ogni caso salvi diversi accordi assunti tra i genitori.
I genitori si impegnano altresì reciprocamente, qualora impossibilitati a tenere con sé e Per_2 Per_1 secondo le modalità concordate per ragioni urgenti di salute o lavoro, a richiedere l'ausilio e la disponibilità dell'altro genitore -a preferenza di altri- ed a concordare i conseguenti recuperi.
Fermo quanto sopra, il padre e la madre concordano di avvalersi dell'ausilio dei nonni materni signori e . Parte_1 Persona_3
Ogni comunicazione relativa alle attività scolastiche ed extrascolastiche ed attinente la salute dei figli dovrà essere tempestivamente estesa dal genitore che la riceva o che ne sia a conoscenza all'altro.
I genitori avranno cura di accompagnare i figli nei giorni in turno di responsabilità alle attività ricreative, sportive o alle lezioni di sostegno ove espressamente consigliate dagli insegnanti. 3) Il signor verserà alla signora quale contributo al mantenimento per i figli un assegno CP_2 CP_1 mensile di € 2.000,00 (e dunque € 1.000,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat Famiglie, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate Iban [...].
Il signor contribuirà altresì nella misura dell'80% alle spese straordinarie ed accessorie CP_2 relative ai minori in conformità al Protocollo Famiglia del Tribunale di Vicenza, all. D), siglato il
26.10.17 -che i coniugi dichiarano di conoscere per averne ricevuto copia dai rispettivi procuratori- con le modalità ivi espressamente previste. Decorsi 5 anni dal deposito del presente ricorso, il signor parteciperà in misura del 70% alle suddette spese. CP_2
Ferma restando la possibilità per entrambi i genitori di sostenere direttamente pro quota le spese, il genitore che debba anticiparle è invitato ad inviare con cadenza almeno bimestrale il relativo conto, con i relativi giustificativi, all'altro genitore, che procederà al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a richiedere tempestivamente e a mettere a disposizione l'uno all'altro documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al rispettivo impegno di spesa.
In ogni caso, le fatture, scontrini o ricevute fiscali relative alle spese suindicate dovranno essere intestati ai figli per consentirne la detrazione fiscale ove possibile.
4) I coniugi concordano che l'assegno unico ed universale, così come ogni altro futuro sussidio equivalente, venga interamente percepito dalla madre collocataria per verosimili esigenze di semplificazione nell'interesse della prole, così come tra l'altro previsto da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza 22.2.25 n.4672), mentre le detrazioni e gli sgravi fiscali conseguenti ed inerenti la prole saranno suddivisi in base al rispettivo impegno di spesa.
5) Con il consenso del signor da intendersi qui reso, la signora trasferirà la propria CP_2 CP_1 residenza e quella dei figli presso la nuova abitazione sita in EL di GO, via Filzi n.2 (foglio
28, mapp.848 sub 21 e sub 22), che verrà intestata alla stessa secondo gli accordi che seguono.
6) Al fine di definire ogni questione economica tra i coniugi in sede di separazione ed in conseguenza diretta della stessa, i signori ed stabiliscono di comune accordo quanto segue, CP_1 CP_2 chiedendo sin d'ora per le sottoindicate attribuzioni l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art.19 L.n.74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999.
a) Il signor si obbliga ad acquistare l'immobile di cui in premessa (vds. doc.16) sito in CP_2
EL di GO (VI) alla via Filzi n.2 (NCEU Comune di GO, foglio 28, mapp.848 sub 21, mapp.848 sub 22), corrispondendo con propria provvista esclusiva al venditore il relativo prezzo pattuito di € 290.000,00 e indicando all'atto del rogito, da stipularsi all'ultimazione della costruzione entro il 30.11.2025, la signora ex art.1401 c.c., che accetta, quale soggetto intestatario esclusivo CP_1 della relativa proprietà con le agevolazioni prima casa connesse, con consegna alla data del rogito libero da persone, cose e da ogni gravame e corredato degli arredi per le stanze dei figli, per i quali il signor corrisponderà alla signora l'importo di € 9.000,00; il signor dichiara CP_2 CP_1 CP_2 sin d'ora di rinunciare alla propria quota di proprietà conseguente al regime di comunione legale dei beni che fosse eventualmente ancora in essere, nonché a richiedere alla signora il rimborso di CP_1 qualsivoglia somma versata o versanda, anche a titolo di imposte.
b) Le parti concordano che sino a quando non verrà consegnata alla signora la nuova unità CP_1 immobiliare sita in GO (VI) alla via Filzi n.2 secondo il punto a) che precede, la stessa rimarrà ad abitare con i figli presso la attuale casa familiare sita in GO (VI) via NN LO I n.19, oggetto del preliminare sub doc.14.
Si da atto che il signor ha già raggiunto un accordo sul punto con il signor , CP_2 Testimone_1 promissario acquirente dell'immobile in GO (VI) via NN LO I n.19, al fine di consentire alla moglie di permanervi con i figli sino alla consegna e intestazione dell'immobile di cui sub a): nello specifico, il signor si obbliga a versare al signor l'importo mensile CP_2 Testimone_1 di € 1.000,00 per ogni mese di ritardo nella consegna e per un periodo massimo di otto mesi.
La signora si obbliga comunque a rilasciare in favore del signor l'immobile CP_1 Testimone_1 in GO (VI) via NN LO I n.19 entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla consegna ed intestazione dell'immobile in EL di GO (VI) via Filzi n.2, previsto non oltre il 30.11.2025, portando con sé i soli corredi della casa familiare (a titolo esemplificativo: elettrodomestici, servizi piatti, tende, ecc.) per trasferirli nella nuova residenza.
c) Il prezzo della vendita dell'immobile attualmente adibito a casa familiare sito a GO (VI) via
NN LO I n.19 cointestato ai coniugi sarà suddiviso paritariamente tra i coniugi, detratta la somma versata dal signor per l'estinzione anticipata del mutuo acceso dai ricorrenti per CP_2
l'acquisto, e dunque alla signora sarà corrisposta la somma di € 42.000,00. CP_1
d) Correlativamente, la signora si obbliga ad attribuire e cedere -senza un corrispettivo CP_1 in denaro ma senza spirito di liberalità- al signor che accetta, la propria quota pari CP_2 al 50% della piena proprietà dell'immobile di nuova costruzione sito a EL di GO (VI) in via degli Arnaldi di cui al doc.15.
e) Il signor si obbliga ad estinguere in un'unica soluzione entro trenta giorni dal deposito del CP_2 presente ricorso il finanziamento di cui al doc.7 acceso per l'acquisto dell'autovettura Audi 1 intestata alla moglie, che ne rimarrà unica proprietaria, venendo così integralmente liberata da qualsivoglia conseguente obbligazione.
f) Tutti i costi notarili, di mediazione nonché tasse ed imposte conseguenti e correlate agli acquisti immobiliari e ai trasferimenti di cui ai punti che precedono saranno a carico esclusivo del signor
CP_2
g) Il c/c n.209801 acceso presso Banca delle Terre Venete cointestato ai coniugi verrà chiuso ed il saldo sarò suddiviso a metà tra i coniugi ricorrenti, i quali si impegnano sin d'ora a sottoscrivere tutti i documenti all'uopo necessari e ad espletare i relativi incombenti.
7) Ferme le attribuzioni ut supra e in ragione delle stesse, i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano espressamente e reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento, dichiarando di nulla avere a pretendere l'un l'altro sino alla data del deposito del presente ricorso.
8) I coniugi si prestano reciproco assenso e consenso al rilascio e/o rinnovo di ogni documento valido per l'espatrio nonché l'espresso reciproco assenso a richiedere per i figli minori il relativo passaporto individuale e/o altro documento valido per l'espatrio.
9) I ricorrenti dichiarano che tutti i suestesi accordi hanno efficacia tra loro sin dal deposito del presente ricorso congiunto.
10) I ricorrenti dichiarano già di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
11) Con compensazione delle spese e competenze del presente giudizio e con rinuncia dei difensori al beneficio della solidarietà ex art.13 L.P.F.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Gambellara (VI) in data 26/07/2014, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 25/09/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico del padre nella misura dell'80%. Decorsi cinque anni dal deposito del presente ricorso, il signor parteciperà in misura del 70% alle suddette spese;
CP_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per i figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473.bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio CP_1 CP_2 in Gambellara (VI) in data 26/07/2014 con atto trascritto al n. 4, parte II, serie A, anno 2014, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gambellara (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7.10.2025. Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello