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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/02/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente Dott. Geremia Casaburi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 3102/2021 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: appello – somministrazione
TRA
difesa dagli Avv.ti Paola Buonajuto e Renato Buonajuto, ed Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
come in atti Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa e comparsa depositata.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del Parte_1
l. r. p. t., ha proposto appello avverso la sentenza n. 1325/2020, pubblicata il 17.11.2020 con la quale il Giudice di Pace di Marigliano, in accoglimento della domanda attorea di restituzione della quota corrisposta per il servizio di depurazione, aveva condannato la odierna appellante al pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 di euro 54,16 corrispondente all'importo da questi versato a titolo di quota per il canone di depurazione delle acque, oltre spese di lite.
L'appellante ha impugnato la predetta sentenza lamentando la carente e/o errata Pt_1 motivazione sulla valutazione delle prove inerenti l'esistenza del depuratore, nonché la mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa attorea, indeterminata nel petitum e 2 non supportata da adeguata prova nel quantum della pretesa restitutoria.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello, non si costituiva
[...]
del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia. Controparte_1
All'udienza del 11.11.24 la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, in via preliminare, va dato atto dell'ammissibilità dell'appello, posto che la controversia rientra tra quelle per le quali l'art. 113 c.p.c. prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa: le somme delle quali si chiede la restituzione,
infatti, sono state corrisposte in esecuzione del contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all' art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (in questo senso, con riferimento alla fattispecie, Corte di Cass., ord.
n. 37471 del 2021).
Non può trovare accoglimento l'avanzata eccezione del difetto di giurisdizione del g.o. in favore della giurisdizione tributaria, già sollevata in prime cure. Sul punto va precisato che la natura di corrispettivo contrattuale attribuita al canone per il servizio di depurazione determina l'esclusione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie ed, in tal senso, si è espressa la Corte Costituzionale la quale, con la sentenza 11.02.2010 n°
39, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36
(Disposizioni in materia di risorse idriche). La Consulta ha, inoltre, dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n.
546 del 1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 154 e 155 del Dlgs
3/4/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale). Ciò posto si evidenzia che il giudizio di prime cure ha seguito la prospettazione attorea di inadempimento contrattuale posta a sostegno della relativa domanda di accertamento negativo del credito vantato dai convenuti, non essendo emersi né dedotti profili probatori che abbiano condotto al diverso inquadramento della fattispecie di inefficienza o insufficienza del servizio in luogo della mancanza o temporanea inattività. Pertanto, la domanda avente ad oggetto la 3 non debenza di queste somme rientra nella competenza del giudice ordinario poichè
riferita ad un periodo successivo al 3 ottobre 2000.
Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto rigettato.
Quanto all'inquadramento giuridico della fattispecie, occorre rilevare che con sentenza n.
335 del 2008 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (che ha sostituito, con decorrenza dal 29 aprile 2006, l'art. 14, comma 1, l. 5 gennaio 1994 n. 36), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta agli utenti
“anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”. Proprio al fine di disciplinare le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità, l'art. 8 sexies, comma 2, D.L. 30.12.2008, n. 208, convertito con legge n. 27.02.2009, n. 13, espressamente ha previsto che “In attuazione della sentenza della
Corte Costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono
anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di 5 anni, a decorrere dal 1° ottobre
2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione
o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito”.
Tale previsione normativa risponde al rilievo secondo il quale la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza, difatti, “la connessione di tali componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti, sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. E poiché la quota di tariffa riferita
al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (L. n. 36 del 1994, n. 13), è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione, non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo” (si cfr., Cons. Stato, sent. 30 giugno 2011, n. 3920; idem, Cass., sez. VI, sent. 14 dicembre 2015, n. 25112). 4 Ciò evidenziato, lo scrivente magistrato, dando continuità all'orientamento già espresso in precedenti pronunce di questo Tribunale, (si cfr., ex plurimis: Trib. Nola, sent. 298/2023;
Trib. Nola, sent. 972/2023; Trib. Nola, sent. 1231/2023; Trib. Nola, sent. n. 1464/2023;
Trib. Nola, sent. n. 2042/2019; Trib. Nola, sent. 1006/2017), ritiene pacificamente applicabile la disposizione in esame anche alla fattispecie concreta oggetto di questo giudizio, valorizzata, a tal riguardo, l'applicabilità retroattiva della norma in esame, tale da assicurare l'uniformità di trattamento a tutti i giudizi instaurati ai sensi della citata disciplina (si cfr., Cass., sez. III, 31 marzo 2017, n. 8334).
Premessi i richiamati principi di diritto, ritiene il Tribunale che i motivi di impugnazione siano da respingere.
In primo luogo, non può accogliersi la censura dell'appellata sentenza relativamente alla parte in cui essa ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellante, considerato che l'art. 8 sexies co. 2 l. 13/2009 prevede che “i gestori del servizio idrico integrato provvedono alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”. Tale disposizione, quindi, radica la legittimazione passiva in capo al gestore e non all'Autorità d'ambito, come invece sostenuto dall'appellante. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha precisato che la pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, a seguito dalla già richiamata sentenza della consulta, per la restituzione delle somme indebitamente erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia stato concluso il contratto di utenza (si cfr., Cass., sez. III, sent. 12 giugno 2020, n. 11270).
L'appellante, inoltre, eccepisce l'insussistenza di adeguata prova dell'an e del quantum della pretesa restitutoria e censura il potere giurisdizionale di determinare, sia pure attraverso l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, la misura della restituzione della tariffa giacché, in aderenza alla normativa del 2009, l'individuazione del predetto importo spetterebbe invece all'autorità d'ambito, sulla base di parametri ministeriali.
Ebbene, quanto all'an, la Suprema Corte ha chiarito che “nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies, d.l. 208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di
depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria” (si cfr., Cass, sez. III, 12 giugno 2020, n. 11270). 5 Nella fattispecie, è da rilevare che parte appellante, convenuta in primo grado, non ha fornito alcuna prova della ricorrenza di fatti impeditivi della pretesa restitutoria, sub specie di corretto funzionamento del depuratore, essendosi limitata ad allegare l'esistenza dell'impianto di depurazione, rinviando, poi, a fini probatori, alla depositata relazione tecnico – descrittiva, che tuttavia non offre alcuna prova del funzionamento del servizio di depurazione, difatti, come autorevolmente precisato dalla Giurisprudenza di legittimità il documento “proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio” (si cfr., Cass., sez. VI,
27 aprile 2016, n. 8290).
In ordine a tale aspetto c'è da rilevare che la Corte di Cassazione ha precisato che “alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'assoluta insufficienza di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del
2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito” (Cass., sez. III, sent. 11 febbraio 2020, n. 3314).
Mancando, dunque, la prova, il cui onere – lo si ribadisce – incombeva sulla del Pt_1 corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, le doglianze di parte appellante non possono essere accolte.
Quanto, poi, alla quantificazione della pretesa, è da rilevare che alcun rilievo esimente può assumere la circostanza che sia rimessa all'ente di ambito, in virtù di parametri ministeriali, la quantificazione del credito restitutorio: ed infatti, l'indiscussa attribuzione del predetto compito all'autorità d'ambito non può far ricadere sull'utente le conseguenze negative - sotto forma di mancato accoglimento della domanda di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dall'utente - delle inerzie della predetta autorità nell'individuazione dell'importo da restituire (in questo senso, Cass. Civ., Sez. VI, ord. n.
25112 del 14/12/2015).
Sotto tale aspetto, parte attrice ha fornito adeguata prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dei versamenti effettuati in favore della convenuta, producendo in giudizio i bollettini premarcati di pagamento, come indicato anche in sentenza;
documentazione che, non ha costituito oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta odierna Pt_1 appellante. E sulla quale è precluso l'esame da parte del Tribunale, non essendo stata riprodotta nel presente grado di giudizio (Cass., sez. VI, 17 dicembre 2021, n. 40606,
“Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma assume le 6 caratteristiche di una "revisio prioris instantia", cosicché l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, e ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha
l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame).
Sul punto, si precisa inoltre che, come pure correttamente sottolineato dal Giudice di prime cure, il D.l. n. 208 del 2008, nel prevedere che “sono i gestori che provvedono alla restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta”, impone agli Enti di Gestione di individuare esattamente le componenti della tariffa relative ai costi effettivamente sostenuti per le attività di progettazione, realizzazione e completamento degli impianti di depurazione a servizio di ciascun utente.
Per tutte le suesposte ragioni, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado interamente confermata.
Nulla per le spese in ragione della contumacia di parte appellata.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello
2) nulla per le spese
3) dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Nola, data del deposito
Il Presidente
Dott. Geremia Casaburi 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente Dott. Geremia Casaburi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 3102/2021 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: appello – somministrazione
TRA
difesa dagli Avv.ti Paola Buonajuto e Renato Buonajuto, ed Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
come in atti Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa e comparsa depositata.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del Parte_1
l. r. p. t., ha proposto appello avverso la sentenza n. 1325/2020, pubblicata il 17.11.2020 con la quale il Giudice di Pace di Marigliano, in accoglimento della domanda attorea di restituzione della quota corrisposta per il servizio di depurazione, aveva condannato la odierna appellante al pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 di euro 54,16 corrispondente all'importo da questi versato a titolo di quota per il canone di depurazione delle acque, oltre spese di lite.
L'appellante ha impugnato la predetta sentenza lamentando la carente e/o errata Pt_1 motivazione sulla valutazione delle prove inerenti l'esistenza del depuratore, nonché la mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa attorea, indeterminata nel petitum e 2 non supportata da adeguata prova nel quantum della pretesa restitutoria.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello, non si costituiva
[...]
del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia. Controparte_1
All'udienza del 11.11.24 la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, in via preliminare, va dato atto dell'ammissibilità dell'appello, posto che la controversia rientra tra quelle per le quali l'art. 113 c.p.c. prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa: le somme delle quali si chiede la restituzione,
infatti, sono state corrisposte in esecuzione del contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all' art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (in questo senso, con riferimento alla fattispecie, Corte di Cass., ord.
n. 37471 del 2021).
Non può trovare accoglimento l'avanzata eccezione del difetto di giurisdizione del g.o. in favore della giurisdizione tributaria, già sollevata in prime cure. Sul punto va precisato che la natura di corrispettivo contrattuale attribuita al canone per il servizio di depurazione determina l'esclusione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie ed, in tal senso, si è espressa la Corte Costituzionale la quale, con la sentenza 11.02.2010 n°
39, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36
(Disposizioni in materia di risorse idriche). La Consulta ha, inoltre, dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n.
546 del 1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 154 e 155 del Dlgs
3/4/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale). Ciò posto si evidenzia che il giudizio di prime cure ha seguito la prospettazione attorea di inadempimento contrattuale posta a sostegno della relativa domanda di accertamento negativo del credito vantato dai convenuti, non essendo emersi né dedotti profili probatori che abbiano condotto al diverso inquadramento della fattispecie di inefficienza o insufficienza del servizio in luogo della mancanza o temporanea inattività. Pertanto, la domanda avente ad oggetto la 3 non debenza di queste somme rientra nella competenza del giudice ordinario poichè
riferita ad un periodo successivo al 3 ottobre 2000.
Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto rigettato.
Quanto all'inquadramento giuridico della fattispecie, occorre rilevare che con sentenza n.
335 del 2008 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (che ha sostituito, con decorrenza dal 29 aprile 2006, l'art. 14, comma 1, l. 5 gennaio 1994 n. 36), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta agli utenti
“anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”. Proprio al fine di disciplinare le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità, l'art. 8 sexies, comma 2, D.L. 30.12.2008, n. 208, convertito con legge n. 27.02.2009, n. 13, espressamente ha previsto che “In attuazione della sentenza della
Corte Costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono
anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di 5 anni, a decorrere dal 1° ottobre
2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione
o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito”.
Tale previsione normativa risponde al rilievo secondo il quale la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza, difatti, “la connessione di tali componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti, sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. E poiché la quota di tariffa riferita
al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (L. n. 36 del 1994, n. 13), è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione, non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo” (si cfr., Cons. Stato, sent. 30 giugno 2011, n. 3920; idem, Cass., sez. VI, sent. 14 dicembre 2015, n. 25112). 4 Ciò evidenziato, lo scrivente magistrato, dando continuità all'orientamento già espresso in precedenti pronunce di questo Tribunale, (si cfr., ex plurimis: Trib. Nola, sent. 298/2023;
Trib. Nola, sent. 972/2023; Trib. Nola, sent. 1231/2023; Trib. Nola, sent. n. 1464/2023;
Trib. Nola, sent. n. 2042/2019; Trib. Nola, sent. 1006/2017), ritiene pacificamente applicabile la disposizione in esame anche alla fattispecie concreta oggetto di questo giudizio, valorizzata, a tal riguardo, l'applicabilità retroattiva della norma in esame, tale da assicurare l'uniformità di trattamento a tutti i giudizi instaurati ai sensi della citata disciplina (si cfr., Cass., sez. III, 31 marzo 2017, n. 8334).
Premessi i richiamati principi di diritto, ritiene il Tribunale che i motivi di impugnazione siano da respingere.
In primo luogo, non può accogliersi la censura dell'appellata sentenza relativamente alla parte in cui essa ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellante, considerato che l'art. 8 sexies co. 2 l. 13/2009 prevede che “i gestori del servizio idrico integrato provvedono alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”. Tale disposizione, quindi, radica la legittimazione passiva in capo al gestore e non all'Autorità d'ambito, come invece sostenuto dall'appellante. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha precisato che la pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, a seguito dalla già richiamata sentenza della consulta, per la restituzione delle somme indebitamente erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia stato concluso il contratto di utenza (si cfr., Cass., sez. III, sent. 12 giugno 2020, n. 11270).
L'appellante, inoltre, eccepisce l'insussistenza di adeguata prova dell'an e del quantum della pretesa restitutoria e censura il potere giurisdizionale di determinare, sia pure attraverso l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, la misura della restituzione della tariffa giacché, in aderenza alla normativa del 2009, l'individuazione del predetto importo spetterebbe invece all'autorità d'ambito, sulla base di parametri ministeriali.
Ebbene, quanto all'an, la Suprema Corte ha chiarito che “nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies, d.l. 208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di
depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria” (si cfr., Cass, sez. III, 12 giugno 2020, n. 11270). 5 Nella fattispecie, è da rilevare che parte appellante, convenuta in primo grado, non ha fornito alcuna prova della ricorrenza di fatti impeditivi della pretesa restitutoria, sub specie di corretto funzionamento del depuratore, essendosi limitata ad allegare l'esistenza dell'impianto di depurazione, rinviando, poi, a fini probatori, alla depositata relazione tecnico – descrittiva, che tuttavia non offre alcuna prova del funzionamento del servizio di depurazione, difatti, come autorevolmente precisato dalla Giurisprudenza di legittimità il documento “proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio” (si cfr., Cass., sez. VI,
27 aprile 2016, n. 8290).
In ordine a tale aspetto c'è da rilevare che la Corte di Cassazione ha precisato che “alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'assoluta insufficienza di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del
2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito” (Cass., sez. III, sent. 11 febbraio 2020, n. 3314).
Mancando, dunque, la prova, il cui onere – lo si ribadisce – incombeva sulla del Pt_1 corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, le doglianze di parte appellante non possono essere accolte.
Quanto, poi, alla quantificazione della pretesa, è da rilevare che alcun rilievo esimente può assumere la circostanza che sia rimessa all'ente di ambito, in virtù di parametri ministeriali, la quantificazione del credito restitutorio: ed infatti, l'indiscussa attribuzione del predetto compito all'autorità d'ambito non può far ricadere sull'utente le conseguenze negative - sotto forma di mancato accoglimento della domanda di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dall'utente - delle inerzie della predetta autorità nell'individuazione dell'importo da restituire (in questo senso, Cass. Civ., Sez. VI, ord. n.
25112 del 14/12/2015).
Sotto tale aspetto, parte attrice ha fornito adeguata prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dei versamenti effettuati in favore della convenuta, producendo in giudizio i bollettini premarcati di pagamento, come indicato anche in sentenza;
documentazione che, non ha costituito oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta odierna Pt_1 appellante. E sulla quale è precluso l'esame da parte del Tribunale, non essendo stata riprodotta nel presente grado di giudizio (Cass., sez. VI, 17 dicembre 2021, n. 40606,
“Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma assume le 6 caratteristiche di una "revisio prioris instantia", cosicché l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, e ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha
l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame).
Sul punto, si precisa inoltre che, come pure correttamente sottolineato dal Giudice di prime cure, il D.l. n. 208 del 2008, nel prevedere che “sono i gestori che provvedono alla restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta”, impone agli Enti di Gestione di individuare esattamente le componenti della tariffa relative ai costi effettivamente sostenuti per le attività di progettazione, realizzazione e completamento degli impianti di depurazione a servizio di ciascun utente.
Per tutte le suesposte ragioni, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado interamente confermata.
Nulla per le spese in ragione della contumacia di parte appellata.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello
2) nulla per le spese
3) dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Nola, data del deposito
Il Presidente
Dott. Geremia Casaburi 7