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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/11/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1219/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
UC PO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1219/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. PIZZUTO SABINA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. CARDONE Controparte_1
FRANCESCO;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_2
, al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del
[...] licenziamento intimatogli per giustificato motivo oggettivo, atteso il superamento del periodo di comporto e l'inadeguatezza, sotto il profilo produttivo ed organizzativo, della prestazione resa da esso dipendente.
Ha dedotto di aver preso cognizione del licenziamento in data
12.04.2024, allorché, recatosi al Centro per l'impiego per chiedere copia del modello C/2 storico, veniva a conoscenza del fatto che il datore di lavoro aveva comunicato al predetto ufficio l'avvenuta pagina1 di 10
risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 31.03.2024 e, pertanto, sia in violazione dell'art. 2 L. 604/1966, che impone al datore di lavoro di comunicare al lavoratore per iscritto il licenziamento sia del comma 3, dell'art. 7 L. 604/1966, atteso il licenziamento prima della conclusione della procedura di cui al precedente comma 1.
Nel merito, premettendo di essere stato assunto dalla società resistente in data 15.05.2002, con la qualifica di operaio portuale,
“rizzatore”, livello 6° del CCNL Porti, ha rappresentato di aver presentato giustificazioni avverso la contestazione, ricevuta in data
20.03.2024, con le quali evidenziava il mancato superamento del periodo di comporto, alla luce dell'art. 21, comma 9, del CCNL di riferimento, che prevede la cessazione del rapporto di lavoro allorché in un arco temporale di 30 mesi l'interruzione del servizio per malattia abbia superato i 15 mesi anche con più malattie.
In relazione al secondo motivo, posto a base del licenziamento, ha rappresentato che in data 20.03.2023 esso lavoratore veniva giudicato idoneo alla mansione specifica di rizzatore con limitazioni e prescrizioni.
Ha, inoltre, evidenziato che, secondo quanto sostenuto dalla Corte di
CA (sentenze nn. 1404/2012 e 1861/2010), la non utilità della prestazione per il tempo della malattia è evento previsto e disciplinato dal legislatore, con conseguenze che possono portare alla risoluzione del rapporto di lavoro solo dopo il superamento del periodo di comporto disciplinato dall'Art. 2110 c.c. e dalla contrattazione collettiva. In tal senso, mentre lo scarso rendimento è caratterizzato da inadempimento, pur se incolpevole, del lavoratore, non altrettanto può dirsi per le assenze dovute a malattia e la tutela della salute è valore preminente che ne giustifica la specialità.
Ha chiesto, pertanto, accertarsi l'illegittimità del licenziamento, nonché condannare della società resistente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria ovvero dichiararsi la risoluzione del rapporto lavorativo pagina2 di 10
con condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria.
1.1.- Costituendosi in giudizio, ha chiesto Controparte_2 il rigetto delle domande, contestando specificamente i motivi posti a base del ricorso.
1.2.- Con distinto ricorso, ha convenuto in giudizio Parte_1
, impugnando la delibera del 05.06.2024, con la quale la CP_1 resistente decideva la sua esclusione da socio per inadempienze delle obbligazioni derivanti dagli artt. 6, lett. b), e 7, lett. a) e b), dello statuto sociale, in ragione della scarsa produttività di esso socio, determinante un danno per la società di euro 18.000,00 annui.
Contestando specificamente i motivi posti a base della delibera, ha chiesto la ricostituzione del rapporto associativo, previa declaratoria di illegittimità della delibera di esclusione da socio.
1.3.- Costituendosi in giudizio, ha chiesto Controparte_2 il rigetto della domanda, contestando specificamente i motivi posti a sostegno del ricorso.
1.4.- I procedimenti, recanti nn. 1219/2024 RG e 2055/2024 RG sono stati riuniti.
2.- Il ricorso è fondato.
3.- Deve premettersi che nella missiva del 15.03.2023, con la quale la società , per il tramite del presidente del Cda, ha dichiarato CP_1 la propria intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è stato posto a base del provvedimento espulsivo, oltre all'avvenuto superamento del periodo di comporto di 15 mesi, previsto dall'art. 21 del CCNL di riferimento, anche la circostanza che “tale periodo prolungato e reiterato di assenza, oltre a violare il disposto normativo citato, rende la prestazione inadeguata sotto il profilo produttivo e organizzativo e non più congrua poiché commisurata ai costi sostenuti per la produzione, avendo dovuto la Società provvedere alla Sua sostituzione: le Sue continue e reiterate assenze, altresì, danno luogo ad una prestazione lavorativa non sufficientemente
e proficuamente utilizzabile per la Società, rivelandosi inadeguata
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sotto il profilo produttivo e pregiudizievole per l'organizzazione aziendale, cagionando alla grave disservizio”. CP_2
Pertanto, con la lettera di licenziamento la società resistente ha imputato al l'avvenuto superamento del periodo di comporto ed Pt_1 il disservizio aziendale creatosi in ragione delle ripetute assenze per malattia.
3.1.- Dal verbale di esclusione del socio del 05.06.2024 emerge che il datore di lavoro abbia giustificato detta esclusione, evidenziando che
“al di là del superamento del periodo di comporto previsto dal Ccnl, il sottoscritto ha dato mandato allo studio di consulenza del lavoro, di redigere un rapporto sui costi e sulla produzione effettiva del dipendente oggetto di licenziamento. Dal suddetto studio effettuato sull'ultimo quinquennio, si evince che le prestazioni effettuate dal sig. a fronte di un costo azienda superiore a euro Parte_1
40.000 annui, non arrivano a coprire 1/2 dei costi sostenuti, arrecando alla Cooperativa un danno economico stimato intorno a euro 18.000 annui”.
Pertanto, anche in tale ipotesi, è stato imputato al lavoratore un disservizio aziendale che, alla luce del rapporto commissionato allo studio di consulenza e richiamato dalla delibera, è sempre e solo imputabile al periodo di assenza per malattia del Pt_1
Infatti, seppur l'elaborato dello studio di consulenza, posto a base delle motivazioni sottostanti all'esclusione del socio, alluda all'inidoneità fisica sopravvenuta del ricorrente, quale fattore incidente sulle prestazioni del , in realtà, il confronto fra Pt_1 queste ultime ed i costi sostenuti dall'azienda, dal quale il perito ha stimato il danno di euro 18.000,00 annui - che ha giustificato il licenziamento - tiene conto unicamente dei periodi di assenza per malattia del ricorrente, quale unica causa determinante.
In sostanza, i calcoli effettuati dal perito di parte, che hanno giustificato l'esclusione da socio del evidenziando Pt_1
l'antieconomicità della prestazione resa, pongono a base dello scarso rendimento del lavoratore unicamente la circostanza dell'avvenuta pagina4 di 10
sospensione della prestazione stessa a causa della malattia e non l'inadeguatezza della prestazione resa in ragione di una sopravvenuta inidoneità fisica del ricorrente.
Infatti, al fine di giustificare lo scarso rendimento del ricorrente e, pertanto, la violazione dell'art. 7, lett. b), dello statuto sociale, con il rapporto, prodotto dalla , è stata calcolata, CP_1 in termini economici, la produzione del per gli anni 2022 e Pt_1
2023, poi raffrontata al costo del lavoratore, sostenuto dal datore di lavoro per le medesime annualità, riscontrandosi l'antieconomicità dell'apporto del ricorrente.
Nel proprio atto introduttivo, seppur di ciò non sia fatta menzione nella delibera di esclusione dalla società, la ha sostenuto CP_1 che detto scarso rendimento fosse dovuto, oltreché alle ripetute assenze, anche alla sopravvenuta inidoneità fisica del , il Pt_1 quale in data 20.03.2023 veniva giudicato idoneo al lavoro, seppur con prescrizioni e limitazioni, che impedivano allo stesso di svolgere operazioni a bordo nave, perché compiute in quota e comportanti il sollevamento di pesi, con conseguente necessità di inserire all'interno della squadra di lavoro un elemento ulteriore, al fine di sopperire a tali mancanze.
Si ritiene che questa motivazione sia ulteriore e nuova rispetto a quella sottostante alla delibera di esclusione del socio, non potendo, pertanto, tenersene conto.
In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla società resistente nel proprio atto introduttivo, nell'affidarsi ai risultati del rapporto dello studio di consulenza e senza indicare nella delibera di esclusione i motivi sottostanti al disservizio aziendale recato dal ricorrente, la società resistente ritiene che il danno economico imputato a quest'ultimo, non trovi causa nella sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, quanto nel prolungato periodo di inattività del dipendente, dovuto a malattia.
Infatti, il calcolo operato dalla società resistente, al fine di valutare la scarsa produttività del è stato effettuato, Pt_1
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moltiplicando il numero di turni, durante i quali il ricorrente ha partecipato al lavoro nel 2022 e nel 2023, per la media dei container movimentati in ciascun turno, fissata in 100.
Il prodotto, così, ottenuto è stato, poi, diviso per il numero di lavoratori impegnati, di regola, in ciascun turno, pari a 6.
Il quoziente, pari al numero di container movimentato dal nei Pt_1 predetti anni, è stato, infine, moltiplicato per l'importo unitario di euro 5,00, pari al guadagno della società per ogni container movimentato, pervenendo il perito al complessivo importo di euro
12.833,33 per l'anno 2022 ed euro 11.000,00 per l'anno 2023, rappresentativi dell'apporto economico del per ciascun anno, Pt_1 inferiore di circa euro 40.000,00 al costo sopportato nel biennio dalla società per il lavoratore.
Come si evince dai dati utilizzati nella perizia, l'unico elemento che consente di distinguere la posizione del da quella degli altri Pt_1 lavoratori attiene al numero di turni lavorati, a parità degli altri dati (media del numero di container movimentati per turno, numero di lavoratori presenti in ogni turno e guadagno per la movimentazione di ogni singolo container), con la conseguenza che l'unico elemento soggettivo, cioè riferibile al ricorrente, tale da differenziare la posizione dei lavoratori, è dato dall'effettiva presenza nel turno, indipendentemente dall'apporto che in ogni turno può aver dato il singolo lavoratore.
Pertanto, detto calcolo, lungi dal prendere in considerazione il rendimento del in ragione della sua idoneità od inidoneità Pt_1 fisica, si limita a valutarlo in funzione della sua presenza al lavoro, venendo, quindi, condizionato esclusivamente dai periodi di assenza dallo stesso.
Pertanto, ad eccezione dell'avvenuto superamento del periodo di comporto, la delibera di esclusione è stata adottata per la medesima ragione, afferente al rapporto di lavoro, giustificante il licenziamento, consistita nel disservizio aziendale, in termini di produzione e costi, causata dall'assenza per malattia del ricorrente.
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4.- Date tali premesse, con riferimento all'eccezione di incompetenza, si ritengono, da un lato, strettamente connesse le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del licenziamento e della delibera di esclusione del socio, perché fondata quest'ultima su una delle ragioni afferenti il rapporto lavorativo oggetto del primo provvedimento, nonché la competenza del giudice del lavoro su quest'ultima, ai sensi del nuovo art. 441 ter c.p.c., che devolve alla competenza di quest'ultimo le controversie in punto di rapporto associativo, allorché sia stato impugnato il licenziamento ovvero qualora dalla delibera di esclusione sia derivata la cessazione del rapporto di lavoro.
5.- Passando al merito, è necessario vagliare innanzitutto l'effettivo superamento del periodo di comporto, posto a base del solo licenziamento, per poi valutare la giustificatezza del motivo dato dal disservizio creato in ragione delle ripetute assenze per malattia, posto a base sia del licenziamento che della delibera di esclusione da socio.
5.1.- In ordine al primo, si premette che, ai sensi dell'art. 2110, comma 2, c.c., nelle ipotesi di assenza per malattia, il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto, decorso il periodo (c.d. di comporto) stabilito dalla legge, dalla contrattazione collettiva, dagli usi o secondo equità. Il lavoratore ha, pertanto, il diritto alla conservazione del posto di lavoro sino a che non sia trascorso detto lasso temporale, rimanendo sospeso medio tempore il potere di recesso datoriale, salva la sussistenza di un fatto che integri gli estremi della giusta causa, nel qual caso gli effetti del licenziamento saranno differiti alla fine della malattia.
Con riferimento al caso di specie, l'art. 21, commi 8 e 9, CCNL dei lavoratori dei porti 2016-2018, prevede che il lavoratore in malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 15 mesi, cessando comunque “ove nell'arco di 30 mesi si raggiunga il limite predetto anche con più malattie”.
Tenuto conto della circostanza che, ai fini della verifica del superamento del periodo di comporto, si deve “tener conto anche dei
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giorni non lavorativi che cadono nel periodo di assenza per malattia, dovendosi presumere la continuità dell'episodio morboso” (C.
27980/2023; nello stesso senso, si vedano: C. 22928/2019; C.
20106/2014; C. 29317/2008), il periodo di 15 mesi, oltre il quale si verifica la cessazione del rapporto di lavoro, non può che seguire la medesima regola, dovendosi ricomprendere in detto lasso temporale, contrariamente a quanto ritenuto dalla società resistente, anche i giorni non lavorati.
Pertanto, nell'ipotesi di specie, anche a voler ritenere, come sostenuto da un'assenza per malattia del ricorrente per 437 CP_1 giorni nell'arco di 30 mesi, il complesso dei giorni di malattia, dei quali il ha goduto in via non continuativa, non è tale da Pt_1 determinare il superamento del periodo di comporto di 15 mesi, cioè di
450 giorni (15 mesi X 30 giorni).
5.2.- In ordine al secondo motivo, sottostante al licenziamento ed all'esclusione dalla compagine sociale, dato dal disservizio aziendale causato dal lavoratore, si ribadisce che dal contenuto della lettera di licenziamento emerge che l'inadeguatezza della prestazione del
, sotto il profilo della produzione e dell'organizzazione, non Pt_1 fosse imputata dalla società all'inidoneità sopravvenuta del lavoratore nell'esecuzione della prestazione stessa, quanto esclusivamente alla sua sospensione a causa della malattia, posto che nella lettera di licenziamento detto disservizio è stato espressamente collegato al “periodo prolungato e reiterato di assenza” ed alla circostanza che la società avesse dovuto provvedere alla “sostituzione del dipendente”, mentre in relazione alla delibera di esclusione del socio, quest'ultima, nel richiamare espressamente gli esiti della perizia di parte, ne ha fatte proprie le motivazioni, secondo quanto già evidenziato al punto n.
3.1 della presente sentenza.
Ciò detto, lo scarso rendimento durante il periodo di comporto, non può essere ritenuto giustificato motivo di licenziamento.
Infatti, seppur nel caso di eccessiva morbilità del lavoratore, cioè di sue plurime assenze determinate da malattia, il superamento del pagina8 di 10
periodo di comporto giustifica di per sé il licenziamento del dipendente, senza che il datore di lavoro sia tenuto alla prova del giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della l. n. 604 del 1966, né della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa né, tantomeno, della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse. (si veda T. Milano, 11.09.2024, n. 3927), d'altro canto, “Le regole dettate dall' art. 2110 c.c. per le ipotesi di assenze da malattia del lavoratore prevalgono, in quanto speciali, sulla disciplina dei licenziamenti individuali e si sostanziano nell'impedire al datore di lavoro di porre fine unilateralmente al rapporto sino al superamento del limite di tollerabilità dell'assenza
(cd. comporto) predeterminato dalla legge, dalle parti o, in via equitativa, dal giudice, nonché nel considerare quel superamento unica condizione di legittimità del recesso, nell'ottica di un contemperamento tra gli interessi confliggenti del datore di lavoro (a mantenere alle proprie dipendenze solo chi lavora e produce) e del lavoratore (a disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi, senza perdere i mezzi di sostentamento); ne deriva che lo scarso rendimento e l'eventuale disservizio aziendale determinato dalle assenze per malattia del lavoratore non possono legittimare, prima del superamento del periodo massimo di comporto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo” (C. 31763/2018; nello stesso senso, si veda, più di recente: C. 36188/2022).
5.2.- Pertanto, il licenziamento, così come l'esclusione da socio, devono ritenersi ingiustificati.
6.- Pertanto, ai sensi dell'art. 18, commi 4 e 7, L. 300/1970, il licenziamento va annullato e il datore di lavoro va condannato alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento, in favore di quest'ultimo, di una indennità risarcitoria, non superiore a dodici mensilità, commisurata alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione e interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al saldo.
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Inoltre, deve essere annullata la delibera del 05.06.2024, nella parte in cui è stata disposta l'esclusione del socio Parte_1
7.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM
55/2014, valori medi, tenuto conto del valore della causa e della complessità delle questioni trattate.
7.1.- Nei rapporti interni fra le parti, le spese di CTU sono poste in capo a parte resistente.
PQM
ANNULLA il licenziamento impugnato e, per l'effetto,
- condanna parte resistente a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
- condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria, non superiore a dodici mensilità, commisurata alla retribuzione globale di fatto, dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione e interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
ANNULLA la delibera del 05.06.2024 nella parte in cui ha disposto l'esclusione del socio;
Parte_1
PONE in capo alla società resistente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessi euro 9.257,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% su tale ultimo importo a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
PONE, nei rapporti interni fra le parti, le spese di CTU in capo a parte resistente.
Palmi, 11/11/2025
Il giudice
UC PO
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