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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 20/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente
TT OB, EL
VINCIGUERRA GABRIELE, Giudice
in data 20/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1093/2024 depositato il 28/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Proprietaria Ricorrente - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Geometra Libero Professionista - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Geometra Libero Professionista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024/GE0076666 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 570/2025 depositato il
20/06/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna un avviso con cui l'Agenzia del Territorio rettificava il classamento proposto in cat.
A2, classe 3 vani 9 con procedura Docfa avente per causale “esatta rappresentazione grafica” in cat. A1, classe 4, vani incontestati relativo a un appartamento in Genova, Indirizzo_1.
Il ricorrente lamenta in ricorso l'illegittimità dell'avviso per carenza di motivazione in quanto non consente di verificare l'iter logico seguito nel procedere al classamento in categoria A1 con conseguente lesione del diritto di difesa. In particolare la motivazione risulta priva di alcun contenuto tecnico estimativo limitandosi l'Ufficio a far riferimento ad alcune unità immobiliari prese a confronto. Nella specie l'atto non contiene alcun riferimento ai motivi estimativi per i quali viene disconosciuta la categoria A2 nonostante nel fabbricato siano presenti unità immobiliari censite in detta categoria.
Nel merito evidenzia le caratteristiche non di pregio della via in cui è ubicato l'immobile, priva di parcheggi e in zona ad alto grado di inquinamento ambientale ed acustico, mentre dal punto di vista delle caratteristiche intrinseche non sarebbero presenti impianti tecnologici di livello superiore al di la di quelli normalmente presenti in tutte le abitazioni. Contesta gli immobili presi a confronto dall'Ufficio che non sarebbero rilevanti ai fini dell'attribuzione della categoria impugnata.
L'Ufficio insiste nella pretesa.
Evidenzia come la parte già nel 2021 avesse presentato un docfa oggetto di avviso di accertamento mai impugnato con il quale l'Ufficio aveva provveduto al ripristino dell'immobile in cat. A1.
Richiama una sentenza della corte di giustizia con cui veniva confermata la medesima categoria A1 all'unità immobiliare limitrofa ed avente le medesime caratteristiche.
Lamenta l'uso strumentale della procedura docfa, per la quale peraltro l'obbligo di motivazione deve ritenersi osservato anche mediante l'indicazione dei dati oggettivi ed acclarati dall'Ufficio.
Nella specie l'immobile è classificato in A1 fin dall'impianto e nel tempo non sono venute meno le preesistenti caratteristiche intrinseche di signorilità proprie dell'appartamento. Non risultano variazioni allo stato dell'immobile tra il docfa presentato nel 2021 e quello del 2023.
Nel merito trattasi di immobile di pregio, posto nel pieno centro cittadino, in zona pedonale e a pochi passi da ogni tipologia di servizi. Ha una superficie di 244 mq, è dotato di 6 stanze, due bagni e un locale lavanderia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
- Per quanto concerne l'eccezione formulata in merito alla mancanza di una valida firma in calce all'atto impugnato deve osservarsi come la tesi sostenuta dal ricorrente non abbia, in realtà, alcun fondamento normativo. La questione che è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, infatti, riguarda l'art. 42 del
Dpr 600/73 inerente gli avvisi di accertentamento relativi alle II.DD., norma successivamente estesa anche all'Irap. In questo caso si fa espresso riferimento al fatto che gli avvisi debbano essere sottoscritti dal Direttore provinciale o, da funzionario della carriera direttiva, munito di delega, a pena di nullità. Norma, quindi, che non riguarda affatto il caso dell'avviso di accertamento catastale ove, a seguito dell'instaurarsi della procedura Docfa, l'Ufficio procede a rettificare la rendita "proposta" dal contribuente stesso. Di conseguenza, per rendere valido l'atto, si ritiene sufficiente, come nel caso di specie, l'indicazione, sia dell'autorità emanante
(cui è demandata la competenza dell'atto stesso), sia quella del soggetto o agente e, cioè, dell'organo (inteso come funzionario) della pubblica amministrazione a cui è attribuito il potere dell'emanazione dell'atto amministrativo. Nel caso in questione, poi, è appena il caso di osservare come l'atto risulti sottoscritto da dipendente avente qualifica dirigenziale;
- va, poi, premesso che questo Collegio, pur non negando il diritto per i contribuenti di richiedere una diversa classificazione catastale degli immobili, in caso del venir meno delle caratteristiche inizialmente possedute o, perchè frutto di un errore iniziale, ritiene, in conformità a quanto deciso dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18617/2020 (orientamento confermato dall'ordinanza n.31553/2022) che la procedura
Docfa non possa essere usata in modo strumentale per ottenere una diversa classificazione catastale, con una variazione al "ribasso" quando si è in presenza di minime variazioni interne che, di norma, costituiscono migliorie dell'immobile o in caso di semplice aggiornamento grafico, con l'unica eccezione del caso di frazionamento in due unità, quando questo riduca in modo considerevole la consistenza di entrambe.
- contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente, non condivisibile appare l'eccezione circa la carenza di motivazione dell'atto impugnato, alla luce di quanto stabilito dalla Suprema Corte che ritiene, nel caso di attribuzione della rendita catastale all'esito della procedura ” Docfa“, (articolo 2 del Dl 16/93 e Dm 701/94), che si instaura su iniziativa dei proprietari di unità immobiliari di nuova costruzione o che hanno subito variazioni edilizie e che prevede una stima diretta da parte dell'Ufficio, che l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile sia adempiuto mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio e della classe conseguentemente attribuita;
- la Suprema Corte giunge a tale conclusione in quanto la stima eseguita, è conosciuta o comunque facilmente conoscibile per il contribuente, il quale, mediante il raffronto con i dati indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso al Giudice tributario (Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenze nn. 2268/2014 e 16824/2006);
-la motivazione dell'atto di accertamento è, pertanto, da considerarsi completa ed esaustiva: l'Ufficio, non ha proceduto ad una riclassificazione dell'immobile, ma si è limitato, verificando che le caratteristiche non erano mutate, a riportare il classamento in quello precedente e già noto alla proprietà;
-nel merito, l'immobile riveste natura di abitazione di tipo signorile, con riferimento alle caratteristiche estrinseche ed intrinseche: è inserito in uno stabile ubicato nel pieno centro della Città, zona di alto valore immobiliare. Quartiere che non sembra a questo Collegio abbia subito negli anni un qualche decadimento considerando anche che si tratta di zona pedonale e che sono fruibili in modo agevole tutti i servizi. Trattasi di immobile di ampia superficie (244 mq), dotato di 6 stanze, due bagni e un locale lavanderia. Al contempo la parte non ha fornito prova esaustiva circa le caratteristiche intrinseche possedute dall'u.i.u che non sarebbe compatibili con la categoria attribuita. La superficie, inoltre, è superiore ai 160 mq limite secondo cui, in base alla nota circolare n.5/92, un immobile risulta ordinariamente censibile in categoria A1.
La Corte di Giustizia Tributaria ritiene, conseguentemente, non accoglibile il presente ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.000,00 complessivi.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 20/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente
TT OB, EL
VINCIGUERRA GABRIELE, Giudice
in data 20/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1093/2024 depositato il 28/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Proprietaria Ricorrente - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Geometra Libero Professionista - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Geometra Libero Professionista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024/GE0076666 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 570/2025 depositato il
20/06/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna un avviso con cui l'Agenzia del Territorio rettificava il classamento proposto in cat.
A2, classe 3 vani 9 con procedura Docfa avente per causale “esatta rappresentazione grafica” in cat. A1, classe 4, vani incontestati relativo a un appartamento in Genova, Indirizzo_1.
Il ricorrente lamenta in ricorso l'illegittimità dell'avviso per carenza di motivazione in quanto non consente di verificare l'iter logico seguito nel procedere al classamento in categoria A1 con conseguente lesione del diritto di difesa. In particolare la motivazione risulta priva di alcun contenuto tecnico estimativo limitandosi l'Ufficio a far riferimento ad alcune unità immobiliari prese a confronto. Nella specie l'atto non contiene alcun riferimento ai motivi estimativi per i quali viene disconosciuta la categoria A2 nonostante nel fabbricato siano presenti unità immobiliari censite in detta categoria.
Nel merito evidenzia le caratteristiche non di pregio della via in cui è ubicato l'immobile, priva di parcheggi e in zona ad alto grado di inquinamento ambientale ed acustico, mentre dal punto di vista delle caratteristiche intrinseche non sarebbero presenti impianti tecnologici di livello superiore al di la di quelli normalmente presenti in tutte le abitazioni. Contesta gli immobili presi a confronto dall'Ufficio che non sarebbero rilevanti ai fini dell'attribuzione della categoria impugnata.
L'Ufficio insiste nella pretesa.
Evidenzia come la parte già nel 2021 avesse presentato un docfa oggetto di avviso di accertamento mai impugnato con il quale l'Ufficio aveva provveduto al ripristino dell'immobile in cat. A1.
Richiama una sentenza della corte di giustizia con cui veniva confermata la medesima categoria A1 all'unità immobiliare limitrofa ed avente le medesime caratteristiche.
Lamenta l'uso strumentale della procedura docfa, per la quale peraltro l'obbligo di motivazione deve ritenersi osservato anche mediante l'indicazione dei dati oggettivi ed acclarati dall'Ufficio.
Nella specie l'immobile è classificato in A1 fin dall'impianto e nel tempo non sono venute meno le preesistenti caratteristiche intrinseche di signorilità proprie dell'appartamento. Non risultano variazioni allo stato dell'immobile tra il docfa presentato nel 2021 e quello del 2023.
Nel merito trattasi di immobile di pregio, posto nel pieno centro cittadino, in zona pedonale e a pochi passi da ogni tipologia di servizi. Ha una superficie di 244 mq, è dotato di 6 stanze, due bagni e un locale lavanderia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
- Per quanto concerne l'eccezione formulata in merito alla mancanza di una valida firma in calce all'atto impugnato deve osservarsi come la tesi sostenuta dal ricorrente non abbia, in realtà, alcun fondamento normativo. La questione che è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, infatti, riguarda l'art. 42 del
Dpr 600/73 inerente gli avvisi di accertentamento relativi alle II.DD., norma successivamente estesa anche all'Irap. In questo caso si fa espresso riferimento al fatto che gli avvisi debbano essere sottoscritti dal Direttore provinciale o, da funzionario della carriera direttiva, munito di delega, a pena di nullità. Norma, quindi, che non riguarda affatto il caso dell'avviso di accertamento catastale ove, a seguito dell'instaurarsi della procedura Docfa, l'Ufficio procede a rettificare la rendita "proposta" dal contribuente stesso. Di conseguenza, per rendere valido l'atto, si ritiene sufficiente, come nel caso di specie, l'indicazione, sia dell'autorità emanante
(cui è demandata la competenza dell'atto stesso), sia quella del soggetto o agente e, cioè, dell'organo (inteso come funzionario) della pubblica amministrazione a cui è attribuito il potere dell'emanazione dell'atto amministrativo. Nel caso in questione, poi, è appena il caso di osservare come l'atto risulti sottoscritto da dipendente avente qualifica dirigenziale;
- va, poi, premesso che questo Collegio, pur non negando il diritto per i contribuenti di richiedere una diversa classificazione catastale degli immobili, in caso del venir meno delle caratteristiche inizialmente possedute o, perchè frutto di un errore iniziale, ritiene, in conformità a quanto deciso dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18617/2020 (orientamento confermato dall'ordinanza n.31553/2022) che la procedura
Docfa non possa essere usata in modo strumentale per ottenere una diversa classificazione catastale, con una variazione al "ribasso" quando si è in presenza di minime variazioni interne che, di norma, costituiscono migliorie dell'immobile o in caso di semplice aggiornamento grafico, con l'unica eccezione del caso di frazionamento in due unità, quando questo riduca in modo considerevole la consistenza di entrambe.
- contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente, non condivisibile appare l'eccezione circa la carenza di motivazione dell'atto impugnato, alla luce di quanto stabilito dalla Suprema Corte che ritiene, nel caso di attribuzione della rendita catastale all'esito della procedura ” Docfa“, (articolo 2 del Dl 16/93 e Dm 701/94), che si instaura su iniziativa dei proprietari di unità immobiliari di nuova costruzione o che hanno subito variazioni edilizie e che prevede una stima diretta da parte dell'Ufficio, che l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile sia adempiuto mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio e della classe conseguentemente attribuita;
- la Suprema Corte giunge a tale conclusione in quanto la stima eseguita, è conosciuta o comunque facilmente conoscibile per il contribuente, il quale, mediante il raffronto con i dati indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso al Giudice tributario (Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenze nn. 2268/2014 e 16824/2006);
-la motivazione dell'atto di accertamento è, pertanto, da considerarsi completa ed esaustiva: l'Ufficio, non ha proceduto ad una riclassificazione dell'immobile, ma si è limitato, verificando che le caratteristiche non erano mutate, a riportare il classamento in quello precedente e già noto alla proprietà;
-nel merito, l'immobile riveste natura di abitazione di tipo signorile, con riferimento alle caratteristiche estrinseche ed intrinseche: è inserito in uno stabile ubicato nel pieno centro della Città, zona di alto valore immobiliare. Quartiere che non sembra a questo Collegio abbia subito negli anni un qualche decadimento considerando anche che si tratta di zona pedonale e che sono fruibili in modo agevole tutti i servizi. Trattasi di immobile di ampia superficie (244 mq), dotato di 6 stanze, due bagni e un locale lavanderia. Al contempo la parte non ha fornito prova esaustiva circa le caratteristiche intrinseche possedute dall'u.i.u che non sarebbe compatibili con la categoria attribuita. La superficie, inoltre, è superiore ai 160 mq limite secondo cui, in base alla nota circolare n.5/92, un immobile risulta ordinariamente censibile in categoria A1.
La Corte di Giustizia Tributaria ritiene, conseguentemente, non accoglibile il presente ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.000,00 complessivi.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00.