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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/05/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 30.05.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al numero 2677 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024 vertente
TRA
nato ad [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. prof. Vito A. Martielli;
Opponente
E
-, in Controparte_1 persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesca Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito - gestione commercianti
*******
Con ricorso depositato il 27.02.2024 ha proposto Parte_1 opposizione all'avviso di addebito n. 31420230005366671000, notificato in data 07.02.2024, con il quale gli veniva intimato il pagamento di € 2.580,66, per mancato versamento dei contributi I.V.S sul reddito eccedente il minimale, per il periodo dall'1/2016 al 12/2016, Gestione commercianti.
Ha precisato di essere socio – tutt'oggi - della società P.
[...]
agricola in nome Controparte_2 collettivo – con partecipazione al 16,666% e che il relativo avviso di addebito opposto ha come fondamento l'Accertamento unificato compiuto dall' CP_3
(notificatogli il 20.12.2022), che rilevava un reddito di partecipazione quantificato in € 22.020,00, maggiore rispetto a quello risultante nella dichiarazione dei redditi del 2016 di € 14.254,00.
Premesso che la maggior quantificazione ha tratto, a sua volta, fondamento nel maggior reddito di impresa che la stessa rilevava per l'anno 2016, CP_3
l'opponente ha contestato tali risultanze, precisando trattarsi di reddito non percepito dalla società la quale, per l'anno oggetto di causa, aveva conseguito, come unici ricavi, quelli relativi alla locazione di immobile di proprietà della stessa, sito in Acquaviva della Fonti (BA).
Ha specificato come gli avvisi di accertamento fossero stati opposti dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari.
Ha parallelamente sostenuto il difetto di motivazione dell'avviso di addebito per la carenza e genericità dei dati assunti ai fini del calcolo contributivo.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' il CP_1
quale ha ribadito che la richiesta avanzata fosse relativa alla riscossione dei contributi previdenziali eccedenti il minimale per la gestione commercianti, riguardasse l'anno 2016 e derivasse dal maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate.
Ha parallelamente esposto che, nei confronti dell'odierno istante, fosse già intervenuto un precedente giudizio avente ad oggetto avviso di addebito per reddito eccedente il minimale relativo all'anno 2015, con conferma del relativo credito, sulla base di quanto avvenuto dinnanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria.
Ha comunque sostenuto l'infondatezza della questione di carenza motivazionale dell'avviso di addebito, sulla base di quanto chiaramente indicato nell'accertamento fiscale dal quale ha avuto origine la pretesa contributiva.
Pag. 2 di 4 All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sollevata nell'ambito della presente opposizione ha ad oggetto il maggior reddito accertato dall'Agenzia dell'Entrate, sulla base del quale risulta dovuta la pretesa contributiva così come quantificata dall' . CP_1
In particolare, i contributi dovuti trovano la loro fonte nel reddito di partecipazione dell'opponente nella società – di cui è socio con partecipazione al 16,666%- ritenuto maggiore rispetto a quello dichiarato, in virtù, a sua volta, del maggior reddito prodotto dalla società, così come emerso dal controllo ad opera dell'A.d.e.
Preme a questo punto osservare che, sia la società che alcuni soci (tra cui l'odierno opponente) avevano proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria, la quale aveva disposto la riunione dei giudizi oltre che l'integrazione del contradditorio nei confronti di tutti gli altri soci, in virtù della pregiudizialità della vicenda relativa al reddito della società con i redditi dei singoli partecipanti.
Tale integrazione del contraddittorio non risulta aver avuto seguito.
La Corte di Giustizia Tributaria, in data 06.02.2025, risulta così aver pronunciato l'estinzione del processo.
Essendo intervenuta l'estinzione del processo, i relativi accertamenti unificati compiuti dall'Agenzia delle Entrate sono divenuti irretrattabili e ben possono costituire la base del maggior credito contributivo richiesto dall' CP_1
odierno resistente.
Non ha infine rilievo la sollevata carenza motivazionale dell'avviso di addebito, poiché l'accertamento fiscale non solo è stato portato a conoscenza del ricorrente ma ha chiaramente evidenziato le ragioni del maggior reddito contestato e, di conseguenza, dei maggior contributi previdenziali ed assistenziali dovuti.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Pag. 3 di 4 Le spese processuali possono essere comunque integralmente compensate tra le parti tenendo conto sia della compensazione delle spese operata dalla
Corte di Giustizia Tributaria, sia della sopravvenuta pronuncia rispetto all'instaurazione della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2677 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari, 30.05.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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