Decreto cautelare 27 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto cautelare 27/08/2022, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/08/2022
N. 00978/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 978 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa concessione di misure cautelari monocratiche inaudita altera parte e previa sospensiva,
dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 01.08.2022, notificata il 03.08.2022, con cui il Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di -OMISSIS- ha ordinato alla ricorrente, “in qualità di proprietaria dell'immobile sito in -OMISSIS- (Le) alla via -OMISSIS-, meglio individuato dal Catasto al fg.50 p. lle -OMISSIS-, ai sensi dell'art.27 comma 2 e dell'art.31 comma 2 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e s.m.i., l'immediato RIPRISTINO dello stato dei luoghi mediante la DEMOLIZIONE a proprie cure e spese, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente, delle opere abusive descritte in premessa, realizzate su terreni identificati in NCEU al fg.50, p.lle -OMISSIS-, ricadenti in zona E1_Zona Agricola Normale_ del PRG vigente”, nonchè di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alla controparte e depositato in data 25 Agosto 2022, alle ore 12,24;
Premesso che la ricorrente non contesta il carattere abusivo degli immobili oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata (in quanto costruiti in assenza di permesso di costruire) e sottolineato che il provvedimento di demolizione, in presenza di opere edilizie realizzate in carenza del permesso di costruire, costituisce atto vincolato rispetto al quale l’A.C. non avrebbe potuto adottare una soluzione differente per la cui adozione, dunque, - alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato - non è necessario l'invio al destinatario della previa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Ritenute palesemente infondate anche le ulteriori censure formulate nel ricorso, sicchè non si ravvisa nel caso di specie la sussistenza del fumus boni juris, necessario per la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale urgente.
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dalla parte ricorrente.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 21 Settembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce il giorno 27 Agosto 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.