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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4975 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10022/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10022/2024 R.G.
TRA
n. ad AVERSA (CE) il 16/07/1968 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
MA SE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI CP_1
LUCA, DE BENEDICTIS ITALA, CATALANO DAVIDE, UM CO E NG IDA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.-Con ricorso depositato in data 29/07/2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver inoltrato domanda amministrativa per l'accertamento dell'invalidità civile ai fini del conseguimento della pensione di inabilità e/o dell'assegno mensile di assistenza nonché della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92 che non aveva avuto esito positivo;
di aver quindi presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso detto decreto, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per le prestazioni richieste;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione della pensione di inabilità e/o dell'assegno mensile di assistenza di cui alla legge 118/71 nonché della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di cui in parte motiva.
Al riguardo va preliminarmente delimitato l'oggetto del giudizio di opposizione ad ATP.
Ebbene, ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p,c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla CTU.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistevano sostanzialmente nella critica alla precedente relazione tecnica, ritenuta dalla difesa della parte ricorrente incompleta per non aver adeguatamente valutato le patologie lamentate.
A seguito del dissenso formulato dall'istante, sono stati disposti chiarimenti della C.T.U., redatti dal dott. , in seguito all'esame della documentazione medica successiva depositata dall'istante. Per_1
Ebbene, il C.T.U. ha considerato il ricorrente affetto da: “Bronchite cronica enfisematosa con associata sindrome delle apnee ostruttive del sonno (Cod. 6456) Sinusite (Cod. 6012) Sindrome depressiva (Cod. 2205) La bronchite cronica di tipo enfisematoso con associata sindrome OSAS conferisce un grado di inabilità del 65 % La sinusite conferisce un grado di inabilità del 15% La sindrome depressiva conferisce un grado di inabilità del 25%” ed ha concluso ritenendo sussistenti i presupposti sanitari necessari per beneficiare dell'assegno di invalidità civile a decorrere da maggio
2024.
Il consulente nominato ha esaminato tutta la documentazioni medica in atti, ha valutato in modo adeguato ed esaustivo tutte le patologie indicate da parte istante in ricorso ed ha indicato per ciascuna patologia lamentata l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito ed il grado di invalidità accertato applicando la tabella di cui al D.M. del 05/02/1992, esprimendo le seguenti considerazioni medico-legali: “Le patologie considerate inducono complessivamente un grado di inabilità del 80 %.
Per il raggiungimento di tale risultato si è applicata la formula riduzionistica o di Balthazard, da
2 utilizzare quando si è in presenza di menomazioni plurime coesistenti, cioè quelle menomazioni che interessano organi o apparati funzionalmente distinti tra loro. Il paziente è quindi da considerare soggetto invalido con una percentuale di inabilità lavorativa del 70% a partire dalla data della domanda amministrativa e soggetto invalido con inabilità lavorativa dell'80% a partire dal mese di maggio 2024. In relazione alla richiesta di handicap il signor non è da ritenersi Parte_1 soggetto abbisognevole di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella vita individuale e nella vita di relazione e pertanto è da considerare in una condizione di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/92 a partire dalla data della domanda amministrativa.
Le motivate conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e, pertanto, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Sul punto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
L'opposizione va, pertanto, accolta, ricordandosi il principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Va, invece, rigettata la domanda di condanna dell'ente in quanto nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad
3 accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (cfr. in questo senso da ultima Cass. 9755 del 2019).
3.-Il riconoscimento di una sola delle prestazioni richieste da una data successiva sia alla domanda amministrativa che al deposito del ricorso per ATPO giustifica la compensazione integrale delle spese.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, si pongono definitivamente a carico dell' , stante l'esito positivo dell'accertamento. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Raffaela Sorrentino, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara concluso il procedimento di A.T.P. n. R.G. 13473/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente Parte_1 la sussistenza del requisito sanitario utile per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza con percentuale dell'80% a decorrere da maggio 2024;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaela Sorrentino
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10022/2024 R.G.
TRA
n. ad AVERSA (CE) il 16/07/1968 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
MA SE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI CP_1
LUCA, DE BENEDICTIS ITALA, CATALANO DAVIDE, UM CO E NG IDA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.-Con ricorso depositato in data 29/07/2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver inoltrato domanda amministrativa per l'accertamento dell'invalidità civile ai fini del conseguimento della pensione di inabilità e/o dell'assegno mensile di assistenza nonché della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92 che non aveva avuto esito positivo;
di aver quindi presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso detto decreto, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per le prestazioni richieste;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione della pensione di inabilità e/o dell'assegno mensile di assistenza di cui alla legge 118/71 nonché della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di cui in parte motiva.
Al riguardo va preliminarmente delimitato l'oggetto del giudizio di opposizione ad ATP.
Ebbene, ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p,c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla CTU.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistevano sostanzialmente nella critica alla precedente relazione tecnica, ritenuta dalla difesa della parte ricorrente incompleta per non aver adeguatamente valutato le patologie lamentate.
A seguito del dissenso formulato dall'istante, sono stati disposti chiarimenti della C.T.U., redatti dal dott. , in seguito all'esame della documentazione medica successiva depositata dall'istante. Per_1
Ebbene, il C.T.U. ha considerato il ricorrente affetto da: “Bronchite cronica enfisematosa con associata sindrome delle apnee ostruttive del sonno (Cod. 6456) Sinusite (Cod. 6012) Sindrome depressiva (Cod. 2205) La bronchite cronica di tipo enfisematoso con associata sindrome OSAS conferisce un grado di inabilità del 65 % La sinusite conferisce un grado di inabilità del 15% La sindrome depressiva conferisce un grado di inabilità del 25%” ed ha concluso ritenendo sussistenti i presupposti sanitari necessari per beneficiare dell'assegno di invalidità civile a decorrere da maggio
2024.
Il consulente nominato ha esaminato tutta la documentazioni medica in atti, ha valutato in modo adeguato ed esaustivo tutte le patologie indicate da parte istante in ricorso ed ha indicato per ciascuna patologia lamentata l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito ed il grado di invalidità accertato applicando la tabella di cui al D.M. del 05/02/1992, esprimendo le seguenti considerazioni medico-legali: “Le patologie considerate inducono complessivamente un grado di inabilità del 80 %.
Per il raggiungimento di tale risultato si è applicata la formula riduzionistica o di Balthazard, da
2 utilizzare quando si è in presenza di menomazioni plurime coesistenti, cioè quelle menomazioni che interessano organi o apparati funzionalmente distinti tra loro. Il paziente è quindi da considerare soggetto invalido con una percentuale di inabilità lavorativa del 70% a partire dalla data della domanda amministrativa e soggetto invalido con inabilità lavorativa dell'80% a partire dal mese di maggio 2024. In relazione alla richiesta di handicap il signor non è da ritenersi Parte_1 soggetto abbisognevole di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella vita individuale e nella vita di relazione e pertanto è da considerare in una condizione di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/92 a partire dalla data della domanda amministrativa.
Le motivate conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e, pertanto, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Sul punto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
L'opposizione va, pertanto, accolta, ricordandosi il principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Va, invece, rigettata la domanda di condanna dell'ente in quanto nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad
3 accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (cfr. in questo senso da ultima Cass. 9755 del 2019).
3.-Il riconoscimento di una sola delle prestazioni richieste da una data successiva sia alla domanda amministrativa che al deposito del ricorso per ATPO giustifica la compensazione integrale delle spese.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, si pongono definitivamente a carico dell' , stante l'esito positivo dell'accertamento. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Raffaela Sorrentino, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara concluso il procedimento di A.T.P. n. R.G. 13473/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente Parte_1 la sussistenza del requisito sanitario utile per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza con percentuale dell'80% a decorrere da maggio 2024;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaela Sorrentino
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