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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 3589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3589 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Michele Magliulo - Presidente -
- dr. Paolo Mariani - Consigliere -
- dr.SS Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5732/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., recante n. 1624/2019 del Tribunale di Nola- Prima Sezione Civile, pubblicata il 28 maggio 2019vertente
TRA
(codice fiscale , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'avv. Nicola Cuomo (codice fiscale ), in virtù CodiceFiscale_2
della procura in atti appellante
1 E
la (partita iva ), con sede legale in Napoli al viale CP_1 P.IVA_1
Gramsci n. 17/B, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa n dall'avv. Pasquale De Stefano (codice fiscale
[...]
), in virtù della procura in atti -appellata- C.F._3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con decreto ingiuntivo n. 784/2010 del 28 aprile 2010, notificato il
20 maggio 2010, emesso su ricorso della il Tribunale di Nola CP_1
ingiungeva ad , quale titolare dell'omonima farmacia sita in Parte_1
Agerola, il pagamento di €. 11.860,43, a titolo d'interessi commerciali ex d.lgs.
n. 231/02, oltre interessi dalla data della meSS in mora del 21 luglio 2008, spese e competenze della procedura monitoria, come da note di debito del 30 novembre 2007, del 9 gennaio 2008 e del 18 novembre 2008.
A fondamento della pretesa monitoria, la società ricorrente asseriva:
-di aver fornito, nell'ambito della propria attività commerciale di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, alla “Farmacia Pappalardo” dr.SS Adele, corrente in Agerola, alla Via Armando Diaz n. 14, prodotti farmaceutici e pa- rafarmaceutici negli anni compresi dal 2003 al 2007;
-che la consegna di tali prodotti avveniva quotidianamente, mentre il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato entro 150 giorni dalla data della fattura riepilogativa emeSS a fine mese per il periodo compreso dal 2003 al 31
2 ottobre 2005, ed entro 180 giorni dalla data della fattura mensile per il periodo compreso dal 30 novembre 2005 al 30 settembre 2007;
-che il mancato rispetto delle scadenze di pagamento concordate ha comportato la maturazione di interessi commerciali moratori ex d.lgs 231/2002
per un importo totale di euro 11.860,43, come risulta dalle note di debito del 30 novembre 2007, 9 gennaio 2008 e 18 novembre 2008, oltre gli interessi legali dalla data della meSS in mora del 27 giugno 2008, ricevuta dall'opponente in data
21 luglio 2008.
I.2. Avverso detto d.i. – con citazione per l'udienza del 6 dicembre 2010, notificata il 28 giugno 2010 - proponeva opposizione Parte_1
deducendo che:
- il rapporto contrattuale di fornitura di prodotti farmaceutici e pa- rafarmaceutici tra le parti in causa era iniziato sin dal 1991, cioè non appena ella era divenuta titolare della omonima farmacia sita in Agerola;
-la consegna della merce, previo ordine telefonico o a mezzo fax della farmacista, avveniva mediante corrieri alle dipendenze della società la quale, alla fine di ogni mese, emetteva un'unica fattura riepilogativa di tutta la merce consegnata;
- la farmacista provvedeva al pagamento delle fatture mensili riepilogative mediante assegno bancario consegnato direttamente al corriere;
- in genere, il pagamento avveniva entro 180 giorni dalla consegna della fattura riepilogativa mensile ma non esisteva tra le parti un termine fisso per il pagamento tanto è vero che nel corso del ventennale rapporto commerciale, mai 3 la società grossista aveva preteso il pagamento dei (non dovuti) interessi su fatture pagate oltre tale termine e giammai aveva imputato i pagamenti effettuati oltre i 180 giorni prima agli interessi per ritardato pagamento e poi alla sorte capitale;
essi erano effettuati direttamente a saldo dell'importo delle fatture;
- era oramai pacifico e concordato tra le parti in causa che –per il notorio ritardato pagamento delle mensilità da parte delle Asl (e prima ancora delle Usl) ai farmacisti- non vi era un termine di pagamento, salva ovviamente la facoltà della società di interrompere in ogni momento la fornitura quotidiana della merce e pretendere il pagamento immediato della sorte capitale maturata;
-soltanto in data 21 luglio 2008 (dopo oltre 17 anni di rapporti) la farmacista si era vista consegnare la lettera del 27 giugno 2008 con cui la società
(allora in liquidazione), chiedeva non solo la corresponsione dei CP_1
(non dovuti) interessi ma per di più chiedeva la corresponsione degli stessi nella misura prevista dal d.lgs. n. 231/2002, certamente non applicabile al caso di specie ratione temporis, poiché –come detto- il contratto di fornitura dei farmaci tra la farmacista e la detta società era iniziato nel 1991, quindi Parte_1
in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 231/02. La società chiedeva, in particolare, il pagamento di €. 11.008,00 a titolo di interessi moratori e di €. 11.711,33 per la fattura non pagata del mese di settembre
2007;
-nello stesso giorno in cui riceveva la suddetta lettera, la farmacista, tramite il suo avvocato -con missiva a.r. del 21 luglio 2008, giunta a
4 destinazione il 23 luglio 2008- contestava il mancato pagamento della fattura della mensilità di settembre 2007 evidenziando di aver pagato ogni fornitura, ed inoltre contestava la richiesta di qualunque tipo d'interessi moratori non dovuti per i motivi in precedenza esposti ed, infine, asseriva che la società non aveva comunque fatto comprendere come era giunta a chiedere il pagamento di tale iperbolica somma;
-il presunto credito era prescritto;
-non erano dovuti gli interessi anatocistici dalla data della lettera di meSS in mora del 21 luglio 2008 come aveva statuito il giudice nel d.i. opposto ma tutt'al più dalla domanda giudiziale del 20 maggio 2010 e soltanto a scadenze semestrali.
Ciò premesso, la chiedeva al Giudice adito di revocare il d.i. Parte_1
opposto e di rigettare l'infondata domanda di controparte con vittoria di spese e competenze del giudizio di opposizione.
I.3. La società si costituiva in giudizio asserendo: CP_1
-l'improcedibilità dell'opposizione per essere stata iscritta il nono giorno successivo alla notifica anziché entro cinque giorni da eSS come stabilito dall'allora recentessima sentenza n. 19246 della corte di caSSzione, a sezioni unite, che aveva cambiato indirizzo dopo oltre 50 anni;
-il mancato pagamento della fattura relativa alla mensilità di settembre
2007 e quindi la debenza su di eSS degli interessi moratori;
-che le parti avessero stabilito un termine per il pagamento delle forniture;
5 -l'applicabilità degli interessi ex d.lgs 231/02, trattandosi di un contratto di durata o ad esecuzione differita, con la conseguenza che andavano distinti i due momenti di stipulazione dell'accordo ed esecuzione del rapporto che sarebbe stata soggetta ai muta- menti giuridici, con conseguente applicabilità della disciplina introdotta nel 2002.
Chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della spiegata opposizione, e nel merito, il suo rigetto, perché assolutamente infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata, con condanna alle spese della controparte.
I.4. Il Giudice (giusta ordinanza del 27 dicembre 2010) conceSS la provvisoria esecuzione del d.i. opposto assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.., depositate le rispettive memorie ex art. 183 c.p.c., reputava che la causa non necessitasse di alcuna attività istruttoria ( e non ammetteva l'interrogatorio formale e la prova orale richiesti dall'opponente) e fiSSva l'udienza di precisazione delle conclusioni.
I.5. Nelle more del presente giudizio, la chiedeva ed otteneva CP_1
dal Tribunale di Nola il d.i. n. 2305/2010 di €. 14.060,29 (di cui €. 11.711,33 a titolo di sorte ed €. 2.348,96 per interessi di mora dal 26.07.2010) per il mancato pagamento della contestata fattura relativa al mese di settembre 2007, contro cui la dr.SS proponeva opposizione introduttiva del giudizio avente r.g. Parte_1
n. 1176/2011 Il tribunale di Nola accoglieva l'opposizione con la sentenza n.
1166/2015 con cui revocava il d.i. opposto avendo accertato l'avvenuto tempestivo pagamento della citata fattura (come del resto sostenuto sin dall'inizio dalla dr.SS anche nell'opposizione introduttiva del Parte_1
6 primo grado del presente giudizio) e condannava la al pagamento delle CP_1
spese giudiziali.
I.6. Con la sentenza n. 1624/2019 impugnata nel presente giudizio, il
Giudice ha così provveduto:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, confermando integralmente il de- creto ingiuntivo n. 784/2010 del 22.4.2010, dichiara il medesimo esecutivo ai sensi dell'art 653 cpc;
b)condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali del pre- sente giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.148,70, di cui €. 410,70 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Pasquale De Stefano,
per dichiarazione di fattone anticipo.
II.1. Avverso detta sentenza – con citazione per l'udienza del 3 aprile
2020, ritualmente notificata - proponeva appello articolando Parte_1
i motivi di seguito rubricati:
I “Primo motivo: Inesistenza del diritto della società al pagamento CP_1
di interessi moratori né nella misura di cui al d.lgs n. 231/2002 né quella di cui
al tasso legale. Il giudice di primo grado avrebbe dovuto revocare il d.i. opposto
e rigettare totalmente la domanda della società opposta condannandola al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'opponente” (cfr. pag. 6 dell'atto di appello);
II. “Secondo motivo subordinato al caso di parziale accoglimento del primo
motivo di appello, cioè qualora l'on.le collegio adito NON reputi dovuti gli
7 interessi moratori di cui al d.lgs n. 231/2002 ma quelli al tasso legale” (cfr. pag.
20 dell'atto di appello);
III. “Terzo motivo d'appello subordinato al caso in cui l'on.le collegio adito reputi dovuti gli interessi moratori di cui al d.lgs n. 231/2002. Nullità parziale
della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli art. 112 e 132
c.p.c.nella parte in cui il giudice di primo grado non si è pronunciato sull'eccezione dell'opponente relativa alla non debenza degli interessi moratori di cui alla fattura del mese di settembre 2007, che è stata pagata tempestivamente a differenza di quanto asserito da controparte”
IV.Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c. in
combinato disposto con gli artt. 2697, 2729 e 2909 c.c.; il giudice monocratico non ha sottratto sull'inesistenza ritardato pagamento della mensilità di settembre 2007” (cfr. pag. 22 dell'atto di appello).
II.2. Con comparsa di risposta all'appello depositata il 15 febbraio 2023, si costituiva la deducendo l'infondatezza dell'interposto appello CP_1
chiedendone il rigetto.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza dell' 8 maggio 2025 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art. 127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti (30+20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Nola - premessi i principi generali sull'onere della prova in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, in base ai quali spetterebbe alla CP_1
dimostrare la fonte della propria pretesa, “mentre l'opponente era tenuta
[...]
a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa del primo” (cfr. pag. 4 della sentenza) e ritenendo che parte opponente non avesse adempiuto all'onere probatorio su di eSS gravante– ha respinto l'opposizione proposta da avverso il d.i.n. 784/2010, Parte_1
depositato il 28 aprile 2010, emesso in suo danno su ricorso della CP_1
ad oggetto il pagamento della somma di € 11.860,43 a titolo di interessi moratori commerciali maturati sulle forniture di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici eseguite nel periodo compreso dal 30 novembre 2005 al 30 settembre 2007, oltre interessi legali, perché, a suo dire, dalla documentazione allegata al fascicolo relativo alla fase monitoria si evinceva, da un lato, la debenza degli interessi di cui alla pretesa creditizia azionata, dall'altro, la mancata rinuncia da parte dell'opposta alla riscossione di qualsivoglia tipo di interessi.
A fondamento della decisione ha osservato che:
- non ha rilievo la contestazione relativa all'ambito di applicazione temporale del d.lgs 231/2002 - che secondo l'opponente non potrebbe trovare applicazione nel caso concreto riguardante contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002, ai sensi dell'art. 11 della menzionata normatica - perché nel caso di spese “viene indubbiamente in rilievo
9 una fattispecie negoziale rientrante nel novero dei c.d. contratti di durata (…) in particolare, dei contratti ad esecuzione periodica, nei quali la prestazione (…) si atteggia in una prospettiva unitaria o plurima
a seconda del profilo di indagine, sicchè appare corretto concludere che
le varie prestazioni si palesano, empiricamente come entità del tutto distinte”: di qui la sicura applicabilità della disciplina in tema di ritardato pagamento degli interessi richiesto dalla CP_1
trattandosi di forniture avvenute tra l'anno 2003 e l'anno 2008, “vale
a dire eseguite successivamente al citato termine di cui al d.lgs
231/202”;
- va riconosciuta la “sussistenza del ritardo nel pagamento da parte della dott.SS ) provata per tabulas, mercè la documentazione Parte_1
prodotta dalla società apposta (in cui risultano analiticamente e correttamente indicati i giorni di ritardo) laddove, per vero, non risulta specificamente contestata da parte opponente né la sussistenza di detto ritardo ( al contrario dal tenore degli atti difensivi dell'opponente
è evidente un sostanziale riconoscimento di tale decisiva circostanza) né la ricorrenza di un termine di pagamento superiore ai 30 giorni legislativamente previsti”.
2. Con il primo motivo di appello, deduce la erroneità Parte_1
della sentenza impugnata laddove il primo Giudice - ritenendo applicabile alla fattispecie in questione la disciplina prevista da dlgs n. 231/2002 in base al presupposto di fatto che il pagamento degli interessi richiesto dalla CP_1
fosse attinente a forniture avvenute tra l'anno 2003 e l'anno 2008, vale a dire a
10 forniture eseguite successivamente al giorno 8 agosto 2002- ha riconosciuto la debenza degli interessi di cui alla pretesa creditizia azionata in monitorio, non solo perché documentalmente provata dalla ma anche perché, a CP_1
dire del Giudicante, la steSS farmacista non avrebbe contestato i ritardi nei pagamenti.
Di contro, l'appellante, partendo dall'assunto che la disciplina sulle transazioni commerciali non sia nel caso concreto applicabile e che comunque i dedotti ritardi non siano stati provati dalla ricorrente ma siano stati da eSS tempestivamente contestati, chiede la riforma della sentenza con la revoca del d.i. opposto ed il totale rigetto della domanda monitoria, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Le deduzioni della vanno respinte. Parte_1
2.1. Come già esposto dal Giudice di primo grado in sentenza, il giudizio d opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, nel quale incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Difatti, l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale - l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale - ha l'onere di provare i fatti estintivi,
11 modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
Ebbene, tale prova nel caso in esame non è stata validamente offerta.
2.2. Si ricorda infatti che la ricorrente (attrice in senso CP_1
sostanziale) ha introdotto il presente giudizio, ingiungendo in via monitoria nei confronti della dr.SS , titolare della omonima farmacia, il Parte_1
pagamento dell'importo di € 11.860,43 “come risulta dalle note di debito
777837 del 30.11.2007, 9 del 9.1.2008, 687 del 18.11.2008”, allegando al ricorso una serie di documenti contabili, tra cui note di debito, estratti conto clienti e un estratto riepilogativo della scadenza dei pagamenti recante un prospetto sintetico anno per anno del conteggio degli interessi, con la data delle fatture, la dilazione di pagamento, la scadenza di pagamento, la data incasso sorta capitale, giorni ritardo del pagamento, tasso applicato e interessi maturati.
A fonte di tale documentazione, la , richiesta, quindi, di Parte_1
pagare gli interessi commerciali maturati sui ritardi nel saldo delle forniture di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici negli anni compresi dal 2003 al 2007, rese dalla , non ha affatto contestato: né di avere ricevuto le Parte_2
forniture di cui alle note di debito allegate al ricorso monitorio, né il prospetto di calcolo collegato. Ma, al fine di paralizzare l'avversa pretesa, nel tentativo di sconfeSSre il ritardo da eSS colpevolmente maturato nei pagamenti, ha genericamente dedotto che “il pagamento avveniva entro 180 giorni dalla consegna della fattura riepilogativa mensile ma non esisteva tra le parti un
termine fisso per il pagamento tanto è vero che nel corso del ventennale rapporto commerciale, mai la società grossista ha preteso il pagamento di
12 interessi su fatture pagate oltre tale termine” (cfr. pag. 3 dell'atto di opposizione).
Quindi, anziché offrire la prova dei “fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea”, vale a dire, nel caso specifico, del tempestivo pagamento delle prestazioni rese dalla ditta fornitrice, nel denegare ogni sua responsabilità, ha semplicemente asserito che non esistessero “patti che le imponessero di pagare le fatture entro 150/180 giorni dalla loro emissione” ovvero entro un termine “prestabilito”, “salva ovviamente la facoltà della società di interrompere in ogni momento la fornitura quotidiana della merce e
pretendere il pagamento della sorte capitale maturata” , precisando anche che con la società fornitrice era finanche intervenuto un accordo, risalente a vent'anni prima, di non pretendere alcun interesse per ritardato pagamento.
In disparte ogni valutazione in merito alla veridicità e/o rilevanza, ai fini del presente giudizio, della circostanza da ultimo addotta (“mai la società grossista ha preteso il pagamento di interessi su fatture pagate oltre tale
termine” ) osserva la Corte che l'opponente non ha offerto alcuna prova, né documentale, né orale, in merito alla pretesa esistenza del termine convenzionale di 150/180 giorni dalla scadenza delle singole fatture per il relativo pagamento.
Pertanto, essendo indimostrata la previsione di tale termine convenzionale per il saldo, nella fattispecie in oggetto, cui è applicabile la disciplina sulle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 231/2002, dovrebbe
13 operare il termine legale di pagamento previsto all'art. 4 del citato decreto, in base al quale:
-“gli interessi moratori decorrono, senza che sia neceSSria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” (comma
1 );
- “Salvo quanto previsto dai commi 3,4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: a) 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente
…… (comma 2)
Senonchè, osserva la Corte, tale disciplina relativa al computo dei ritardi nel pagamento delle fatture commerciali, comunque meno favorevole all'appellante, nemmeno è stata richiesta e/o applicata dalla ricorrente CP_1
nel prospetto di calcolo degli interessi, prodotto in sede monitoria ( che si
[...]
ricorderà non è stato specificamente contestato dalla odierna appellante): sicchè, non potendo andare ultra petita, né addivenire ad una pronuncia in peius per l'appellante (ove non sia stata proposta dall'altra parte impugnazione incidentale) rimane fermo il conteggio dei “giorni ritardo” e degli interessi maturati sui ritardi così calcolati, riportato dalla ricorrente nei suoi schemi.
Riguardo poi all'applicabilità degli interessi commerciali al caso in esame a parere di chi scrive, anche a parere di chi scrive, non vi è dubbio che trovi applicazione il decreto legislativo n. 231/2002 atteso che l'art. 11, comma primo del citato decreto stabilisce che “ Le disposizioni del presente decreto non
si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002”. Tale divieto opera
14 solo per i contratti di fornitura in cui una parte si assume l'obbligo dietro corrispettivo di effettuare periodicamente delle forniture di beni / servizi, ovvero per i contratti caratterizzati da una unica obbligazione che viene frazionate nel tempo.
In realtà il rapporto di fornitura intercorrente tra la farmacia opponente e la società opposta si configura come “contratto di durata o ad esecuzione differita” in quanto ha ad oggetto diverse prestazioni, ciascuna autonoma dall'altra, la cui esecuzione si è sviluppata nel corso del tempo ( con conseguente applicabilità per le prestazioni successive all'8 agosto 2002 delle nuove disposizioni sopravvenute).
In tale tipo di contratti occorre distinguere l'accordo negoziale, da cui deriva il regolamento negoziale che si esaurisce con la stipulazione dei “patti” che le parti hanno inteso stabilire, dal rapporto giuridico che ne consegue, che rileva in sede di esecuzione. La stipulazione dell'accordo e la esecuzione del rapporto risultano distinti sul piano temporale, in quanto l'una si esaurisce con la stipulazione, l'altro, invece, si pone in una prospettiva temporale successiva e continuativa rispetto all'accordo. È dunque possibile che circostanze oggettive e sopravvenute intervengano ad alterare l'assetto giuridico originario degli interessi imponendo la necessità di ristabilire l'equilibrio originario del sinallagma contrattuale mediante revisione o rinegoziazione del rapporto e dello stesso contratto.
Pertanto, dovendosi ricondurre le prestazioni della CP_1
nell'ambito delle obbligazioni di durata, è ammissibile, contrariamente a quanto
15 deduce l'appellante, l'applicazione della normativa sopravvenuta di cui al D.lgs n. 231/2002.
La giurisprudenza anche di merito intervenuta sul tema- condivisa da questo Collegio- è concorde nel ritenere che vada riconosciuta la diretta applicabilità della disciplina di cui al D.lgs 231/2002 limitatamente alla prestazioni rese a partire da tale data perché tali contratti si atteggiano come rapporti di durata per molti aspetti sovrapponibili allo schema della somministrazione che si connota per una funzione giuridica unitaria, scandita da una pluralità di atti esecutivi che conservano una loro specifica autonomia ed identità.
Per quanto detto, il motivo di appello esaminato va rigettato.
3. Al rigetto del primo motivo di appello consegue l'assorbimento del secondo “subordinato al caso di parziale accoglimento del primo motivo di appello, cioè qualora l'on.le collegio adito non reputi dovuti gli interessi moratori di cui al d.lgs n. 231/2002 ma quelli di cui al tasso legale” (cfr. pag. 20 dell'atto di appello).
4. Va invece accolto il terzo motivo di gravame “subordinato al caso in cui l'on collegio adito reputi dovuti gli interessi moratori di cui al d.lgs n.
231/2002” (cfr. pag. 22 dell'atto di appello), con cui l'appellante
[...]
lamenta la nullità parziale della sentenza “per violazione e/o falsa Parte_1
applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.”, “nella parte in cui il giudice di primo grado non si è pronunciato sull'eccezione dell'opponente relativa alla non
debenza degli interessi moratori di cui alla fattura del mese di settembre 2007,
16 che è stata pagata tempestivamente a differenza di quanto asserito da controparte” - e per “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115, comma 1
c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 2697, 2729 e 2909 c.c.”, laddove il
Giudice “ non ha sottratto dalla somma ingiunta gli interessi di 856,23
erroneamente calcolati sull'inesistente ritardato pagamento della mensilità di settembre 2007” .
Ed invero nell'atto di opposizione la aveva espreSSmente Parte_1
dedotto di avere pagato la fattura relativa al mese di settembre 2007, di €
11.711,33 in data 28 febbraio 2008, cioè prima che la società Parte_3
richiedesse il pagamento con la lettera di meSS in mora del 21 luglio 2008 e dunque anche prima dei 180 giorni previsti dai presunti patti sugli interessi, tanto è vero che su tale fattura la società aveva inopinatamente CP_1
calcolato in € 856,23 gli interessi a decorrere dalla data del 28 marzo 2008 al
18 novembre 2008 ( come da prospetto di calcolo allegato al ricorso monitorio).
Il saldo di detta fattura, avvenuto ( si ripete) in data 28 febbraio
2008, era stato peraltro provato documentalmente dalla (attraverso Parte_1
l'estratto conto del febbraio 2008 ed il bonifico bancario di pagamento), la quale per mero errore aveva effettuato il relativo pagamento in favore della società di factoring “Intesa Mediofactoring” del gruppo Intesa San Paolo Banco di Napoli,
a cui la aveva ceduto alcuni crediti ( fino alla mensilità di agosto CP_1
2007) ma non quello in questione. Ciò nondimeno quest'ultima aveva preteso gli interessi di € 856,23 sulla fattura relativa alla mensilità del settembre 2007, pagata prima della presunta scadenza dei 180 giorni.
17 Tale circostanza è stata anche confermata dalla sentenza del Tribunale di Nola n. 1166/2015, pubblicata il 21 aprile 2015 paSSta in giudicato.
Tuttavia il Giudice, nella sentenza oggi impugnata, ha del tutto omesso di pronunciarsi al riguardo, anzi ha confermato il decreto ingiuntivo opposto e quindi la relativa condanna nei confronti della al Parte_1
pagamento degli interessi moratori commerciali maturati sui ritardi nelle forniture, di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, effettuate dal gennaio
2003 al settembre 2007, ivi inclusa quindi la mensilità che è risultata poi essere stata tempestivamente saldata.
Ergo, come richiesto dall'appellante, dall'importo originariamente ingiuntole in pagamento, con il decreto monitorio, va detratta la somma corrispondente agli interessi calcolati sulla fattura del settembre 2007 ingiustamente a lei addebitati.
Tanto considerato, il motivo esaminato va accolto per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, il decreto ingiuntivo opposto n. 784/2010 va revocato, e la va condannata a pagare alla Parte_1
la minore somma di € 11.004,2 ( € 11.860,43 importo ingiunto in CP_1
d.i. - € 856,23 interessi non dovuti), oltre interessi legali dalla meSS in mora al dì dell'effettivo soddisfo (secondo il criterio stabilito nel decreto monitorio e non contestato).
5. A questo punto, la regolamentazione delle spese processuali deve essere compiuta facendo applicazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve
18 procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ebbene, per il principio di soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello (che solo in misura marginale ha inciso sull' originario importo di condanna del Tribunale) le spese di lite della fase monitoria, del primo e del secondo grado di giudizio sostenute dalla vanno poste a CP_1
carico di ( comunque soccombente) e liquidate, Controparte_2
come in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM
147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da € 5.200,01 fino a € 26.000,00 tenuto conto del credito ingiunto in monitorio) e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello, ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21
[ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n.
55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il
compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare
19 o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – con atto di citazione Parte_1
per l'udienza del 3 aprile 2020, notificato il 30 dicembre 2019 nei confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore- avverso CP_1
la sentenza n. 1264/2019 pronunziata dal Tribunale di Nola – Prima Sezione
Civile, il 28 maggio 2019, così provvede:
A) in parziale accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza,
revoca il decreto ingiuntivo n. 784/2010 e condanna a Parte_1
pagare alla la somma di € 11.004,2, oltre interessi legali CP_1
dalla meSS in mora;
B) condanna a pagare in favore della e spese Parte_1 CP_1
di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado- con attribuzione all'avv. Pasquale De Stefano - in € 410,70 per spese vive, €
5.077,00 per compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado, in €. 3.066,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
20 dr.SS Marielda Montefusco dr. Michele Magliulo
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Michele Magliulo - Presidente -
- dr. Paolo Mariani - Consigliere -
- dr.SS Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5732/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., recante n. 1624/2019 del Tribunale di Nola- Prima Sezione Civile, pubblicata il 28 maggio 2019vertente
TRA
(codice fiscale , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'avv. Nicola Cuomo (codice fiscale ), in virtù CodiceFiscale_2
della procura in atti appellante
1 E
la (partita iva ), con sede legale in Napoli al viale CP_1 P.IVA_1
Gramsci n. 17/B, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa n dall'avv. Pasquale De Stefano (codice fiscale
[...]
), in virtù della procura in atti -appellata- C.F._3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con decreto ingiuntivo n. 784/2010 del 28 aprile 2010, notificato il
20 maggio 2010, emesso su ricorso della il Tribunale di Nola CP_1
ingiungeva ad , quale titolare dell'omonima farmacia sita in Parte_1
Agerola, il pagamento di €. 11.860,43, a titolo d'interessi commerciali ex d.lgs.
n. 231/02, oltre interessi dalla data della meSS in mora del 21 luglio 2008, spese e competenze della procedura monitoria, come da note di debito del 30 novembre 2007, del 9 gennaio 2008 e del 18 novembre 2008.
A fondamento della pretesa monitoria, la società ricorrente asseriva:
-di aver fornito, nell'ambito della propria attività commerciale di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, alla “Farmacia Pappalardo” dr.SS Adele, corrente in Agerola, alla Via Armando Diaz n. 14, prodotti farmaceutici e pa- rafarmaceutici negli anni compresi dal 2003 al 2007;
-che la consegna di tali prodotti avveniva quotidianamente, mentre il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato entro 150 giorni dalla data della fattura riepilogativa emeSS a fine mese per il periodo compreso dal 2003 al 31
2 ottobre 2005, ed entro 180 giorni dalla data della fattura mensile per il periodo compreso dal 30 novembre 2005 al 30 settembre 2007;
-che il mancato rispetto delle scadenze di pagamento concordate ha comportato la maturazione di interessi commerciali moratori ex d.lgs 231/2002
per un importo totale di euro 11.860,43, come risulta dalle note di debito del 30 novembre 2007, 9 gennaio 2008 e 18 novembre 2008, oltre gli interessi legali dalla data della meSS in mora del 27 giugno 2008, ricevuta dall'opponente in data
21 luglio 2008.
I.2. Avverso detto d.i. – con citazione per l'udienza del 6 dicembre 2010, notificata il 28 giugno 2010 - proponeva opposizione Parte_1
deducendo che:
- il rapporto contrattuale di fornitura di prodotti farmaceutici e pa- rafarmaceutici tra le parti in causa era iniziato sin dal 1991, cioè non appena ella era divenuta titolare della omonima farmacia sita in Agerola;
-la consegna della merce, previo ordine telefonico o a mezzo fax della farmacista, avveniva mediante corrieri alle dipendenze della società la quale, alla fine di ogni mese, emetteva un'unica fattura riepilogativa di tutta la merce consegnata;
- la farmacista provvedeva al pagamento delle fatture mensili riepilogative mediante assegno bancario consegnato direttamente al corriere;
- in genere, il pagamento avveniva entro 180 giorni dalla consegna della fattura riepilogativa mensile ma non esisteva tra le parti un termine fisso per il pagamento tanto è vero che nel corso del ventennale rapporto commerciale, mai 3 la società grossista aveva preteso il pagamento dei (non dovuti) interessi su fatture pagate oltre tale termine e giammai aveva imputato i pagamenti effettuati oltre i 180 giorni prima agli interessi per ritardato pagamento e poi alla sorte capitale;
essi erano effettuati direttamente a saldo dell'importo delle fatture;
- era oramai pacifico e concordato tra le parti in causa che –per il notorio ritardato pagamento delle mensilità da parte delle Asl (e prima ancora delle Usl) ai farmacisti- non vi era un termine di pagamento, salva ovviamente la facoltà della società di interrompere in ogni momento la fornitura quotidiana della merce e pretendere il pagamento immediato della sorte capitale maturata;
-soltanto in data 21 luglio 2008 (dopo oltre 17 anni di rapporti) la farmacista si era vista consegnare la lettera del 27 giugno 2008 con cui la società
(allora in liquidazione), chiedeva non solo la corresponsione dei CP_1
(non dovuti) interessi ma per di più chiedeva la corresponsione degli stessi nella misura prevista dal d.lgs. n. 231/2002, certamente non applicabile al caso di specie ratione temporis, poiché –come detto- il contratto di fornitura dei farmaci tra la farmacista e la detta società era iniziato nel 1991, quindi Parte_1
in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 231/02. La società chiedeva, in particolare, il pagamento di €. 11.008,00 a titolo di interessi moratori e di €. 11.711,33 per la fattura non pagata del mese di settembre
2007;
-nello stesso giorno in cui riceveva la suddetta lettera, la farmacista, tramite il suo avvocato -con missiva a.r. del 21 luglio 2008, giunta a
4 destinazione il 23 luglio 2008- contestava il mancato pagamento della fattura della mensilità di settembre 2007 evidenziando di aver pagato ogni fornitura, ed inoltre contestava la richiesta di qualunque tipo d'interessi moratori non dovuti per i motivi in precedenza esposti ed, infine, asseriva che la società non aveva comunque fatto comprendere come era giunta a chiedere il pagamento di tale iperbolica somma;
-il presunto credito era prescritto;
-non erano dovuti gli interessi anatocistici dalla data della lettera di meSS in mora del 21 luglio 2008 come aveva statuito il giudice nel d.i. opposto ma tutt'al più dalla domanda giudiziale del 20 maggio 2010 e soltanto a scadenze semestrali.
Ciò premesso, la chiedeva al Giudice adito di revocare il d.i. Parte_1
opposto e di rigettare l'infondata domanda di controparte con vittoria di spese e competenze del giudizio di opposizione.
I.3. La società si costituiva in giudizio asserendo: CP_1
-l'improcedibilità dell'opposizione per essere stata iscritta il nono giorno successivo alla notifica anziché entro cinque giorni da eSS come stabilito dall'allora recentessima sentenza n. 19246 della corte di caSSzione, a sezioni unite, che aveva cambiato indirizzo dopo oltre 50 anni;
-il mancato pagamento della fattura relativa alla mensilità di settembre
2007 e quindi la debenza su di eSS degli interessi moratori;
-che le parti avessero stabilito un termine per il pagamento delle forniture;
5 -l'applicabilità degli interessi ex d.lgs 231/02, trattandosi di un contratto di durata o ad esecuzione differita, con la conseguenza che andavano distinti i due momenti di stipulazione dell'accordo ed esecuzione del rapporto che sarebbe stata soggetta ai muta- menti giuridici, con conseguente applicabilità della disciplina introdotta nel 2002.
Chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della spiegata opposizione, e nel merito, il suo rigetto, perché assolutamente infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata, con condanna alle spese della controparte.
I.4. Il Giudice (giusta ordinanza del 27 dicembre 2010) conceSS la provvisoria esecuzione del d.i. opposto assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.., depositate le rispettive memorie ex art. 183 c.p.c., reputava che la causa non necessitasse di alcuna attività istruttoria ( e non ammetteva l'interrogatorio formale e la prova orale richiesti dall'opponente) e fiSSva l'udienza di precisazione delle conclusioni.
I.5. Nelle more del presente giudizio, la chiedeva ed otteneva CP_1
dal Tribunale di Nola il d.i. n. 2305/2010 di €. 14.060,29 (di cui €. 11.711,33 a titolo di sorte ed €. 2.348,96 per interessi di mora dal 26.07.2010) per il mancato pagamento della contestata fattura relativa al mese di settembre 2007, contro cui la dr.SS proponeva opposizione introduttiva del giudizio avente r.g. Parte_1
n. 1176/2011 Il tribunale di Nola accoglieva l'opposizione con la sentenza n.
1166/2015 con cui revocava il d.i. opposto avendo accertato l'avvenuto tempestivo pagamento della citata fattura (come del resto sostenuto sin dall'inizio dalla dr.SS anche nell'opposizione introduttiva del Parte_1
6 primo grado del presente giudizio) e condannava la al pagamento delle CP_1
spese giudiziali.
I.6. Con la sentenza n. 1624/2019 impugnata nel presente giudizio, il
Giudice ha così provveduto:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, confermando integralmente il de- creto ingiuntivo n. 784/2010 del 22.4.2010, dichiara il medesimo esecutivo ai sensi dell'art 653 cpc;
b)condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali del pre- sente giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.148,70, di cui €. 410,70 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Pasquale De Stefano,
per dichiarazione di fattone anticipo.
II.1. Avverso detta sentenza – con citazione per l'udienza del 3 aprile
2020, ritualmente notificata - proponeva appello articolando Parte_1
i motivi di seguito rubricati:
I “Primo motivo: Inesistenza del diritto della società al pagamento CP_1
di interessi moratori né nella misura di cui al d.lgs n. 231/2002 né quella di cui
al tasso legale. Il giudice di primo grado avrebbe dovuto revocare il d.i. opposto
e rigettare totalmente la domanda della società opposta condannandola al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'opponente” (cfr. pag. 6 dell'atto di appello);
II. “Secondo motivo subordinato al caso di parziale accoglimento del primo
motivo di appello, cioè qualora l'on.le collegio adito NON reputi dovuti gli
7 interessi moratori di cui al d.lgs n. 231/2002 ma quelli al tasso legale” (cfr. pag.
20 dell'atto di appello);
III. “Terzo motivo d'appello subordinato al caso in cui l'on.le collegio adito reputi dovuti gli interessi moratori di cui al d.lgs n. 231/2002. Nullità parziale
della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli art. 112 e 132
c.p.c.nella parte in cui il giudice di primo grado non si è pronunciato sull'eccezione dell'opponente relativa alla non debenza degli interessi moratori di cui alla fattura del mese di settembre 2007, che è stata pagata tempestivamente a differenza di quanto asserito da controparte”
IV.Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c. in
combinato disposto con gli artt. 2697, 2729 e 2909 c.c.; il giudice monocratico non ha sottratto sull'inesistenza ritardato pagamento della mensilità di settembre 2007” (cfr. pag. 22 dell'atto di appello).
II.2. Con comparsa di risposta all'appello depositata il 15 febbraio 2023, si costituiva la deducendo l'infondatezza dell'interposto appello CP_1
chiedendone il rigetto.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza dell' 8 maggio 2025 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art. 127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti (30+20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Nola - premessi i principi generali sull'onere della prova in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, in base ai quali spetterebbe alla CP_1
dimostrare la fonte della propria pretesa, “mentre l'opponente era tenuta
[...]
a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa del primo” (cfr. pag. 4 della sentenza) e ritenendo che parte opponente non avesse adempiuto all'onere probatorio su di eSS gravante– ha respinto l'opposizione proposta da avverso il d.i.n. 784/2010, Parte_1
depositato il 28 aprile 2010, emesso in suo danno su ricorso della CP_1
ad oggetto il pagamento della somma di € 11.860,43 a titolo di interessi moratori commerciali maturati sulle forniture di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici eseguite nel periodo compreso dal 30 novembre 2005 al 30 settembre 2007, oltre interessi legali, perché, a suo dire, dalla documentazione allegata al fascicolo relativo alla fase monitoria si evinceva, da un lato, la debenza degli interessi di cui alla pretesa creditizia azionata, dall'altro, la mancata rinuncia da parte dell'opposta alla riscossione di qualsivoglia tipo di interessi.
A fondamento della decisione ha osservato che:
- non ha rilievo la contestazione relativa all'ambito di applicazione temporale del d.lgs 231/2002 - che secondo l'opponente non potrebbe trovare applicazione nel caso concreto riguardante contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002, ai sensi dell'art. 11 della menzionata normatica - perché nel caso di spese “viene indubbiamente in rilievo
9 una fattispecie negoziale rientrante nel novero dei c.d. contratti di durata (…) in particolare, dei contratti ad esecuzione periodica, nei quali la prestazione (…) si atteggia in una prospettiva unitaria o plurima
a seconda del profilo di indagine, sicchè appare corretto concludere che
le varie prestazioni si palesano, empiricamente come entità del tutto distinte”: di qui la sicura applicabilità della disciplina in tema di ritardato pagamento degli interessi richiesto dalla CP_1
trattandosi di forniture avvenute tra l'anno 2003 e l'anno 2008, “vale
a dire eseguite successivamente al citato termine di cui al d.lgs
231/202”;
- va riconosciuta la “sussistenza del ritardo nel pagamento da parte della dott.SS ) provata per tabulas, mercè la documentazione Parte_1
prodotta dalla società apposta (in cui risultano analiticamente e correttamente indicati i giorni di ritardo) laddove, per vero, non risulta specificamente contestata da parte opponente né la sussistenza di detto ritardo ( al contrario dal tenore degli atti difensivi dell'opponente
è evidente un sostanziale riconoscimento di tale decisiva circostanza) né la ricorrenza di un termine di pagamento superiore ai 30 giorni legislativamente previsti”.
2. Con il primo motivo di appello, deduce la erroneità Parte_1
della sentenza impugnata laddove il primo Giudice - ritenendo applicabile alla fattispecie in questione la disciplina prevista da dlgs n. 231/2002 in base al presupposto di fatto che il pagamento degli interessi richiesto dalla CP_1
fosse attinente a forniture avvenute tra l'anno 2003 e l'anno 2008, vale a dire a
10 forniture eseguite successivamente al giorno 8 agosto 2002- ha riconosciuto la debenza degli interessi di cui alla pretesa creditizia azionata in monitorio, non solo perché documentalmente provata dalla ma anche perché, a CP_1
dire del Giudicante, la steSS farmacista non avrebbe contestato i ritardi nei pagamenti.
Di contro, l'appellante, partendo dall'assunto che la disciplina sulle transazioni commerciali non sia nel caso concreto applicabile e che comunque i dedotti ritardi non siano stati provati dalla ricorrente ma siano stati da eSS tempestivamente contestati, chiede la riforma della sentenza con la revoca del d.i. opposto ed il totale rigetto della domanda monitoria, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Le deduzioni della vanno respinte. Parte_1
2.1. Come già esposto dal Giudice di primo grado in sentenza, il giudizio d opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, nel quale incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Difatti, l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale - l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale - ha l'onere di provare i fatti estintivi,
11 modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
Ebbene, tale prova nel caso in esame non è stata validamente offerta.
2.2. Si ricorda infatti che la ricorrente (attrice in senso CP_1
sostanziale) ha introdotto il presente giudizio, ingiungendo in via monitoria nei confronti della dr.SS , titolare della omonima farmacia, il Parte_1
pagamento dell'importo di € 11.860,43 “come risulta dalle note di debito
777837 del 30.11.2007, 9 del 9.1.2008, 687 del 18.11.2008”, allegando al ricorso una serie di documenti contabili, tra cui note di debito, estratti conto clienti e un estratto riepilogativo della scadenza dei pagamenti recante un prospetto sintetico anno per anno del conteggio degli interessi, con la data delle fatture, la dilazione di pagamento, la scadenza di pagamento, la data incasso sorta capitale, giorni ritardo del pagamento, tasso applicato e interessi maturati.
A fonte di tale documentazione, la , richiesta, quindi, di Parte_1
pagare gli interessi commerciali maturati sui ritardi nel saldo delle forniture di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici negli anni compresi dal 2003 al 2007, rese dalla , non ha affatto contestato: né di avere ricevuto le Parte_2
forniture di cui alle note di debito allegate al ricorso monitorio, né il prospetto di calcolo collegato. Ma, al fine di paralizzare l'avversa pretesa, nel tentativo di sconfeSSre il ritardo da eSS colpevolmente maturato nei pagamenti, ha genericamente dedotto che “il pagamento avveniva entro 180 giorni dalla consegna della fattura riepilogativa mensile ma non esisteva tra le parti un
termine fisso per il pagamento tanto è vero che nel corso del ventennale rapporto commerciale, mai la società grossista ha preteso il pagamento di
12 interessi su fatture pagate oltre tale termine” (cfr. pag. 3 dell'atto di opposizione).
Quindi, anziché offrire la prova dei “fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea”, vale a dire, nel caso specifico, del tempestivo pagamento delle prestazioni rese dalla ditta fornitrice, nel denegare ogni sua responsabilità, ha semplicemente asserito che non esistessero “patti che le imponessero di pagare le fatture entro 150/180 giorni dalla loro emissione” ovvero entro un termine “prestabilito”, “salva ovviamente la facoltà della società di interrompere in ogni momento la fornitura quotidiana della merce e
pretendere il pagamento della sorte capitale maturata” , precisando anche che con la società fornitrice era finanche intervenuto un accordo, risalente a vent'anni prima, di non pretendere alcun interesse per ritardato pagamento.
In disparte ogni valutazione in merito alla veridicità e/o rilevanza, ai fini del presente giudizio, della circostanza da ultimo addotta (“mai la società grossista ha preteso il pagamento di interessi su fatture pagate oltre tale
termine” ) osserva la Corte che l'opponente non ha offerto alcuna prova, né documentale, né orale, in merito alla pretesa esistenza del termine convenzionale di 150/180 giorni dalla scadenza delle singole fatture per il relativo pagamento.
Pertanto, essendo indimostrata la previsione di tale termine convenzionale per il saldo, nella fattispecie in oggetto, cui è applicabile la disciplina sulle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 231/2002, dovrebbe
13 operare il termine legale di pagamento previsto all'art. 4 del citato decreto, in base al quale:
-“gli interessi moratori decorrono, senza che sia neceSSria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” (comma
1 );
- “Salvo quanto previsto dai commi 3,4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: a) 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente
…… (comma 2)
Senonchè, osserva la Corte, tale disciplina relativa al computo dei ritardi nel pagamento delle fatture commerciali, comunque meno favorevole all'appellante, nemmeno è stata richiesta e/o applicata dalla ricorrente CP_1
nel prospetto di calcolo degli interessi, prodotto in sede monitoria ( che si
[...]
ricorderà non è stato specificamente contestato dalla odierna appellante): sicchè, non potendo andare ultra petita, né addivenire ad una pronuncia in peius per l'appellante (ove non sia stata proposta dall'altra parte impugnazione incidentale) rimane fermo il conteggio dei “giorni ritardo” e degli interessi maturati sui ritardi così calcolati, riportato dalla ricorrente nei suoi schemi.
Riguardo poi all'applicabilità degli interessi commerciali al caso in esame a parere di chi scrive, anche a parere di chi scrive, non vi è dubbio che trovi applicazione il decreto legislativo n. 231/2002 atteso che l'art. 11, comma primo del citato decreto stabilisce che “ Le disposizioni del presente decreto non
si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002”. Tale divieto opera
14 solo per i contratti di fornitura in cui una parte si assume l'obbligo dietro corrispettivo di effettuare periodicamente delle forniture di beni / servizi, ovvero per i contratti caratterizzati da una unica obbligazione che viene frazionate nel tempo.
In realtà il rapporto di fornitura intercorrente tra la farmacia opponente e la società opposta si configura come “contratto di durata o ad esecuzione differita” in quanto ha ad oggetto diverse prestazioni, ciascuna autonoma dall'altra, la cui esecuzione si è sviluppata nel corso del tempo ( con conseguente applicabilità per le prestazioni successive all'8 agosto 2002 delle nuove disposizioni sopravvenute).
In tale tipo di contratti occorre distinguere l'accordo negoziale, da cui deriva il regolamento negoziale che si esaurisce con la stipulazione dei “patti” che le parti hanno inteso stabilire, dal rapporto giuridico che ne consegue, che rileva in sede di esecuzione. La stipulazione dell'accordo e la esecuzione del rapporto risultano distinti sul piano temporale, in quanto l'una si esaurisce con la stipulazione, l'altro, invece, si pone in una prospettiva temporale successiva e continuativa rispetto all'accordo. È dunque possibile che circostanze oggettive e sopravvenute intervengano ad alterare l'assetto giuridico originario degli interessi imponendo la necessità di ristabilire l'equilibrio originario del sinallagma contrattuale mediante revisione o rinegoziazione del rapporto e dello stesso contratto.
Pertanto, dovendosi ricondurre le prestazioni della CP_1
nell'ambito delle obbligazioni di durata, è ammissibile, contrariamente a quanto
15 deduce l'appellante, l'applicazione della normativa sopravvenuta di cui al D.lgs n. 231/2002.
La giurisprudenza anche di merito intervenuta sul tema- condivisa da questo Collegio- è concorde nel ritenere che vada riconosciuta la diretta applicabilità della disciplina di cui al D.lgs 231/2002 limitatamente alla prestazioni rese a partire da tale data perché tali contratti si atteggiano come rapporti di durata per molti aspetti sovrapponibili allo schema della somministrazione che si connota per una funzione giuridica unitaria, scandita da una pluralità di atti esecutivi che conservano una loro specifica autonomia ed identità.
Per quanto detto, il motivo di appello esaminato va rigettato.
3. Al rigetto del primo motivo di appello consegue l'assorbimento del secondo “subordinato al caso di parziale accoglimento del primo motivo di appello, cioè qualora l'on.le collegio adito non reputi dovuti gli interessi moratori di cui al d.lgs n. 231/2002 ma quelli di cui al tasso legale” (cfr. pag. 20 dell'atto di appello).
4. Va invece accolto il terzo motivo di gravame “subordinato al caso in cui l'on collegio adito reputi dovuti gli interessi moratori di cui al d.lgs n.
231/2002” (cfr. pag. 22 dell'atto di appello), con cui l'appellante
[...]
lamenta la nullità parziale della sentenza “per violazione e/o falsa Parte_1
applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.”, “nella parte in cui il giudice di primo grado non si è pronunciato sull'eccezione dell'opponente relativa alla non
debenza degli interessi moratori di cui alla fattura del mese di settembre 2007,
16 che è stata pagata tempestivamente a differenza di quanto asserito da controparte” - e per “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115, comma 1
c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 2697, 2729 e 2909 c.c.”, laddove il
Giudice “ non ha sottratto dalla somma ingiunta gli interessi di 856,23
erroneamente calcolati sull'inesistente ritardato pagamento della mensilità di settembre 2007” .
Ed invero nell'atto di opposizione la aveva espreSSmente Parte_1
dedotto di avere pagato la fattura relativa al mese di settembre 2007, di €
11.711,33 in data 28 febbraio 2008, cioè prima che la società Parte_3
richiedesse il pagamento con la lettera di meSS in mora del 21 luglio 2008 e dunque anche prima dei 180 giorni previsti dai presunti patti sugli interessi, tanto è vero che su tale fattura la società aveva inopinatamente CP_1
calcolato in € 856,23 gli interessi a decorrere dalla data del 28 marzo 2008 al
18 novembre 2008 ( come da prospetto di calcolo allegato al ricorso monitorio).
Il saldo di detta fattura, avvenuto ( si ripete) in data 28 febbraio
2008, era stato peraltro provato documentalmente dalla (attraverso Parte_1
l'estratto conto del febbraio 2008 ed il bonifico bancario di pagamento), la quale per mero errore aveva effettuato il relativo pagamento in favore della società di factoring “Intesa Mediofactoring” del gruppo Intesa San Paolo Banco di Napoli,
a cui la aveva ceduto alcuni crediti ( fino alla mensilità di agosto CP_1
2007) ma non quello in questione. Ciò nondimeno quest'ultima aveva preteso gli interessi di € 856,23 sulla fattura relativa alla mensilità del settembre 2007, pagata prima della presunta scadenza dei 180 giorni.
17 Tale circostanza è stata anche confermata dalla sentenza del Tribunale di Nola n. 1166/2015, pubblicata il 21 aprile 2015 paSSta in giudicato.
Tuttavia il Giudice, nella sentenza oggi impugnata, ha del tutto omesso di pronunciarsi al riguardo, anzi ha confermato il decreto ingiuntivo opposto e quindi la relativa condanna nei confronti della al Parte_1
pagamento degli interessi moratori commerciali maturati sui ritardi nelle forniture, di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, effettuate dal gennaio
2003 al settembre 2007, ivi inclusa quindi la mensilità che è risultata poi essere stata tempestivamente saldata.
Ergo, come richiesto dall'appellante, dall'importo originariamente ingiuntole in pagamento, con il decreto monitorio, va detratta la somma corrispondente agli interessi calcolati sulla fattura del settembre 2007 ingiustamente a lei addebitati.
Tanto considerato, il motivo esaminato va accolto per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, il decreto ingiuntivo opposto n. 784/2010 va revocato, e la va condannata a pagare alla Parte_1
la minore somma di € 11.004,2 ( € 11.860,43 importo ingiunto in CP_1
d.i. - € 856,23 interessi non dovuti), oltre interessi legali dalla meSS in mora al dì dell'effettivo soddisfo (secondo il criterio stabilito nel decreto monitorio e non contestato).
5. A questo punto, la regolamentazione delle spese processuali deve essere compiuta facendo applicazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve
18 procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ebbene, per il principio di soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello (che solo in misura marginale ha inciso sull' originario importo di condanna del Tribunale) le spese di lite della fase monitoria, del primo e del secondo grado di giudizio sostenute dalla vanno poste a CP_1
carico di ( comunque soccombente) e liquidate, Controparte_2
come in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM
147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da € 5.200,01 fino a € 26.000,00 tenuto conto del credito ingiunto in monitorio) e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello, ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21
[ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n.
55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il
compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare
19 o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – con atto di citazione Parte_1
per l'udienza del 3 aprile 2020, notificato il 30 dicembre 2019 nei confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore- avverso CP_1
la sentenza n. 1264/2019 pronunziata dal Tribunale di Nola – Prima Sezione
Civile, il 28 maggio 2019, così provvede:
A) in parziale accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza,
revoca il decreto ingiuntivo n. 784/2010 e condanna a Parte_1
pagare alla la somma di € 11.004,2, oltre interessi legali CP_1
dalla meSS in mora;
B) condanna a pagare in favore della e spese Parte_1 CP_1
di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado- con attribuzione all'avv. Pasquale De Stefano - in € 410,70 per spese vive, €
5.077,00 per compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado, in €. 3.066,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
20 dr.SS Marielda Montefusco dr. Michele Magliulo
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