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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/07/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1561/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1561/2025 promossa da:
(C.F. assistito dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
MARCO MUSOTTO
e
(C.F. ) assistito dall'avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
CLAUDIA DE PASQUALE
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.7.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 1.5.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Livorno in data 01.09.2012.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
1 Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti al Giudice Relatore (18/1/2024) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi del figlio
. Il tutto come da dispositivo. Per_1
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno l'/09/2012 tra Pt_2
e e trascritto nei registri dello stato civile
[...] Parte_1 del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2012 Parte 2
Serie A n. 126.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La casa familiare posta in Viale Italia 403, nonché relative pertinenze, resta assegnata al Sig. che ne è comproprietario con i fratelli e Pt_2 Per_2
Per_3
Le parti danno atto che la Sig.ra ha già rilasciato la casa familiare in Pt_1 esecuzione degli accordi di separazione portando via con sé i propri effetti e beni personali nonché i beni mobili concordati.
2) Il figlio minore resta affidato ai genitori in modo condiviso, con Per_1 collocamento paritario e residenza presso la madre.
2 I genitori si prenderanno cura del figlio in tempi pari come già stabilito in sede di separazione e, dunque, come segue:
I settimana: lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, venerdì e sabato con il padre;
II settimana: domenica e lunedì con la madre, martedì e mercoledì con il padre, giovedì e venerdì con la madre, sabato e domenica il padre e via seguendo.
trascorrerà con i genitori le principali festività (01 gennaio, 6 gennaio, Per_1
25 aprile, 01 maggio, Santa Patrona, 02 giugno, 15 agosto, 01 novembre, 08 dicembre, Vigilia di Natale, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre), in modo alternato con ciascuno dei genitori e con alternanza anno per anno, in modo che ciascuna festività un anno venga trascorsa con un genitore e l'anno successivo con l'altro.
Il bambino trascorrerà altresì con ciascuno dei genitori 15 giorni anche non continuativi d'estate da concordare entro il 31.05 di ogni anno e una settimana d'inverno con preavviso di 15 giorni.
Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici ed extra scolastici di , con la disponibilità da parte di ciascuno dei Per_1 genitori di venire incontro alle esigenze lavorative dell'altro.
Sono sempre salve eventuali modifiche concordate, in particolar mod o in relazione alla cura di nei fine settimana, che tengano conto Per_1 dell'interesse primario di . Per_1
Il tutto come da piano genitoriale allegato al presente atto.
I genitori si impegnano a essere presenti e partecipi nell'educazione, nella crescita e nella formazione del figlio e a concorrere in ogni possibile modo al suo benessere psico fisico, assecondando le sue inclinazioni ed evitandogli ogni disagio.
3) Indipendentemente ed autonomamente dalla distinta erogazione della somma di euro 900,00 mensili a favore della Sig.ra che è prevista e Pt_1 regolata nella parte relativa alla transazione che va a definire i rapporti economico patrimoniali fra le parti di cui al successivo punto 7), quale contributo al mantenimento di il Sig. verserà alla Sig.ra Per_4 Pt_2
entro il giorno 5 del mese la somma di euro 400,00 (quattrocento// Pt_1 mensili con rivalutazione annuale ISTAT, fino al raggiungimento dell'autonomia economica dello stesso. Il Sig. sosterrà altresì il 100% Pt_2 delle spese straordinarie, che dovranno essere debitamente documentate e concordate se necessario, per secondo le previsioni di cui alle Linee Per_1 guida del CNF del 29.11.2017 che le parti danno atto di conoscere e condividere.
Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria da concordare, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail o WhatsApp;
se il genitore che riceve la comunicazione non avrà risposto nel termine di 15 giorni, la spesa si intenderà
3 approvata. Ove la spesa, come sopra disciplinata, sia stata sostenuta dalla madre la stessa rimetterà al padre il relativo giustificativo entro 15 giorni dall'esborso e quest'ultimo provvederà al rimborso entro i successivi 1 5 giorni.
4) L'assegno Unico e Universale sarà percepito per intero dalla signora e il signor si rende disponibile ad effettuare ogni Pt_1 Pt_2 adempimento che si renda necessario a tal fine.
5) Per quanto occorrer possa le parti concedono il reci proco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e del figlio minore.
6) Le parti, in relazione alle rispettive condizioni economiche, dichiarano di essere economica mente autonome e di non avere diritto ad alcun assegno divorzile.
7) Le parti confermano anche nella presente sede l'accordo transattivo raggiunto in sede di separazione. E dunque, a fronte della rinuncia della Sig.ra ad ogni richiesta di mantenimento e del rilascio (già avvenuto) da Pt_1 parte della stessa della casa familiare, nonché a saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsivoglia rapporto di natura economico patrimoniale intercorso tra le parti, nonché a totale definizione dei rapporti di debito/credito e di ogni e qualsivoglia richiesta e/o pretesa di natura restitutoria e/o risarcitoria tra le medesime parti, le parti confermano quanto segue: il Sig. senza alcun Pt_2 riconoscimento ed ai meri fini dell'accordo transattivo de quo, si impegna e si obbliga a continuare a versare alla Sig.ra la somma complessiva di Pt_1
Euro 132.300,00 (centotrentaduemilatrecento/ in n. 147 rate mensili, scadenti il giorno 5 di ogni mese, pari ad Euro 900,00 (novecento// senza interessi e rivalutazione, con decorrenza dal 01.08.2024 fino al 09.10.2036, data di compimento dei 18 anni da parte del figlio . Qualora dopo il Per_1 compimento dei 18 anni continui a coabitare anche con la madre e sia Per_1 privo di reddito, il versamento della rata di Euro 900,00 (novecento// mensili proseguirà, in aggiunta alla somma di132.300,00 (centotrentaduemilatrecento/ sopra indicata, fino al perdurare di entrambe le condizioni e cesserà automaticamente al manifestarsi di una delle due seguenti condizioni, cioè il venire meno della coabitazione per rifiuto del figlio di stare con la madre o per cause di forza maggiore e titolarità di reddito che lo renda economicamente autonomo. In ogni caso, il versamento rateale cesserà automaticamente al compimento de i 24 anni di . Per_1
La Sig.ra dichiara sin d'ora che con l'avvenuto saldo delle somme Pt_1 anzidette si riterrà integralmente soddisfatta in relazione a tutti i titoli e/o le causali dedotte e/o deducibili sino alla data di sottoscrizione del presen te accordo, così come nulla potrà richiedere e/o pretendere il Sig. nei Pt_2 confronti della stessa Sig.ra in relazione a tutti i titoli e/o le causali Pt_1 dedotte e/o deducibili sino alla data di sottoscrizione del presente atto.
8) Spese compensate.
4 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 10/7/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1561/2025 promossa da:
(C.F. assistito dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
MARCO MUSOTTO
e
(C.F. ) assistito dall'avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
CLAUDIA DE PASQUALE
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.7.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 1.5.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Livorno in data 01.09.2012.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
1 Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti al Giudice Relatore (18/1/2024) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi del figlio
. Il tutto come da dispositivo. Per_1
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno l'/09/2012 tra Pt_2
e e trascritto nei registri dello stato civile
[...] Parte_1 del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2012 Parte 2
Serie A n. 126.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La casa familiare posta in Viale Italia 403, nonché relative pertinenze, resta assegnata al Sig. che ne è comproprietario con i fratelli e Pt_2 Per_2
Per_3
Le parti danno atto che la Sig.ra ha già rilasciato la casa familiare in Pt_1 esecuzione degli accordi di separazione portando via con sé i propri effetti e beni personali nonché i beni mobili concordati.
2) Il figlio minore resta affidato ai genitori in modo condiviso, con Per_1 collocamento paritario e residenza presso la madre.
2 I genitori si prenderanno cura del figlio in tempi pari come già stabilito in sede di separazione e, dunque, come segue:
I settimana: lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, venerdì e sabato con il padre;
II settimana: domenica e lunedì con la madre, martedì e mercoledì con il padre, giovedì e venerdì con la madre, sabato e domenica il padre e via seguendo.
trascorrerà con i genitori le principali festività (01 gennaio, 6 gennaio, Per_1
25 aprile, 01 maggio, Santa Patrona, 02 giugno, 15 agosto, 01 novembre, 08 dicembre, Vigilia di Natale, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre), in modo alternato con ciascuno dei genitori e con alternanza anno per anno, in modo che ciascuna festività un anno venga trascorsa con un genitore e l'anno successivo con l'altro.
Il bambino trascorrerà altresì con ciascuno dei genitori 15 giorni anche non continuativi d'estate da concordare entro il 31.05 di ogni anno e una settimana d'inverno con preavviso di 15 giorni.
Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici ed extra scolastici di , con la disponibilità da parte di ciascuno dei Per_1 genitori di venire incontro alle esigenze lavorative dell'altro.
Sono sempre salve eventuali modifiche concordate, in particolar mod o in relazione alla cura di nei fine settimana, che tengano conto Per_1 dell'interesse primario di . Per_1
Il tutto come da piano genitoriale allegato al presente atto.
I genitori si impegnano a essere presenti e partecipi nell'educazione, nella crescita e nella formazione del figlio e a concorrere in ogni possibile modo al suo benessere psico fisico, assecondando le sue inclinazioni ed evitandogli ogni disagio.
3) Indipendentemente ed autonomamente dalla distinta erogazione della somma di euro 900,00 mensili a favore della Sig.ra che è prevista e Pt_1 regolata nella parte relativa alla transazione che va a definire i rapporti economico patrimoniali fra le parti di cui al successivo punto 7), quale contributo al mantenimento di il Sig. verserà alla Sig.ra Per_4 Pt_2
entro il giorno 5 del mese la somma di euro 400,00 (quattrocento// Pt_1 mensili con rivalutazione annuale ISTAT, fino al raggiungimento dell'autonomia economica dello stesso. Il Sig. sosterrà altresì il 100% Pt_2 delle spese straordinarie, che dovranno essere debitamente documentate e concordate se necessario, per secondo le previsioni di cui alle Linee Per_1 guida del CNF del 29.11.2017 che le parti danno atto di conoscere e condividere.
Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria da concordare, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail o WhatsApp;
se il genitore che riceve la comunicazione non avrà risposto nel termine di 15 giorni, la spesa si intenderà
3 approvata. Ove la spesa, come sopra disciplinata, sia stata sostenuta dalla madre la stessa rimetterà al padre il relativo giustificativo entro 15 giorni dall'esborso e quest'ultimo provvederà al rimborso entro i successivi 1 5 giorni.
4) L'assegno Unico e Universale sarà percepito per intero dalla signora e il signor si rende disponibile ad effettuare ogni Pt_1 Pt_2 adempimento che si renda necessario a tal fine.
5) Per quanto occorrer possa le parti concedono il reci proco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e del figlio minore.
6) Le parti, in relazione alle rispettive condizioni economiche, dichiarano di essere economica mente autonome e di non avere diritto ad alcun assegno divorzile.
7) Le parti confermano anche nella presente sede l'accordo transattivo raggiunto in sede di separazione. E dunque, a fronte della rinuncia della Sig.ra ad ogni richiesta di mantenimento e del rilascio (già avvenuto) da Pt_1 parte della stessa della casa familiare, nonché a saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsivoglia rapporto di natura economico patrimoniale intercorso tra le parti, nonché a totale definizione dei rapporti di debito/credito e di ogni e qualsivoglia richiesta e/o pretesa di natura restitutoria e/o risarcitoria tra le medesime parti, le parti confermano quanto segue: il Sig. senza alcun Pt_2 riconoscimento ed ai meri fini dell'accordo transattivo de quo, si impegna e si obbliga a continuare a versare alla Sig.ra la somma complessiva di Pt_1
Euro 132.300,00 (centotrentaduemilatrecento/ in n. 147 rate mensili, scadenti il giorno 5 di ogni mese, pari ad Euro 900,00 (novecento// senza interessi e rivalutazione, con decorrenza dal 01.08.2024 fino al 09.10.2036, data di compimento dei 18 anni da parte del figlio . Qualora dopo il Per_1 compimento dei 18 anni continui a coabitare anche con la madre e sia Per_1 privo di reddito, il versamento della rata di Euro 900,00 (novecento// mensili proseguirà, in aggiunta alla somma di132.300,00 (centotrentaduemilatrecento/ sopra indicata, fino al perdurare di entrambe le condizioni e cesserà automaticamente al manifestarsi di una delle due seguenti condizioni, cioè il venire meno della coabitazione per rifiuto del figlio di stare con la madre o per cause di forza maggiore e titolarità di reddito che lo renda economicamente autonomo. In ogni caso, il versamento rateale cesserà automaticamente al compimento de i 24 anni di . Per_1
La Sig.ra dichiara sin d'ora che con l'avvenuto saldo delle somme Pt_1 anzidette si riterrà integralmente soddisfatta in relazione a tutti i titoli e/o le causali dedotte e/o deducibili sino alla data di sottoscrizione del presen te accordo, così come nulla potrà richiedere e/o pretendere il Sig. nei Pt_2 confronti della stessa Sig.ra in relazione a tutti i titoli e/o le causali Pt_1 dedotte e/o deducibili sino alla data di sottoscrizione del presente atto.
8) Spese compensate.
4 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 10/7/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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