TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/12/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2879/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2879/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il 16/05/1973, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. CONTE LAURA e l'Avv. GALLEANO CORRADO che li rappresentano e difendono per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto: di aver contratto matrimonio civile in CARAGLIO il 14/07/2012, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.11, parte II, serie C dell'anno 2012; pagina 1 di 4 che dal matrimonio è nata la figlia Elisa, a Cuneo, il 10.2.2011; che dal matrimonio non sono nati figli;
che i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza di omologa di questo Tribunale del
13.11.2024; che sin dalla separazione la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per lo scambio di note scritte in sostituzione di udienza;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore nata dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 14/07/2012 in CARAGLIO da , Parte_1
nata a [...] il [...], e da , nato a [...] il Parte_2
16/05/1973, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di
CARAGLIO al N. 11, parte II serie C dell'anno 2012, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 4 confermare, per quanto di ragione, le condizioni di cui alla sentenza di separazione ed in particolare:
o la figlia resterà affidata ad entrambi i genitori nelle forme dell'affidamento condiviso ex Persona_1
art. 337 ter c.c., con domiciliazione prevalente presso la madre. In particolare, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse ad essa relative quali quelle concernenti la salute,
l'istruzione e l'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione;
o il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa, previo accordo con la madre;
o in ogni caso, salvo diverso accordo, la figlia trascorrerà con il padre un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato pomeriggio al lunedì mattina e il padre potrà tenere con sé la figlia due giorni infrasettimanali nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, indicativamente il lunedì ed il mercoledì, ed un giorno nella settimana in cui trascorrerà con lui il fine settimana, indicativamente il mercoledì, compatibilmente con gli impegni lavorativi, dal rientro dalla scuola fino al mattino seguente;
o inoltre, la figlia trascorrerà con il padre una settimana durante le festività natalizie che ricomprenda ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, tre giorni durante le festività pasquali che ricomprendano ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta nonché quindici giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno;
o il SI. , oltre a provvedere al mantenimento diretto della figlia quando si Parte_2
troverà presso di lui, corrisponderà alla SI. ra , a titolo di assegno perequativo per il Parte_1
mantenimento della figlia, la somma mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese e ciò anche nel periodo estivo. Tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e ciò sino alla raggiunta autonomia economica della figlia, sempreché conservi la coabitazione prevalente con la madre;
o entrambi i genitori concorreranno alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, a quelle scolastiche (a titolo esemplificativo libri, trasporto, gite, ecc…) e a tutte le altre spese di carattere straordinario (accessorie - ad esempio doposcuola, ludico-sportive, ricreative - ad esempio centri estivi, etc…) tra loro concordate, nella misura del 60% il SI. e nella Parte_2
misura del restante 40% la SI. ra previa esibizione e consegna della relativa Parte_1
documentazione giustificativa ove uno di essi la richieda, e ciò fino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte della figlia. Nella stessa misura rispettivamente del 60% e del 40% entrambi i pagina 3 di 4 genitori potranno portare in detrazione ai fini delle dichiarazioni dei redditi i relativi esborsi mentre l'assegno unico universale competerà alla SI. ra;
Parte_1
o i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver definito in sede di separazione ogni reciproco rapporto di carattere patrimoniale nascente dal matrimonio e di rinunciare a qualsivoglia pretesa di natura economica l'uno nei confronti dell'altro;
o i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio dei documenti per l'espatrio, sia per sé sia per la figlia minore, con annotazione della medesima sul documento di entrambi;
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARAGLIO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 04/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2879/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il 16/05/1973, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. CONTE LAURA e l'Avv. GALLEANO CORRADO che li rappresentano e difendono per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto: di aver contratto matrimonio civile in CARAGLIO il 14/07/2012, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.11, parte II, serie C dell'anno 2012; pagina 1 di 4 che dal matrimonio è nata la figlia Elisa, a Cuneo, il 10.2.2011; che dal matrimonio non sono nati figli;
che i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza di omologa di questo Tribunale del
13.11.2024; che sin dalla separazione la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per lo scambio di note scritte in sostituzione di udienza;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore nata dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 14/07/2012 in CARAGLIO da , Parte_1
nata a [...] il [...], e da , nato a [...] il Parte_2
16/05/1973, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di
CARAGLIO al N. 11, parte II serie C dell'anno 2012, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 4 confermare, per quanto di ragione, le condizioni di cui alla sentenza di separazione ed in particolare:
o la figlia resterà affidata ad entrambi i genitori nelle forme dell'affidamento condiviso ex Persona_1
art. 337 ter c.c., con domiciliazione prevalente presso la madre. In particolare, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse ad essa relative quali quelle concernenti la salute,
l'istruzione e l'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione;
o il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa, previo accordo con la madre;
o in ogni caso, salvo diverso accordo, la figlia trascorrerà con il padre un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato pomeriggio al lunedì mattina e il padre potrà tenere con sé la figlia due giorni infrasettimanali nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, indicativamente il lunedì ed il mercoledì, ed un giorno nella settimana in cui trascorrerà con lui il fine settimana, indicativamente il mercoledì, compatibilmente con gli impegni lavorativi, dal rientro dalla scuola fino al mattino seguente;
o inoltre, la figlia trascorrerà con il padre una settimana durante le festività natalizie che ricomprenda ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, tre giorni durante le festività pasquali che ricomprendano ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta nonché quindici giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno;
o il SI. , oltre a provvedere al mantenimento diretto della figlia quando si Parte_2
troverà presso di lui, corrisponderà alla SI. ra , a titolo di assegno perequativo per il Parte_1
mantenimento della figlia, la somma mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese e ciò anche nel periodo estivo. Tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e ciò sino alla raggiunta autonomia economica della figlia, sempreché conservi la coabitazione prevalente con la madre;
o entrambi i genitori concorreranno alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, a quelle scolastiche (a titolo esemplificativo libri, trasporto, gite, ecc…) e a tutte le altre spese di carattere straordinario (accessorie - ad esempio doposcuola, ludico-sportive, ricreative - ad esempio centri estivi, etc…) tra loro concordate, nella misura del 60% il SI. e nella Parte_2
misura del restante 40% la SI. ra previa esibizione e consegna della relativa Parte_1
documentazione giustificativa ove uno di essi la richieda, e ciò fino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte della figlia. Nella stessa misura rispettivamente del 60% e del 40% entrambi i pagina 3 di 4 genitori potranno portare in detrazione ai fini delle dichiarazioni dei redditi i relativi esborsi mentre l'assegno unico universale competerà alla SI. ra;
Parte_1
o i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver definito in sede di separazione ogni reciproco rapporto di carattere patrimoniale nascente dal matrimonio e di rinunciare a qualsivoglia pretesa di natura economica l'uno nei confronti dell'altro;
o i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio dei documenti per l'espatrio, sia per sé sia per la figlia minore, con annotazione della medesima sul documento di entrambi;
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARAGLIO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 04/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4