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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/10/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
AC, all'udienza del 16 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3016/2024 R.G. vertente
fra
, cod. fisc. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TO Di NA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Potenza via del Basento
114/d, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
Controparte_1
p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1
dall'avv. Carmen Celi e nel di lei studio domiciliata, giusta Deliberazione del Direttore Generale e procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso, depositato il 19.10.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente già tecnico sanitario di radiologia medica fino al 31.12.2023 (cessazione per sopraggiunti limiti di età), premesso di aver prestato attività lavorativa presso l' resistente e di aver accumulato, al termine del rapporto di CP_1 lavoro, 45 (quarantacinque) giorni di ferie maturate e non godute a causa di assenza per infortunio sul lavoro e quindi per cause a lui non imputabili, deduceva di aver inoltrato richiesta formale finalizzata a ottenere la retribuzione delle ferie maturate e non godute;
sosteneva che l'istituto con nota del 13.3.2024 ammetteva che il ricorrente aveva un monte ore di ferie non godute pari a giorni
45 di cui n. 29 giorni di ferie residue anno 2023 (di cui n. 12 giorni fruiti) e n. 28 giorni di ferie residue dell'anno 2022, riconoscendo la monetizzazione di soli 17 perché, dei restanti, non ne era stata richiesta la fruizione entro il 30.6.2023 e che pertanto veniva disposto il pagamento dei predetti n. 17 giorni, e che pertanto, ritenendo violato il diritto costituzionalmente protetto, e ritenendo illegittimo l'operato dell' resistente e sussistenti tutti i presupposti di legge, adiva il Tribunale CP_1 domandando di accertare e dichiarare il proprio diritto al pagamento delle ferie non godute, e, conseguentemente, di condannare l' al pagamento delle relative somme, ovvero al pagamento CP_1 della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione di legge;
con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l di Potenza in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo nel Controparte_1 merito il rigetto del ricorso, rilevava, in particolare, la legittimità dell'operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie in quanto il dipendente non aveva provveduto a richiedere le ferie nel termine previsto.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda è infondata e pertanto va rigettata.
La questione oggetto del presente giudizio attiene la spettanza o meno dell'indennità per ferie maturate e non godute durante il periodo lavorativo, per causa infortunio/assenza per malattia.
Il ricorrente premesso il rapporto di lavoro con l' resistente quale tecnico di radiologia aveva CP_1 effettivamente accumulato 28 giorni per l'anno 2022 e 17 per l'anno 2023 di ferie non godute;
per quelle del 2023 risulta che la mancata fruizione era stata causata dal periodo di infortunio e poi di malattia conseguente e quindi riconosciute dall' e monetizzati;
per i 28 giorni del 2022 , CP_1 richiede la monetizzazione delle ferie, tuttavia l' con missiva del 13.3.2024 rigettava la CP_1 richiesta in quanto il dipendente non aveva formulato richieste di ferie anche dopo l'emanazione da parte datoriale della nota del Direttore con la quale il 31.1.2023 è stato reso obbligatorio per i dipendenti definire a partire dal mese di febbraio i periodi di ferie pregresse del 2022 in modo scaglionato con esaurimento entro il 30 giugno del 2023. Il ricorrente non risulta aver riscontrato la nota indicando e quindi richiedendo il periodo di ferire da esaurire. Pertanto, al ricorrente era stato reso noto il divieto di monetizzazione delle ferie con conseguente disapplicazione delle norme legali e contrattuali che la consentivano, salvo il caso in cui il mancato godimento delle ferie non dipenda dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro.
La giurisprudenza in questi anni si è orientata per il riconoscimento del diritto sulla base della tutela costituzionale di cui all'art. 36 e ritenendo le ferie il corrispettivo dell'attività lavorativa prestata in un periodo in cui il lavoratore non avrebbe dovuto lavorare.
Orbene si rileva innanzitutto che non esiste il contrasto tra il divieto di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego e la normativa europea atteso che nella sentenza 619/2016 la CGUE ha ritenuto che l'art. 7 della Direttiva europea 2003/88 non osta in linea di principio a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie che comprenda finanche la perdita del diritto purché però il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie abbia avuto effettivamente la possibilità di esercitare questo diritto che la direttiva gli conferisce, di conseguenza, nei casi in cui, come nella fattispecie, il mancato godimento delle ferie sia imputabile al lavoratore va esclusa la monetizzazione delle ferie.
Non si discute quindi dell'infortunio occorso al lavoratore nel 2023 in epoca antecedente il pensionamento che in ogni caso sarebbe maturato a fine anno, ma il fatto che lo stesso non ha indicato nel termine di cui alla nota del Direttore l periodo lavorativo nel corso del quale, entro giugno del
2023, avrebbe inteso godere delle ferie residuate dal 2022 e non godute per esigenze di servizio.
La doglianza quindi non è fondata, la giurisprudenza di legittimità (vds Cass. 6.6.2022, n. 18140; id.
27.11.2023, n. 32830, Cass. 11.4.2024, n. 9877), si è attestata in questi per una rilettura della sentenza della Corte di Giustizia UE 6 novembre 2018, la quale aveva stabilito che «l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carte dei diritti fondamentali dell'Unione Europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale [...] in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo - automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente poso dal datore di lavoro, segnatamente, con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto - i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite e non godute». Invero tale direttiva estende gli effetti anche ai dirigenti (v. art. 17 Direttiva 2003/88/CE, che, nel consentire agli
Stati membri un diverso trattamento rispetto ai diritti dei dirigenti, esclude dalle norme derogabili l'art. 7, riguardante appunto le ferie). La Corte di Cassazione ha evidenziato che «La Corte di
Giustizia individua nel proprio ragionamento tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, consistenti nella necessità che il lavoratore sia invitato «se necessario formalmente» a fruire delle ferie e «nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile [...] che se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento»; nella necessità di «evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo dalle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore»; nel prevedere che «l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro [...], sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto».
È indubbio che, il ricorrente avesse diritto, secondo la previsione dell'art. 33 CCNL, «in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito» È del pari pacifico in causa, siccome provato per tabulas, che la direzione della struttura di appartenenza avesse comunicato al dipendente, giusta nota del 31.1.2023 e, quindi, con congruo anticipo, il divieto di monetizzazione delle ferie invitandolo a fruire delle ferie maturate e non godute entro il 30 giugno del 2023.
E allora proprio in ragione di ciò e del ruolo svolto dal ricorrente si deve ritenere che l' abbia CP_1 assolto agli oneri organizzativi e informativi richiesti dalla legislazione e dalla giurisprudenza, essendo lo stesso ricorrente tecnico sanitario, figura qualificata, pienamente in grado di recepire il contenuto e la portata della comunicazioni di cui sopra, e quindi necessariamente edotto e coinvolto nelle problematiche relative alle presenze, alle assenze e al godimento delle ferie da parte del personale tutto (lui compreso) del reparto di appartenenza.
Tra l'altro, deve prendersi atto che il ricorrente non ha prodotto richieste di ferie, dinieghi dell'amministrazione, né atti comprovanti la necessità di una continuità assistenziale per carenza di organico, che gli avrebbero impedito di usufruire delle ferie.
Pertanto, deve dichiararsi la perdita del diritto da parte del ricorrente, avendo l'amministrazione appellante fornito la prova di aver messo il ricorrente nelle condizioni di esercitare il diritto a fruire delle ferie, sia per la qualità delle informazioni a lui date, sia per l'organizzazione del servizio approntata (conformemente alla giurisprudenza ribadita di recente secondo la quale “…Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto alla relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, a meno che la parte datoriale non dimostri di avere, nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza, invitato formalmente il lavoratore alla fruizione del periodo di riposo, assicurando l'efficienza del servizio a cui il dirigente è preposto durante il godimento del congedo” Cass. SL, Ord. 12.4.2024, n. 9982).
Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato.
3. al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese di causa in favore dell' CP_1 resistente, liquidate come in dispositivo ex DM 37 del 2018, e DM 147 del 2022, in base
[...] all'oggetto, al valore e alle fasi di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 19.10.2024, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente, al pagamento in favore della parte resistente in persona del legale rappresentante p.t., della somma di euro 900,00 oltre accessori e IVA e CPA come per legge se dovuti;
Potenza, 16 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio AC