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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2069/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2069/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , nella qualità di amministratore dei beni della C.F._2 Parte_3 comunione ereditaria derivante dalla successione di con il patrocinio dell'Avv. Persona_1 TURRI RENZO, dell'Avv. TURRI PIETRO e dell'Avv. MARCHIONNI LORENZO.
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF Controparte_1 P.IVA_1 ed (CF , in proprio, con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._3 GHELLI ANDREA (CF e dell'Avv. ROSSI PIETRO C.F._4
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 401/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 03/05/2022
CONCLUSIONI
In data 13-26.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia la Corte: a) Preliminarmente e pregiudizialmente: - dichiarare la decadenza degli appellanti rispetto alle domande dichiarate assorbite in primo grado e riproposte in comparsa di costituzione per non essere state formulate in via di appello incidentale e comunque respingerle per difetto di interesse a riproporle;
- dichiarare la intervenuta decadenza di controparte dalle richieste istruttorie che si leggono nella comparsa di costituzione in grado di pagina 1 di 14 appello perché non essendo state ammesse in primo grado la relativa richiesta non è stata riproposta nelle conclusioni definitivamente pronunciate - dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nonché la inammissibilità dell'intervento di come dedotto nei motivi di appello. b) Nel Controparte_1 merito, accertato il diritto dei comparenti a ricevere dalla società Controparte_2 una indennità per l'occupazione senza titolo dei beni ancora facenti
[...] parte della comunione ereditaria tra i fratelli , e condannare la Pt_2 Pt_1 Controparte_1 predetta a pagare agli appellanti, una indennità di occupazione così come richiesta Controparte_1 nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e ripetuto in atto di appello al capitolo III relativo al “quantum” oltre all'ulteriore somma da calcolare dalla data di introduzione del giudizio di primo grado fino al deposito della sentenza di appello;
in ipotesi voglia la Corte condannare, per le ragioni di cui sopra, la al pagamento agli appellanti a titolo di indennità di Controparte_1 occupazione per i motivi di cui in premessa, della somma che verrà ritenuta di giustizia. c) Vittoria di spese e onorari di entrami i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello di Firenze: 1) respingere l'appello avversario in quanto inammissibile e comunque infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) in ipotesi: in accoglimento delle eccezioni non esaminate dalla sentenza 3.5.2022, n. 401, del Tribunale di Pistoia e qui espressamente riproposte: a) dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore della comunione Rag. e per l'effetto Pt_3 estrometterlo dal presente giudizio;
b) dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di interesse;
3) in ipotesi subordinata e nel merito: rigettare integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto o, comunque, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di condanna avversaria al pagamento dell'indennità di occupazione, tener conto della concreta possibilità di uso dei terreni e dei reali valori del mercato locatizio, come descritti nella perizia di parte del Dott. ovvero come saranno accertati sulla base di apposita C.T.U. estimativa, Per_2 ordinando di versare dette somme, in ogni caso, su un apposito conto corrente bancario acceso per conto di chi spetta, produttivo di interessi. Con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese ed ai compensi professionali del presente giudizio”, insistendo nelle richieste istruttorie articolate in primo grado e non ammesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quest'ultimo nella qualità di amministratore dei beni della comunione ereditaria
[...] derivante dalla successione di convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Persona_1
Appello, la società “ ” (di Controparte_1 seguito anche solo e in proprio, proponendo gravame avverso la CP_1 Controparte_1 sentenza n. 401/2022, emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 03/05/2022, che aveva rigettato le domande proposte da , ed , con Parte_1 Parte_2 Parte_3 conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
pagina 2 di 14 1.1. – Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., , ed , Parte_1 Parte_2 Parte_3 nella suddetta qualità, avevano adito, nei confronti della società
[...]
”, il Tribunale di Pistoia, esponendo: Controparte_1 di essere eredi, insieme al fratello di deceduto l'11.11.2015 ab CP_1 Persona_1 intestato; che, in data 10.11.2016, tutti i predetti eredi sottoscrissero un “protocollo d'intesa”, con il quale, puntualizzando le trattative intercorse fino a quel momento, si impegnarono a stipulare un preliminare di divisione a cui sarebbe seguito l'atto di formale scioglimento della comunione ereditaria;
che una parte dei beni ereditari erano confluiti nella società “ Controparte_1
, di cui erano soci, in parti uguali, i tre fratelli;
Controparte_1 che la restante parte dei beni erano occupati ed utilizzati, senza titolo, dalla suddetta società, che si era rifiutata di corrispondere qualsiasi indennità; che, in data 28.2.2018, la maggioranza dei condividenti aveva proceduto alla nomina di un amministratore della comunione, nella persona del Rag. di Prato;
Parte_3 che, in forza del protocollo, tutti i beni ancora in comunione dovevano essere concessi in locazione alla ad un canone varabile tra i 1.500,00 ed i 2.500,00 euro mensili;
CP_1 che, quindi, a partire dalla stipula del protocollo, la comunione ereditaria e/o i condividenti avevano maturato un credito, nei confronti della s.a.s., pari ad € 252.000,00, a titolo di occupazione dei beni indivisi;
concludevano, dunque, chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento della suddetta somma, od a quella maggiore o minore di giustizia, oltre all'indennità mensile dovuta dalla data di presentazione del ricorso fino al rilascio.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio la “ Controparte_1
nonché in proprio, che spiegava intervento
[...] Controparte_1 volontario, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore della comunione, stante la presenza in giudizio di tutti i comunisti.
Eccepivano, altresì, l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto i tre fratelli erano contemporaneamente soci della s.a.s., in parti uguali, e comproprietari, per 1/3, sia dei beni conferiti nella predetta società che di quelli rimasti indivisi.
Pertanto, l'occupazione dei terreni, da parte della società, era avvenuta a vantaggio di tutti i suoi soci (che coincidevano con i comproprietari), con la conseguenza che essa costituiva una modalità di uso della cosa comune da parte dei comunisti, stante la mancanza di personalità giuridica in capo alle società di persone.
pagina 3 di 14 In ogni caso, il protocollo d'intesa non era stato attuato per responsabilità esclusiva dei ricorrenti, sicché, anche per tale motivo, essi difettavano dell'interesse a richiedere il rilascio degli immobili.
Rilevavano, inoltre, che, al momento dell'apertura della successione, gli immobili in questione facevano parte dell'azienda di titolarità dell'impresa individuale “ e, anche dopo Persona_1
l'apertura della successione ereditaria, erano stati utilizzati per lo svolgimento dell'attività
d'impresa (florovivaistica); tale attività era proseguita fino alla stipula del protocollo d'intesa ed alla regolarizzazione della comunione con la costituzione della che utilizzava, quindi, gli CP_1 immobili perché costituivano un compendio aziendale unitario.
Pertanto, le parti del protocollo d'intesa avevano ben presente questa situazione ed avevano, dunque, voluto che la società continuasse ad utilizzare, a titolo gratuito, i terreni come in passato, prima di procedere alla stipula dei contratti di locazione in conformità a quanto previsto nel citato protocollo.
Contestavano, in ogni caso, gli importi richiesti dai ricorrenti, perché eccessivi.
Concludevano, dunque, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto della domanda avversaria.
1.3. – Disposto il passaggio al rito ordinario di cognizione ed istruita la causa con prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) era infondata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento volontario di Controparte_1 avendo egli interesse, attuale e concreto, a sostenere le ragioni della società convenuta, di cui era socio accomandatario e legale rappresentante, nonché per essere comproprietario dei beni;
(-) per converso, l'amministratore di comunione era privo di legittimazione ad agire in giudizio, in rappresentanza dei comunisti, in assenza di specifica delega al riguardo;
(-) quanto al merito, la causa andava decisa facendo applicazione del principio della ragione più liquida;
(-) ebbene, l'occupazione degli immobili, rimasti in comunione tra i fratelli, doveva ritenersi giustificata sulla base del consenso manifestato in tal senso da tutti i comunisti, i quali avevano concesso i beni in comodato d'uso gratuito alla s.a.s.;
(-) infatti, il protocollo d'intesa – considerato dal Tribunale di Pistoia, nella sentenza n. 151/2022 depositata il 15.2.2022, come pienamente valido ed efficace in ordine ai suoi effetti obbligatori, in quanto costituente “preliminare di preliminare” di divisione – prevedeva che i terreni ed i fabbricati facenti parte della comunione ereditaria, ma non conferiti nella s.a.s., si sarebbero dovuti dividere tra e e, contestualmente, sarebbero stati concessi in Parte_1 Pt_2 locazione alla predetta società ad un canone predeterminato;
pagina 4 di 14 (-) era, inoltre, incontestato che tali beni facessero parte dell'azienda di e che, Persona_1 dopo la sua morte, la neocostituita s.a.s. avesse continuato ad utilizzarli per lo svolgimento dell'attività sociale;
(-) tali circostanze dimostravano, in modo inequivocabile, la volontà delle parti di consentire, nelle more della stipula dell'atto di divisione, la detenzione, da parte della degli immobili in CP_1 questione a titolo di comodato;
(-) tale soluzione interpretativa era, peraltro, coerente con il fatto che l'utilizzo dei suddetti beni avveniva da parte di una società partecipata dai tre fratelli, per quote uguali;
(-) inoltre, la tesi sostenuta dai convenuti non era stata neppure oggetto di specifica contestazione da parte degli attori;
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello , ed Parte_1 Parte_2 Pt_3
per i seguenti motivi:
[...]
1) con il primo, rilevavano che il tribunale non aveva correttamente interpretato il protocollo d'intesa, anche alla luce della sentenza n. 151/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia, in quanto, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, nessuna sua previsione consentiva di ritenere che l'utilizzo degli immobili, fino alla stipula della divisione, sarebbe potuto avvenire a titolo gratuito.
Difatti, si era in presenza solo di un “preliminare di preliminare” di divisione, con la conseguenza che la sua efficacia era limitata all'obbligo di proseguire, in buona fede, le trattative che le parti avevano intrapreso per addivenire alla divisione del compendio.
Pertanto, il tribunale avrebbe dovuto accertare, anche solo incidentalmente, l'inadempimento di alle obbligazioni derivanti dal protocollo e, quindi, constatare l'impossibilità di Controparte_1 addivenire alla stipula dei contratti di locazione, con conseguente venir meno di ogni ragione che giustificasse l'utilizzo degli immobili da parte della CP_1
2) Con il secondo, rilevavano che, anche a voler ritenere provata la stipula di un comodato, questo avrebbe avuto la durata solo di un mese (e cioè, dal 10.11.2016, data di sottoscrizione del protocollo, al 16.12.2016, termine entro il quale si sarebbe dovuto stipulare l'atto di divisione).
Inoltre, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, le ripetute richieste di pagamento dell'indennità di occupazione escludevano qualsiasi volontà dei ricorrenti di consentire la detenzione degli immobili, da parte della a titolo gratuito, quanto meno dopo il CP_1
16.12.2016.
Del resto, anche a voler ipotizzare che il rapporto di comodato fosse proseguito anche dopo il pagina 5 di 14 16.12.2016, lo stesso sarebbe stato senza di termine di scadenza.
3) Con il terzo, deducevano la nullità della sentenza perché affetta anche da un vizio di ultrapetizione, dal momento che l'esistenza di un contratto di comodato non era stata eccepita da alcuna delle parti.
4) con il quarto, denunciavano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile l'intervento di perché, così facendo, il primo giudice Parte_4 aveva confuso l'interesse personale di quest'ultimo con quello della s.a.s.
Inoltre, il verbale dell'assemblea ordinaria del 28.2.2018, delegando l'amministratore ad espletare gli atti di ordinaria amministrazione, era sufficiente a fondare la sua legittimazione processuale ex art. 1106, comma 2, c.c.
Per tali ragioni, è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, la società “ Per_1 Controparte_2
e nel costituirsi in giudizio, eccepivano
[...] Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; per il resto contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Riproponevano, in ogni caso, le istanze istruttorie nonché le eccezioni di carenza di legittimazione attiva dell'amministratore della comunione e di inammissibilità della domanda per difetto di interesse, su cui il tribunale non si era pronunciato.
2.3. – Con ordinanza del 31.1.2024, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 13-26.11.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare
È da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame per pretesa violazione dell'art. 342
c.p.c., sollevata da parte appellata, si appalesa infondata, poiché l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18307 del
18/09/2015).
pagina 6 di 14 In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare l'atto di appello.
4 – L'esame del gravame
4.1. – I primi tre motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
4.1.1. – È necessario prendere le mosse dalla sentenza n. 151/2022 emessa, in data 15.2.2022, dal Tribunale di Pistoia – sul cui passaggio in giudicato non sussiste contestazione tra le parti – che ha rigettato, tra l'altro, la domanda proposta da volta ad ottenere, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2932 c.c., l'esecuzione in forma specifica di parte del protocollo d'intesa stipulato in data
10.11.2016.
In particolare, nella citata pronuncia è contenuta una perfetta sintesi del congegno negoziale delineato nel predetto protocollo, le cui condizioni prevedevano: “a) avrebbe Controparte_1 sottoscritto, in data 10.11.2016, la dichiarazione di successione;
b) contestualmente alla sottoscrizione di detta dichiarazione di successione, le parti avrebbero regolarizzato la comunione ereditaria mediante la costituzione della “ di cui Controparte_2 CP_1 avrebbe assunto la qualità di socio accomandatario e gli altri fratelli quella di soci
[...] accomandanti (cfr. doc. 8 allegato all'atto di citazione); in detta società venivano conferiti tutti i terreni e fabbricati caduti in successione, fatta eccezione di quelli indicati ai punti da b1) a b6) del
Protocollo; c) la società costituenda e gli eredi assegnatari degli immobili b1, b2, b3 e b5 avrebbero concluso dei contratti di locazione alle condizioni ivi indicate;
d) entro dieci giorni dalla sottoscrizione della dichiarazione di successione, le parti avrebbe concluso un atto di divisione preliminare, il quale avrebbe previsto: la data del rogito definitivo entro il 16.12.2016 (i); il trasferimento a dei terreni e fabbricati b1, b3 e b4 (ii); il trasferimento a Parte_2 [...] dei terreni e fabbricati b2, b5 e b6 (iii); i terreni e i fabbricati caduti in successione, Parte_1 confluiti nella società costituenda, oltre alla massa attiva e passiva costituente l Controparte_3
“ e figli sarebbero stati dati in proprietà a Controparte_4 Controparte_5 CP_1 per mezzo della società predetta, allorquando gli altri fratelli gli avrebbero attribuito
[...]
l'intera partecipazione societaria da essi detenuta (iv); si impegnava a Controparte_1 stipulare con in concomitanza con il rogito definitivo, un contratto di affitto Parte_5 venticinquennale avente ad oggetto la conduzione di terreni e annessi siti in Campiglia Marittima e
pagina 7 di 14 Piombino (v); e si impegnavano a cedere a (ovvero recedere con CP_6 Parte_1 CP_1 annullamento delle loro partecipazioni) le loro intere partecipazioni nella società “
[...]
, quanto a entro il rogito definitivo e quanto a entro e non Controparte_2 Pt_2 Pt_1 oltre il pagamento da parte di dell'importo di € 200.000,00 (vi); al momento della CP_1 cessione di quote, la società si impegnava a rilasciare atto di manleva nei confronti di ciascuno dei cedenti sino all'importo di € 2.000.000,00 (vii); la società si impegnava al pagamento di imposte e compensi notarili (viii)” (pag. 9-10).
Orbene, il Tribunale di Pistoia ha rigettato la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da CP_1 sia perché la stessa era diretta ad ottenere un'esecuzione solo parziale del protocollo,
[...] con specifico riferimento ai punti d (ii), d (iii), d (vi), consistenti nel trasferimento dei terreni e fabbricati ivi indicati ad e nonché delle partecipazioni societarie al Parte_1 Pt_2 medesimo sia perché lo stesso era qualificabile in termini di “preliminare di Controparte_1 preliminare”, non suscettibile di esecuzione in forza specifica.
4.1.2. – Ciò posto, l'indennità di occupazione viene richiesta dagli odierni appellanti con riferimento a quegli immobili, destinati ad essere trasferiti in piena proprietà ad e Parte_1
, per i quali era prevista la stipula di contratti di locazione, e che sono tuttora nella Pt_2 disponibilità della s.a.s.
Ora, è rimasto incontestato, anche in questo grado di giudizio, quanto allegato dalla società convenuta e dall'intervenuto nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado
(pag. 22) e cioè che “al momento dell'apertura della successione gli immobili in questione facevano pacificamente parte dell'azienda condotta dall'impresa individuale ed Persona_1 erano utilizzati da detta impresa, così come hanno continuato a esserlo anche dopo l'apertura della successione, tenuto anche conto della peculiare natura dell'attività che non ammette certamente una gestione a intermittenza dei beni (attività florovivaistica). Tale attività è dunque proseguita attraverso la comunione di azienda fino al momento della stipula del Protocollo di
Intesa e della regolarizzazione di detta comunione con la costituzione della società: a partire da questa data è stata la società a utilizzare gli immobili in questione, unitamente a quelli conferiti in società, che costituivano un compendio aziendale unitario”.
Non vi è dubbio, quindi, che, sia in considerazione del principio di non contestazione (ex art. 115
c.p.c.) che di quanto affermato dalle parti nel protocollo d'intesa, l'immissione della società nel possesso degli immobili in questione sia avvenuta con il consenso di tutti i fratelli allo CP_1 scopo di consentire, su di essi, lo svolgimento dell'attività di impresa e di “regolarizzare”, in tal modo, la comunione ereditaria tra di loro esistente (cfr. protocollo cit., pag. 2).
pagina 8 di 14 Il che, di per sé, esclude che l'occupazione, da parte della s.a.s., dei suddetti immobili possa considerarsi abusiva, in quanto la loro destinazione alla continuazione dell'attività di impresa paterna era stata condivisa da tutti i fratelli che, peraltro, sono tutti soci della “ Parte_4
e figlio di per la quota di 1/3. Controparte_1
4.2. – Sostengono, tuttavia, gli originari ricorrenti che l'occupazione sarebbe divenuta abusiva allorquando avrebbe agito in giudizio ex art. 2932 c.c. per ottenere Controparte_1
l'esecuzione in forma specifica del protocollo, il che avrebbe impedito non solo la stipula del preliminare e del definitivo di divisione, ma anche quella dei contratti di locazione.
L'assunto non convince.
4.2.1. – In primo luogo, mette conto di evidenziare come la decisione di di Controparte_1 agire in giudizio ex art. 2932 c.c. sia sintomatica della volontà di dare attuazione, almeno in parte, al protocollo d'intesa, il che non consente, di per sé, di ritenerlo inadempiente rispetto alle obbligazioni contratte nel suddetto documento.
Ad ogni modo, l'iniziativa giudiziale intrapresa da che aveva chiesto Controparte_1
l'esecuzione in forma specifica del protocollo nella parte relativa al trasferimento dei terreni e dei fabbricati ivi indicati ai fratelli nonché delle partecipazioni societarie, da loro detenute, a se stesso, non impediva ad e di aderire alla domanda o, comunque, di attivarsi per Parte_2 Pt_1 ottenere la divisione dei beni, così da poterne autonomamente disporne.
4.2.2. – In secondo luogo, sono stati proprio gli originari ricorrenti a dichiarare, nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (pag. 4), che il protocollo era da loro contestato “sotto molteplici motivi”.
Trattasi di affermazione che non è stata in alcun modo ritrattata dagli odierni appellanti, i quali non hanno neppure indicato le ragioni per le quali il protocollo era dagli stessi contestato.
Ne consegue, quindi, che, se anche non avesse agito in giudizio, le trattative, Controparte_1 sulla base di quel protocollo, non sarebbero comunque proseguite e tale circostanza, anche alla luce della genericità della contestazione operata dai suoi fratelli, non solo non appare in alcun modo imputabile all'odierno appellato, ma consente pure di considerare giustificata l'iniziativa di agire in giudizio ex art. 2932 c.c.
In ogni caso, proprio alla luce di tale affermazione contenuta nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c., non
è possibile ritenere come parte inadempiente – non essendo dato in alcun Controparte_1 modo apprezzare le ragioni della contestazione del protocollo da parte di e Parte_2 Pt_1
– il che fa venire meno il fondamento su cui poggia la domanda proposta dagli originari ricorrenti.
4.2.3. – Del resto, nel costituirsi in giudizio, aveva, a sua volta, sollevato Controparte_1 eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (deducendo che la responsabilità per la mancata attuazione del protocollo era imputabile esclusivamente ai suoi fratelli), e sulla stessa gli pagina 9 di 14 appellanti hanno completamente omesso di prendere posizione, così non ottemperando al loro onere probatorio (cfr. Cass. civ., n. 3587/2021 onde “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente
l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”).
Senza pretermettere che non risulta neppure che e abbiano chiesto alla Parte_1 Pt_2 la stipula dei contratti di locazione e che quest'ultima si sia opposta, sicché la richiesta del CP_1 pagamento dell'indennità di occupazione appare anche contraria al principio di buona fede contrattuale ex art. 1175 c.c.
4.2.4. – Inoltre, giova pure considerare come e , insieme al fratello Parte_1 Pt_2
fossero soci della s.a.s. per la quota di 1/3 ciascuno. CP_1
Ora, è vero che l'amministrazione della società spetta esclusivamente ad Controparte_1 quale socio accomandatario (ex art. 2318, comma 2, c.c.), mentre e sono solo soci Pt_1 Pt_2 accomandanti.
Tuttavia, in seno alla predetta società, non consta che e abbiano mai Parte_1 Pt_2 contestato l'operato dell'amministratore (né, tanto meno, richiesto la sua revoca ex art. 2319
c.c.), con specifico riferimento alla decisione della di rimanere nel possesso di tutti i beni CP_1 ereditari.
Trattasi, oggettivamente, di comportamento ambiguo, in quanto e , da un Parte_1 Pt_2 lato, nella loro qualità di comunisti (rappresentati da ) richiedevano il pagamento Parte_3 dell'indennità di occupazione e, dall'altro, nella loro qualità di soci della omettevano CP_1 qualsiasi contestazione nei confronti dell'operato dell'amministratore di cui, quindi, manifestavano, sia pure implicitamente, di condividere le decisioni.
E ciò impedisce di attribuire valenza univoca alla missiva del 3.10-8.2018, con cui l'amministratore della comunione richiedeva alla s.a.s. il pagamento dell'indennità di occupazione, in ordine all'effettiva volontà dei condividenti.
4.2.5. – Mette conto, altresì, di evidenziare che la costituzione della rispondesse, come CP_1 espressamente dichiarato dalle parti nel protocollo d'intesa, alla finalità di “regolarizzare l'attuale comunione ereditaria” esistente tra i fratelli CP_1
In altri termini, la s.a.s. era il mezzo attraverso il quale avveniva la gestione dei beni ereditari.
Ne consegue che la decisione di richiedere il pagamento dell'indennità di occupazione per quegli immobili che, sebbene non conferiti nella predetta società, erano da questa utilizzati per lo pagina 10 di 14 svolgimento dell'attività aziendale, costituiva un atto di straordinaria amministrazione, in quanto incideva sensibilmente sulla gestione del compendio (cfr. Cass. civ. n. 10865/2016).
Tale atto, allora, doveva necessariamente essere preceduto da una delibera dell'assemblea dei comunisti che, tuttavia, non è stata mai adottata.
D'altra parte, l'eventuale delibera, qualora non assunta con il consenso unanime di tutti i comunisti, si sarebbe posta pure in contrasto con l'art. 1108, comma 2, c.c., giacché determinava un forte aumento dell'esposizione debitoria della s.a.s. e, quindi, aggravava la posizione di che, quale socio accomandatario, rispondeva illimitatamente e solidalmente Controparte_1 per le obbligazioni sociali ex art. 2313 c.c., in assenza, peraltro, di qualsiasi addebito, rivolto nei suoi confronti dagli altri soci (e comproprietari dei beni), circa il compimento di eventuali atti di mala gestio societari.
4.3. – Appare, poi, corretta la qualificazione, operata dal tribunale, del rapporto in forza del quale la s.a.s. deteneva i beni ereditari (in essa non conferiti) in termini di comodato, dal momento che
è incontestato, ed anzi ammesso dai medesimi appellanti (cfr. atto di appello, pag. 13), che tali beni fossero stati concessi alla società in “uso gratuito”, sia pure per il tempo necessario alla stipula dell'atto di divisione (previsto per il 16.12.2016) e, quindi, per un solo mese.
4.3.1. – In proposito, si deve innanzi tutto escludere, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, che la sentenza gravata sia viziata da ultrapetizione, in quanto “in virtù del principio
"iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art.
112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti” (cfr. Cass. civ., n. 30607/2018).
Ebbene, nel procedere alla qualificazione del rapporto in termini di comodato, il tribunale non ha operato alcuna modifica dei fatti costitutivi della domanda, di talché la sentenza non può considerarsi nulla ex art. 112 c.p.c.
4.3.2. – Né si può ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, che il comodato sia cessato il 16.12.2016, data entro la quale si sarebbe dovuti addivenire alla stipula dell'atto di divisione, oppure che lo stesso debba considerarsi come un mero “precario”.
pagina 11 di 14 Difatti, da un lato, tale termine non può in alcun modo considerarsi essenziale, non essendo all'uopo sufficiente la mera espressione “entro e non oltre” contenuta nel protocollo di intesa (cfr. ex plurimis Cassazione civ. n. 32238/2019 secondo cui “l'essenzialità del termine per
l'adempimento, ex art. 1457 c.c., non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi;
in ogni caso, la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, in particolare accettando un adempimento tardivo”).
Dall'altro, giova considerare che la costituzione della s.a.s. (di cui tutti i fratelli erano CP_1 soci nella misura di 1/3) era funzionale proprio alla gestione dei beni ereditari, con la conseguenza che il comodato, in assenza della richiesta di procedere alla stipula dei contratti di locazione (che non vi è mai stata), era destinato a durare fino alla loro divisione.
Inoltre, per quanto sopra esposto, non risulta che il mancato rispetto di tale termine sia imputabile ad né che i suoi fratelli fossero nell'impossibilità di richiedere, in Controparte_1 qualsiasi momento, la divisione degli immobili o la stipula dei contratti di locazione, con la conseguenza che la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione deve, anche per tale motivo, considerarsi indebita (alla luce pure delle considerazioni esposte al § 4.2.).
I motivi in esame sono, dunque, infondati.
4.4. – Parimenti infondato è il quarto motivo di appello.
Contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, l'intervento ex art. 105 c.p.c. di CP_1 deve ritenersi senz'altro ammissibile.
[...]
Difatti, l risulta intervenuto in giudizio sia quale legale rappresentate e socio CP_1 accomandatario della s.a.s., sia in proprio, quale comproprietario degli immobili in questione (cfr. comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, pag. 11).
Pertanto, egli ha spiegato un intervento adesivo autonomo, finalizzato ad aderire alla posizione processuale della e, al contempo, a far valere un diritto autonomo nei confronti degli CP_1 originari ricorrenti, come tale certamente consentito.
Del resto, non è dato comprendere come l'interesse personale di confligga con Controparte_1 quello della dal momento che, entrambi, mirano a contrastare la domanda volta ad CP_1 ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione al fine di evitare la produzione di effetti lesivi pagina 12 di 14 nella propria sfera patrimoniale (in quanto l' quale socio accomandatario, risponde CP_1 illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali).
Inoltre, come correttamente evidenziato dal primo giudice, , quale amministratore Parte_3 della comunione, non era legittimato ad agire in giudizio nei confronti della s.a.s. per far valere l'inadempimento suo e del suo socio accomandatario alle obbligazioni assunte con il protocollo d'intesa, stante l'assenza di una delibera autorizzativa adottata dai comunisti.
Al riguardo, del tutto insufficiente si presentava la delibera del 28.2.2018, giacché con essa e si sono limitati a nominare l'amministratore della comunione senza Parte_1 Pt_2 conferire ad esso alcun potere di agire in giudizio.
Né, d'altra parte, si può ritenere che tale potere fosse ricompreso in quello di compiere gli atti di ordinaria amministrazione, in quanto, come esposto al § 4.2.5., la richiesta dell'indennità di occupazione si configurava come un atto di straordinaria amministrazione e, quindi, necessitava di una delibera ad hoc.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello, con conseguente assorbimento delle eccezioni riproposte in questa sede dagli appellati.
5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il presente computo ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore da 52.001-260.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.911,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 2.163,00
Fase decisionale (valore medio): € 5.103,00
Compenso tabellare: € 12.154,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività difensiva espletata.
5.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 401/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata Parte_3 il 03/05/2022, così provvede:
pagina 13 di 14 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 12.154,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 21.5.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2069/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , nella qualità di amministratore dei beni della C.F._2 Parte_3 comunione ereditaria derivante dalla successione di con il patrocinio dell'Avv. Persona_1 TURRI RENZO, dell'Avv. TURRI PIETRO e dell'Avv. MARCHIONNI LORENZO.
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF Controparte_1 P.IVA_1 ed (CF , in proprio, con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._3 GHELLI ANDREA (CF e dell'Avv. ROSSI PIETRO C.F._4
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 401/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 03/05/2022
CONCLUSIONI
In data 13-26.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia la Corte: a) Preliminarmente e pregiudizialmente: - dichiarare la decadenza degli appellanti rispetto alle domande dichiarate assorbite in primo grado e riproposte in comparsa di costituzione per non essere state formulate in via di appello incidentale e comunque respingerle per difetto di interesse a riproporle;
- dichiarare la intervenuta decadenza di controparte dalle richieste istruttorie che si leggono nella comparsa di costituzione in grado di pagina 1 di 14 appello perché non essendo state ammesse in primo grado la relativa richiesta non è stata riproposta nelle conclusioni definitivamente pronunciate - dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nonché la inammissibilità dell'intervento di come dedotto nei motivi di appello. b) Nel Controparte_1 merito, accertato il diritto dei comparenti a ricevere dalla società Controparte_2 una indennità per l'occupazione senza titolo dei beni ancora facenti
[...] parte della comunione ereditaria tra i fratelli , e condannare la Pt_2 Pt_1 Controparte_1 predetta a pagare agli appellanti, una indennità di occupazione così come richiesta Controparte_1 nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e ripetuto in atto di appello al capitolo III relativo al “quantum” oltre all'ulteriore somma da calcolare dalla data di introduzione del giudizio di primo grado fino al deposito della sentenza di appello;
in ipotesi voglia la Corte condannare, per le ragioni di cui sopra, la al pagamento agli appellanti a titolo di indennità di Controparte_1 occupazione per i motivi di cui in premessa, della somma che verrà ritenuta di giustizia. c) Vittoria di spese e onorari di entrami i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello di Firenze: 1) respingere l'appello avversario in quanto inammissibile e comunque infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) in ipotesi: in accoglimento delle eccezioni non esaminate dalla sentenza 3.5.2022, n. 401, del Tribunale di Pistoia e qui espressamente riproposte: a) dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore della comunione Rag. e per l'effetto Pt_3 estrometterlo dal presente giudizio;
b) dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di interesse;
3) in ipotesi subordinata e nel merito: rigettare integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto o, comunque, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di condanna avversaria al pagamento dell'indennità di occupazione, tener conto della concreta possibilità di uso dei terreni e dei reali valori del mercato locatizio, come descritti nella perizia di parte del Dott. ovvero come saranno accertati sulla base di apposita C.T.U. estimativa, Per_2 ordinando di versare dette somme, in ogni caso, su un apposito conto corrente bancario acceso per conto di chi spetta, produttivo di interessi. Con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese ed ai compensi professionali del presente giudizio”, insistendo nelle richieste istruttorie articolate in primo grado e non ammesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quest'ultimo nella qualità di amministratore dei beni della comunione ereditaria
[...] derivante dalla successione di convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Persona_1
Appello, la società “ ” (di Controparte_1 seguito anche solo e in proprio, proponendo gravame avverso la CP_1 Controparte_1 sentenza n. 401/2022, emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 03/05/2022, che aveva rigettato le domande proposte da , ed , con Parte_1 Parte_2 Parte_3 conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
pagina 2 di 14 1.1. – Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., , ed , Parte_1 Parte_2 Parte_3 nella suddetta qualità, avevano adito, nei confronti della società
[...]
”, il Tribunale di Pistoia, esponendo: Controparte_1 di essere eredi, insieme al fratello di deceduto l'11.11.2015 ab CP_1 Persona_1 intestato; che, in data 10.11.2016, tutti i predetti eredi sottoscrissero un “protocollo d'intesa”, con il quale, puntualizzando le trattative intercorse fino a quel momento, si impegnarono a stipulare un preliminare di divisione a cui sarebbe seguito l'atto di formale scioglimento della comunione ereditaria;
che una parte dei beni ereditari erano confluiti nella società “ Controparte_1
, di cui erano soci, in parti uguali, i tre fratelli;
Controparte_1 che la restante parte dei beni erano occupati ed utilizzati, senza titolo, dalla suddetta società, che si era rifiutata di corrispondere qualsiasi indennità; che, in data 28.2.2018, la maggioranza dei condividenti aveva proceduto alla nomina di un amministratore della comunione, nella persona del Rag. di Prato;
Parte_3 che, in forza del protocollo, tutti i beni ancora in comunione dovevano essere concessi in locazione alla ad un canone varabile tra i 1.500,00 ed i 2.500,00 euro mensili;
CP_1 che, quindi, a partire dalla stipula del protocollo, la comunione ereditaria e/o i condividenti avevano maturato un credito, nei confronti della s.a.s., pari ad € 252.000,00, a titolo di occupazione dei beni indivisi;
concludevano, dunque, chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento della suddetta somma, od a quella maggiore o minore di giustizia, oltre all'indennità mensile dovuta dalla data di presentazione del ricorso fino al rilascio.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio la “ Controparte_1
nonché in proprio, che spiegava intervento
[...] Controparte_1 volontario, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore della comunione, stante la presenza in giudizio di tutti i comunisti.
Eccepivano, altresì, l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto i tre fratelli erano contemporaneamente soci della s.a.s., in parti uguali, e comproprietari, per 1/3, sia dei beni conferiti nella predetta società che di quelli rimasti indivisi.
Pertanto, l'occupazione dei terreni, da parte della società, era avvenuta a vantaggio di tutti i suoi soci (che coincidevano con i comproprietari), con la conseguenza che essa costituiva una modalità di uso della cosa comune da parte dei comunisti, stante la mancanza di personalità giuridica in capo alle società di persone.
pagina 3 di 14 In ogni caso, il protocollo d'intesa non era stato attuato per responsabilità esclusiva dei ricorrenti, sicché, anche per tale motivo, essi difettavano dell'interesse a richiedere il rilascio degli immobili.
Rilevavano, inoltre, che, al momento dell'apertura della successione, gli immobili in questione facevano parte dell'azienda di titolarità dell'impresa individuale “ e, anche dopo Persona_1
l'apertura della successione ereditaria, erano stati utilizzati per lo svolgimento dell'attività
d'impresa (florovivaistica); tale attività era proseguita fino alla stipula del protocollo d'intesa ed alla regolarizzazione della comunione con la costituzione della che utilizzava, quindi, gli CP_1 immobili perché costituivano un compendio aziendale unitario.
Pertanto, le parti del protocollo d'intesa avevano ben presente questa situazione ed avevano, dunque, voluto che la società continuasse ad utilizzare, a titolo gratuito, i terreni come in passato, prima di procedere alla stipula dei contratti di locazione in conformità a quanto previsto nel citato protocollo.
Contestavano, in ogni caso, gli importi richiesti dai ricorrenti, perché eccessivi.
Concludevano, dunque, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto della domanda avversaria.
1.3. – Disposto il passaggio al rito ordinario di cognizione ed istruita la causa con prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) era infondata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento volontario di Controparte_1 avendo egli interesse, attuale e concreto, a sostenere le ragioni della società convenuta, di cui era socio accomandatario e legale rappresentante, nonché per essere comproprietario dei beni;
(-) per converso, l'amministratore di comunione era privo di legittimazione ad agire in giudizio, in rappresentanza dei comunisti, in assenza di specifica delega al riguardo;
(-) quanto al merito, la causa andava decisa facendo applicazione del principio della ragione più liquida;
(-) ebbene, l'occupazione degli immobili, rimasti in comunione tra i fratelli, doveva ritenersi giustificata sulla base del consenso manifestato in tal senso da tutti i comunisti, i quali avevano concesso i beni in comodato d'uso gratuito alla s.a.s.;
(-) infatti, il protocollo d'intesa – considerato dal Tribunale di Pistoia, nella sentenza n. 151/2022 depositata il 15.2.2022, come pienamente valido ed efficace in ordine ai suoi effetti obbligatori, in quanto costituente “preliminare di preliminare” di divisione – prevedeva che i terreni ed i fabbricati facenti parte della comunione ereditaria, ma non conferiti nella s.a.s., si sarebbero dovuti dividere tra e e, contestualmente, sarebbero stati concessi in Parte_1 Pt_2 locazione alla predetta società ad un canone predeterminato;
pagina 4 di 14 (-) era, inoltre, incontestato che tali beni facessero parte dell'azienda di e che, Persona_1 dopo la sua morte, la neocostituita s.a.s. avesse continuato ad utilizzarli per lo svolgimento dell'attività sociale;
(-) tali circostanze dimostravano, in modo inequivocabile, la volontà delle parti di consentire, nelle more della stipula dell'atto di divisione, la detenzione, da parte della degli immobili in CP_1 questione a titolo di comodato;
(-) tale soluzione interpretativa era, peraltro, coerente con il fatto che l'utilizzo dei suddetti beni avveniva da parte di una società partecipata dai tre fratelli, per quote uguali;
(-) inoltre, la tesi sostenuta dai convenuti non era stata neppure oggetto di specifica contestazione da parte degli attori;
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello , ed Parte_1 Parte_2 Pt_3
per i seguenti motivi:
[...]
1) con il primo, rilevavano che il tribunale non aveva correttamente interpretato il protocollo d'intesa, anche alla luce della sentenza n. 151/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia, in quanto, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, nessuna sua previsione consentiva di ritenere che l'utilizzo degli immobili, fino alla stipula della divisione, sarebbe potuto avvenire a titolo gratuito.
Difatti, si era in presenza solo di un “preliminare di preliminare” di divisione, con la conseguenza che la sua efficacia era limitata all'obbligo di proseguire, in buona fede, le trattative che le parti avevano intrapreso per addivenire alla divisione del compendio.
Pertanto, il tribunale avrebbe dovuto accertare, anche solo incidentalmente, l'inadempimento di alle obbligazioni derivanti dal protocollo e, quindi, constatare l'impossibilità di Controparte_1 addivenire alla stipula dei contratti di locazione, con conseguente venir meno di ogni ragione che giustificasse l'utilizzo degli immobili da parte della CP_1
2) Con il secondo, rilevavano che, anche a voler ritenere provata la stipula di un comodato, questo avrebbe avuto la durata solo di un mese (e cioè, dal 10.11.2016, data di sottoscrizione del protocollo, al 16.12.2016, termine entro il quale si sarebbe dovuto stipulare l'atto di divisione).
Inoltre, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, le ripetute richieste di pagamento dell'indennità di occupazione escludevano qualsiasi volontà dei ricorrenti di consentire la detenzione degli immobili, da parte della a titolo gratuito, quanto meno dopo il CP_1
16.12.2016.
Del resto, anche a voler ipotizzare che il rapporto di comodato fosse proseguito anche dopo il pagina 5 di 14 16.12.2016, lo stesso sarebbe stato senza di termine di scadenza.
3) Con il terzo, deducevano la nullità della sentenza perché affetta anche da un vizio di ultrapetizione, dal momento che l'esistenza di un contratto di comodato non era stata eccepita da alcuna delle parti.
4) con il quarto, denunciavano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile l'intervento di perché, così facendo, il primo giudice Parte_4 aveva confuso l'interesse personale di quest'ultimo con quello della s.a.s.
Inoltre, il verbale dell'assemblea ordinaria del 28.2.2018, delegando l'amministratore ad espletare gli atti di ordinaria amministrazione, era sufficiente a fondare la sua legittimazione processuale ex art. 1106, comma 2, c.c.
Per tali ragioni, è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, la società “ Per_1 Controparte_2
e nel costituirsi in giudizio, eccepivano
[...] Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; per il resto contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Riproponevano, in ogni caso, le istanze istruttorie nonché le eccezioni di carenza di legittimazione attiva dell'amministratore della comunione e di inammissibilità della domanda per difetto di interesse, su cui il tribunale non si era pronunciato.
2.3. – Con ordinanza del 31.1.2024, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 13-26.11.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare
È da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame per pretesa violazione dell'art. 342
c.p.c., sollevata da parte appellata, si appalesa infondata, poiché l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18307 del
18/09/2015).
pagina 6 di 14 In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare l'atto di appello.
4 – L'esame del gravame
4.1. – I primi tre motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
4.1.1. – È necessario prendere le mosse dalla sentenza n. 151/2022 emessa, in data 15.2.2022, dal Tribunale di Pistoia – sul cui passaggio in giudicato non sussiste contestazione tra le parti – che ha rigettato, tra l'altro, la domanda proposta da volta ad ottenere, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2932 c.c., l'esecuzione in forma specifica di parte del protocollo d'intesa stipulato in data
10.11.2016.
In particolare, nella citata pronuncia è contenuta una perfetta sintesi del congegno negoziale delineato nel predetto protocollo, le cui condizioni prevedevano: “a) avrebbe Controparte_1 sottoscritto, in data 10.11.2016, la dichiarazione di successione;
b) contestualmente alla sottoscrizione di detta dichiarazione di successione, le parti avrebbero regolarizzato la comunione ereditaria mediante la costituzione della “ di cui Controparte_2 CP_1 avrebbe assunto la qualità di socio accomandatario e gli altri fratelli quella di soci
[...] accomandanti (cfr. doc. 8 allegato all'atto di citazione); in detta società venivano conferiti tutti i terreni e fabbricati caduti in successione, fatta eccezione di quelli indicati ai punti da b1) a b6) del
Protocollo; c) la società costituenda e gli eredi assegnatari degli immobili b1, b2, b3 e b5 avrebbero concluso dei contratti di locazione alle condizioni ivi indicate;
d) entro dieci giorni dalla sottoscrizione della dichiarazione di successione, le parti avrebbe concluso un atto di divisione preliminare, il quale avrebbe previsto: la data del rogito definitivo entro il 16.12.2016 (i); il trasferimento a dei terreni e fabbricati b1, b3 e b4 (ii); il trasferimento a Parte_2 [...] dei terreni e fabbricati b2, b5 e b6 (iii); i terreni e i fabbricati caduti in successione, Parte_1 confluiti nella società costituenda, oltre alla massa attiva e passiva costituente l Controparte_3
“ e figli sarebbero stati dati in proprietà a Controparte_4 Controparte_5 CP_1 per mezzo della società predetta, allorquando gli altri fratelli gli avrebbero attribuito
[...]
l'intera partecipazione societaria da essi detenuta (iv); si impegnava a Controparte_1 stipulare con in concomitanza con il rogito definitivo, un contratto di affitto Parte_5 venticinquennale avente ad oggetto la conduzione di terreni e annessi siti in Campiglia Marittima e
pagina 7 di 14 Piombino (v); e si impegnavano a cedere a (ovvero recedere con CP_6 Parte_1 CP_1 annullamento delle loro partecipazioni) le loro intere partecipazioni nella società “
[...]
, quanto a entro il rogito definitivo e quanto a entro e non Controparte_2 Pt_2 Pt_1 oltre il pagamento da parte di dell'importo di € 200.000,00 (vi); al momento della CP_1 cessione di quote, la società si impegnava a rilasciare atto di manleva nei confronti di ciascuno dei cedenti sino all'importo di € 2.000.000,00 (vii); la società si impegnava al pagamento di imposte e compensi notarili (viii)” (pag. 9-10).
Orbene, il Tribunale di Pistoia ha rigettato la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da CP_1 sia perché la stessa era diretta ad ottenere un'esecuzione solo parziale del protocollo,
[...] con specifico riferimento ai punti d (ii), d (iii), d (vi), consistenti nel trasferimento dei terreni e fabbricati ivi indicati ad e nonché delle partecipazioni societarie al Parte_1 Pt_2 medesimo sia perché lo stesso era qualificabile in termini di “preliminare di Controparte_1 preliminare”, non suscettibile di esecuzione in forza specifica.
4.1.2. – Ciò posto, l'indennità di occupazione viene richiesta dagli odierni appellanti con riferimento a quegli immobili, destinati ad essere trasferiti in piena proprietà ad e Parte_1
, per i quali era prevista la stipula di contratti di locazione, e che sono tuttora nella Pt_2 disponibilità della s.a.s.
Ora, è rimasto incontestato, anche in questo grado di giudizio, quanto allegato dalla società convenuta e dall'intervenuto nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado
(pag. 22) e cioè che “al momento dell'apertura della successione gli immobili in questione facevano pacificamente parte dell'azienda condotta dall'impresa individuale ed Persona_1 erano utilizzati da detta impresa, così come hanno continuato a esserlo anche dopo l'apertura della successione, tenuto anche conto della peculiare natura dell'attività che non ammette certamente una gestione a intermittenza dei beni (attività florovivaistica). Tale attività è dunque proseguita attraverso la comunione di azienda fino al momento della stipula del Protocollo di
Intesa e della regolarizzazione di detta comunione con la costituzione della società: a partire da questa data è stata la società a utilizzare gli immobili in questione, unitamente a quelli conferiti in società, che costituivano un compendio aziendale unitario”.
Non vi è dubbio, quindi, che, sia in considerazione del principio di non contestazione (ex art. 115
c.p.c.) che di quanto affermato dalle parti nel protocollo d'intesa, l'immissione della società nel possesso degli immobili in questione sia avvenuta con il consenso di tutti i fratelli allo CP_1 scopo di consentire, su di essi, lo svolgimento dell'attività di impresa e di “regolarizzare”, in tal modo, la comunione ereditaria tra di loro esistente (cfr. protocollo cit., pag. 2).
pagina 8 di 14 Il che, di per sé, esclude che l'occupazione, da parte della s.a.s., dei suddetti immobili possa considerarsi abusiva, in quanto la loro destinazione alla continuazione dell'attività di impresa paterna era stata condivisa da tutti i fratelli che, peraltro, sono tutti soci della “ Parte_4
e figlio di per la quota di 1/3. Controparte_1
4.2. – Sostengono, tuttavia, gli originari ricorrenti che l'occupazione sarebbe divenuta abusiva allorquando avrebbe agito in giudizio ex art. 2932 c.c. per ottenere Controparte_1
l'esecuzione in forma specifica del protocollo, il che avrebbe impedito non solo la stipula del preliminare e del definitivo di divisione, ma anche quella dei contratti di locazione.
L'assunto non convince.
4.2.1. – In primo luogo, mette conto di evidenziare come la decisione di di Controparte_1 agire in giudizio ex art. 2932 c.c. sia sintomatica della volontà di dare attuazione, almeno in parte, al protocollo d'intesa, il che non consente, di per sé, di ritenerlo inadempiente rispetto alle obbligazioni contratte nel suddetto documento.
Ad ogni modo, l'iniziativa giudiziale intrapresa da che aveva chiesto Controparte_1
l'esecuzione in forma specifica del protocollo nella parte relativa al trasferimento dei terreni e dei fabbricati ivi indicati ai fratelli nonché delle partecipazioni societarie, da loro detenute, a se stesso, non impediva ad e di aderire alla domanda o, comunque, di attivarsi per Parte_2 Pt_1 ottenere la divisione dei beni, così da poterne autonomamente disporne.
4.2.2. – In secondo luogo, sono stati proprio gli originari ricorrenti a dichiarare, nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (pag. 4), che il protocollo era da loro contestato “sotto molteplici motivi”.
Trattasi di affermazione che non è stata in alcun modo ritrattata dagli odierni appellanti, i quali non hanno neppure indicato le ragioni per le quali il protocollo era dagli stessi contestato.
Ne consegue, quindi, che, se anche non avesse agito in giudizio, le trattative, Controparte_1 sulla base di quel protocollo, non sarebbero comunque proseguite e tale circostanza, anche alla luce della genericità della contestazione operata dai suoi fratelli, non solo non appare in alcun modo imputabile all'odierno appellato, ma consente pure di considerare giustificata l'iniziativa di agire in giudizio ex art. 2932 c.c.
In ogni caso, proprio alla luce di tale affermazione contenuta nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c., non
è possibile ritenere come parte inadempiente – non essendo dato in alcun Controparte_1 modo apprezzare le ragioni della contestazione del protocollo da parte di e Parte_2 Pt_1
– il che fa venire meno il fondamento su cui poggia la domanda proposta dagli originari ricorrenti.
4.2.3. – Del resto, nel costituirsi in giudizio, aveva, a sua volta, sollevato Controparte_1 eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (deducendo che la responsabilità per la mancata attuazione del protocollo era imputabile esclusivamente ai suoi fratelli), e sulla stessa gli pagina 9 di 14 appellanti hanno completamente omesso di prendere posizione, così non ottemperando al loro onere probatorio (cfr. Cass. civ., n. 3587/2021 onde “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente
l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”).
Senza pretermettere che non risulta neppure che e abbiano chiesto alla Parte_1 Pt_2 la stipula dei contratti di locazione e che quest'ultima si sia opposta, sicché la richiesta del CP_1 pagamento dell'indennità di occupazione appare anche contraria al principio di buona fede contrattuale ex art. 1175 c.c.
4.2.4. – Inoltre, giova pure considerare come e , insieme al fratello Parte_1 Pt_2
fossero soci della s.a.s. per la quota di 1/3 ciascuno. CP_1
Ora, è vero che l'amministrazione della società spetta esclusivamente ad Controparte_1 quale socio accomandatario (ex art. 2318, comma 2, c.c.), mentre e sono solo soci Pt_1 Pt_2 accomandanti.
Tuttavia, in seno alla predetta società, non consta che e abbiano mai Parte_1 Pt_2 contestato l'operato dell'amministratore (né, tanto meno, richiesto la sua revoca ex art. 2319
c.c.), con specifico riferimento alla decisione della di rimanere nel possesso di tutti i beni CP_1 ereditari.
Trattasi, oggettivamente, di comportamento ambiguo, in quanto e , da un Parte_1 Pt_2 lato, nella loro qualità di comunisti (rappresentati da ) richiedevano il pagamento Parte_3 dell'indennità di occupazione e, dall'altro, nella loro qualità di soci della omettevano CP_1 qualsiasi contestazione nei confronti dell'operato dell'amministratore di cui, quindi, manifestavano, sia pure implicitamente, di condividere le decisioni.
E ciò impedisce di attribuire valenza univoca alla missiva del 3.10-8.2018, con cui l'amministratore della comunione richiedeva alla s.a.s. il pagamento dell'indennità di occupazione, in ordine all'effettiva volontà dei condividenti.
4.2.5. – Mette conto, altresì, di evidenziare che la costituzione della rispondesse, come CP_1 espressamente dichiarato dalle parti nel protocollo d'intesa, alla finalità di “regolarizzare l'attuale comunione ereditaria” esistente tra i fratelli CP_1
In altri termini, la s.a.s. era il mezzo attraverso il quale avveniva la gestione dei beni ereditari.
Ne consegue che la decisione di richiedere il pagamento dell'indennità di occupazione per quegli immobili che, sebbene non conferiti nella predetta società, erano da questa utilizzati per lo pagina 10 di 14 svolgimento dell'attività aziendale, costituiva un atto di straordinaria amministrazione, in quanto incideva sensibilmente sulla gestione del compendio (cfr. Cass. civ. n. 10865/2016).
Tale atto, allora, doveva necessariamente essere preceduto da una delibera dell'assemblea dei comunisti che, tuttavia, non è stata mai adottata.
D'altra parte, l'eventuale delibera, qualora non assunta con il consenso unanime di tutti i comunisti, si sarebbe posta pure in contrasto con l'art. 1108, comma 2, c.c., giacché determinava un forte aumento dell'esposizione debitoria della s.a.s. e, quindi, aggravava la posizione di che, quale socio accomandatario, rispondeva illimitatamente e solidalmente Controparte_1 per le obbligazioni sociali ex art. 2313 c.c., in assenza, peraltro, di qualsiasi addebito, rivolto nei suoi confronti dagli altri soci (e comproprietari dei beni), circa il compimento di eventuali atti di mala gestio societari.
4.3. – Appare, poi, corretta la qualificazione, operata dal tribunale, del rapporto in forza del quale la s.a.s. deteneva i beni ereditari (in essa non conferiti) in termini di comodato, dal momento che
è incontestato, ed anzi ammesso dai medesimi appellanti (cfr. atto di appello, pag. 13), che tali beni fossero stati concessi alla società in “uso gratuito”, sia pure per il tempo necessario alla stipula dell'atto di divisione (previsto per il 16.12.2016) e, quindi, per un solo mese.
4.3.1. – In proposito, si deve innanzi tutto escludere, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, che la sentenza gravata sia viziata da ultrapetizione, in quanto “in virtù del principio
"iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art.
112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti” (cfr. Cass. civ., n. 30607/2018).
Ebbene, nel procedere alla qualificazione del rapporto in termini di comodato, il tribunale non ha operato alcuna modifica dei fatti costitutivi della domanda, di talché la sentenza non può considerarsi nulla ex art. 112 c.p.c.
4.3.2. – Né si può ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, che il comodato sia cessato il 16.12.2016, data entro la quale si sarebbe dovuti addivenire alla stipula dell'atto di divisione, oppure che lo stesso debba considerarsi come un mero “precario”.
pagina 11 di 14 Difatti, da un lato, tale termine non può in alcun modo considerarsi essenziale, non essendo all'uopo sufficiente la mera espressione “entro e non oltre” contenuta nel protocollo di intesa (cfr. ex plurimis Cassazione civ. n. 32238/2019 secondo cui “l'essenzialità del termine per
l'adempimento, ex art. 1457 c.c., non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi;
in ogni caso, la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, in particolare accettando un adempimento tardivo”).
Dall'altro, giova considerare che la costituzione della s.a.s. (di cui tutti i fratelli erano CP_1 soci nella misura di 1/3) era funzionale proprio alla gestione dei beni ereditari, con la conseguenza che il comodato, in assenza della richiesta di procedere alla stipula dei contratti di locazione (che non vi è mai stata), era destinato a durare fino alla loro divisione.
Inoltre, per quanto sopra esposto, non risulta che il mancato rispetto di tale termine sia imputabile ad né che i suoi fratelli fossero nell'impossibilità di richiedere, in Controparte_1 qualsiasi momento, la divisione degli immobili o la stipula dei contratti di locazione, con la conseguenza che la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione deve, anche per tale motivo, considerarsi indebita (alla luce pure delle considerazioni esposte al § 4.2.).
I motivi in esame sono, dunque, infondati.
4.4. – Parimenti infondato è il quarto motivo di appello.
Contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, l'intervento ex art. 105 c.p.c. di CP_1 deve ritenersi senz'altro ammissibile.
[...]
Difatti, l risulta intervenuto in giudizio sia quale legale rappresentate e socio CP_1 accomandatario della s.a.s., sia in proprio, quale comproprietario degli immobili in questione (cfr. comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, pag. 11).
Pertanto, egli ha spiegato un intervento adesivo autonomo, finalizzato ad aderire alla posizione processuale della e, al contempo, a far valere un diritto autonomo nei confronti degli CP_1 originari ricorrenti, come tale certamente consentito.
Del resto, non è dato comprendere come l'interesse personale di confligga con Controparte_1 quello della dal momento che, entrambi, mirano a contrastare la domanda volta ad CP_1 ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione al fine di evitare la produzione di effetti lesivi pagina 12 di 14 nella propria sfera patrimoniale (in quanto l' quale socio accomandatario, risponde CP_1 illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali).
Inoltre, come correttamente evidenziato dal primo giudice, , quale amministratore Parte_3 della comunione, non era legittimato ad agire in giudizio nei confronti della s.a.s. per far valere l'inadempimento suo e del suo socio accomandatario alle obbligazioni assunte con il protocollo d'intesa, stante l'assenza di una delibera autorizzativa adottata dai comunisti.
Al riguardo, del tutto insufficiente si presentava la delibera del 28.2.2018, giacché con essa e si sono limitati a nominare l'amministratore della comunione senza Parte_1 Pt_2 conferire ad esso alcun potere di agire in giudizio.
Né, d'altra parte, si può ritenere che tale potere fosse ricompreso in quello di compiere gli atti di ordinaria amministrazione, in quanto, come esposto al § 4.2.5., la richiesta dell'indennità di occupazione si configurava come un atto di straordinaria amministrazione e, quindi, necessitava di una delibera ad hoc.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello, con conseguente assorbimento delle eccezioni riproposte in questa sede dagli appellati.
5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il presente computo ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore da 52.001-260.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.911,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 2.163,00
Fase decisionale (valore medio): € 5.103,00
Compenso tabellare: € 12.154,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività difensiva espletata.
5.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 401/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata Parte_3 il 03/05/2022, così provvede:
pagina 13 di 14 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 12.154,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 21.5.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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