CA
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 2220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2220 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 3265/2021
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3265/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 5632/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
15/6/2021, vertente
TRA
Parte_1
[...]
(C.F.
[...]
) in persona del legale rapp.te p.t., difeso ope legis P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. C.F._1
APPELLANTE
E già (P.I. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rapp.te p.t., difesa, come da procura in atti, P.IVA_2
dall'avv. Monica Fazio (C.F. C.F._2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti non sono comparse all'udienza collegiale del 12/2/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 5632/2021, pubblicata in data 15/6/2021, il Tribunale di Napoli, decidendo sulla domanda proposta dall'
[...]
Parte_2
[...] 2
[...]
R.G. n. 3265/2021
nei confronti della società avente ad oggetto l'opposizione Controparte_2
a decreto ingiuntivo n. 7041/2018 del 20/9/2018 e volta ad ottenere la revoca dello stesso per mancanza dei presupposti ex art. 633 c.p.c, così provvedeva:
“-revoca il decreto opposto e condanna
[...]
Parte_2
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di
[...] [...]
in persona del legale rapp.te p.t., della somma di euro Parte_3
79.190,43 a titolo di sorte capitale oltre interessi di mora da calcolarsi ex artt.4 e
5 D. L.vo 231/02 secondo quanto indicato dal D. Lgs.vo n.192 del 9.11.2012 nonché al pagamento degli interessi anatocistici , dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno sei mesi, da calcolarsi al tasso previsto dall'art.1284 c.c. come novellato dall'art.17 comma 1 D.L. 12.09.2014 n.132;
-condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
9650,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge”.
L' Parte_2
proponeva appello avverso la
[...]
suindicata decisione e conveniva in giudizio, dinanzi a questa Corte, la società
chiedendo, sulla base dei motivi analiticamente dedotti Controparte_2 nell'atto d'impugnazione ed in riforma della stessa, accogliersi le pretese avanzate in primo grado con conseguente accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e revoca di quest'ultimo.
Si costituiva in giudizio la società (già CP_1 Parte_3
, chiedendo rigettarsi il gravame, in ragione della sua dedotta infondatezza,
[...]
con conseguente conferma della decisione impugnata.
Con ordinanza resa all'udienza del 5/2/2025, non essendo comparse le parti, la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 12/2/2025.
Le parti non comparivano neppure alla suindicata udienza del 12/2/2025, sicché la causa veniva riservata in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, nonché, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 309 c.p.c., in relazione all'art. 181
c.p.c., come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, che 3
R.G. n. 3265/2021
trova applicazione nella specie, ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado risulta instaurato con atto di citazione notificato in data 29/11/2018.
Va aggiunto che il rinvio ex art. 309 c.p.c. è stato regolarmente comunicato alle parti costituite.
Occorre precisare che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, stante la sua idoneità a definire il giudizio in rito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
A norma dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, va disposto che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_2
con atto di citazione
[...]
notificato in data 17/7/2021, nei confronti della Parte_3
oggi avverso la sentenza n. 5632/2021del Tribunale di Napoli, Controparte_1
pubblicata in data 15/6/2021, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara estinto il processo;
b) dispone che le spese di lite restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 30/4/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
R.G. n. 3265/2021
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3265/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 5632/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
15/6/2021, vertente
TRA
Parte_1
[...]
(C.F.
[...]
) in persona del legale rapp.te p.t., difeso ope legis P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. C.F._1
APPELLANTE
E già (P.I. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rapp.te p.t., difesa, come da procura in atti, P.IVA_2
dall'avv. Monica Fazio (C.F. C.F._2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti non sono comparse all'udienza collegiale del 12/2/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 5632/2021, pubblicata in data 15/6/2021, il Tribunale di Napoli, decidendo sulla domanda proposta dall'
[...]
Parte_2
[...] 2
[...]
R.G. n. 3265/2021
nei confronti della società avente ad oggetto l'opposizione Controparte_2
a decreto ingiuntivo n. 7041/2018 del 20/9/2018 e volta ad ottenere la revoca dello stesso per mancanza dei presupposti ex art. 633 c.p.c, così provvedeva:
“-revoca il decreto opposto e condanna
[...]
Parte_2
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di
[...] [...]
in persona del legale rapp.te p.t., della somma di euro Parte_3
79.190,43 a titolo di sorte capitale oltre interessi di mora da calcolarsi ex artt.4 e
5 D. L.vo 231/02 secondo quanto indicato dal D. Lgs.vo n.192 del 9.11.2012 nonché al pagamento degli interessi anatocistici , dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno sei mesi, da calcolarsi al tasso previsto dall'art.1284 c.c. come novellato dall'art.17 comma 1 D.L. 12.09.2014 n.132;
-condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
9650,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge”.
L' Parte_2
proponeva appello avverso la
[...]
suindicata decisione e conveniva in giudizio, dinanzi a questa Corte, la società
chiedendo, sulla base dei motivi analiticamente dedotti Controparte_2 nell'atto d'impugnazione ed in riforma della stessa, accogliersi le pretese avanzate in primo grado con conseguente accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e revoca di quest'ultimo.
Si costituiva in giudizio la società (già CP_1 Parte_3
, chiedendo rigettarsi il gravame, in ragione della sua dedotta infondatezza,
[...]
con conseguente conferma della decisione impugnata.
Con ordinanza resa all'udienza del 5/2/2025, non essendo comparse le parti, la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 12/2/2025.
Le parti non comparivano neppure alla suindicata udienza del 12/2/2025, sicché la causa veniva riservata in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, nonché, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 309 c.p.c., in relazione all'art. 181
c.p.c., come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, che 3
R.G. n. 3265/2021
trova applicazione nella specie, ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado risulta instaurato con atto di citazione notificato in data 29/11/2018.
Va aggiunto che il rinvio ex art. 309 c.p.c. è stato regolarmente comunicato alle parti costituite.
Occorre precisare che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, stante la sua idoneità a definire il giudizio in rito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
A norma dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, va disposto che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_2
con atto di citazione
[...]
notificato in data 17/7/2021, nei confronti della Parte_3
oggi avverso la sentenza n. 5632/2021del Tribunale di Napoli, Controparte_1
pubblicata in data 15/6/2021, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara estinto il processo;
b) dispone che le spese di lite restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 30/4/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.