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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 02/09/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 472/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O., dott.ssa Filomena
Girardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 472/2023 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...] alla c.da Parte_1
Valleverde(c.f. ) rappr.ta e difesa dall'Avv. Gianluca Giammatteo C.F._1
presso il cui studio in Venafro (IS) alla via Nicandro Iosso n.6 e' elett.te dom.ta,
Attrice
CONTRO
(P.I. , in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Controparte_2
Leandra Fiacco ( ed Elisabetta Di Giovine ( ) C.F._2 C.F._3 dell'Avvocatura comunale
Convenuto
Oggetto : Risarcimento danni ex art. 2051 c.c..
Concisa Esposizione Delle Ragioni Di Fatto E Di Diritto Della Decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 28.2.2023, la sig.ra ha Parte_1 convenuto in giudizio il per sentirlo condannare al ristoro dei Controparte_1
danni asseritamente subiti ex art. 2051 cod. civ. e/o ex art. 2043 cod. civ. dall'attrice in seguito al sinistro asseritamente occorsole il giorno 3.12.2019, alle ore 10,00 circa, allorquando, secondo quanto allegato nell'atto introduttivo, mentre percorreva il parcheggio di via Insorti D'Ungheria, inciampava nella pavimentazione in betonelle, riportando danni quantificati in euro 18.498,00.
Con comparsa di risposta del 17/05/2023, depositata telematicamente, si costituiva in giudizio il che impugnava fermamente la domanda attorea, Controparte_1 insistendo nella infondatezza della stessa, contestandola sia in ordine all'an che al quantum e chiedendone il suo integrale rigetto. In buona sostanza l'ente convenuto negava energicamente la propria responsabilita' e contestava , in particolare, la sussistenza di un valido nesso di causa fra le condizioni della strada e l'incidente.
Radicatosi il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 6°co. cpc venivano depositate le relative memorie soltanto dall'Ente convenuto.
All'udienza del 07/12/2023, respinta l'unica richiesta istruttoria di parte attrice di nomina di ctu medico legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 31.12.2024 fissata con la modalita' cartolare ex art. 127 ter cpc.
Alla predetta udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei chiesti termini ex art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e delle repliche .
* * *
La domanda, all'esito dell'istruttoria svolta, meramente documentale, non merita accoglimento difettando della prova degli elementi costitutivi della domanda stessa.
La vicenda di causa, dalla mera ricostruzione operata nell'atto introduttivo dall'attrice, si inquadra nell'alveo della responsabilità per custodia, ex art. 2051 c.c., della Pubblica
Amministrazione, tenuta, nella sua qualità di proprietaria e/o gestore della strada, ad un'adeguata manutenzione per evitare l'insorgere di situazioni insidiose in grado di provocare danni ai terzi.
Si tratta di una responsabilità che pesa sulla P.A. (e dunque sul gestore, Provincia, CP_1
Anas, Autostrade, ecc.) per il solo fatto di esercitare la custodia sul bene ed e' esclusa soltanto se viene provato il caso fortuito. Pertanto, per affermare tale responsabilità, è necessario che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, ossia che, pur combinandosi con un elemento esterno sia connaturato alla cosa stessa, costituendone la causa o la concausa: deve esserci, cioè, e deve essere provato, un nesso causale tra la cosa e il danno (Cass. n. 20055/2013; Cass. n. 999/2014; Cass. n. 2562/2012)
In simili ipotesi, il danneggiato ha solo l'onere di dimostrare l'evento dannoso ed il nesso di causalita' tra la cosa ed il verificarsi dello stesso, così come la stessa attrice afferma nell'atto introduttivo del presente giudizio (Cfr. pag. 4 righi 6 e segg. :” Tale relazione non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno ossia di dimostrare che l'evento si e' prodotto come conseguenza normale, della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa…”) . Ma, nel caso di specie, siffatta prova manca del tutto. Non risulta adunque assolta la prova sui fatti costitutivi della domanda stessa, cio' che determina il conseguenziale rigetto della stessa.
E' di chiara evidenza come nel caso di specie parte attrice si sia sottratta all'onere probatorio su di ella incombente benche' notevolmente alleggerito:Cfr. ex multis Cass. n. 2094/2013;
Trib. Ivrea, 26.5.2010 “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art.
2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma
è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato” (Cass. sent. n.
11016/2011); “La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato” (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 11227 del 08/05/2008, Rv. 603077). Ed ancora Cassazione
Sent. n. 2482/2018:<i principi di diritto da applicare alla fattispecie possono così ricostruirsi: a)
«l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»; b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto
a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»; c) «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere»; d) «il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento;...”
Dalle sopra riportate pronunce della S.C. e' agevole ricavare come detta norma codicistica(2051 cc) non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, così come la stessa attrice afferma nell'atto introduttivo del presente giudizio
(Cfr. pag. 4 atto di citazione). Neppure a fronte delle ferme ed energiche opposizioni, delle contestazioni e delle eccezioni ritualmente formulate e svolte dall'Ente convenuto, sin dalla costituzione nel presente giudizio, nessuna deduzione e /o specificazione, ne', tantomeno, alcuna richiesta istruttoria risulta aver formulato parte attrice, non soltanto nell'atto introduttivo, ma neppure in seguito, persino omettendo del tutto il deposito delle memorie con i termini richiesti ex art. 183 6°comma c.p.c. . Quindi, parte attrice non soltanto non ha provato, ma neppure ha chiesto di provare.
Non puo' ritenersi soddisfatto alcun onere probatorio dalla documentazione sanitaria e non depositata dall'attrice, puntualmente contestata dall'Ente convenuto, ne' puo' ritenersi sufficientemente ed adeguatamente provato sia l'an che il quantum della domanda attorea.
Conclusivamente, parte attrice non ha fornito la prova del proprio assunto limitandosi a mere allegazioni svolte con l'atto introduttivo, all'esito dell'istruttoria, sfornite di qualsivoglia supporto probatorio e ad una produzione documentale inidonea a supportare la domanda.
E' di chiara evidenza in un simile contesto la inammissibilita' dell'unica richiesta formulata dall'attrice nell'atto introduttivo, oltre alla produzione documentale, di nomina di ctu medica, respinta per tutte le ragioni dettagliatamente espresse nell'ordinanza del
07.12.2023 cui si rimanda.
In definitiva, ritiene l'estensore della presente che, all'esito dell'istruttoria svolta, non possano ritenersi dimostrati, alla luce delle mere emergenze documentali prodotte da parte attrice, sia il fatto stesso che l'esistenza di un nesso di causa tra il fatto e le condizioni della strada. A cio' si aggiunge che la produzione documentale versata in atti, oltre ad essere stata puntualmente contestata dall'Ente convenuto, non consente di individuare in maniera precisa il luogo del sinistro e la pericolosita' delle condizioni stradali.
Da quanto innanzi consegue il rigetto della domanda sfornita di prova quanto agli elementi costitutivi della pretesa stessa fatta valere in giudizio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. 55/2014
e del D.M. 147/22 e s.m. e i., applicati i parametri medi, in riferimento alla scaglione di valore ed all'attivita' effettivamente svolta, valore, operata una congrua riduzione per la limitazione della fase istruttoria alla mera produzione documentale e per l'assenza di questioni giuridiche rilevanti
P.Q.M.
Il Tribunale di CAMPOBASSO, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita e/o rigettata, così provvede:
Rigetta la domanda in quanto non sufficientemente ed adeguatamente provata;
Condanna parte attrice, al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, CP_1 che liquida, in euro € 2.000,00 per compensi professionali oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15% .
Campobasso 20.08.2025 Il G.O.
Filomena Girardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O., dott.ssa Filomena
Girardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 472/2023 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...] alla c.da Parte_1
Valleverde(c.f. ) rappr.ta e difesa dall'Avv. Gianluca Giammatteo C.F._1
presso il cui studio in Venafro (IS) alla via Nicandro Iosso n.6 e' elett.te dom.ta,
Attrice
CONTRO
(P.I. , in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Controparte_2
Leandra Fiacco ( ed Elisabetta Di Giovine ( ) C.F._2 C.F._3 dell'Avvocatura comunale
Convenuto
Oggetto : Risarcimento danni ex art. 2051 c.c..
Concisa Esposizione Delle Ragioni Di Fatto E Di Diritto Della Decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 28.2.2023, la sig.ra ha Parte_1 convenuto in giudizio il per sentirlo condannare al ristoro dei Controparte_1
danni asseritamente subiti ex art. 2051 cod. civ. e/o ex art. 2043 cod. civ. dall'attrice in seguito al sinistro asseritamente occorsole il giorno 3.12.2019, alle ore 10,00 circa, allorquando, secondo quanto allegato nell'atto introduttivo, mentre percorreva il parcheggio di via Insorti D'Ungheria, inciampava nella pavimentazione in betonelle, riportando danni quantificati in euro 18.498,00.
Con comparsa di risposta del 17/05/2023, depositata telematicamente, si costituiva in giudizio il che impugnava fermamente la domanda attorea, Controparte_1 insistendo nella infondatezza della stessa, contestandola sia in ordine all'an che al quantum e chiedendone il suo integrale rigetto. In buona sostanza l'ente convenuto negava energicamente la propria responsabilita' e contestava , in particolare, la sussistenza di un valido nesso di causa fra le condizioni della strada e l'incidente.
Radicatosi il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 6°co. cpc venivano depositate le relative memorie soltanto dall'Ente convenuto.
All'udienza del 07/12/2023, respinta l'unica richiesta istruttoria di parte attrice di nomina di ctu medico legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 31.12.2024 fissata con la modalita' cartolare ex art. 127 ter cpc.
Alla predetta udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei chiesti termini ex art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e delle repliche .
* * *
La domanda, all'esito dell'istruttoria svolta, meramente documentale, non merita accoglimento difettando della prova degli elementi costitutivi della domanda stessa.
La vicenda di causa, dalla mera ricostruzione operata nell'atto introduttivo dall'attrice, si inquadra nell'alveo della responsabilità per custodia, ex art. 2051 c.c., della Pubblica
Amministrazione, tenuta, nella sua qualità di proprietaria e/o gestore della strada, ad un'adeguata manutenzione per evitare l'insorgere di situazioni insidiose in grado di provocare danni ai terzi.
Si tratta di una responsabilità che pesa sulla P.A. (e dunque sul gestore, Provincia, CP_1
Anas, Autostrade, ecc.) per il solo fatto di esercitare la custodia sul bene ed e' esclusa soltanto se viene provato il caso fortuito. Pertanto, per affermare tale responsabilità, è necessario che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, ossia che, pur combinandosi con un elemento esterno sia connaturato alla cosa stessa, costituendone la causa o la concausa: deve esserci, cioè, e deve essere provato, un nesso causale tra la cosa e il danno (Cass. n. 20055/2013; Cass. n. 999/2014; Cass. n. 2562/2012)
In simili ipotesi, il danneggiato ha solo l'onere di dimostrare l'evento dannoso ed il nesso di causalita' tra la cosa ed il verificarsi dello stesso, così come la stessa attrice afferma nell'atto introduttivo del presente giudizio (Cfr. pag. 4 righi 6 e segg. :” Tale relazione non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno ossia di dimostrare che l'evento si e' prodotto come conseguenza normale, della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa…”) . Ma, nel caso di specie, siffatta prova manca del tutto. Non risulta adunque assolta la prova sui fatti costitutivi della domanda stessa, cio' che determina il conseguenziale rigetto della stessa.
E' di chiara evidenza come nel caso di specie parte attrice si sia sottratta all'onere probatorio su di ella incombente benche' notevolmente alleggerito:Cfr. ex multis Cass. n. 2094/2013;
Trib. Ivrea, 26.5.2010 “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art.
2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma
è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato” (Cass. sent. n.
11016/2011); “La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato” (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 11227 del 08/05/2008, Rv. 603077). Ed ancora Cassazione
Sent. n. 2482/2018:<i principi di diritto da applicare alla fattispecie possono così ricostruirsi: a)
«l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»; b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto
a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»; c) «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere»; d) «il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento;...”
Dalle sopra riportate pronunce della S.C. e' agevole ricavare come detta norma codicistica(2051 cc) non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, così come la stessa attrice afferma nell'atto introduttivo del presente giudizio
(Cfr. pag. 4 atto di citazione). Neppure a fronte delle ferme ed energiche opposizioni, delle contestazioni e delle eccezioni ritualmente formulate e svolte dall'Ente convenuto, sin dalla costituzione nel presente giudizio, nessuna deduzione e /o specificazione, ne', tantomeno, alcuna richiesta istruttoria risulta aver formulato parte attrice, non soltanto nell'atto introduttivo, ma neppure in seguito, persino omettendo del tutto il deposito delle memorie con i termini richiesti ex art. 183 6°comma c.p.c. . Quindi, parte attrice non soltanto non ha provato, ma neppure ha chiesto di provare.
Non puo' ritenersi soddisfatto alcun onere probatorio dalla documentazione sanitaria e non depositata dall'attrice, puntualmente contestata dall'Ente convenuto, ne' puo' ritenersi sufficientemente ed adeguatamente provato sia l'an che il quantum della domanda attorea.
Conclusivamente, parte attrice non ha fornito la prova del proprio assunto limitandosi a mere allegazioni svolte con l'atto introduttivo, all'esito dell'istruttoria, sfornite di qualsivoglia supporto probatorio e ad una produzione documentale inidonea a supportare la domanda.
E' di chiara evidenza in un simile contesto la inammissibilita' dell'unica richiesta formulata dall'attrice nell'atto introduttivo, oltre alla produzione documentale, di nomina di ctu medica, respinta per tutte le ragioni dettagliatamente espresse nell'ordinanza del
07.12.2023 cui si rimanda.
In definitiva, ritiene l'estensore della presente che, all'esito dell'istruttoria svolta, non possano ritenersi dimostrati, alla luce delle mere emergenze documentali prodotte da parte attrice, sia il fatto stesso che l'esistenza di un nesso di causa tra il fatto e le condizioni della strada. A cio' si aggiunge che la produzione documentale versata in atti, oltre ad essere stata puntualmente contestata dall'Ente convenuto, non consente di individuare in maniera precisa il luogo del sinistro e la pericolosita' delle condizioni stradali.
Da quanto innanzi consegue il rigetto della domanda sfornita di prova quanto agli elementi costitutivi della pretesa stessa fatta valere in giudizio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. 55/2014
e del D.M. 147/22 e s.m. e i., applicati i parametri medi, in riferimento alla scaglione di valore ed all'attivita' effettivamente svolta, valore, operata una congrua riduzione per la limitazione della fase istruttoria alla mera produzione documentale e per l'assenza di questioni giuridiche rilevanti
P.Q.M.
Il Tribunale di CAMPOBASSO, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita e/o rigettata, così provvede:
Rigetta la domanda in quanto non sufficientemente ed adeguatamente provata;
Condanna parte attrice, al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, CP_1 che liquida, in euro € 2.000,00 per compensi professionali oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15% .
Campobasso 20.08.2025 Il G.O.
Filomena Girardi