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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/10/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa MA ON - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 5961/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 28/05/2024 da e Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv.ti LUPIERI FRANCESCA e BANELLI
SEBASTIANO, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 28/05/2024, i signori e hanno presentato, ai Parte_1 Parte_2
sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza 342/2024, emessa dal Tribunale di Udine in data 24/10/2024 e pubblicata il 29/10/2024, nel procedimento n. 5961/2024
1 R.G., l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
- dato atto che la sentenza suddetta è passata in giudicato il 15/05/2025;
- dato atto della ritualità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 24/10/2024);
- dato atto che dall'unione è nata la IA (il 18/01/2002), Per_1
maggiorenne non economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 01/07/2000 in TALMASSONS (UD), tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato
[...] Parte_2
a UDINE (UD) il 07/01/1974, alle seguenti condizioni:
1) dà atto che la IA , attualmente studentessa universitaria, Per_1
manterrà la residenza presso il padre, nella casa familiare sita a
SS (UD), in via Aquileia n. 5/3;
2) dispone che ciascun genitore contribuisca in via diretta al mantenimento della IA, sostenendo le spese di vitto, alloggio, abbigliamento;
ogni ulteriore spesa straordinaria sarà suddivisa al
50% tra i genitori (tasse universitarie, affitto, spese mediche, ecc.);
3) dà atto che la detrazione delle spese per figli a carico, ai fini IRPEF, spetterà nella misura del 100% al sig. Pt_2
2 4) dà atto che le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico e di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi titolo e ragione.
5) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TALMASSONS (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 7, parte 2, serie A, volume unico, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2000.
Udine, li 02/10/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa MA ON
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa MA ON - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 5961/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 28/05/2024 da e Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv.ti LUPIERI FRANCESCA e BANELLI
SEBASTIANO, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 28/05/2024, i signori e hanno presentato, ai Parte_1 Parte_2
sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza 342/2024, emessa dal Tribunale di Udine in data 24/10/2024 e pubblicata il 29/10/2024, nel procedimento n. 5961/2024
1 R.G., l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
- dato atto che la sentenza suddetta è passata in giudicato il 15/05/2025;
- dato atto della ritualità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 24/10/2024);
- dato atto che dall'unione è nata la IA (il 18/01/2002), Per_1
maggiorenne non economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 01/07/2000 in TALMASSONS (UD), tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato
[...] Parte_2
a UDINE (UD) il 07/01/1974, alle seguenti condizioni:
1) dà atto che la IA , attualmente studentessa universitaria, Per_1
manterrà la residenza presso il padre, nella casa familiare sita a
SS (UD), in via Aquileia n. 5/3;
2) dispone che ciascun genitore contribuisca in via diretta al mantenimento della IA, sostenendo le spese di vitto, alloggio, abbigliamento;
ogni ulteriore spesa straordinaria sarà suddivisa al
50% tra i genitori (tasse universitarie, affitto, spese mediche, ecc.);
3) dà atto che la detrazione delle spese per figli a carico, ai fini IRPEF, spetterà nella misura del 100% al sig. Pt_2
2 4) dà atto che le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico e di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi titolo e ragione.
5) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TALMASSONS (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 7, parte 2, serie A, volume unico, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2000.
Udine, li 02/10/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa MA ON
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