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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 14/11/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 554 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle signore magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di REGOLAMENTAZIONE della RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Nella causa iscritta al n. r.g. 554/2025 promossa da
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv.ta Eliana Tosi (c.f. ) in Lodi, al corso Roma n. 60; C.F._2
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._3 presso lo studio dell'avv.ta Gaia Schmid (c.f. ) in Roma (RM), alla via del Casaletto C.F._4
n. 521;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt. 70 e
71 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note scritte, così come precisate per l'udienza del 08.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, che di seguito si riportano integralmente:
“1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ai genitori, con collocamento presso la madre nella Per_1 casa familiare sita in via S Pertini, 10 a San Martino in strada (LO). La responsabilità genitoriale verrà quindi esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano sin d'ora alla massima collaborazione ed al consulto reciproco nell'educazione e nella crescita del figlio. A tal fine prenderanno di comune accordo le decisioni inerenti la salute, le scelte scolastiche, l'orientamento religioso ed ogni altro aspetto della vita del minore che possa influire sulla sua formazione e crescita psico fisica, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
Limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
2) In considerazione del trasferimento del padre a Roma, il figlio starà con il padre (e in caso di Per_1 impedimento di quest'ultimo con i nonni paterni) a we alternati dal venerdì sera dalle ore 19,00 al lunedì mattina, quando il ragazzo si recherà direttamente a scuola, salvo impossibilità da parte dei nonni da comunicare tempestivamente alla madre da parte del padre.
Qualora il padre sarà impossibilitato a rientrare a san Martino in Strada il venerdì entro le ore 19,00, quest'ultimo organizzerà la gestione del figlio avvalendosi dell'ausilio dei propri genitori, preavvisando la madre.
Qualora il padre sarà impossibilitato a rientrare a san Martino in Strada il venerdì entro le ore 19,00 e la madre fosse disponibile, la stessa comunicherà via mail la propria disponibilità.
In caso di impedimento per l'intero we il padre dovrà preavvisare la madre la settimana precedente e recuperare il we nel periodo immediatamente successivo previo accordo e nel rispetto dell'organizzazione già prestabilita dalla madre, quindi senza modificare la turnazione dei week end.
Qualora la madre dovesse avere impegni indifferibili nel we di spettanza del padre e di sua impossibilità, quest'ultimo dovrà organizzare la gestione del figlio avvalendosi dell'ausilio dei propri genitori.
3) Ciascun genitore terrà con sè il figlio per le vacanze invernali ad anni alterni, dalla Vigilia di Natale fino al 30 dicembre incluso starà con un genitore e dal 31 mattina al 6 gennaio con l'altro genitore, salvo Per_1 diverso accordo degli stessi. A partire dal 2024 dalla Vigilia al 30 sera incluso starà con il padre, dal Per_1
31 gennaio mattina dalla madre.
Durante il periodo di Pasqua, il figlio trascorrerà alternativamente il periodo di Pasqua, dal Giovedì Santo
a Pasquetta con un genitore, analogamente avverrà per tutti gli altri ponti (25 aprile, primo maggio, 2 giugno ed ogni ulteriore festività);
Rispettando l'alternanza dell'organizzazione stabilita, per il periodo di Pasqua, nell'anno 2025, stante il susseguirsi dei ponti, starà con il padre dal 17 mattina al 24 aprile incluso il pernottamento e con la Per_1 madre dal 25 aprile al 2 maggio;
i we inizieranno ad alternarsi con il padre dal primo we del mese di maggio
(3-4 maggio), fine settimana che trascorrerà con il padre. Per_1
Rispettando l'alternanza dei week end starà con il padre il 2 giugno 2025 nel week end di spettanza. Per_1
4) Le parti si impegnano al massimo ad osservare gli impegni assunti per una funzionale gestione del minore
2 nonché a collaborare nel massimo rispetto reciproco.
5) Durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà un periodo di cinque settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore;
in considerazione del lungo periodo di permanenza di con la madre durante Per_1
l'anno, la stessa avrà priorità rispetto alla scelta del periodo di ferie estive da trascorrere con , Per_1 comunicandolo al padre entro il 28 febbraio.
Per l'anno 2025 starà con il padre da venerdì 4 luglio sera a domenica 20 sera e dal 31 luglio mattina Per_1 al 20 agosto sera inclusi.
Il primo week end di spettanza del padre del mese di settembre sarà da venerdì 12 sera a domenica 14 sera.
Festività Defunti 2025 con madre, 2025 con padre, settimana di Natale e fino al 30 dicembre2025 Per_2 con la madre, dal 30 dicembre sera al 6 gennaio sera con il padre.
6) Le spese straordinarie previste dal protocollo del Tribunale di Milano, in uso anche dal Tribunale di Lodi, verranno suddivise al 50%. come di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche
3 o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
I genitori suddivideranno il 50% delle spese concernenti la scheda telefonica in uso al figlio, i biglietti dei concerti e eventuali i regali di compleanno degli amici, vacanze con gli amici, cure della pelle necessarie, eventuale trattamento ai capelli diverso dal taglio, queste ultime due spese previo accordo.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare
(a mezzo e-mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7) In aggiunta al precedente punto 6) i genitori concordano di garantire a la prosecuzione del Per_1 percorso psicologico già intrapreso dallo stesso con 2 incontri mensili, salvo diverse necessità; garantiscono altresì n. 16 ore mensili di aiuto compiti (più rimborso spese di trasporto dell'addetto), con possibilità di aumentarle in base alle esigenze del figlio e ai suggerimenti degli insegnanti. Tali spese saranno suddivise al
50%.
I genitori si impegnano a far riprendere la frequenza al Centro Educativo Innesco di Lodi qualora si ritenesse necessario e in accordo con lo psicologo, gli insegnanti e/o il centro Uompia, sulla base dell'andamento della condotta di . Per_1
8) In considerazione delle spese extra mensili che i genitori garantiscono a precisate al punto 6) e pari Per_1
a circa 160 euro mensili cadauno, il sig. corrisponderà a titolo di contributo di mantenimento per il Pt_2 figlio la somma di €. 400,00 oltre ISTAT da calcolarsi da luglio 2026; il versamento sarà effettuato tramite bonifico bancario entro il 24 di ogni mese alle seguenti coordinate bancarie:
[...].
9) Per le uscite serali i genitori concordano un settimanale di € 25,00 da dividere al 50%, che verrà anticipato dalla madre ogni lunedì a . Per_1
10) La messaggistica tra le parti sarà limitata alle questioni riguardanti il figlio.
11) Qualora dovesse ritenersi necessario, i genitori prestano la loro disponibilità a seguire un percorso psicologico di supporto alla genitorialità in autonomia e/o coordinazione genitoriale per meglio gestire e affrontare le problematiche venute in essere nei rapporti fra loro e con la prole.
12) i genitori si danno sin da ora l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
4 13) Ad integrazione del mantenimento del figlio il sig. verserà alla signora la somma Per_1 Pt_2 Parte_1 di €. 100,00 quale somma percepita dallo stesso a titolo di assegno unico per la quota si spettanza pari al
50%; al compimento della maggior età di il sig. provvederà a corrispondere alla sig.ra Per_1 Pt_2
l'ammontare del ricalcolo da parte dell'assegno unico;
Parte_1 CP_1
14) Previo accordo tra genitori starà con il padre (o eventualmente con i nonni paterni) nei periodi in Per_1 cui la madre sarà impegnata e/o assente per ragioni di lavoro o personali (per un totale di massimo 3,4 giorni, anche consecutivi, ogni bimestre, salvo diverso accordo) che saranno comunicati anticipatamente dalla signora al sig. . Parte_1 Pt_2
15) Spese legali compensate fra le parti”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 26.03.2025 la sig.ra ha chiesto al Tribunale, in via Parte_1 provvisoria ed urgente, l'affido congiunto del minore con collocamento presso di sé, la Per_1 regolamentazione delle visite paterne;
un contributo paterno al mantenimento pari ad almeno € 600,00, con rivalutazione ISTAT, oltre il 70% delle spese straordinarie;
che al minore venga garantita la continuità della presa in carico psicologica e aiuto compiti, con suddivisione delle spese pari al 50%; l'autorizzazione a percepire l'intero Assegno Unico e universale per i figli a carico;
in via principale, la conferma di quanto richiesto in via temporanea ed urgente.
A fondamento delle proprie richieste la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- le parti hanno intrapreso una relazione nel 2004, seguita da una convivenza, dalla nascita del figlio
(02.05.2009) e vivono separate dal 2012 ma, sino a che il resistente non si è trasferito in Roma, Per_1 hanno gestito al meglio i rapporti tra di loro e con il minore. Nonostante ciò, a far data da settembre
2024 sono subentrate nuove problematiche nella gestione della prole e del suo contributo economico;
- nel corso degli anni la madre si è sempre occupata in maniera prevalente del minore, tuttavia tale gestione è divenuta più complessa in quanto al figlio, che segue un percorso psicologico sin dalla prima media, in data 04.12.2023 sono stati diagnosticati “tratti oppositivo-provocatori in soggetto con familiarità positiva per disturbi dell'umore” presso il centro Noesi, al quale i genitori si sono
5 rivolti a seguito delle condotte assunte, del rendimento scolastico e della frequentazione di “cattive compagnie”;
- a causa di tali problematiche e anche in ragione dei diversi metodi educativi dei genitori, il minore si
è trasferito per un certo periodo di tempo presso l'abitazione paterna, in quanto più permissivo. In questo lasso temporale la madre non è stata aggiornata sulle condizioni del figlio ed è venuta a conoscenza solo a distanza di mesi, attraverso il percorso di coordinamento genitoriale intrapreso, che ogni fine settimana il resistente si recasse a Roma dalla compagna, delegando la cura della prole ai nonni ultraottantenni ed allo zio paterni. In seguito, la madre è riuscita a recuperare il rapporto con il minore ed a farlo tornare a vivere presso di sé;
- a causa dei comportamenti del figlio il corpo docente dell'Istituto Agrario ITAS Tosi di Codogno, in accordo con i genitori, ha inoltrato richiesta di consulenza al Servizio di Neuropsichiatria infantile e adolescenziale di Lodi, il quale, tramite visita neuropsichiatrica in data 16.10.2024, ha confermato l'evidenza di tratti oppositivi provocatori;
- nelle more, il figlio è stato anche sospeso per un mese ed ha perso l'anno scolastico. Al momento frequenta il primo anno dell'istituto professionale Calam di Lodi e la situazione sembra essere migliorata;
- nel luglio 2024 il padre ha chiesto il trasferimento lavorativo come insegnante in Roma per avvicinarsi alla compagna, circostanza perfezionatasi nel mese di settembre 2024. A seguito di ciò è stato interrotto il percorso di coordinamento genitoriale;
- attualmente il padre vede il figlio due fine settimana al mese, dal sabato in tarda mattinata alla domenica pomeriggio e, data la sua assenza e distanza, tutte le incombenze ricadono sulla ricorrente.
2. Con comparsa di risposta il 16.06.2025 si è costituito il resistente sig. domandando la Parte_2 trasformazione del rito da contenzioso a consensuale in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti in merito alle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
3. Il 17.06.2025 la Giudice ha invitato parte ricorrente a prendere posizione, chiarendo se intendesse precisare congiuntamente le conclusioni alle condizioni indicate dal resistente. Parte ricorrente ha aderito alla proposta.
Il 23.06.2025 parte ricorrente ha allegato il piano genitoriale ed ha domandato che l'udienza venisse sostituita dal deposito di note scritte.
Con ordinanza in data 19.09.2025, il giudice relatore, rilevato che per errore non era stato depositato il verbale di udienza del 27.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte e che non risultava prodotta in atti la documentazione ex art. 473-bis.12 c.p.c., ha fissato per la rimessione della causa al Collegio l'udienza del
8.10.2025.
6 Alla predetta udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
4. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le condizioni relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante l'accordo, le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dispone che il figlio minore venga affidato congiuntamente ai genitori con collocamento presso la Per_1 madre, in San Martino in Strada (LO) alla via Sandro Pertini n. 10;
2) dispone che la responsabilità genitoriale venga esercitata disgiuntamente per ciò che attiene alle questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per ciò che attiene alla salute, alle scelte scolastiche, all'orientamento religioso e ad ogni altro aspetto della vita del minore che possa influire sulla sua formazione e crescita psico–fisica, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
3) dispone, in considerazione del trasferimento del sig. in Roma, che il figlio trascorra Parte_2 Per_1 con il padre, ed in caso di suo impedimento con i nonni paterni, a fine settimana alternati dalle ore 19.00 del venerdì sino al lunedì mattina, quando il minore si recherà a scuola. Salvo impedimenti dei nonni paterni che dovranno avvisare tempestivamente la madre da parte del padre. Qualora il padre sia impossibilitato nel rientrare in San Martino in Strada il venerdì entro le ore 19.00, quest'ultimo organizzerà la gestione del figlio avvalendosi dell'ausilio dei propri genitori, preavvisando la madre. Qualora il padre sia impossibilitato nel rientrare in San Martino in Strada il venerdì entro le ore 19.00 e la madre fosse disponibile, la stessa comunicherà via e–mail la propria disponibilità. Qualora il padre sia impossibilitato per l'intero fine settimana dovrà preavvisare la madre il fine settimana precedente e recuperare il fine settimana con il figlio nel periodo immediatamente successivo, previo accordo e nel rispetto dell'organizzazione già prestabilita dalla madre,
7 quindi senza modificare la turnazione dei fine settimana. Qualora la madre dovesse avere impegni indifferibili nel fine settimana di spettanza del padre e di sua impossibilità, quest'ultimo dovrà organizzare la gestione del figlio avvalendosi dell'ausilio dei propri genitori;
4) dispone che ciascun genitore tenga con sé il figlio per le vacanze invernali ad anni alterni. Dalla mattina del 24.12 al 30.12 incluso il minore starà con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro, salvo diverso accordo tra le parti. A partire dall'annualità 2024 trascorrerà con il padre i giorni dal 24.12 al 30.12 e Per_1 con la madre i giorni dal 31.12 al 06.01. Dispone che il figlio trascorra il periodo pasquale, dal giovedì Santo al lunedì dell'Angelo ed ogni altra festività e ponti (ad esempio: 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno) alternativamente con ciascun genitore. Rispettando l'alternanza dell'organizzazione stabilita, per il periodo di
Pasqua nell'annualità 2025, stante il susseguirsi dei ponti, starà con il padre dalla mattina del 17 al 24 Per_1 aprile incluso il pernottamento e con la madre dal 25 aprile al 2 maggio. I fine settimana inizieranno ad alternarsi con il padre dal primo fine settimana del mese di maggio (3–4 maggio), fine settimana che Per_1 trascorrerà con il padre. Rispettando l'alternanza dei fine settimana, starà con il padre il 2 giugno nel Per_1 fine settimana di spettanza;
5) prende atto che le parti si impegnano al massimo nell'osservare gli impegni assunti per una funzionale gestione del minore nonché a collaborare nel massimo rispetto reciproco;
6) dispone che durante le vacanze estive il minore trascorra un periodo di 5 settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. In considerazione del lungo periodo di permanenza di con la madre durante Per_1
l'anno, la stessa avrà priorità rispetto alla scelta del periodo di ferie estive da trascorrere con , Per_1 comunicandolo al padre entro il 28 febbraio. Per l'annualità 2025 starà con il padre dalla sera di venerdì Per_1
4 luglio alla sera di domenica 20 luglio e dalla mattina di giovedì 31 luglio alla sera di mercoledì 20 agosto inclusi. Il primo fine settimana di spettanza paterna del mese di settembre sarà dalla sera di venerdì 12 alla sera di domenica 14. Il figlio trascorrerà la Festività dei Defunti 2025 con madre, l' con Parte_3 padre, dal 24.12 al 30.12 con la madre, dalla sera del 31.12.2025 alla sera del 06.01.2026 con il padre;
7) dispone che le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di
Milano, siano suddivise nella misura del 50% in capo a ciascun genitore. Dispone, inoltre, che i genitori suddividano al 50% le spese concernenti la scheda telefonica in uso al figlio, i biglietti dei concerti ed eventuali i regali di compleanno degli amici, vacanze con gli amici, cure della pelle necessarie, eventuale trattamento ai capelli diverso dal taglio, queste ultime due spese previo accordo. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e–mail)
8 all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8) prende atto che in aggiunta al precedente punto 7) i genitori concordano di garantire a la Per_1 prosecuzione del percorso psicologico già intrapreso dallo stesso con 2 incontri mensili, salvo diverse necessità. Prende atto che garantiscono altresì n. 16 ore mensili di aiuto compiti, oltre al rimborso spese di trasporto dell'addetto, con possibilità di aumentarle in base alle esigenze del figlio e ai suggerimenti degli insegnanti. Dispone che tali spese siano suddivise al 50% in capo a ciascun genitore. Prende atto che i genitori si impegnano a far riprendere la frequenza al Centro Educativo Innesco di Lodi qualora si ritenesse necessario e in accordo con lo psicologo, gli insegnanti e/o il centro Uonpia, sulla base dell'andamento della condotta di;
Per_1
9) dispone che, in considerazione delle spese extra mensili che i genitori garantiscono al minore precisate al punto 7) e pari circa ad € 160,00 mensili ciascuno, il sig. corrisponda un contributo al Parte_2 mantenimento mensile pari ad € 400,00 con aggiornamento secondo gli indici ISTAT a partire da luglio 2026, da corrispondersi entro il giorno 24 di ogni mese alle seguenti coordinate bancarie:
[...];
10) prende atto che i genitori concordano una paghetta settimanale per le uscite serali pari ad € 25,00, da dividere al 50% ed anticipata dalla madre ogni lunedì al figlio;
11) prende atto che la messaggistica tra i genitori sarà limitata alle questioni riguardanti il figlio;
12) prende atto che, qualora dovesse ritenersi necessario, i genitori prestano la loro disponibilità a seguire un percorso psicologico di supporto alla genitorialità in autonomia e/o coordinazione genitoriale per meglio gestire e affrontare le problematiche venute in essere nei rapporti fra loro e con la prole;
13) prende atto che i genitori si prestano sin da ora l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
14) prende atto che ad integrazione del contributo al mantenimento del figlio il sig. Per_1 Parte_2 verserà alla sig.ra la somma mensile di € 100,00 quale somma percepita dallo stesso a titolo Parte_1 di Assegno Unico ed universale per i figli a carico per la quota di spettanza pari al 50%. Prende atto che al compimento della maggiore età di il sig. provvederà a corrispondere alla sig.ra Per_1 Parte_2 [...]
l'ammontare del ricalcolo da parte dell'Assegno Unico ed universale per i figli a carico;
Parte_1 CP_1
15) dispone che, previo accordo tra i genitori, il figlio stia con il padre o eventualmente con i nonni paterni nei periodi in cui la madre sia impegnata e/o assente per ragioni di lavoro o personali, per un totale di massimo
9 3–4 giorni anche consecutivi, ogni bimestre, salvo diverso accordo, da comunicarsi anticipatamente dalla sig.ra al sig. Parte_1 Parte_2
16) compensa le spese legali.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 21.10.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle signore magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di REGOLAMENTAZIONE della RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Nella causa iscritta al n. r.g. 554/2025 promossa da
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv.ta Eliana Tosi (c.f. ) in Lodi, al corso Roma n. 60; C.F._2
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._3 presso lo studio dell'avv.ta Gaia Schmid (c.f. ) in Roma (RM), alla via del Casaletto C.F._4
n. 521;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt. 70 e
71 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note scritte, così come precisate per l'udienza del 08.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, che di seguito si riportano integralmente:
“1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ai genitori, con collocamento presso la madre nella Per_1 casa familiare sita in via S Pertini, 10 a San Martino in strada (LO). La responsabilità genitoriale verrà quindi esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano sin d'ora alla massima collaborazione ed al consulto reciproco nell'educazione e nella crescita del figlio. A tal fine prenderanno di comune accordo le decisioni inerenti la salute, le scelte scolastiche, l'orientamento religioso ed ogni altro aspetto della vita del minore che possa influire sulla sua formazione e crescita psico fisica, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
Limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
2) In considerazione del trasferimento del padre a Roma, il figlio starà con il padre (e in caso di Per_1 impedimento di quest'ultimo con i nonni paterni) a we alternati dal venerdì sera dalle ore 19,00 al lunedì mattina, quando il ragazzo si recherà direttamente a scuola, salvo impossibilità da parte dei nonni da comunicare tempestivamente alla madre da parte del padre.
Qualora il padre sarà impossibilitato a rientrare a san Martino in Strada il venerdì entro le ore 19,00, quest'ultimo organizzerà la gestione del figlio avvalendosi dell'ausilio dei propri genitori, preavvisando la madre.
Qualora il padre sarà impossibilitato a rientrare a san Martino in Strada il venerdì entro le ore 19,00 e la madre fosse disponibile, la stessa comunicherà via mail la propria disponibilità.
In caso di impedimento per l'intero we il padre dovrà preavvisare la madre la settimana precedente e recuperare il we nel periodo immediatamente successivo previo accordo e nel rispetto dell'organizzazione già prestabilita dalla madre, quindi senza modificare la turnazione dei week end.
Qualora la madre dovesse avere impegni indifferibili nel we di spettanza del padre e di sua impossibilità, quest'ultimo dovrà organizzare la gestione del figlio avvalendosi dell'ausilio dei propri genitori.
3) Ciascun genitore terrà con sè il figlio per le vacanze invernali ad anni alterni, dalla Vigilia di Natale fino al 30 dicembre incluso starà con un genitore e dal 31 mattina al 6 gennaio con l'altro genitore, salvo Per_1 diverso accordo degli stessi. A partire dal 2024 dalla Vigilia al 30 sera incluso starà con il padre, dal Per_1
31 gennaio mattina dalla madre.
Durante il periodo di Pasqua, il figlio trascorrerà alternativamente il periodo di Pasqua, dal Giovedì Santo
a Pasquetta con un genitore, analogamente avverrà per tutti gli altri ponti (25 aprile, primo maggio, 2 giugno ed ogni ulteriore festività);
Rispettando l'alternanza dell'organizzazione stabilita, per il periodo di Pasqua, nell'anno 2025, stante il susseguirsi dei ponti, starà con il padre dal 17 mattina al 24 aprile incluso il pernottamento e con la Per_1 madre dal 25 aprile al 2 maggio;
i we inizieranno ad alternarsi con il padre dal primo we del mese di maggio
(3-4 maggio), fine settimana che trascorrerà con il padre. Per_1
Rispettando l'alternanza dei week end starà con il padre il 2 giugno 2025 nel week end di spettanza. Per_1
4) Le parti si impegnano al massimo ad osservare gli impegni assunti per una funzionale gestione del minore
2 nonché a collaborare nel massimo rispetto reciproco.
5) Durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà un periodo di cinque settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore;
in considerazione del lungo periodo di permanenza di con la madre durante Per_1
l'anno, la stessa avrà priorità rispetto alla scelta del periodo di ferie estive da trascorrere con , Per_1 comunicandolo al padre entro il 28 febbraio.
Per l'anno 2025 starà con il padre da venerdì 4 luglio sera a domenica 20 sera e dal 31 luglio mattina Per_1 al 20 agosto sera inclusi.
Il primo week end di spettanza del padre del mese di settembre sarà da venerdì 12 sera a domenica 14 sera.
Festività Defunti 2025 con madre, 2025 con padre, settimana di Natale e fino al 30 dicembre2025 Per_2 con la madre, dal 30 dicembre sera al 6 gennaio sera con il padre.
6) Le spese straordinarie previste dal protocollo del Tribunale di Milano, in uso anche dal Tribunale di Lodi, verranno suddivise al 50%. come di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche
3 o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
I genitori suddivideranno il 50% delle spese concernenti la scheda telefonica in uso al figlio, i biglietti dei concerti e eventuali i regali di compleanno degli amici, vacanze con gli amici, cure della pelle necessarie, eventuale trattamento ai capelli diverso dal taglio, queste ultime due spese previo accordo.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare
(a mezzo e-mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7) In aggiunta al precedente punto 6) i genitori concordano di garantire a la prosecuzione del Per_1 percorso psicologico già intrapreso dallo stesso con 2 incontri mensili, salvo diverse necessità; garantiscono altresì n. 16 ore mensili di aiuto compiti (più rimborso spese di trasporto dell'addetto), con possibilità di aumentarle in base alle esigenze del figlio e ai suggerimenti degli insegnanti. Tali spese saranno suddivise al
50%.
I genitori si impegnano a far riprendere la frequenza al Centro Educativo Innesco di Lodi qualora si ritenesse necessario e in accordo con lo psicologo, gli insegnanti e/o il centro Uompia, sulla base dell'andamento della condotta di . Per_1
8) In considerazione delle spese extra mensili che i genitori garantiscono a precisate al punto 6) e pari Per_1
a circa 160 euro mensili cadauno, il sig. corrisponderà a titolo di contributo di mantenimento per il Pt_2 figlio la somma di €. 400,00 oltre ISTAT da calcolarsi da luglio 2026; il versamento sarà effettuato tramite bonifico bancario entro il 24 di ogni mese alle seguenti coordinate bancarie:
[...].
9) Per le uscite serali i genitori concordano un settimanale di € 25,00 da dividere al 50%, che verrà anticipato dalla madre ogni lunedì a . Per_1
10) La messaggistica tra le parti sarà limitata alle questioni riguardanti il figlio.
11) Qualora dovesse ritenersi necessario, i genitori prestano la loro disponibilità a seguire un percorso psicologico di supporto alla genitorialità in autonomia e/o coordinazione genitoriale per meglio gestire e affrontare le problematiche venute in essere nei rapporti fra loro e con la prole.
12) i genitori si danno sin da ora l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
4 13) Ad integrazione del mantenimento del figlio il sig. verserà alla signora la somma Per_1 Pt_2 Parte_1 di €. 100,00 quale somma percepita dallo stesso a titolo di assegno unico per la quota si spettanza pari al
50%; al compimento della maggior età di il sig. provvederà a corrispondere alla sig.ra Per_1 Pt_2
l'ammontare del ricalcolo da parte dell'assegno unico;
Parte_1 CP_1
14) Previo accordo tra genitori starà con il padre (o eventualmente con i nonni paterni) nei periodi in Per_1 cui la madre sarà impegnata e/o assente per ragioni di lavoro o personali (per un totale di massimo 3,4 giorni, anche consecutivi, ogni bimestre, salvo diverso accordo) che saranno comunicati anticipatamente dalla signora al sig. . Parte_1 Pt_2
15) Spese legali compensate fra le parti”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 26.03.2025 la sig.ra ha chiesto al Tribunale, in via Parte_1 provvisoria ed urgente, l'affido congiunto del minore con collocamento presso di sé, la Per_1 regolamentazione delle visite paterne;
un contributo paterno al mantenimento pari ad almeno € 600,00, con rivalutazione ISTAT, oltre il 70% delle spese straordinarie;
che al minore venga garantita la continuità della presa in carico psicologica e aiuto compiti, con suddivisione delle spese pari al 50%; l'autorizzazione a percepire l'intero Assegno Unico e universale per i figli a carico;
in via principale, la conferma di quanto richiesto in via temporanea ed urgente.
A fondamento delle proprie richieste la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- le parti hanno intrapreso una relazione nel 2004, seguita da una convivenza, dalla nascita del figlio
(02.05.2009) e vivono separate dal 2012 ma, sino a che il resistente non si è trasferito in Roma, Per_1 hanno gestito al meglio i rapporti tra di loro e con il minore. Nonostante ciò, a far data da settembre
2024 sono subentrate nuove problematiche nella gestione della prole e del suo contributo economico;
- nel corso degli anni la madre si è sempre occupata in maniera prevalente del minore, tuttavia tale gestione è divenuta più complessa in quanto al figlio, che segue un percorso psicologico sin dalla prima media, in data 04.12.2023 sono stati diagnosticati “tratti oppositivo-provocatori in soggetto con familiarità positiva per disturbi dell'umore” presso il centro Noesi, al quale i genitori si sono
5 rivolti a seguito delle condotte assunte, del rendimento scolastico e della frequentazione di “cattive compagnie”;
- a causa di tali problematiche e anche in ragione dei diversi metodi educativi dei genitori, il minore si
è trasferito per un certo periodo di tempo presso l'abitazione paterna, in quanto più permissivo. In questo lasso temporale la madre non è stata aggiornata sulle condizioni del figlio ed è venuta a conoscenza solo a distanza di mesi, attraverso il percorso di coordinamento genitoriale intrapreso, che ogni fine settimana il resistente si recasse a Roma dalla compagna, delegando la cura della prole ai nonni ultraottantenni ed allo zio paterni. In seguito, la madre è riuscita a recuperare il rapporto con il minore ed a farlo tornare a vivere presso di sé;
- a causa dei comportamenti del figlio il corpo docente dell'Istituto Agrario ITAS Tosi di Codogno, in accordo con i genitori, ha inoltrato richiesta di consulenza al Servizio di Neuropsichiatria infantile e adolescenziale di Lodi, il quale, tramite visita neuropsichiatrica in data 16.10.2024, ha confermato l'evidenza di tratti oppositivi provocatori;
- nelle more, il figlio è stato anche sospeso per un mese ed ha perso l'anno scolastico. Al momento frequenta il primo anno dell'istituto professionale Calam di Lodi e la situazione sembra essere migliorata;
- nel luglio 2024 il padre ha chiesto il trasferimento lavorativo come insegnante in Roma per avvicinarsi alla compagna, circostanza perfezionatasi nel mese di settembre 2024. A seguito di ciò è stato interrotto il percorso di coordinamento genitoriale;
- attualmente il padre vede il figlio due fine settimana al mese, dal sabato in tarda mattinata alla domenica pomeriggio e, data la sua assenza e distanza, tutte le incombenze ricadono sulla ricorrente.
2. Con comparsa di risposta il 16.06.2025 si è costituito il resistente sig. domandando la Parte_2 trasformazione del rito da contenzioso a consensuale in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti in merito alle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
3. Il 17.06.2025 la Giudice ha invitato parte ricorrente a prendere posizione, chiarendo se intendesse precisare congiuntamente le conclusioni alle condizioni indicate dal resistente. Parte ricorrente ha aderito alla proposta.
Il 23.06.2025 parte ricorrente ha allegato il piano genitoriale ed ha domandato che l'udienza venisse sostituita dal deposito di note scritte.
Con ordinanza in data 19.09.2025, il giudice relatore, rilevato che per errore non era stato depositato il verbale di udienza del 27.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte e che non risultava prodotta in atti la documentazione ex art. 473-bis.12 c.p.c., ha fissato per la rimessione della causa al Collegio l'udienza del
8.10.2025.
6 Alla predetta udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
4. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le condizioni relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante l'accordo, le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dispone che il figlio minore venga affidato congiuntamente ai genitori con collocamento presso la Per_1 madre, in San Martino in Strada (LO) alla via Sandro Pertini n. 10;
2) dispone che la responsabilità genitoriale venga esercitata disgiuntamente per ciò che attiene alle questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per ciò che attiene alla salute, alle scelte scolastiche, all'orientamento religioso e ad ogni altro aspetto della vita del minore che possa influire sulla sua formazione e crescita psico–fisica, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
3) dispone, in considerazione del trasferimento del sig. in Roma, che il figlio trascorra Parte_2 Per_1 con il padre, ed in caso di suo impedimento con i nonni paterni, a fine settimana alternati dalle ore 19.00 del venerdì sino al lunedì mattina, quando il minore si recherà a scuola. Salvo impedimenti dei nonni paterni che dovranno avvisare tempestivamente la madre da parte del padre. Qualora il padre sia impossibilitato nel rientrare in San Martino in Strada il venerdì entro le ore 19.00, quest'ultimo organizzerà la gestione del figlio avvalendosi dell'ausilio dei propri genitori, preavvisando la madre. Qualora il padre sia impossibilitato nel rientrare in San Martino in Strada il venerdì entro le ore 19.00 e la madre fosse disponibile, la stessa comunicherà via e–mail la propria disponibilità. Qualora il padre sia impossibilitato per l'intero fine settimana dovrà preavvisare la madre il fine settimana precedente e recuperare il fine settimana con il figlio nel periodo immediatamente successivo, previo accordo e nel rispetto dell'organizzazione già prestabilita dalla madre,
7 quindi senza modificare la turnazione dei fine settimana. Qualora la madre dovesse avere impegni indifferibili nel fine settimana di spettanza del padre e di sua impossibilità, quest'ultimo dovrà organizzare la gestione del figlio avvalendosi dell'ausilio dei propri genitori;
4) dispone che ciascun genitore tenga con sé il figlio per le vacanze invernali ad anni alterni. Dalla mattina del 24.12 al 30.12 incluso il minore starà con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro, salvo diverso accordo tra le parti. A partire dall'annualità 2024 trascorrerà con il padre i giorni dal 24.12 al 30.12 e Per_1 con la madre i giorni dal 31.12 al 06.01. Dispone che il figlio trascorra il periodo pasquale, dal giovedì Santo al lunedì dell'Angelo ed ogni altra festività e ponti (ad esempio: 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno) alternativamente con ciascun genitore. Rispettando l'alternanza dell'organizzazione stabilita, per il periodo di
Pasqua nell'annualità 2025, stante il susseguirsi dei ponti, starà con il padre dalla mattina del 17 al 24 Per_1 aprile incluso il pernottamento e con la madre dal 25 aprile al 2 maggio. I fine settimana inizieranno ad alternarsi con il padre dal primo fine settimana del mese di maggio (3–4 maggio), fine settimana che Per_1 trascorrerà con il padre. Rispettando l'alternanza dei fine settimana, starà con il padre il 2 giugno nel Per_1 fine settimana di spettanza;
5) prende atto che le parti si impegnano al massimo nell'osservare gli impegni assunti per una funzionale gestione del minore nonché a collaborare nel massimo rispetto reciproco;
6) dispone che durante le vacanze estive il minore trascorra un periodo di 5 settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. In considerazione del lungo periodo di permanenza di con la madre durante Per_1
l'anno, la stessa avrà priorità rispetto alla scelta del periodo di ferie estive da trascorrere con , Per_1 comunicandolo al padre entro il 28 febbraio. Per l'annualità 2025 starà con il padre dalla sera di venerdì Per_1
4 luglio alla sera di domenica 20 luglio e dalla mattina di giovedì 31 luglio alla sera di mercoledì 20 agosto inclusi. Il primo fine settimana di spettanza paterna del mese di settembre sarà dalla sera di venerdì 12 alla sera di domenica 14. Il figlio trascorrerà la Festività dei Defunti 2025 con madre, l' con Parte_3 padre, dal 24.12 al 30.12 con la madre, dalla sera del 31.12.2025 alla sera del 06.01.2026 con il padre;
7) dispone che le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di
Milano, siano suddivise nella misura del 50% in capo a ciascun genitore. Dispone, inoltre, che i genitori suddividano al 50% le spese concernenti la scheda telefonica in uso al figlio, i biglietti dei concerti ed eventuali i regali di compleanno degli amici, vacanze con gli amici, cure della pelle necessarie, eventuale trattamento ai capelli diverso dal taglio, queste ultime due spese previo accordo. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e–mail)
8 all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8) prende atto che in aggiunta al precedente punto 7) i genitori concordano di garantire a la Per_1 prosecuzione del percorso psicologico già intrapreso dallo stesso con 2 incontri mensili, salvo diverse necessità. Prende atto che garantiscono altresì n. 16 ore mensili di aiuto compiti, oltre al rimborso spese di trasporto dell'addetto, con possibilità di aumentarle in base alle esigenze del figlio e ai suggerimenti degli insegnanti. Dispone che tali spese siano suddivise al 50% in capo a ciascun genitore. Prende atto che i genitori si impegnano a far riprendere la frequenza al Centro Educativo Innesco di Lodi qualora si ritenesse necessario e in accordo con lo psicologo, gli insegnanti e/o il centro Uonpia, sulla base dell'andamento della condotta di;
Per_1
9) dispone che, in considerazione delle spese extra mensili che i genitori garantiscono al minore precisate al punto 7) e pari circa ad € 160,00 mensili ciascuno, il sig. corrisponda un contributo al Parte_2 mantenimento mensile pari ad € 400,00 con aggiornamento secondo gli indici ISTAT a partire da luglio 2026, da corrispondersi entro il giorno 24 di ogni mese alle seguenti coordinate bancarie:
[...];
10) prende atto che i genitori concordano una paghetta settimanale per le uscite serali pari ad € 25,00, da dividere al 50% ed anticipata dalla madre ogni lunedì al figlio;
11) prende atto che la messaggistica tra i genitori sarà limitata alle questioni riguardanti il figlio;
12) prende atto che, qualora dovesse ritenersi necessario, i genitori prestano la loro disponibilità a seguire un percorso psicologico di supporto alla genitorialità in autonomia e/o coordinazione genitoriale per meglio gestire e affrontare le problematiche venute in essere nei rapporti fra loro e con la prole;
13) prende atto che i genitori si prestano sin da ora l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
14) prende atto che ad integrazione del contributo al mantenimento del figlio il sig. Per_1 Parte_2 verserà alla sig.ra la somma mensile di € 100,00 quale somma percepita dallo stesso a titolo Parte_1 di Assegno Unico ed universale per i figli a carico per la quota di spettanza pari al 50%. Prende atto che al compimento della maggiore età di il sig. provvederà a corrispondere alla sig.ra Per_1 Parte_2 [...]
l'ammontare del ricalcolo da parte dell'Assegno Unico ed universale per i figli a carico;
Parte_1 CP_1
15) dispone che, previo accordo tra i genitori, il figlio stia con il padre o eventualmente con i nonni paterni nei periodi in cui la madre sia impegnata e/o assente per ragioni di lavoro o personali, per un totale di massimo
9 3–4 giorni anche consecutivi, ogni bimestre, salvo diverso accordo, da comunicarsi anticipatamente dalla sig.ra al sig. Parte_1 Parte_2
16) compensa le spese legali.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 21.10.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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