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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2025, n. 5495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5495 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio dell'11/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 11779/2025, promossa da:
, nata in [...] il [...] Parte_1 nato a [...] l'[...], Parte_2 con il patrocinio degli Avv.ti BENAGLIO MARCO e FUSARRI STEFANIA RICORRENTI contro nato a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. GARATTI LUCIANO e nata a [...] il [...] Controparte_2 con il patrocinio dell'Avv. GATTI SIMONETTA RESISTENTI
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. e intrattenevano una relazione more uxorio, Parte_1 CP_1 da cui nasceva , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Pt_2
2. Con ricorso del 15.10.25, la ricorrente ha chiesto di regolare le condizioni relative all'assegnazione della casa coniugale (di proprietà della madre del resistente, convenuta nel presente giudizio) e al mantenimento del figlio.
Con decreto del 18.10.25, il giudice ha ritenuto opportuno instaurare il contraddittorio prima di adottare provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c., chiedendo altresì alla Procura la trasmissione degli atti penali relativi al resistente (trasmessi il 3.11.25).
Il 5-6.11.25 si sono costituiti in giudizio e All'udienza dell'11.11.25 le Controparte_2 CP_1 parti hanno raggiunto un accordo di massima e chiesto un rinvio per formalizzarlo.
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3. Con note del 17.11.25 le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
«A - la residenza familiare sita in 25055 - Pisogne Viale Europa n. 15 di proprietà della OR , Controparte_2 censita al NCEU del comune di Pisogne al foglio 18, part. 9759 sub. 9, Cat. A/2, cl. 7, piano S1-T, rimane assegnata in godimento per un periodo di mesi 18, decorrenti dal 18/11/2025, alla OR Parte_1 che la abiterà unitamente al figlio;
Parte_2
B - la OR nulla oppone all'assegnazione in uso gratuito dell'immobile residenza familiare sita in Controparte_2
25055 - Pisogne Viale Europa n. 15, come sopra identificata, alla OR la quale vi abiterà Parte_1 unitamente al figlio per il suddetto periodo di 18 mesi e rinuncia alla messa in esecuzione del Parte_2 provvedimento di convalida per finito comodato R.G. n. 3275/2025 Tribunale di Brescia, procedendo alle comunicazioni necessarie all'Ufficiale Giudiziario incaricato;
C - durante il periodo in cui la casa resterà in godimento e nella disponibilità della signora e del Parte_1 figlio , tutte le manutenzioni ordinarie relative all'immobile resteranno a suo carico esclusivo;
Parte_2
D - decorso il termine di 18 mesi di cui al punto n. A, e quindi entro il 17/5/2027 la OR Parte_1
ed il Sig. , lasceranno libera la casa familiare sita in Pisogne, viale Europa n. 15, come sopra
[...] Parte_2 identificata, da persone e cose e si trasferiranno altrove, e la OR rientrerà nella disponibilità del Controparte_2 proprio immobile;
E - per tutto il periodo di occupazione dell'immobile la signora si farà carico delle utenze Parte_3 imputabili allo stesso (tra cui energia elettrica, gas-metano, acqua, tari), ivi comprese quelle riferibili all'ultimo periodo di occupazione precedenti all'udienza, ovvero le fatture Vivi Energia n. 0099/2025/665672/00 del 01/09/2025 di euro 112,55 e la n. 0099/2025/0000854399 del 01/11/2025 di euro 229,90 che dovranno essere pagate entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. Le utenze dell'immobile (tra cui energia elettrica, gas-metano, acqua, tari) dovranno essere volturate alla signora entro 8 giorni dalla data di emissione del provvedimento Parte_1 giudiziale che definisce il procedimento n. R.G. 11779/2025, con l'impegno da parte della Sig.ra a rimborsare Pt_1 alla Sig.ra i consumi in maturazione che verranno fatturati ancora a quest'ultima; CP_2
F - a fronte dell'assegnazione della casa familiare, come innanzi indicata, la OR e il Sig. Parte_1
rinunciano alla richiesta di mantenimento per il secondo nei confronti della Sig.ra ; per Parte_2 Controparte_2 quanto concerne la domanda di mantenimento avanzata dai ricorrenti nei confronti del Sig. , la stessa CP_1 viene rinunciata sia per il periodo pregresso alla presente azione che per tutta la durata della concessione in uso dell'immobile a favore dei ricorrenti da parte della Sig.ra di cui ai punti A e B. Decorso il termine di Controparte_2
18 mesi, ove ne ricorrano i presupposti di legge, il figlio potrà richiedere il mantenimento al padre. Pt_2
G - la Sig.ra si impegna a consegnare al Sig. – anche per il tramite del figlio Parte_1 CP_1
– i suoi effetti personali ancora presenti nell'immobile di famiglia, entro il termine di 8 giorni dalla data di Pt_2 emissione del provvedimento giudiziale di definizione del procedimento n. RG 11779/2025;
H - le parti dichiarano altresì di rinunciare reciprocamente ad ogni ulteriore domanda e pretesa formulata nel presente giudizio;
I – spese ed onorari di lite compensati tra le parti».
All'udienza del 18.11.25 la causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 16.10.25, non ha formulato osservazioni.
4. Le condizioni proposte appaiono rispondenti alla legge e agli interessi delle parti: meritano quindi di essere recepite nella sentenza del Tribunale.
5. Spese di lite compensate come richiesto.
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
− compensa per intero le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 11/12/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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