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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 08/01/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MOTTES MADDALENA, Presidente e Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
NA ANGELO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3210/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250038803618000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4675/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: come riportato in sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
Con ricorso ritualmente depositato telematicamente in data 01.07.2025 e tempestivamente notificato all'Ente emittente, Ricorrente_1 intende impugnare la cartella di pagamento n. 06820250038803618000, di ammontare pari ad Euro 14.014,71 (allegato 2), notificata al Sig. Ricorrente_1 con riferimento alla Dichiarazione dei redditi Mod. Unico PF 2021 presentata per l'anno di imposta 2020.
Nel corso del controllo formale della dichiarazione Mod. PF 2021 (allegato 3), effettuato nell'anno 2023 ai sensi dell'art. 36ter del D.P.R. 600/1973, il Sig. Ricorrente_1, riceveva la comunicazione di rettifica cod. atto n. 04593612189 (allegato 4), con la quale l'Ufficio ha proceduto al disconoscimento di: Spese istruzioni universitarie;
Canoni locazione universitarie;
Credito di imposta derivante dalla doppia imposizione subita in relazione all'attività lavorativa svolta in Kazakistan nel 2018 in qualità di lavoratore distaccato presso la consociata estera Società_1 ivi operante.
Le motivazioni addotte in ricorso attengono al principio di competenza e alla decadenza.
Conclude pertanto chiedendo : a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano, previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, di voler dichiarare l'annullamento integrale della cartella di pagamento emessa dall'Amministrazione finanziaria, e per l'effetto, di volerne disporre lo sgravio.
Conseguentemente, condannare l'Amministrazione Finanziaria al rimborso delle somme eventualmente versate in pendenza di giudizio in relazione all'iscrizione a ruolo impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
RESISTENTE
Con deposito telematico di data 23.09.2025 si costituisce in giudizio AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE MILANO 1, con atto di controdeduzioni con il quale conclude chiedendo il rigetto del ricorso la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
UDIENZA
All'udienza 07.08.2025 veniva disposta la sospensione del provvedimento impugnato con spese al definitivo.
L'odierna udienza si svolge come da verbale in atti e il Collegio trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
Il Collegio, letto il ricorso e i relativi allegati come risultanti presenti nel fascicolo telematico , lette le controdeduzioni e i relativi allegati come risultanti presenti nel fascicolo telematico , viste le norme di riferimento e valutata la giurisprudenza di merito e di legittimità in materia, ritiene che l'avviso di accertamento possa trovare accoglimento .
Il ricorrente si è qualificato come soggetto fiscalmente residente in Italia ai sensi dell'art. 2 TUIR, essendo cittadino italiano ed avendo ivi mantenuto il proprio centro di interessi vitali per la maggior parte del periodo d'imposta. In considerazione di ciò, ed avendo svolto l'attività lavorativa all'estero per più di 183 giorni,
l'odierno ricorrente è stato tassato in Italia sulla base della retribuzione convenzionale appositamente individuata con decreto del Ministero del Lavoro, ai sensi del disposto normativo di cui all'articolo 51, comma
8-bis del TUIR1. Tuttavia, il medesimo reddito da lavoro dipendente è stato altresì assoggettato a tassazione in Kazastistan, ove la consociata estera di Società_1 ha applicato le relative ritenute a titolo d'imposta :
1. imposizione in Italia in ragione della sua residenza fiscale 2. imposizione a in Kazakistan, quali luoghi di produzione del reddito.
L'Ufficio sostiene che il contribuente possa beneficiare del credito d'imposta estero solo nel medesimo anno in cui l'imposta estera è divenuta definitiva, indicandolo nella dichiarazione relativa alla stessa annualità: “la detrazione è consentita quando le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo”: annualità che, al tempo stesso, rappresenterebbe, sempre secondo il convincimento dell'Amministrazione, il termine ultimo di decadenza per far valere il diritto alla detrazione secondo il principio di competenza ex all'art. 165, comma
4 del TUIR in quanto : poiché le imposte assolte all'estero sui redditi percepiti in Kazakistan nel 2018 sono divenute definitive nel medesimo periodo, il credito d'imposta doveva essere richiesto in detrazione nella dichiarazione di competenza, ovvero quella relativa all'annualità 2018.
Il Collegio aderendo in toto alle osservazioni svolte dalla parte ricorrente nei propri scritti difensivi ritiene che il Quadro CE del Mod. PF sia stato concepito per consentire, nel rispetto del principio di autonomia dei periodi d'imposta e di competenza di oneri e spese, la liquidazione del credito d'imposta a fronte delle imposte estere, anche quando l'imposta estera di cui si chiede la detrazione si riferisca a periodi d'imposta precedenti.
In questi casi, infatti, l'ammontare del credito d'imposta spettante è determinato con riferimento al reddito complessivo e all'imposta lorda dell'anno di produzione del reddito e compete sino a concorrenza dell'imposta netta di quello stesso anno.
Il ricorrente ha ritenuto di non utilizzare la detrazione del credito spettante per ridurre l'imposta dovuta sui redditi 2018 ma ha legittimamente provveduto a riportare, nel Quadro CE del Mod. PF, il credito derivante dalle imposte versate all'estero determinato per l'anno 2018.
Come osservato, le stesse istruzioni per la compilazione del Mod. PF, nonché i software per la compilazione e l'invio telematico dei predetti modelli, messi a disposizione del contribuente dall'Agenzia delle Entrate, consentono di liquidare il credito per le imposte pagate all'estero su redditi percepiti anche in periodi d'imposta precedenti quello cui si riferisce la dichiarazione nella quale è richiesto il predetto credito: ciò in ottemperanza a quanto statuito dai comma 4 e 7 dell'art. 165 del TUIR, che dispongono che il credito sia calcolato con riferimento ai dati reddituali dell'anno di imposta in cui si è avuto la doppia tassazione sul medesimo reddito
(id est criterio di competenza) e non prevedono alcuna decadenza – a differenza della precedente formulazione – .
Il punto è proprio questo: la norma non prevede alcuna decadenza.
Del resto anche due recentissime pronunce della Corte di Cassazione ( cfr. n. 9671/2025 e n. 10642/2025 ) forniscono conferma della legittimità del comportamento dell'odierno ricorrente .
Del resto la decadenza, così come vorrebbe ancora l'Ufficio, è stata volutamente e specificatamente abrogata dal Legislatore con il passaggio dal vecchio al nuovo TUIR, laddove il citato art. 15 è stato trasfuso nell'art. 165 del TUIR eliminando la previsione di decadenza originariamente codificata in quanto la norma consente l'eliminazione della duplice imposizione del medesimo reddito da parte di due diversi Stati, riconoscendo al contribuente la detrazione, dall'imposta netta dovuta in Italia, delle imposte pagate all'estero a titolo definitivo in ossequio al principio della tassazione su base mondiale ( cfr. art.3 del TUIR 917/86), in forza del quale i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tassati sui redditi ovunque prodotti: ciò comporta che, qualora il reddito prodotto all'estero dal contribuente residente sia assoggettato a tassazione anche nel paese della fonte, si verifichi un fenomeno di doppia imposizione e in ossequio al principio della capacità contributiva, per i soggetti che operano anche all'estero, la normativa sia italiana che convenzionale ha previsto il metodo del credito d'imposta, in base al quale l'imposta pagata all'estero dal contribuente residente è detraibile dall'imposta dovuta sul medesimo reddito nel paese di residenza.
In particolare, l'art. 165 del D.P.R. 917/1986 riconosce al contribuente il diritto a scomputare dall'imposta italiana relativa ad un reddito prodotto all'estero, le imposte pagate a titolo definitivo in un altro Stato, in base al seguente principio: “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione”.
In altri termini, sulla base della summenzionata norma, il “calcolo” dell'ammontare del credito d'imposta spettante è effettuato con riferimento al reddito complessivo ed all'imposta lorda e netta dell'anno in cui il reddito estero è stato dichiarato e assoggettato ad imposizione in Italia;
la detrazione spettante a tale titolo
è operata invece dall'imposta dovuta per il periodo cui si riferisce la dichiarazione dei redditi nella quale tale detrazione è stata richiesta (il novellato art. 165 TUIR ha quindi introdotto un criterio “di competenza”, che si contrappone al precedente criterio “di cassa”).
il Sig. Ricorrente_1, compilando il Quadro CE, del Mod. 1 secondo le istruzioni e le specifiche tecniche approvate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ha richiesto in sede di dichiarazione annuale dei redditi, Mod. Unico PF 2021, il credito per le imposte estere versate in Kazakistan nell'anno 2018 e un tanto è legittimo.
Alla luce delle suesposte considerazioni il Collegio non ritiene esistano ragioni valide per superare il principio legale della soccombenza alle spese di lite di cui all'art. 15 decreto legislativo 546/92 ed in considerazione del valore della lite, il comportamento processuale delle parti e l'effettiva attività svolta in giudizio, l'importanza delle questioni giuridiche trattate, i precedenti giurisprudenziali noti;
visti i parametri di cui al dm 55/14 e ss.
e successive modifiche , liquida a favore di parte ricorrente, ponendola a carico di parte resistente la somma di euro 1.100,00 ( millecento) oltre al 15% a titolo di spese generali, oltre a IVA e CNAP e rimborso CUT .
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano , 17° sezione , definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita così decide:
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Pone le spese di lite a carico di parte resistente e a favore di parte ricorrente che liquida in euro 1.100 oltre a rimborso forfettario, iva e cnpa e rimborso cut.
Così deciso in Milano il 16.12.2025
Il Presidente/estensore
NA ES
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MOTTES MADDALENA, Presidente e Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
NA ANGELO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3210/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250038803618000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4675/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: come riportato in sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
Con ricorso ritualmente depositato telematicamente in data 01.07.2025 e tempestivamente notificato all'Ente emittente, Ricorrente_1 intende impugnare la cartella di pagamento n. 06820250038803618000, di ammontare pari ad Euro 14.014,71 (allegato 2), notificata al Sig. Ricorrente_1 con riferimento alla Dichiarazione dei redditi Mod. Unico PF 2021 presentata per l'anno di imposta 2020.
Nel corso del controllo formale della dichiarazione Mod. PF 2021 (allegato 3), effettuato nell'anno 2023 ai sensi dell'art. 36ter del D.P.R. 600/1973, il Sig. Ricorrente_1, riceveva la comunicazione di rettifica cod. atto n. 04593612189 (allegato 4), con la quale l'Ufficio ha proceduto al disconoscimento di: Spese istruzioni universitarie;
Canoni locazione universitarie;
Credito di imposta derivante dalla doppia imposizione subita in relazione all'attività lavorativa svolta in Kazakistan nel 2018 in qualità di lavoratore distaccato presso la consociata estera Società_1 ivi operante.
Le motivazioni addotte in ricorso attengono al principio di competenza e alla decadenza.
Conclude pertanto chiedendo : a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano, previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, di voler dichiarare l'annullamento integrale della cartella di pagamento emessa dall'Amministrazione finanziaria, e per l'effetto, di volerne disporre lo sgravio.
Conseguentemente, condannare l'Amministrazione Finanziaria al rimborso delle somme eventualmente versate in pendenza di giudizio in relazione all'iscrizione a ruolo impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
RESISTENTE
Con deposito telematico di data 23.09.2025 si costituisce in giudizio AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE MILANO 1, con atto di controdeduzioni con il quale conclude chiedendo il rigetto del ricorso la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
UDIENZA
All'udienza 07.08.2025 veniva disposta la sospensione del provvedimento impugnato con spese al definitivo.
L'odierna udienza si svolge come da verbale in atti e il Collegio trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
Il Collegio, letto il ricorso e i relativi allegati come risultanti presenti nel fascicolo telematico , lette le controdeduzioni e i relativi allegati come risultanti presenti nel fascicolo telematico , viste le norme di riferimento e valutata la giurisprudenza di merito e di legittimità in materia, ritiene che l'avviso di accertamento possa trovare accoglimento .
Il ricorrente si è qualificato come soggetto fiscalmente residente in Italia ai sensi dell'art. 2 TUIR, essendo cittadino italiano ed avendo ivi mantenuto il proprio centro di interessi vitali per la maggior parte del periodo d'imposta. In considerazione di ciò, ed avendo svolto l'attività lavorativa all'estero per più di 183 giorni,
l'odierno ricorrente è stato tassato in Italia sulla base della retribuzione convenzionale appositamente individuata con decreto del Ministero del Lavoro, ai sensi del disposto normativo di cui all'articolo 51, comma
8-bis del TUIR1. Tuttavia, il medesimo reddito da lavoro dipendente è stato altresì assoggettato a tassazione in Kazastistan, ove la consociata estera di Società_1 ha applicato le relative ritenute a titolo d'imposta :
1. imposizione in Italia in ragione della sua residenza fiscale 2. imposizione a in Kazakistan, quali luoghi di produzione del reddito.
L'Ufficio sostiene che il contribuente possa beneficiare del credito d'imposta estero solo nel medesimo anno in cui l'imposta estera è divenuta definitiva, indicandolo nella dichiarazione relativa alla stessa annualità: “la detrazione è consentita quando le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo”: annualità che, al tempo stesso, rappresenterebbe, sempre secondo il convincimento dell'Amministrazione, il termine ultimo di decadenza per far valere il diritto alla detrazione secondo il principio di competenza ex all'art. 165, comma
4 del TUIR in quanto : poiché le imposte assolte all'estero sui redditi percepiti in Kazakistan nel 2018 sono divenute definitive nel medesimo periodo, il credito d'imposta doveva essere richiesto in detrazione nella dichiarazione di competenza, ovvero quella relativa all'annualità 2018.
Il Collegio aderendo in toto alle osservazioni svolte dalla parte ricorrente nei propri scritti difensivi ritiene che il Quadro CE del Mod. PF sia stato concepito per consentire, nel rispetto del principio di autonomia dei periodi d'imposta e di competenza di oneri e spese, la liquidazione del credito d'imposta a fronte delle imposte estere, anche quando l'imposta estera di cui si chiede la detrazione si riferisca a periodi d'imposta precedenti.
In questi casi, infatti, l'ammontare del credito d'imposta spettante è determinato con riferimento al reddito complessivo e all'imposta lorda dell'anno di produzione del reddito e compete sino a concorrenza dell'imposta netta di quello stesso anno.
Il ricorrente ha ritenuto di non utilizzare la detrazione del credito spettante per ridurre l'imposta dovuta sui redditi 2018 ma ha legittimamente provveduto a riportare, nel Quadro CE del Mod. PF, il credito derivante dalle imposte versate all'estero determinato per l'anno 2018.
Come osservato, le stesse istruzioni per la compilazione del Mod. PF, nonché i software per la compilazione e l'invio telematico dei predetti modelli, messi a disposizione del contribuente dall'Agenzia delle Entrate, consentono di liquidare il credito per le imposte pagate all'estero su redditi percepiti anche in periodi d'imposta precedenti quello cui si riferisce la dichiarazione nella quale è richiesto il predetto credito: ciò in ottemperanza a quanto statuito dai comma 4 e 7 dell'art. 165 del TUIR, che dispongono che il credito sia calcolato con riferimento ai dati reddituali dell'anno di imposta in cui si è avuto la doppia tassazione sul medesimo reddito
(id est criterio di competenza) e non prevedono alcuna decadenza – a differenza della precedente formulazione – .
Il punto è proprio questo: la norma non prevede alcuna decadenza.
Del resto anche due recentissime pronunce della Corte di Cassazione ( cfr. n. 9671/2025 e n. 10642/2025 ) forniscono conferma della legittimità del comportamento dell'odierno ricorrente .
Del resto la decadenza, così come vorrebbe ancora l'Ufficio, è stata volutamente e specificatamente abrogata dal Legislatore con il passaggio dal vecchio al nuovo TUIR, laddove il citato art. 15 è stato trasfuso nell'art. 165 del TUIR eliminando la previsione di decadenza originariamente codificata in quanto la norma consente l'eliminazione della duplice imposizione del medesimo reddito da parte di due diversi Stati, riconoscendo al contribuente la detrazione, dall'imposta netta dovuta in Italia, delle imposte pagate all'estero a titolo definitivo in ossequio al principio della tassazione su base mondiale ( cfr. art.3 del TUIR 917/86), in forza del quale i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tassati sui redditi ovunque prodotti: ciò comporta che, qualora il reddito prodotto all'estero dal contribuente residente sia assoggettato a tassazione anche nel paese della fonte, si verifichi un fenomeno di doppia imposizione e in ossequio al principio della capacità contributiva, per i soggetti che operano anche all'estero, la normativa sia italiana che convenzionale ha previsto il metodo del credito d'imposta, in base al quale l'imposta pagata all'estero dal contribuente residente è detraibile dall'imposta dovuta sul medesimo reddito nel paese di residenza.
In particolare, l'art. 165 del D.P.R. 917/1986 riconosce al contribuente il diritto a scomputare dall'imposta italiana relativa ad un reddito prodotto all'estero, le imposte pagate a titolo definitivo in un altro Stato, in base al seguente principio: “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione”.
In altri termini, sulla base della summenzionata norma, il “calcolo” dell'ammontare del credito d'imposta spettante è effettuato con riferimento al reddito complessivo ed all'imposta lorda e netta dell'anno in cui il reddito estero è stato dichiarato e assoggettato ad imposizione in Italia;
la detrazione spettante a tale titolo
è operata invece dall'imposta dovuta per il periodo cui si riferisce la dichiarazione dei redditi nella quale tale detrazione è stata richiesta (il novellato art. 165 TUIR ha quindi introdotto un criterio “di competenza”, che si contrappone al precedente criterio “di cassa”).
il Sig. Ricorrente_1, compilando il Quadro CE, del Mod. 1 secondo le istruzioni e le specifiche tecniche approvate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ha richiesto in sede di dichiarazione annuale dei redditi, Mod. Unico PF 2021, il credito per le imposte estere versate in Kazakistan nell'anno 2018 e un tanto è legittimo.
Alla luce delle suesposte considerazioni il Collegio non ritiene esistano ragioni valide per superare il principio legale della soccombenza alle spese di lite di cui all'art. 15 decreto legislativo 546/92 ed in considerazione del valore della lite, il comportamento processuale delle parti e l'effettiva attività svolta in giudizio, l'importanza delle questioni giuridiche trattate, i precedenti giurisprudenziali noti;
visti i parametri di cui al dm 55/14 e ss.
e successive modifiche , liquida a favore di parte ricorrente, ponendola a carico di parte resistente la somma di euro 1.100,00 ( millecento) oltre al 15% a titolo di spese generali, oltre a IVA e CNAP e rimborso CUT .
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano , 17° sezione , definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita così decide:
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Pone le spese di lite a carico di parte resistente e a favore di parte ricorrente che liquida in euro 1.100 oltre a rimborso forfettario, iva e cnpa e rimborso cut.
Così deciso in Milano il 16.12.2025
Il Presidente/estensore
NA ES