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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 5611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5611 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 154/2023
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione II
L'Avv.
L'Avv. Raffaella Greco, procuratrice costituita nell'interesse della parte opposta con le note scritte depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025 insiste per il rigetto dell'opposizione e per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice
Preso atto del deposito delle note scritte conclusive ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che tengono luogo dell'udienza del 16.12.2025, decide la controversia con la seguente sentenza incorporata al presente verbale sulla base delle questioni di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione esposte.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ES, sezione II, in persona del G.U. in applicazione Dr.ssa RT DA, ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 154/2023 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO
INGIUNTIVO, pendente
TRA
(C.F. ) in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1 individuale, residente in [...], elettivamente domiciliato in ES –
Villaggio Sereno Trav. XVI n. 45, presso lo studio dell'Avv. Francesco Buffoli che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
opponente
E in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla Via Nazionale Controparte_1
n. 60, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata in Sarnico, Piazza XX Settembre n. 24, presso lo studio
1 dell'Avv. Luca Vegini nonché presso gli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1 Email_2 opposta
CONCLUSIONI
Per l'opponente: in via preliminare rigettare ogni eventuale istanza avversa di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto la domanda avversa è inammissibile per carenza di legittimazione attiva, alla luce delle motivazioni sopra esposte. In via principale e nel merito: per i motivi sopra esposti, revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo in quanto la pretesa creditoria avversa è del tutto o in parte infondata, alla luce della nullità del contratto di mutuo avente per oggetto l'erogazione della somma di euro 40.000,00 ovvero, in ogni caso, della costituzione in pegno delle somme di cui alle polizze che si producono quali doc.ti 2-3.
In ogni caso: con rifusione di spese e competenze professionali ex D.M. 55/2014.
Per l'opposta: In via principale e nel merito: Rigettare l'opposizione proposta dal Sig. Parte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata e, per l'effetto, confermare integralmente
[...] il Decreto Ingiuntivo n. 3825/2022 (R.G. 10358/2022) emesso dal Tribunale di ES in data
23.09.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto opposto, accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del Sig. della Controparte_1 Parte_1 somma di € 49.776,43 (pari all'importo pagato in escussione alla Banca garantita), oltre interessi legali dalla data del pagamento (15.07.2021) sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannare
l'opponente al pagamento della predetta somma.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3.01.2023, in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3825/2022 con il quale il Tribunale di ES gli aveva ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di € 49.776,43 oltre interessi e spese di procedura, quale somma erogata dalla società in favore di a titolo di garanzia rispetto a n. 2 finanziamenti richiesti dall'opponente – CP_2 debitore.
Con l'opposizione proposta, il debitore deduceva il difetto di legittimazione attiva in capo alla perché questa in quanto titolare di un credito assistito da garanzia pubblica prestata da MCC CP_1 avrebbe dovuto agire attraverso il procedimento esattoriale e dunque attraverso l'iscrizione a ruolo
2 dell'importo dovuto ai sensi del D.P.R. n. 603/1977, del d. lgs. n .46/1999 e dell'art. 2 c. 4 D.M.
20.06.2005.
Nel merito, l'opponente deduceva la nullità del contratto di finanziamento n. 0454283409 perché stipulato al solo fine di ripianare una precedente esposizione debitoria insorta in virtù della stipula di un precedente contratto di mutuo con CC ES non adempiuto. Secondo l'opponente, allora, il finanziamento in questione difetterebbe della causa propria del mutuo perché sottoscritto al solo fine di consolidare la precedente esposizione debitoria con CC ES.
Sempre nel merito, parte opponente deduceva l'incertezza della somma ingiunta, in quanto i finanziamenti garantiti erano assistiti da n. 2 polizze che ove escusse a titolo di pegno avrebbero ridotto l'importo dovuto ad € 41.702,70.
Sulla scorta di tali motivi, l'opponente concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.04.2023 si costituiva la Controparte_1 la quale eccepiva l'infondatezza delle avverse eccezioni e concludeva per il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Disposti plurimi rinvii della causa per la pendenza di trattative di bonario componimento conclusesi negativamente, espletato il procedimento di mediazione e accolto l'ordine di esibizione delle polizze nei confronti di la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ai sensi CP_2 dell'art. 281 sexies c.p.c. dal precedente G.U. all'udienza del 29.01.2026.
Con decreto n. 86/2025 del Presidente del Tribunale di ES, il procedimento è stato assegnato allo scrivente Magistrato in virtù dell'art. 3 d.l. n. 117/2025 e anticipato alla data del 16.12.2025 per essere deciso ai sensi degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
1.Sul merito.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto ingiuntivo emesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. Corte
d'Appello di Messina 30.01.2023, n. 68). Ne consegue che la parte opposta, quale attore in senso sostanziale, ha l'onere di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, ossia l'avvenuto conferimento dell'incarico, l'effettivo espletamento dello stesso e l'entità delle prestazioni svolte.
Il creditore che agisce per l'adempimento, ha, infatti, l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
3 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Nella fattispecie in esame, la creditrice ha pienamente dimostrato i fatti Controparte_1 costitutivi della propria pretesa creditoria, avendo prodotto i contratti di garanzia prestati e l'avvenuto pagamento della garanzia rispetto alle rate di finanziamento rimaste inadempiute dall'opponente nei confronti della banca finanziatrice CP_2
Ciò posto va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal debitore. Cont Nel caso di specie, infatti, il debitore ha sottoscritto con n. 2 contratti di finanziamento garantiti dalla società di confidi a prima richiesta e controgarantiti da . Controparte_3
Nel momento in cui il mutuatario è rimasto inadempiente, ha escusso la garanzia prestata CP_4 dal confidi nei limiti del 60%, sicché legittimamente quest'ultimo ha agito al fine di recuperare il pagamento effettuato.
Parimenti priva di fondamento è la dedotta di nullità del contratto di finanziamento n. 045/4283409 perché sottoscritto al fine di consolidare la precedente esposizione debitoria. Sul punto è sufficiente richiamare il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n.
5841 del 5.03.2025 in virtù del quale il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Ne deriva che la finalità di ristrutturazione finanziaria indicata nella richiesta di garanzia del finanziamento non determina alcuna invalidità, perché
l'utilizzo del finanziamento al fine di ripianare pregresse passività non denota carenza o illiceità della causa, né viola norme imperative, né è contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto che le somme erogate sono utilizzate per ripianare i debiti del mutuatario. , il mutuatario è CP_5 libero di scegliere come destinare le somme erogate e dunque di impiegarle anche eventualmente per ripianare i propri debiti, essendo tale scelta lecita ed insindacabile da parte del giudice, giacché, in linea di principio, il motivo del finanziamento non entra nella causa del contratto.
Va, infine, rigettata l'opposizione rispetto alla pretesa incertezza della somma ingiunta.
Parte opponente ha dedotto di aver sottoscritto n. 2 polizze a titolo di pegno sui finanziamenti garantiti, sicché ove tali polizze siano state incassate dalla banca, la debitoria sarebbe di ammontare inferiore all'importo oggetto di decreto ingiuntivo.
4 Orbene, sulla base di tali circostanze e in accoglimento dell'ordine di esibizione formulato ex art. 210
c.p.c., il Tribunale di ES ha ordinato a e alla opposta la produzione delle polizze in CP_2 via integrale, la richiesta di escussione e l'eventuale avvenuto incasso delle stesse.
All'ordine del Tribunale ha risposto precisando di essere mero collocatore di polizze. CP_2
In sostanza il debitore non ha provato che o ha incassato le polizze Controparte_1 CP_2 sottoscritte, ond'è che in assenza di ulteriore documentazione di senso contrario, il decreto ingiuntivo non può che essere confermato.
2.Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornato al D.M. n. 147/2022 tenuto conto della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di ES, sezione II, in persona del G.U. in applicazione Dr.ssa RT DA, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 154/2023 avente ad oggetto
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, pendente tra in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale – opponente – e in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. – opposta – ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione; per l'effetto:
Conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3825/2022 emesso e depositato il 23.09.2022 dal Tribunale di ES in persona del G.U. Andrea Giovanni Melani;
Condanna in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale al pagamento, Parte_1 in favore di in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che ex Controparte_1
D.M. n. 55/2014 come aggiornato al D.M. n. 147/2022 si liquidano in complessivi € 4.618,00 per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge.
Così deciso in ES, il 16.12.2025
Il Giudice
RT DA
5
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione II
L'Avv.
L'Avv. Raffaella Greco, procuratrice costituita nell'interesse della parte opposta con le note scritte depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025 insiste per il rigetto dell'opposizione e per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice
Preso atto del deposito delle note scritte conclusive ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che tengono luogo dell'udienza del 16.12.2025, decide la controversia con la seguente sentenza incorporata al presente verbale sulla base delle questioni di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione esposte.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ES, sezione II, in persona del G.U. in applicazione Dr.ssa RT DA, ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 154/2023 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO
INGIUNTIVO, pendente
TRA
(C.F. ) in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1 individuale, residente in [...], elettivamente domiciliato in ES –
Villaggio Sereno Trav. XVI n. 45, presso lo studio dell'Avv. Francesco Buffoli che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
opponente
E in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla Via Nazionale Controparte_1
n. 60, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata in Sarnico, Piazza XX Settembre n. 24, presso lo studio
1 dell'Avv. Luca Vegini nonché presso gli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1 Email_2 opposta
CONCLUSIONI
Per l'opponente: in via preliminare rigettare ogni eventuale istanza avversa di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto la domanda avversa è inammissibile per carenza di legittimazione attiva, alla luce delle motivazioni sopra esposte. In via principale e nel merito: per i motivi sopra esposti, revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo in quanto la pretesa creditoria avversa è del tutto o in parte infondata, alla luce della nullità del contratto di mutuo avente per oggetto l'erogazione della somma di euro 40.000,00 ovvero, in ogni caso, della costituzione in pegno delle somme di cui alle polizze che si producono quali doc.ti 2-3.
In ogni caso: con rifusione di spese e competenze professionali ex D.M. 55/2014.
Per l'opposta: In via principale e nel merito: Rigettare l'opposizione proposta dal Sig. Parte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata e, per l'effetto, confermare integralmente
[...] il Decreto Ingiuntivo n. 3825/2022 (R.G. 10358/2022) emesso dal Tribunale di ES in data
23.09.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto opposto, accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del Sig. della Controparte_1 Parte_1 somma di € 49.776,43 (pari all'importo pagato in escussione alla Banca garantita), oltre interessi legali dalla data del pagamento (15.07.2021) sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannare
l'opponente al pagamento della predetta somma.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3.01.2023, in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3825/2022 con il quale il Tribunale di ES gli aveva ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di € 49.776,43 oltre interessi e spese di procedura, quale somma erogata dalla società in favore di a titolo di garanzia rispetto a n. 2 finanziamenti richiesti dall'opponente – CP_2 debitore.
Con l'opposizione proposta, il debitore deduceva il difetto di legittimazione attiva in capo alla perché questa in quanto titolare di un credito assistito da garanzia pubblica prestata da MCC CP_1 avrebbe dovuto agire attraverso il procedimento esattoriale e dunque attraverso l'iscrizione a ruolo
2 dell'importo dovuto ai sensi del D.P.R. n. 603/1977, del d. lgs. n .46/1999 e dell'art. 2 c. 4 D.M.
20.06.2005.
Nel merito, l'opponente deduceva la nullità del contratto di finanziamento n. 0454283409 perché stipulato al solo fine di ripianare una precedente esposizione debitoria insorta in virtù della stipula di un precedente contratto di mutuo con CC ES non adempiuto. Secondo l'opponente, allora, il finanziamento in questione difetterebbe della causa propria del mutuo perché sottoscritto al solo fine di consolidare la precedente esposizione debitoria con CC ES.
Sempre nel merito, parte opponente deduceva l'incertezza della somma ingiunta, in quanto i finanziamenti garantiti erano assistiti da n. 2 polizze che ove escusse a titolo di pegno avrebbero ridotto l'importo dovuto ad € 41.702,70.
Sulla scorta di tali motivi, l'opponente concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.04.2023 si costituiva la Controparte_1 la quale eccepiva l'infondatezza delle avverse eccezioni e concludeva per il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Disposti plurimi rinvii della causa per la pendenza di trattative di bonario componimento conclusesi negativamente, espletato il procedimento di mediazione e accolto l'ordine di esibizione delle polizze nei confronti di la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ai sensi CP_2 dell'art. 281 sexies c.p.c. dal precedente G.U. all'udienza del 29.01.2026.
Con decreto n. 86/2025 del Presidente del Tribunale di ES, il procedimento è stato assegnato allo scrivente Magistrato in virtù dell'art. 3 d.l. n. 117/2025 e anticipato alla data del 16.12.2025 per essere deciso ai sensi degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
1.Sul merito.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto ingiuntivo emesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. Corte
d'Appello di Messina 30.01.2023, n. 68). Ne consegue che la parte opposta, quale attore in senso sostanziale, ha l'onere di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, ossia l'avvenuto conferimento dell'incarico, l'effettivo espletamento dello stesso e l'entità delle prestazioni svolte.
Il creditore che agisce per l'adempimento, ha, infatti, l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
3 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Nella fattispecie in esame, la creditrice ha pienamente dimostrato i fatti Controparte_1 costitutivi della propria pretesa creditoria, avendo prodotto i contratti di garanzia prestati e l'avvenuto pagamento della garanzia rispetto alle rate di finanziamento rimaste inadempiute dall'opponente nei confronti della banca finanziatrice CP_2
Ciò posto va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal debitore. Cont Nel caso di specie, infatti, il debitore ha sottoscritto con n. 2 contratti di finanziamento garantiti dalla società di confidi a prima richiesta e controgarantiti da . Controparte_3
Nel momento in cui il mutuatario è rimasto inadempiente, ha escusso la garanzia prestata CP_4 dal confidi nei limiti del 60%, sicché legittimamente quest'ultimo ha agito al fine di recuperare il pagamento effettuato.
Parimenti priva di fondamento è la dedotta di nullità del contratto di finanziamento n. 045/4283409 perché sottoscritto al fine di consolidare la precedente esposizione debitoria. Sul punto è sufficiente richiamare il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n.
5841 del 5.03.2025 in virtù del quale il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Ne deriva che la finalità di ristrutturazione finanziaria indicata nella richiesta di garanzia del finanziamento non determina alcuna invalidità, perché
l'utilizzo del finanziamento al fine di ripianare pregresse passività non denota carenza o illiceità della causa, né viola norme imperative, né è contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto che le somme erogate sono utilizzate per ripianare i debiti del mutuatario. , il mutuatario è CP_5 libero di scegliere come destinare le somme erogate e dunque di impiegarle anche eventualmente per ripianare i propri debiti, essendo tale scelta lecita ed insindacabile da parte del giudice, giacché, in linea di principio, il motivo del finanziamento non entra nella causa del contratto.
Va, infine, rigettata l'opposizione rispetto alla pretesa incertezza della somma ingiunta.
Parte opponente ha dedotto di aver sottoscritto n. 2 polizze a titolo di pegno sui finanziamenti garantiti, sicché ove tali polizze siano state incassate dalla banca, la debitoria sarebbe di ammontare inferiore all'importo oggetto di decreto ingiuntivo.
4 Orbene, sulla base di tali circostanze e in accoglimento dell'ordine di esibizione formulato ex art. 210
c.p.c., il Tribunale di ES ha ordinato a e alla opposta la produzione delle polizze in CP_2 via integrale, la richiesta di escussione e l'eventuale avvenuto incasso delle stesse.
All'ordine del Tribunale ha risposto precisando di essere mero collocatore di polizze. CP_2
In sostanza il debitore non ha provato che o ha incassato le polizze Controparte_1 CP_2 sottoscritte, ond'è che in assenza di ulteriore documentazione di senso contrario, il decreto ingiuntivo non può che essere confermato.
2.Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornato al D.M. n. 147/2022 tenuto conto della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di ES, sezione II, in persona del G.U. in applicazione Dr.ssa RT DA, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 154/2023 avente ad oggetto
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, pendente tra in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale – opponente – e in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. – opposta – ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione; per l'effetto:
Conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3825/2022 emesso e depositato il 23.09.2022 dal Tribunale di ES in persona del G.U. Andrea Giovanni Melani;
Condanna in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale al pagamento, Parte_1 in favore di in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che ex Controparte_1
D.M. n. 55/2014 come aggiornato al D.M. n. 147/2022 si liquidano in complessivi € 4.618,00 per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge.
Così deciso in ES, il 16.12.2025
Il Giudice
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