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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/04/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R. Gen. N. 798/2022
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 789/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 25 luglio 2022 e rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 5 marzo
2025
OGGETTO: Mutuo d a odice: P.IVA_1
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
con il patrocinio degli avv.ti Giovanni Rocchi, Fausto Amadei e Pt_4
Mattia Amadei;
APPELLANTI
c o n t r o quale mandataria di Controparte_1 CP_2
pagina 1 di 17 con il patrocinio dell'avv. Francesca Cacopardo;
CP_3
APPELLATA
n o n c h è c o n t r o
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova, pubblicata in data 4
luglio 2022, n. 531/2022.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“In via preliminare di rito, rilevato come l'avv. Francesca Concetta Cacopardo
non abbia depositato idonea procura alle liti conferita da
[...]
quale mandataria e procuratrice speciale, di Controparte_1 Controparte_4
relativa al presente grado d'appello, dichiarare la nullità della comparsa di costituzione in appello e dei successivi atti e la contumacia di parte appellata.
Nel merito, riformare la sentenza n. 531/2022 pubblicata il 4.7.2022 R.G.
3125/2021 emessa dal Tribunale di Mantova e dichiarare la ritualità,
correttezza e tempestività della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1121/2021 del 27.9.2021, emesso dal Tribunale di Mantova. Accertata così
la corretta proposizione del giudizio di opposizione, revocarsi il d.i. opposto per la mancata attivazione da parte della convenuta opposta dell'obbligatorio procedimento di mediazione. In via subordinata di merito, nella denegata pagina 2 di 17 ipotesi in cui venisse dichiarata procedibile la causa di opposizione, rilevato come il Tribunale di Mantova abbia omesso ogni verifica di merito sull'esigibilità del credito, dichiarare che: il credito azionato in sede monitoria non è certo né fondato su alcuna prova scritta e non è pertanto esigibile;
CP_2
è carente di legittimazione ad agire in quanto non vi è prova in atti del contratto di cessione del credito azionato, da Controparte_5
non essendo a tal fine sufficiente la pubblicazione in G.U. della CP_2
cessione dei crediti in blocco ed essendo ormai largamente spirato il termine per la produzione di documentazione a sostegno della domanda azionata in sede monitoria;
è nullo il mandato per la riscossione dei crediti, conferito da a non essendo quest'ultima iscritta all'albo degli intermediari CP_2 CP_1
finanziari, di cui all'art. 106 T.U.B.; il debito di è da Parte_1
considerarsi parimenti inesigibile a fronte del passaggio in giudicato del provvedimento del Tribunale di Mantova n. 2773/2018 del 23.3.2018; in ogni caso non è efficace la fideiussione rilasciata da e Parte_2 Parte_1
nei confronti della società creditrice. Per tutto quanto sopra accertato e dichiarato, in totale riforma della sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni appellanti a quale mandataria e procuratrice speciale di Controparte_1
In ogni caso con vittoria di spese di entrambe i gradi di Controparte_4
giudizio, con aumento del 30% ai sensi del D.M. 55/14 e ss.mm. per aver pagina 3 di 17 depositato con modalità telematiche atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione.”
Dell'appellata
“Rigettare l'impugnazione proposta perché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, confermando la sentenza appellata. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Su ricorso proposto da quale mandataria di Controparte_1
il Tribunale di Mantova, con decreto n. 1121/2021 del 25 Controparte_4
settembre 2021, ha ingiunto a e Parte_1 Parte_2 Parte_3
di pagare a la somma di € 69.367,26, oltre Parte_4 Controparte_4
accessori, in forza del contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato da e con in data 14 Pt_4 Parte_3 Controparte_6
luglio 2011 e del contratto di fideiussione omnibus prestata a garanzia dell'adempimento il 6 luglio 2011 da e Parte_2 Parte_1
1.1. Gli opponenti hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo,
deducendone l'illegittimità in quanto emesso in favore di Controparte_4
soggetto in tesi estraneo al procedimento monitorio, e non in favore della ricorrente Controparte_1
1.2. Inoltre, hanno sottolineato come, nel caso in esame, manchi la pagina 4 di 17 dimostrazione della cessione del credito azionato, il quale non sarebbe incluso nell'elenco dei crediti ceduti, né ci sia prova dell'esistenza e della misura del debito residuo.
1.3. Hanno poi dedotto l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti di atteso che, in data 26.3 – 3.4.2015, il Tribunale di Mantova Parte_1
ha dichiarato il fallimento di “ ” e, con il Parte_5
provvedimento n. 2773/2018 del 23.3.18, ha disposto l'esdebitazione della medesima.
1.4. Infine, si sono riservati di richiedere il risarcimento del danno, nell'ipotesi in cui emergesse che il prezzo versato dall'aggiudicatario nell'ambito della esecuzione immobiliare sia stato inferiore al corrispettivo al tempo offerto dai promittenti acquirenti di tale immobile.
2. Si è costituita in qualità di procuratrice di Controparte_1
domandando il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e Controparte_4
la conferma del decreto ingiuntivo in oggetto, previa concessione della sua provvisoria esecutività.
2.1. In particolare, ha dedotto che è stata convenuta in giudizio
[...]
in proprio e non quale mandataria di e, Controparte_1 Controparte_4
essendo spirati i termini per proporre opposizione, in tesi il decreto ingiuntivo sarebbe oramai definitivo.
pagina 5 di 17 2.2. Ha poi evidenziato di aver informato i debitori dell'avvenuta cessione del credito mediante raccomandata del 27 agosto 2020, nella quale l'importo di
18.229,41 € è riportato “salvo errori e/o omissioni o diverse determinazioni di
legge” e di aver prodotto la documentazione attestante l'ammontare del debito residuo;
2.3. Inoltre, ha sottolineato di aver dimostrato la cessione del credito azionato mediante il deposito dell'estratto della G.U. e della dichiarazione della cedente,
evidenziando peraltro l'inclusione di esso nell'elenco dei crediti ceduti,
contrassegnato dal codice cliente 1664756.
2.3. In merito all'asserita esdebitazione di sottolinea il Parte_1
mancato coinvolgimento di nella procedura fallimentare e, Controparte_4
comunque, l'esclusione del debito in oggetto ai sensi dell'art. 142 co. III lett.
B) L.F., atteso che la liberazione data dall'esdebitazione riguarda solo le obbligazione assunte nell'esercizio dell'attività di impresa.
3. Con l'ordinanza del 22 febbraio 2022, il Tribunale ha dichiarato la contumacia di in proprio e ha qualificato come Controparte_1
interveniente intervenuta quale mandataria e Controparte_1
procuratrice speciale di inoltre, ha dichiarato Controparte_4
provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo oggetto di causa.
4. Con sentenza n. 531/2022 pubblicata in data 4 luglio 2022, il Tribunale di pagina 6 di 17 ha rigettato l'opposizione e ha dichiarato definitivamente esecutivo il CP_7
decreto ingiuntivo impugnato.
In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto che:
- è il soggetto ingiungente sostanziale e, dunque, l'unico Controparte_4
creditore procedente, titolare della posizione azionata in via monitoria;
[...]
ha presentato il ricorso come procuratrice speciale della Controparte_1
creditrice ed è, pertanto, carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione;
- visto che gli opponenti hanno specificato che l'opposizione è stata notificata a in proprio quale soggetto che avrebbe Controparte_1
azionato il procedimento monitorio, e non a la quale è stata Controparte_4
da loro ritenuta estranea al giudizio, il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo a fronte della mancata notifica a quest'ultima;
- la costituzione nel giudizio di non determina la sanatoria Controparte_4
invocata dagli opponenti, essendo a tale data spirati i termini perentori previsti dall'art. 645 c.p.c., che peraltro prevede che la notifica dell'opposizione debba essere fatta al ricorrente in sede monitoria;
- l'errore nel quale sono incorsi gli opponenti appare manifesto ed impedisce di esaminare nel merito l'opposizione, essendo ormai divenuto definitivo il decreto ingiuntivo concesso a Controparte_4
pagina 7 di 17 - non può essere accolta l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione, perché non Controparte_4
aveva necessità di attivare una mediazione dopo che il d.i. era divenuto definitivo;
peraltro, tale eccezione è stata formulata per la prima volta nelle note scritte dimesse in vista dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 29 marzo 2022, dunque, è tardiva.
5. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello Parte_1
e sulla scorta di otto motivi. Parte_2 Parte_3 Parte_4
5.1. Con il primo motivo gli appellante deducono l'errata interpretazione da parte del Tribunale del tenore letterale dell'atto di citazione in opposizione, che ha determinato l'erronea identificazione della parte citata in giudizio,
individuata in quale mandataria di e Controparte_1 Controparte_4
non in proprio.
5.2. Col secondo motivo gli appellanti deducono la tempestività della notifica dell'atto di citazione in opposizione, effettuata all'avv. Francesca Cacopardo,
quale difensore di e, per essa, di Controparte_4 Controparte_1
nei termini di cui all'art. 645 c.p.c., ed eccepiscono l'efficacia sanante
[...]
della costituzione di quest'ultima.
5.3. Col terzo motivo gli appellanti censurano la statuizione del Tribunale che ha ritenuto non necessario l'esperimento del tentativo di mediazione pagina 8 di 17 obbligatoria e sottolineano che, ai sensi dell'art. 5, co. I bis e IV, del D. Lgs.
28/2010, il procedimento di mediazione dev'essere attivato dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
5.4. Col quarto motivo lamentano il mancato accoglimento della richiesta congiunta di concessione dei termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. e l'errata applicazione da parte del Tribunale del principio della decisione in forza della ragione più liquida.
5.5. Col quinto motivo gli appellanti si dolgono della scorretta applicazione dell'art. 2697 cod. civ., essendo la documentazione offerta dalle parti in primo grado non idonea a dimostrare la correttezza e l'esigibilità della somma azionata in sede monitoria.
5.6. Col sesto motivo gli appellanti ribadiscono l'inesigibilità del credito nei confronti di essendo divenuto inesigibile, ai sensi degli artt. Parte_1
142 e 143 L. Fall., in quanto il Tribunale di Mantova, con sentenza del 26
marzo - 3 aprile 2015, ha dichiarato il fallimento di “ Parte_5
e, con provvedimento n. 2773/2018 del 23.3.2018, ha disposto
[...]
l'esdebitazione.
5.7. Col settimo motivo gli appellanti evidenziano che è incontestato che la fideiussione in oggetto riporti le clausole di cui allo “Schema ABI 2003”
pagina 9 di 17 dichiarate contrarie alla normativa anti-trust dalla Banca D'Italia con provvedimento n. 55 del. 2.5.2005, e che, pertanto, è nullo l'art. 6 del contratto, che deroga all'art. 1957 cod. civ.; a riguardo, sottolineano che la ha dichiarato risolto il contratto ed ha intimato il pagamento ai debitori CP_5
in data 24 giugno 2016, ma poi ha agito solo nei confronti del solo T_
, quale terzo datore d'ipoteca.
[...]
5.8. Con l'ottavo motivo gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale li ha condannati al pagamento delle spese in favore di in proprio, pur avendone dichiarato la Controparte_1
contumacia.
6. Si è costituita in giudizio e, per essa, la mandataria Controparte_4 [...]
chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1
inammissibile ai sensi dell'art. 342, co. II, n. 1 e 2, cod. proc. civ. e dell'art. 348 bis cod. proc. civ. e, comunque, infondato.
7. All'udienza del 7 maggio 2024, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.
8. Con ordinanza dell'11 settembre 2024, il Collegio ha rilevato che il relatore,
dott. Michele Stagno, è stato l'estensore del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e che in causa si discute, tra le altre cose, dell'individuazione del soggetto a favore del quale tale provvedimento è stato emesso;
pertanto,
pagina 10 di 17 ritenuto che il dott. Stagno non faccia parte del collegio decidente, ha rimesso la causa in istruttoria e ha rinviato, per la precisazione delle conclusioni,
all'udienza del 5 marzo 2025.
9. Alla predetta udienza, il Collegio ha posto nuovamente la causa in decisione, senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. in quanto già assegnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover esaminare la fondatezza dell'eccezione di difetto di rappresentanza, formulata dagli appellanti nelle note depositate il 16 dicembre 2022.
In primo luogo, è infondato l'assunto secondo il quale in persona del CP_2
legale rappresentante dott. , non ha conferito alcun formale e Parte_6
diretto incarico all'avv. Cacopardo”.
Infatti, in forza della procura del 22 giugno 2020, a rogito del Notaio
[...]
in Pordenone, rep. 304916, fasc. 36336, registrata a Pordenone in Per_1
data 23 giugno 2020 al n. 7355, è stata Controparte_1
autorizzata da a “(c) comparire davanti a qualsiasi autorità Controparte_4
giudiziaria e amministrativa costituendosi in giudizio, ai sensi dell'articolo 77
del Codice di Procedura Civile, ovvero effettuando impugnazioni ordinarie e
straordinarie, ove occorra, con espressa attribuzione della facoltà di
transigere e conciliare”. pagina 11 di 17 Dunque, per mezzo dei suoi rappresentanti, Controparte_1
nella sua qualità di mandataria e procuratrice speciale di era Controparte_4
certamente abilitata a conferire la procura in oggetto all'avv. Cacopardo.
Tuttavia, la procura in oggetto, depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello del 25 novembre 2022, risulta rilasciata con riferimento “ad ogni fase, stato e grado della presente procedura monitoria da
incardinarsi presso il Tribunale di Mantova” “e anche per gli eventuali giudizi
ad esso connessi o da esso dipendenti al procedimento”.
Pur risultando la procura conferita per ogni grado del giudizio, il riferimento alla “procedura monitoria da incardinarsi presso il Tribunale di Mantova”
non permette di desumere con certezza la volontà delle parti di estenderne gli effetti dell'atto anche al giudizio d'appello e lo rende perciò inidoneo a superare la presunzione di conferimento solo per il primo grado ai sensi dell'articolo 83, co. IV, c.p.c., in base al quale «La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non
è espressa volontà diversa».
Dunque, deve dichiararsi il difetto di rappresentanza del difensore, il quale è
suscettibile di regolarizzazione, ai sensi dell'art. 182, co. II, cod. proc. civ.,
entro un termine perentorio appositamente assegnato dal Giudice, mediante il rilascio di una regolare procura alle liti o un'idonea rinnovazione di quella già
conferita.
pagina 12 di 17 2. Premesso ciò, il primo e il secondo motivo, trattati congiuntamente stante l'intima connessione tra loro, sono fondati.
Si rileva, a riguardo, che il ricorso monitorio è stato proposto ed emesso a favore di “e per essa, nella sua qualità mandataria, Controparte_4 [...]
e che la notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_1
in oggetto è stata effettuata nei suoi confronti e, precisamente, nei confronti di
“AVV. FRANCESCA CACOPARDO, quale procuratore e difensore di
[...]
(P.I.: con sede in Conegliano (TV) e per essa CP_4 P.IVA_2
(P.I.: quale mandataria con sede Controparte_1 P.IVA_3
in Milano all'indirizzo di posta elettronica estratto dall'albo professionale del
destinatario: . Email_1
Dunque, benché nella parte argomentativa dell'atto introduttivo gli appellanti abbiano affermato l'estraneità di rispetto al giudizio in Controparte_4
discorso e abbiano dichiarato di convenire in giudizio Controparte_1
“in proprio”, poi, di fatto, essi hanno effettuato la notifica dell'atto di
[...]
opposizione nei confronti della parte ricorrente in via monitoria e titolare del credito azionato. Pertanto, quest'ultima non è qualificabile come interveniente nel giudizio di primo grado, essendo parte convenuta opposta.
Per tali ragioni, deve dichiararsi la tempestività dell'opposizione, essendo avvenuta in conformità a quanto previsto dall'art. 645 cod. proc. civ.
3. È parimenti fondato il terzo motivo, con cui gli appellanti censurano la pagina 13 di 17 statuizione del Tribunale di Mantova che ha ritenuto tardiva l'eccezione di improcedibilità del giudizio per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Infatti, l'art. 5 D. Lgs. 28/2010 stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di contratti bancari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, il quale è
condizione di procedibilità della domanda, e che la relativa improcedibilità è
eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.
Tuttavia, come correttamente dedotto dagli appellanti, la regola generale in base alla quale il mancato avvio della mediazione può essere eccepito non oltre la prima udienza, è derogata nelle ipotesi tassative previste dal co. VI della medesima norma (nella versione previgente: co. VI), tra le quali rientrano i
“procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle
istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo
quanto previsto dall'articolo 5-bis”.
Pertanto, nel caso di specie, essendosi il Tribunale di Mantova pronunciato in merito alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con l'ordinanza del 22 febbraio 2022, con la quale ha rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni, il primo momento processualmente utile per proporre tale eccezione era, in assenza della pagina 14 di 17 concessione dei termini di cui all'art. 183 co. VI cod. proc. civ., l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Dunque, l'eccezione di mancato esperimento del tentativo di mediazione formulata dagli appellanti nelle note dimesse in vista dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 29 marzo 2022 è tempestiva.
Il mancato esperimento del tentativo di mediazione determina la nullità del giudizio di primo grado e, per l'effetto, la nullità della sentenza impugnata.
Infatti, la Corte di Cassazione ha stabilito che: <
obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità
della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito,
ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale.>>
(Cfr. Cass. n. 28695/2023)
Inoltre, ai sensi dell'art. 5 bis del D. Lgs. 28/2010, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di promuovere il procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità della causa e conseguente revoca del pagina 15 di 17 decreto ingiuntivo, grava sull'ingiungente-opposto, quale parte sostanzialmente interessata.
3. La definizione delle spese va rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando:
1) rigettata ogni ulteriore eccezione, ordina la regolarizzazione della procura
ad litem, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ., e assegna un termine perentorio per il rilascio di regolare procura alle liti o per la idonea rinnovazione di quella già conferita;
2) in accoglimento del primo e del secondo motivo di appello proposti da
, , e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
sentenza del Tribunale Di Mantova, pubblicata in data 4 Luglio 2022, n.
531/2022, dichiara la tempestività dell'opposizione, ai sensi dell'art. 645 cod.
proc. civ.;
3) in accoglimento del terzo motivo di appello proposto da , Parte_1
, e avverso la sentenza del Tribunale Parte_2 Parte_3 Parte_4
Di Mantova, pubblicata in data 4 Luglio 2022, n. 531/2022, dichiara la nullità
del giudizio di primo grado e, per l'effetto, la nullità della sentenza emessa all'esito di tale giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
pagina 16 di 17 4) dispone con separata ordinanza resa in pari data in ordine al prosieguo del giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Magnoli
pagina 17 di 17
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R. Gen. N. 798/2022
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 789/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 25 luglio 2022 e rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 5 marzo
2025
OGGETTO: Mutuo d a odice: P.IVA_1
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
con il patrocinio degli avv.ti Giovanni Rocchi, Fausto Amadei e Pt_4
Mattia Amadei;
APPELLANTI
c o n t r o quale mandataria di Controparte_1 CP_2
pagina 1 di 17 con il patrocinio dell'avv. Francesca Cacopardo;
CP_3
APPELLATA
n o n c h è c o n t r o
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova, pubblicata in data 4
luglio 2022, n. 531/2022.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“In via preliminare di rito, rilevato come l'avv. Francesca Concetta Cacopardo
non abbia depositato idonea procura alle liti conferita da
[...]
quale mandataria e procuratrice speciale, di Controparte_1 Controparte_4
relativa al presente grado d'appello, dichiarare la nullità della comparsa di costituzione in appello e dei successivi atti e la contumacia di parte appellata.
Nel merito, riformare la sentenza n. 531/2022 pubblicata il 4.7.2022 R.G.
3125/2021 emessa dal Tribunale di Mantova e dichiarare la ritualità,
correttezza e tempestività della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1121/2021 del 27.9.2021, emesso dal Tribunale di Mantova. Accertata così
la corretta proposizione del giudizio di opposizione, revocarsi il d.i. opposto per la mancata attivazione da parte della convenuta opposta dell'obbligatorio procedimento di mediazione. In via subordinata di merito, nella denegata pagina 2 di 17 ipotesi in cui venisse dichiarata procedibile la causa di opposizione, rilevato come il Tribunale di Mantova abbia omesso ogni verifica di merito sull'esigibilità del credito, dichiarare che: il credito azionato in sede monitoria non è certo né fondato su alcuna prova scritta e non è pertanto esigibile;
CP_2
è carente di legittimazione ad agire in quanto non vi è prova in atti del contratto di cessione del credito azionato, da Controparte_5
non essendo a tal fine sufficiente la pubblicazione in G.U. della CP_2
cessione dei crediti in blocco ed essendo ormai largamente spirato il termine per la produzione di documentazione a sostegno della domanda azionata in sede monitoria;
è nullo il mandato per la riscossione dei crediti, conferito da a non essendo quest'ultima iscritta all'albo degli intermediari CP_2 CP_1
finanziari, di cui all'art. 106 T.U.B.; il debito di è da Parte_1
considerarsi parimenti inesigibile a fronte del passaggio in giudicato del provvedimento del Tribunale di Mantova n. 2773/2018 del 23.3.2018; in ogni caso non è efficace la fideiussione rilasciata da e Parte_2 Parte_1
nei confronti della società creditrice. Per tutto quanto sopra accertato e dichiarato, in totale riforma della sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni appellanti a quale mandataria e procuratrice speciale di Controparte_1
In ogni caso con vittoria di spese di entrambe i gradi di Controparte_4
giudizio, con aumento del 30% ai sensi del D.M. 55/14 e ss.mm. per aver pagina 3 di 17 depositato con modalità telematiche atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione.”
Dell'appellata
“Rigettare l'impugnazione proposta perché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, confermando la sentenza appellata. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Su ricorso proposto da quale mandataria di Controparte_1
il Tribunale di Mantova, con decreto n. 1121/2021 del 25 Controparte_4
settembre 2021, ha ingiunto a e Parte_1 Parte_2 Parte_3
di pagare a la somma di € 69.367,26, oltre Parte_4 Controparte_4
accessori, in forza del contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato da e con in data 14 Pt_4 Parte_3 Controparte_6
luglio 2011 e del contratto di fideiussione omnibus prestata a garanzia dell'adempimento il 6 luglio 2011 da e Parte_2 Parte_1
1.1. Gli opponenti hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo,
deducendone l'illegittimità in quanto emesso in favore di Controparte_4
soggetto in tesi estraneo al procedimento monitorio, e non in favore della ricorrente Controparte_1
1.2. Inoltre, hanno sottolineato come, nel caso in esame, manchi la pagina 4 di 17 dimostrazione della cessione del credito azionato, il quale non sarebbe incluso nell'elenco dei crediti ceduti, né ci sia prova dell'esistenza e della misura del debito residuo.
1.3. Hanno poi dedotto l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti di atteso che, in data 26.3 – 3.4.2015, il Tribunale di Mantova Parte_1
ha dichiarato il fallimento di “ ” e, con il Parte_5
provvedimento n. 2773/2018 del 23.3.18, ha disposto l'esdebitazione della medesima.
1.4. Infine, si sono riservati di richiedere il risarcimento del danno, nell'ipotesi in cui emergesse che il prezzo versato dall'aggiudicatario nell'ambito della esecuzione immobiliare sia stato inferiore al corrispettivo al tempo offerto dai promittenti acquirenti di tale immobile.
2. Si è costituita in qualità di procuratrice di Controparte_1
domandando il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e Controparte_4
la conferma del decreto ingiuntivo in oggetto, previa concessione della sua provvisoria esecutività.
2.1. In particolare, ha dedotto che è stata convenuta in giudizio
[...]
in proprio e non quale mandataria di e, Controparte_1 Controparte_4
essendo spirati i termini per proporre opposizione, in tesi il decreto ingiuntivo sarebbe oramai definitivo.
pagina 5 di 17 2.2. Ha poi evidenziato di aver informato i debitori dell'avvenuta cessione del credito mediante raccomandata del 27 agosto 2020, nella quale l'importo di
18.229,41 € è riportato “salvo errori e/o omissioni o diverse determinazioni di
legge” e di aver prodotto la documentazione attestante l'ammontare del debito residuo;
2.3. Inoltre, ha sottolineato di aver dimostrato la cessione del credito azionato mediante il deposito dell'estratto della G.U. e della dichiarazione della cedente,
evidenziando peraltro l'inclusione di esso nell'elenco dei crediti ceduti,
contrassegnato dal codice cliente 1664756.
2.3. In merito all'asserita esdebitazione di sottolinea il Parte_1
mancato coinvolgimento di nella procedura fallimentare e, Controparte_4
comunque, l'esclusione del debito in oggetto ai sensi dell'art. 142 co. III lett.
B) L.F., atteso che la liberazione data dall'esdebitazione riguarda solo le obbligazione assunte nell'esercizio dell'attività di impresa.
3. Con l'ordinanza del 22 febbraio 2022, il Tribunale ha dichiarato la contumacia di in proprio e ha qualificato come Controparte_1
interveniente intervenuta quale mandataria e Controparte_1
procuratrice speciale di inoltre, ha dichiarato Controparte_4
provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo oggetto di causa.
4. Con sentenza n. 531/2022 pubblicata in data 4 luglio 2022, il Tribunale di pagina 6 di 17 ha rigettato l'opposizione e ha dichiarato definitivamente esecutivo il CP_7
decreto ingiuntivo impugnato.
In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto che:
- è il soggetto ingiungente sostanziale e, dunque, l'unico Controparte_4
creditore procedente, titolare della posizione azionata in via monitoria;
[...]
ha presentato il ricorso come procuratrice speciale della Controparte_1
creditrice ed è, pertanto, carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione;
- visto che gli opponenti hanno specificato che l'opposizione è stata notificata a in proprio quale soggetto che avrebbe Controparte_1
azionato il procedimento monitorio, e non a la quale è stata Controparte_4
da loro ritenuta estranea al giudizio, il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo a fronte della mancata notifica a quest'ultima;
- la costituzione nel giudizio di non determina la sanatoria Controparte_4
invocata dagli opponenti, essendo a tale data spirati i termini perentori previsti dall'art. 645 c.p.c., che peraltro prevede che la notifica dell'opposizione debba essere fatta al ricorrente in sede monitoria;
- l'errore nel quale sono incorsi gli opponenti appare manifesto ed impedisce di esaminare nel merito l'opposizione, essendo ormai divenuto definitivo il decreto ingiuntivo concesso a Controparte_4
pagina 7 di 17 - non può essere accolta l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione, perché non Controparte_4
aveva necessità di attivare una mediazione dopo che il d.i. era divenuto definitivo;
peraltro, tale eccezione è stata formulata per la prima volta nelle note scritte dimesse in vista dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 29 marzo 2022, dunque, è tardiva.
5. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello Parte_1
e sulla scorta di otto motivi. Parte_2 Parte_3 Parte_4
5.1. Con il primo motivo gli appellante deducono l'errata interpretazione da parte del Tribunale del tenore letterale dell'atto di citazione in opposizione, che ha determinato l'erronea identificazione della parte citata in giudizio,
individuata in quale mandataria di e Controparte_1 Controparte_4
non in proprio.
5.2. Col secondo motivo gli appellanti deducono la tempestività della notifica dell'atto di citazione in opposizione, effettuata all'avv. Francesca Cacopardo,
quale difensore di e, per essa, di Controparte_4 Controparte_1
nei termini di cui all'art. 645 c.p.c., ed eccepiscono l'efficacia sanante
[...]
della costituzione di quest'ultima.
5.3. Col terzo motivo gli appellanti censurano la statuizione del Tribunale che ha ritenuto non necessario l'esperimento del tentativo di mediazione pagina 8 di 17 obbligatoria e sottolineano che, ai sensi dell'art. 5, co. I bis e IV, del D. Lgs.
28/2010, il procedimento di mediazione dev'essere attivato dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
5.4. Col quarto motivo lamentano il mancato accoglimento della richiesta congiunta di concessione dei termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. e l'errata applicazione da parte del Tribunale del principio della decisione in forza della ragione più liquida.
5.5. Col quinto motivo gli appellanti si dolgono della scorretta applicazione dell'art. 2697 cod. civ., essendo la documentazione offerta dalle parti in primo grado non idonea a dimostrare la correttezza e l'esigibilità della somma azionata in sede monitoria.
5.6. Col sesto motivo gli appellanti ribadiscono l'inesigibilità del credito nei confronti di essendo divenuto inesigibile, ai sensi degli artt. Parte_1
142 e 143 L. Fall., in quanto il Tribunale di Mantova, con sentenza del 26
marzo - 3 aprile 2015, ha dichiarato il fallimento di “ Parte_5
e, con provvedimento n. 2773/2018 del 23.3.2018, ha disposto
[...]
l'esdebitazione.
5.7. Col settimo motivo gli appellanti evidenziano che è incontestato che la fideiussione in oggetto riporti le clausole di cui allo “Schema ABI 2003”
pagina 9 di 17 dichiarate contrarie alla normativa anti-trust dalla Banca D'Italia con provvedimento n. 55 del. 2.5.2005, e che, pertanto, è nullo l'art. 6 del contratto, che deroga all'art. 1957 cod. civ.; a riguardo, sottolineano che la ha dichiarato risolto il contratto ed ha intimato il pagamento ai debitori CP_5
in data 24 giugno 2016, ma poi ha agito solo nei confronti del solo T_
, quale terzo datore d'ipoteca.
[...]
5.8. Con l'ottavo motivo gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale li ha condannati al pagamento delle spese in favore di in proprio, pur avendone dichiarato la Controparte_1
contumacia.
6. Si è costituita in giudizio e, per essa, la mandataria Controparte_4 [...]
chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1
inammissibile ai sensi dell'art. 342, co. II, n. 1 e 2, cod. proc. civ. e dell'art. 348 bis cod. proc. civ. e, comunque, infondato.
7. All'udienza del 7 maggio 2024, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.
8. Con ordinanza dell'11 settembre 2024, il Collegio ha rilevato che il relatore,
dott. Michele Stagno, è stato l'estensore del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e che in causa si discute, tra le altre cose, dell'individuazione del soggetto a favore del quale tale provvedimento è stato emesso;
pertanto,
pagina 10 di 17 ritenuto che il dott. Stagno non faccia parte del collegio decidente, ha rimesso la causa in istruttoria e ha rinviato, per la precisazione delle conclusioni,
all'udienza del 5 marzo 2025.
9. Alla predetta udienza, il Collegio ha posto nuovamente la causa in decisione, senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. in quanto già assegnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover esaminare la fondatezza dell'eccezione di difetto di rappresentanza, formulata dagli appellanti nelle note depositate il 16 dicembre 2022.
In primo luogo, è infondato l'assunto secondo il quale in persona del CP_2
legale rappresentante dott. , non ha conferito alcun formale e Parte_6
diretto incarico all'avv. Cacopardo”.
Infatti, in forza della procura del 22 giugno 2020, a rogito del Notaio
[...]
in Pordenone, rep. 304916, fasc. 36336, registrata a Pordenone in Per_1
data 23 giugno 2020 al n. 7355, è stata Controparte_1
autorizzata da a “(c) comparire davanti a qualsiasi autorità Controparte_4
giudiziaria e amministrativa costituendosi in giudizio, ai sensi dell'articolo 77
del Codice di Procedura Civile, ovvero effettuando impugnazioni ordinarie e
straordinarie, ove occorra, con espressa attribuzione della facoltà di
transigere e conciliare”. pagina 11 di 17 Dunque, per mezzo dei suoi rappresentanti, Controparte_1
nella sua qualità di mandataria e procuratrice speciale di era Controparte_4
certamente abilitata a conferire la procura in oggetto all'avv. Cacopardo.
Tuttavia, la procura in oggetto, depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello del 25 novembre 2022, risulta rilasciata con riferimento “ad ogni fase, stato e grado della presente procedura monitoria da
incardinarsi presso il Tribunale di Mantova” “e anche per gli eventuali giudizi
ad esso connessi o da esso dipendenti al procedimento”.
Pur risultando la procura conferita per ogni grado del giudizio, il riferimento alla “procedura monitoria da incardinarsi presso il Tribunale di Mantova”
non permette di desumere con certezza la volontà delle parti di estenderne gli effetti dell'atto anche al giudizio d'appello e lo rende perciò inidoneo a superare la presunzione di conferimento solo per il primo grado ai sensi dell'articolo 83, co. IV, c.p.c., in base al quale «La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non
è espressa volontà diversa».
Dunque, deve dichiararsi il difetto di rappresentanza del difensore, il quale è
suscettibile di regolarizzazione, ai sensi dell'art. 182, co. II, cod. proc. civ.,
entro un termine perentorio appositamente assegnato dal Giudice, mediante il rilascio di una regolare procura alle liti o un'idonea rinnovazione di quella già
conferita.
pagina 12 di 17 2. Premesso ciò, il primo e il secondo motivo, trattati congiuntamente stante l'intima connessione tra loro, sono fondati.
Si rileva, a riguardo, che il ricorso monitorio è stato proposto ed emesso a favore di “e per essa, nella sua qualità mandataria, Controparte_4 [...]
e che la notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_1
in oggetto è stata effettuata nei suoi confronti e, precisamente, nei confronti di
“AVV. FRANCESCA CACOPARDO, quale procuratore e difensore di
[...]
(P.I.: con sede in Conegliano (TV) e per essa CP_4 P.IVA_2
(P.I.: quale mandataria con sede Controparte_1 P.IVA_3
in Milano all'indirizzo di posta elettronica estratto dall'albo professionale del
destinatario: . Email_1
Dunque, benché nella parte argomentativa dell'atto introduttivo gli appellanti abbiano affermato l'estraneità di rispetto al giudizio in Controparte_4
discorso e abbiano dichiarato di convenire in giudizio Controparte_1
“in proprio”, poi, di fatto, essi hanno effettuato la notifica dell'atto di
[...]
opposizione nei confronti della parte ricorrente in via monitoria e titolare del credito azionato. Pertanto, quest'ultima non è qualificabile come interveniente nel giudizio di primo grado, essendo parte convenuta opposta.
Per tali ragioni, deve dichiararsi la tempestività dell'opposizione, essendo avvenuta in conformità a quanto previsto dall'art. 645 cod. proc. civ.
3. È parimenti fondato il terzo motivo, con cui gli appellanti censurano la pagina 13 di 17 statuizione del Tribunale di Mantova che ha ritenuto tardiva l'eccezione di improcedibilità del giudizio per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Infatti, l'art. 5 D. Lgs. 28/2010 stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di contratti bancari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, il quale è
condizione di procedibilità della domanda, e che la relativa improcedibilità è
eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.
Tuttavia, come correttamente dedotto dagli appellanti, la regola generale in base alla quale il mancato avvio della mediazione può essere eccepito non oltre la prima udienza, è derogata nelle ipotesi tassative previste dal co. VI della medesima norma (nella versione previgente: co. VI), tra le quali rientrano i
“procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle
istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo
quanto previsto dall'articolo 5-bis”.
Pertanto, nel caso di specie, essendosi il Tribunale di Mantova pronunciato in merito alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con l'ordinanza del 22 febbraio 2022, con la quale ha rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni, il primo momento processualmente utile per proporre tale eccezione era, in assenza della pagina 14 di 17 concessione dei termini di cui all'art. 183 co. VI cod. proc. civ., l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Dunque, l'eccezione di mancato esperimento del tentativo di mediazione formulata dagli appellanti nelle note dimesse in vista dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 29 marzo 2022 è tempestiva.
Il mancato esperimento del tentativo di mediazione determina la nullità del giudizio di primo grado e, per l'effetto, la nullità della sentenza impugnata.
Infatti, la Corte di Cassazione ha stabilito che: <
obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità
della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito,
ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale.>>
(Cfr. Cass. n. 28695/2023)
Inoltre, ai sensi dell'art. 5 bis del D. Lgs. 28/2010, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di promuovere il procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità della causa e conseguente revoca del pagina 15 di 17 decreto ingiuntivo, grava sull'ingiungente-opposto, quale parte sostanzialmente interessata.
3. La definizione delle spese va rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando:
1) rigettata ogni ulteriore eccezione, ordina la regolarizzazione della procura
ad litem, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ., e assegna un termine perentorio per il rilascio di regolare procura alle liti o per la idonea rinnovazione di quella già conferita;
2) in accoglimento del primo e del secondo motivo di appello proposti da
, , e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
sentenza del Tribunale Di Mantova, pubblicata in data 4 Luglio 2022, n.
531/2022, dichiara la tempestività dell'opposizione, ai sensi dell'art. 645 cod.
proc. civ.;
3) in accoglimento del terzo motivo di appello proposto da , Parte_1
, e avverso la sentenza del Tribunale Parte_2 Parte_3 Parte_4
Di Mantova, pubblicata in data 4 Luglio 2022, n. 531/2022, dichiara la nullità
del giudizio di primo grado e, per l'effetto, la nullità della sentenza emessa all'esito di tale giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
pagina 16 di 17 4) dispone con separata ordinanza resa in pari data in ordine al prosieguo del giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Magnoli
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