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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/07/2025, n. 2459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2459 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5998/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. IM NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di RG. 5998/2016 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'avv. Debora Langella ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Scafati alla via Nazionale n.1; parte opponente contro
on sede in Piazza Salimbeni n. 3, iscritta nel Controparte_1 CP_1
Registro delle Imprese di al n. in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Caterina
Alfano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Nocera Inferiore, alla Via
Garibaldi n.28; parte opposta
Nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 931/2016 emesso dal Tribunale di
Nocera Inferiore in data 13.6.2016 e notificato in data 22.8.2016.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE:
- nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannarsi per lite temeraria l'opposta;
- Con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA:
- Inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva;
- Rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto per la minor somma di € 82.631,14 oltre gli interessi anche di mora al tasso legale dal 10.3.2008 all'effettivo soddisfo.;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio della fase di opposizione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato in data 13.10.2016 ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 931/2016 emesso in data 13.6.2016 e notificato in data 22.8.2016, col quale il
Tribunale di Nocera Inferiore ha ingiunto alla quale debitrice principale e Controparte_2 [...]
, , E , quali fideiussori e CP_3 Parte_1 Controparte_4 Controparte_5 nei limiti dell'importo di € 392.000,00 delle fideiussioni prestate, il pagamento immediato in favore della , della complessiva somma di € 497.849,89 Controparte_1 oltre interessi come richiesti ed oltre le spese della procedura monitoria.
Eccepiva di aver revocato in data 10.3.2008 la fideiussione prestata in favore della e , CP_1 quindi, che nessuna somma doveva essere corrisposta alla stessa.
Si costituiva in data 28.12.2016 la convenuta in Controparte_1 persona del procuratore, la quale impugnava l'atto introduttivo chiedendo il rigetto della proposta opposizione in quanto inammissibile per essere stata proposta oltre i termini di legge e riconosceva la revoca della fideiussione dell'opponente in data 10.3.2008 Parte_1 prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla e, quindi, che lo stesso risultava Controparte_2 debitore nei confronti della della sola somma di € 82.631,44 quale Controparte_1 minore importo risultante dovuto sul conto corrente n.20052 alla data della revoca oltre gli pagina 2 di 6 interessi anche di mora al tasso legale dal 10.3.2008 all'effettivo soddisfo;
pertanto, chiedeva accertarsi la debenza della suindicata somma oltre gli interessi con vittoria di spese del giudizio di opposizione.
Alla prima udienza in data 02.02.2017 l'opponente si riportava all'atto di citazione, mentre parte opposta, preso atto della tempestività della notifica come evinta dall'atto in originale notificato esibito, chiedeva concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e tutte le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, 6° comma c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice Istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in ordine alla residua somma di € 82.631,44 e i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. rinviando la causa al 05.10.2017.
Parte opposta depositava le memorie ex art.183, 6° comma c.p.c. I e II termine e, all'udienza del
05.10.2017, stante la natura documentale della vertenza e la mancata proposizione di istanze istruttorie le parti chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Pervenuto in fascicolo all'odierno Istruttore all'udienza del 23.11.2022, previo differimento per carico del ruolo, dopo una serie di rinvii, anche dovuti al carico del ruolo, la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.04.2025 ove, previe rassegnate conclusioni delle parti, era trattenuta in decisione con la assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a venti per le memorie conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
∗∗∗
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono, tuttavia precisando come il decreto ingiuntivo verrà comunque, in parte qua, revocato, per le ragioni dappresso indicate.
Preliminarmente, occorre ribadire quanto affermato da costante e granitica giurisprudenza, secondo la quale l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un pagina 3 di 6 ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.
Parte opponente si è limitata a generiche e non specifiche contestazioni in relazione al rapporto di conto corrente e alla non debenza del credito a seguito di recesso dalla fideiussione bancaria.
Orbene, il venir meno del rapporto di fideiussione non comporta la liberazione assoluta del fideiussore.
Sul punto si segnala quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità:
“Il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace. L'obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo, anche qualora il debito dell'accreditato, nel momento in cui la successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale ed esigibile, risulti aumentato in dipendenza di operazioni posteriori, e senza che, peraltro, ai fini della determinazione dell'ambito della prestazione dovuta dal garante, possa aversi una considerazione delle ulteriori rimesse dell'accreditato separata e diversa rispetto ai prelevamenti dallo stesso operati, stante l'unitarietà e l'inscindibilità del rapporto tra banca e cliente. Solo se il saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito sia inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore si verifica una corrispondente riduzione dell'obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall'art. 1941, primo comma, cod. civ., secondo cui la fideiussione non può eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita” (ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. 1, Sent. n. 9848 del 15/06/2012).
Di contro parte opposta ha documentato l'ammontare del credito pari ad € 82.631,44 come già richiesto con la lettera raccomandata A.R. in data 23.3.2016.
Ebbene, a differenza di quanto eccepito da parte opponente in ordine all'inadeguatezza della documentazione prodotta dall'opposta ai fini della prova del quantum del credito oggetto del monitorio, deve rilevarsi che l'opposta – parte attrice in senso sostanziale – ha compiutamente e documentalmente provato sia l'an che il quantum del credito azionato.
Inoltre, parte opponente nulla ha rilevato ed eccepito in ordine alla minor credito richiesto dall'opposta a seguito di costituzione in giudizio.
pagina 4 di 6 Sul punto in ordine al principio di non contestazione che rende pacifico il fatto non contestato si segnala quanto espresso dalla Corte di Cassazione: “Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”.
(ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8900 del 03/04/2025), nonché
“l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione”. (ex plurimis, Corte di Cassazione,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 4681 del 15/02/2023).
Conclusivamente, va accertato il minore credito di parte opposta Controparte_1 della somma di € 82.631,14 oltre interessi come richiesti, con connessa revoca, in
[...] parte qua, del decreto ingiuntivo opposto nella sola parte in cui ingiunge a Parte_1 il pagamento dell'importo complessivamente dovuto (ovvero euro 497.849,89), nei limiti della fideiussione prestata per euro 392.000,00, giacché, come ampiamente chiarito, questi risulta essere debitore, nei confronti di parte opposta, della minor somma sopra indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente nel presente giudizio nei confronti di parte opposta e si liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 2014 (come integrato e modificato dal DM n. 147/2022), applicabile ratione temporis alla controversia in oggetto, avuto riguardo al valore della controversia ed all'attività istruttoria effettuata, valorizzando, tuttavia, l'applicazione dei parametri minimi, tenuto conto dell'agevole soluzione delle questioni giuridiche analizzate e, peraltro, anche dell'assenza di attività istruttoria di tipo costituenda. Dette spese, peraltro, tenuto conto della revoca parziale del decreto ingiuntivo, come sopra chiarita, sostituiscono quelle ivi liquidate, titolo che, per l'effetto, risulta in parte qua revocato anche in relazione al capo precitato.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Dott. IM NE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. revoca, in parte qua e limitatamente al credito dovuto dal fideiussore/opponente,
all'opposta,il decreto ingiuntivon. 931/2016 emesso dal Tribunale Parte_1 di Nocera Inferiore in data 13.06.2016
e, per l'effetto, condanna parte opponente – accertandone il debito in conformità Parte_1
e nei termini di cui in parte motiva – al pagamento in favore della parte opposta
[...] in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_1 tempore della minore somma di € 82.631,14 oltre gli interessi al tasso legale dalla data del
10.03.2008 sino all'effettivo soddisfo;
2. condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_1 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del
[...] presente giudizio che sono liquidate in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA come di legge.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 30.07.2025
Il Giudice
dott. IM NE
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. IM NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di RG. 5998/2016 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'avv. Debora Langella ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Scafati alla via Nazionale n.1; parte opponente contro
on sede in Piazza Salimbeni n. 3, iscritta nel Controparte_1 CP_1
Registro delle Imprese di al n. in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Caterina
Alfano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Nocera Inferiore, alla Via
Garibaldi n.28; parte opposta
Nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 931/2016 emesso dal Tribunale di
Nocera Inferiore in data 13.6.2016 e notificato in data 22.8.2016.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE:
- nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannarsi per lite temeraria l'opposta;
- Con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA:
- Inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva;
- Rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto per la minor somma di € 82.631,14 oltre gli interessi anche di mora al tasso legale dal 10.3.2008 all'effettivo soddisfo.;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio della fase di opposizione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato in data 13.10.2016 ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 931/2016 emesso in data 13.6.2016 e notificato in data 22.8.2016, col quale il
Tribunale di Nocera Inferiore ha ingiunto alla quale debitrice principale e Controparte_2 [...]
, , E , quali fideiussori e CP_3 Parte_1 Controparte_4 Controparte_5 nei limiti dell'importo di € 392.000,00 delle fideiussioni prestate, il pagamento immediato in favore della , della complessiva somma di € 497.849,89 Controparte_1 oltre interessi come richiesti ed oltre le spese della procedura monitoria.
Eccepiva di aver revocato in data 10.3.2008 la fideiussione prestata in favore della e , CP_1 quindi, che nessuna somma doveva essere corrisposta alla stessa.
Si costituiva in data 28.12.2016 la convenuta in Controparte_1 persona del procuratore, la quale impugnava l'atto introduttivo chiedendo il rigetto della proposta opposizione in quanto inammissibile per essere stata proposta oltre i termini di legge e riconosceva la revoca della fideiussione dell'opponente in data 10.3.2008 Parte_1 prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla e, quindi, che lo stesso risultava Controparte_2 debitore nei confronti della della sola somma di € 82.631,44 quale Controparte_1 minore importo risultante dovuto sul conto corrente n.20052 alla data della revoca oltre gli pagina 2 di 6 interessi anche di mora al tasso legale dal 10.3.2008 all'effettivo soddisfo;
pertanto, chiedeva accertarsi la debenza della suindicata somma oltre gli interessi con vittoria di spese del giudizio di opposizione.
Alla prima udienza in data 02.02.2017 l'opponente si riportava all'atto di citazione, mentre parte opposta, preso atto della tempestività della notifica come evinta dall'atto in originale notificato esibito, chiedeva concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e tutte le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, 6° comma c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice Istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in ordine alla residua somma di € 82.631,44 e i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. rinviando la causa al 05.10.2017.
Parte opposta depositava le memorie ex art.183, 6° comma c.p.c. I e II termine e, all'udienza del
05.10.2017, stante la natura documentale della vertenza e la mancata proposizione di istanze istruttorie le parti chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Pervenuto in fascicolo all'odierno Istruttore all'udienza del 23.11.2022, previo differimento per carico del ruolo, dopo una serie di rinvii, anche dovuti al carico del ruolo, la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.04.2025 ove, previe rassegnate conclusioni delle parti, era trattenuta in decisione con la assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a venti per le memorie conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
∗∗∗
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono, tuttavia precisando come il decreto ingiuntivo verrà comunque, in parte qua, revocato, per le ragioni dappresso indicate.
Preliminarmente, occorre ribadire quanto affermato da costante e granitica giurisprudenza, secondo la quale l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un pagina 3 di 6 ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.
Parte opponente si è limitata a generiche e non specifiche contestazioni in relazione al rapporto di conto corrente e alla non debenza del credito a seguito di recesso dalla fideiussione bancaria.
Orbene, il venir meno del rapporto di fideiussione non comporta la liberazione assoluta del fideiussore.
Sul punto si segnala quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità:
“Il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace. L'obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo, anche qualora il debito dell'accreditato, nel momento in cui la successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale ed esigibile, risulti aumentato in dipendenza di operazioni posteriori, e senza che, peraltro, ai fini della determinazione dell'ambito della prestazione dovuta dal garante, possa aversi una considerazione delle ulteriori rimesse dell'accreditato separata e diversa rispetto ai prelevamenti dallo stesso operati, stante l'unitarietà e l'inscindibilità del rapporto tra banca e cliente. Solo se il saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito sia inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore si verifica una corrispondente riduzione dell'obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall'art. 1941, primo comma, cod. civ., secondo cui la fideiussione non può eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita” (ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. 1, Sent. n. 9848 del 15/06/2012).
Di contro parte opposta ha documentato l'ammontare del credito pari ad € 82.631,44 come già richiesto con la lettera raccomandata A.R. in data 23.3.2016.
Ebbene, a differenza di quanto eccepito da parte opponente in ordine all'inadeguatezza della documentazione prodotta dall'opposta ai fini della prova del quantum del credito oggetto del monitorio, deve rilevarsi che l'opposta – parte attrice in senso sostanziale – ha compiutamente e documentalmente provato sia l'an che il quantum del credito azionato.
Inoltre, parte opponente nulla ha rilevato ed eccepito in ordine alla minor credito richiesto dall'opposta a seguito di costituzione in giudizio.
pagina 4 di 6 Sul punto in ordine al principio di non contestazione che rende pacifico il fatto non contestato si segnala quanto espresso dalla Corte di Cassazione: “Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”.
(ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8900 del 03/04/2025), nonché
“l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione”. (ex plurimis, Corte di Cassazione,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 4681 del 15/02/2023).
Conclusivamente, va accertato il minore credito di parte opposta Controparte_1 della somma di € 82.631,14 oltre interessi come richiesti, con connessa revoca, in
[...] parte qua, del decreto ingiuntivo opposto nella sola parte in cui ingiunge a Parte_1 il pagamento dell'importo complessivamente dovuto (ovvero euro 497.849,89), nei limiti della fideiussione prestata per euro 392.000,00, giacché, come ampiamente chiarito, questi risulta essere debitore, nei confronti di parte opposta, della minor somma sopra indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente nel presente giudizio nei confronti di parte opposta e si liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 2014 (come integrato e modificato dal DM n. 147/2022), applicabile ratione temporis alla controversia in oggetto, avuto riguardo al valore della controversia ed all'attività istruttoria effettuata, valorizzando, tuttavia, l'applicazione dei parametri minimi, tenuto conto dell'agevole soluzione delle questioni giuridiche analizzate e, peraltro, anche dell'assenza di attività istruttoria di tipo costituenda. Dette spese, peraltro, tenuto conto della revoca parziale del decreto ingiuntivo, come sopra chiarita, sostituiscono quelle ivi liquidate, titolo che, per l'effetto, risulta in parte qua revocato anche in relazione al capo precitato.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Dott. IM NE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. revoca, in parte qua e limitatamente al credito dovuto dal fideiussore/opponente,
all'opposta,il decreto ingiuntivon. 931/2016 emesso dal Tribunale Parte_1 di Nocera Inferiore in data 13.06.2016
e, per l'effetto, condanna parte opponente – accertandone il debito in conformità Parte_1
e nei termini di cui in parte motiva – al pagamento in favore della parte opposta
[...] in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_1 tempore della minore somma di € 82.631,14 oltre gli interessi al tasso legale dalla data del
10.03.2008 sino all'effettivo soddisfo;
2. condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_1 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del
[...] presente giudizio che sono liquidate in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA come di legge.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 30.07.2025
Il Giudice
dott. IM NE
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