TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, all'udienza del 20.2.2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1669 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2019 e vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/11/1975,
, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Calice E dall'Avv. Marco Di Camillo , sia congiuntamente che disgiuntamente, con domicilio eletto presso lo studio legale dell'Avv. Di
Camillo sito a Roma in Via del Casaletto n. 295
RICORRENTE
E
(C.F. ) con sede in Ladispoli (RM) alla via Kennedy 4 - 00055, CP_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore unico nata a [...] il [...], CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Vitali (ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Roma al viale delle Milizie 38,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.9.2019 ha adito l'intestato tribunale chiedendo di Parte_1
accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra lo stesso e la dal 1.6.2010 al 30.9.2014 e per l'effetto condannare la resistente al pagamento CP_1 della somma di € 59.900,54 a titolo di differenze retributive, nonché al pagamento della somma di € 20.000 a titolo di risarcimento del danno per i mancati versamenti contributivi
1 da parte del datore di lavoro dal 2008 al 2010 e dal 2012 al 2014, periodo oramai soggetto a prescrizione.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto:
- Di aver lavorato ininterrottamente per la società resistente dal giugno 2008 al 30 settembre
2014.
- Di essere stato regolarizzato con contratto a tempo indeterminato part time solo dal
2.6.2010 fino 21.3.2012, data di un licenziamento fittizio, avendo lo stesso continuato a lavorare sino al 30.9.2014,data del licenziamento effettivo intimato oralmente.
- Di aver svolto sin dall'inizio del rapporto, in base alle direttive datoriali impartite direttamente sia dal SI. , allora rappresentante legale della società resistente, Parte_2
che dagli altri suoi collaboratori secondo le indicazioni da lui impartite, sempre le seguenti mansioni installazione e manutenzione di impianti antincendio;
installazione e manutenzione di serramenti;
gestione rapporti con clientela e rilascio certificazioni.
- Che tali mansioni sono riconducibili alla qualifica di “assistente tecnico di cantiere
“corrispondenti al livello 4 del CCNL Per i Dipendenti Da Aziende Artigiane
Metalmeccaniche,
- Di aver ricevuto la retribuzione di € 1000,00 al mese, inferiore a quella spettante ai sensi dell'art.36 della Costituzione.
- Di aver lavorato sempre dalle 7.00 alle 19.00 con mezz'ora di pausa pranzo e di non aver ricevuto il pagamento degli straordinari, né della trasferta effettuata nel 2011.
- Di non aver ricevuto il pagamento del TFR e delle spettanze di fine rapporto commisurato all'orario svolto e alle mansioni espletate
Si è costituita la società resistente eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per indeterminatezza e la propria carenza di legittimazione attiva e chiedendo il rigetto nel merito della domanda stante l'infondatezza della stessa.
Escussi diversi testimoni, all'udienza del 20.2.2025 il giudice ha deciso la causa come da dispositivo.
Preliminarmente si rileva non può essere accolta l'eccezione di nullità del ricorso per genericità, essendo chiaro il petitum e la causa petendi, dalle allegazioni contenute nell'atto e corredate da conteggi specifici.
Non merita accoglimento neanche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente, in quanto l'indicazione solo nel punto a) delle conclusioni quale destinataria del pagamento della “SI.ra , mai menzionata nel ricorso, è chiaramente Persona_1
riconducibile ad un refuso legato alla tecnica del copia-incolla. Dal tenore dell'atto e
2 dall'epigrafe è chiaro e non equivocabile che il ricorrente e il soggetto a favore del quale si chiede la condanna è . Parte_1
Nel merito il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
Non è stata raggiunta la prova della sussistenza del rapporto di lavoro oltre il periodo contrattualizzato, né depositata documentazione idonea a verificare la sussistenza di eventuali crediti per differenze retributive.
Risulta, infatti, documentalmente provata la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti dal 2.6.2010 al 21.3.2012 a tempo indeterminato, per 6 giorni a settimana, con orario part time di 20 ore settimanali e inquadramento livello settimo del CCNL per dipendenti di aziende del legno e arredamento ( doc 2 memoria parte resistente).
Emerge dagli atti anche la cessazione del rapporto, attestata dalla lettera di licenziamento per giustificato motivo del 30.3.2012, con indicata decorrenza dal 21.3.2012 , la cui ricezione è confermata dallo stesso ricorrente e dall'estratto UNILAV in atti ( doc. 3 e doc
11 memoria parte resistente) .
Queste evidenze documentali non sono state smentite dalle dichiarazioni dei testimoni.
Quanto allo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del per la resistente dal Pt_1
giugno 2008 al giugno 2010 vi è solo la dichiarazione resa dal teste , Testimone_1
cliente della al 2007, che potrebbe astrattamente confermarla. CP_1
Il teste ha infatti dichiarato che “Il veniva periodicamente ogni sei mesi, li puliva e li Pt_1
timbrava se doveva sostituire qualcosa lo cambiava. Venivano da me o mattina o pomeriggio. Ogni tanto veniva il da solo altre volte con altre persone. E' venuto Pt_1
parecchie volte è capitato anche siano venuti altri e non lui. Dal 2007 al 2010 veniva quasi sempre lui, poi adesso viene un altro ragazzo di santa Marinella, o il fratello o il padre di
. Non so altro degli orari di lavoro del Prato. Io mi ricordo il più o CP_2 Pt_1
meno dal 2007 al 2010. Conoscevo il da quando eravamo piccoli ed è stato lui che mi Pt_1
ha presentato la società per questo nel 2007 sono passato con loro per la manutenzione. CP_2
Abbiamo un contratto con la ogni sei mesi vengono e fanno manutenzione. Il CP_1
contratto è formalizzato con la società. La società mi manda la fattura. Il come altri Pt_1
dipendenti veniva a fare la manutenzione degli estintori”.
Tuttavia, tale dichiarazione isolata rispetto a quella degli altri testimoni che hanno lavorato con il ricorrente e hanno collocato la data di inizio di lavoro nel 2010, contrasta anche con l'estratto contributivo depositato dallo stesso ricorrente dal quale emerge che fino al 31 luglio 2008 lo stesso ha lavorato per la società SISTEMI DI COSTRUZIONE
UNIPERSONALE SRL (doc 2 ricorso) e con l'estratto della pagina web del profilo
3 linkedin del ricorrente, la cui riconducibilità allo stesso e conformità all'originale non è contestata, nella quale il dichiara di aver lavorato come direttore tecnico per il gruppo Pt_1
fino al dicembre 2008. CP_3
L'esame complessivo degli elementi di prova documentali e delle dichiarazioni testimoniali, tra loro non univoche e per alcuni aspetti espressamente contraddittorie non permettono di ritenere provato il rapporto di lavoro antecedentemente alla data del 2.6.2010.
Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento al periodo che va dal
21.3.2012 al 30.9.2014.
Tutti i testimoni, con esclusioni del hanno potuto confermare che il ha lavorato Pt_3 Pt_1 per la resistente solo fino al 2011. Il teste ha, invece, riferito “ io ho lavorato alla Pt_3 CP_2
da fine 2011 sino ai primi mesi del 2013; sono poi ritornato a lavorare nel 2014 sino al 2016
e poi ho nuovamente ripreso il lavoro nel 2019. Non ricordo quando cessò il rapporto lavorativo del ricorrente;
posso solo dire che finché ho lavorato, nel primo periodo che ho detto, lui c'era”. Il testimone di parte ricorrente è l'unico tra quelli escussi che Pt_3 sembrerebbe dare atto dell'esistenza di un rapporto di lavoro tra ricorrente e resistente anche dopo il 2012, e solo per i primi mesi del 2013.
Tuttavia, tale affermazione non prova la prospettazione del ricorrente relativa alla prosecuzione del lavoro subordinato, essendo compatibile anche con le deduzioni di parte resistente secondo la quale il Prato, dopo il licenziamento, su sua espressa richiesta, ha proseguito ad eseguire prestazioni occasionali per la società, per le quali è stato anche pagato.
La prospettazione della resistente è suffragata anche dalla quietanza per prestazioni occasionali del 8.8.2013 (all 4 memoria) che non avrebbe ragion d'essere ove fosse in corso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato. La mancata prosecuzione dopo il licenziamento di un rapporto di lavoro subordinato trova, ulteriore, conferma nell'estratto del profilo linkedin del ricorrente nel quale lo stesso dichiara di aver lavorato dall'ottobre
2012 al giugno 2013 con direttore tecnico presso altra società, la SPA GROUP SRL, circostanza che mal di concilia con l'espletamento di altro rapporto di lavoro full time di natura subordinata.
Come noto l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro con continuità. La subordinazione è da intendersi , infatti, come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento
4 delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. ex plurimis Cass. sez. lav. 28.9.2006 n. 21028; Cass. sez. lav. 22.2.2006 n. 3858; Cass. sez. lav.
24.2.2006 n. 4171; Cass. 23.9.2005 n. 18660).
A fonte delle specifiche contestazioni di parte resistente e le generiche dichiarazioni rese da un solo testimone relativamente allo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del ricorrente anche fino all'inizio del 2013, non può ritenersi provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, anche successivamente al licenziamento, peraltro mai impugnato dal ricorrente.
Vi è tuttavia un elemento della ricostruzione fattuale di parte ricorrente che emerge come veritiero o quantomeno verosimile dalle risultanze istruttorie: lo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello indicato nel contratto.
Non solo il teste di Parte ricorrente, ha riferito di lavorare insieme al nel Tes_2 Pt_1
2010 e nel 2011 svolgendo entrambi un orario dalle 7 .00 alle 19.00, ma persino il teste di parte resistente, ha riferito di un rapporto di lavoro quantomeno di 7/8 ore al Pt_3
giorno.
Tuttavia, tale risultanza istruttoria non può portare alla condanna della resistente al pagamento di differenze retributive non avendo il depositato il CCNL applicabile al Pt_1
rapporto di lavoro oggetto di causa, pur essendone onerato (Cass. civ., Sez. VI - Lavoro,
Ordinanza, 17/06/2021, n. 17344).
Dal contratto di lavoro emerge che le parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, hanno scelto di riferirsi per la disciplina del rapporto di lavoro CCNL per dipendenti di aziende del legno e arredamento, mentre il ricorrente ha depositato il CCNL Per I
Dipendenti Da Aziende Artigiane Metalmeccaniche.
Considerando che dalle testimonianze è emerso che il ricorrente si occupava prevalentemente di installazione di porte, la scelta del contratto collettivo applicabile effettuata dal datore di lavoro, oltre che libera e legittima, appare anche coerente con la natura dell'attività lavorativa prestata dal prato. Tale scelta non appare neanche contraria al principio di proporzionalità e adeguatezza di cui all'art. 36 Cost, il cui parametro è normalmente costituito dal CCNL del settore al quale concretamente appartengono le mansioni svolte dal lavoratore.
La mancata allegazione del CCNL applicabile da parte del ricorrente, preclude altresì al giudicante la valutazione dell'esistenza di differenze retributive a qualsiasi titolo vantate non essendoci elementi per far valutare, neanche ad un CTU, quali sono le somme spettanti al per l'attività espletata. Pt_1
5 La domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per omessa contribuzione ai sensi dell'art 2116, co 2 c.c., non può trovare accoglimento per difetto di allegazione e prova.
Il diritto al risarcimento del danno per omissione contributiva presuppone che il ricorrente abbia maturato i requisiti pensionistici, e non possa concretamente percepire il trattamento previdenziale o lo riceva in misura inferiore al dovuto a causa dell'omissione contributiva.
Nel caso in esame non è provata l'omissione contributiva, che nella prospettazione attorea sarebbe conseguenze all'accertamento di differenze retributive, né tantomeno è stato dedotto il concreto pregiudizio previdenziale.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato
Le spese di lite, liquidate come nel dispositivo in applicazione dei parametri minimi, considerato che il valore della causa è prossima al limite inferiore dello scaglione di riferimento, devono essere poste a carico del ricorrente in applicazione del principio della soccombenza
PQM
RIGETTA il ricorso
CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in applicazione dei parametri di cui al Dm 55/14 come modificato dal DM 147/2022 in € 6.699,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, a favore della società resistente.
Civitavecchia 20.2.2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
6