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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 8281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8281 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6324/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 13/02/2023, discussa nella Camera di Consiglio del 08/10/2025, promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Conte presso il cui studio in San Donato Mil.se, Via Monte Bianco 11, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 05/04/2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Scandale il 29.4.2003 atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Scandale al n° 4 parte II Serie A anno 2003 tra i Signori e Parte_1 CP_1
2) Disporsi l'affidamento super esclusivo o ex art. 337 quater comma 3 c.c. del minore Persona_1 (nato a [...] il [...]) alla madre, che eserciterà la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compreso il rilascio dei documenti di identità anche validi per l'espatrio; il minore resterà collocato presso la madre nella casa familiare già di proprietà esclusiva della stessa sita in Milano alla Via Severino Gino 5.
3) Disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore, previa comunicazione alla ricorrente 7 giorni prima a weekend alternati, dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 22.30 della domenica (quando non c'è scuola) e dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 22.00 sempre della domenica (quando ci sarà la scuola), riaccompagnandolo, salvo diverso accordo, presso la casa materna;
per le frequentazioni del periodo estivo e durante le festività si prevede una calendarizzazione degli incontri tra padre e figlio da concordarsi tra le parti quanto alle prime entro il mese di maggio di ogni anno e per le restanti con un anticipo di giorni 30;
4) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Milano alla Via Severino Gino 5 alla signora , la quale risulta esserne l'unica proprietaria;
Parte_1
5) Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento per i figli e con decorrenza dal mese di novembre 2023, in complessivi € 600,00, Per_2 Persona_1 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT - prima rivalutazione novembre 2024 e al 50% delle spese straordinarie in base alle linee guida in uso a questo Tribunale;
6) Disporsi che l'assegno unico familiare sia corrisposto integralmente alla madre, quale affidataria esclusiva del minore e per l'effetto disporsi altresì che la detrazione spetta alla Signora Parte_1 in misura completa, quindi al 100%; IN OGNI CASO
7) Spese diritti ed onorari interamente rifusi anche ex art. 96 c.p.c.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Scandale Parte_1 CP_1
(KR) il 29.4.2003, trascritto nei registri degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Scandale al n. 4 parte II, Serie A anno 2003.
Dall'unione nascevano i figli (n. il 4.6.2005) e (n. il 19.9.2009). Per_2 Per_1
I coniugi si separavano con sentenza n. 7471/2021 del Tribunale di Milano, pubblicata in data
20.9.2021 che disponeva l'affido condiviso dei minori con collocamento presso la madre nell'ex casa pagina 2 di 11 coniugale sita in Milano, via Gino Servetti n° 5, a lei assegnata, con incarico ai Servizi sociali competenti per territorio di proseguire il monitoraggio sul nucleo famigliare e i percorsi di sostegno avviati in favore dei genitori e dei minori;
regolamentava le frequentazioni paterne a fine settimana alternati oltre a due pomeriggi infrasettimanali e disponeva altresì un contributo paterno al mantenimento dei minori dell'importo di € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
Con ricorso depositato il 13.02.2023 la ricorrente, allegando il totale disinteresse del convenuto nei confronti dei figli, chiedeva pronunciarsi il divorzio, l'affido super esclusivo o in subordine esclusivo dei minori con conferma del loro collocamento presso di sè, dell'assegnazione dell'ex casa coniugale e della regolamentazione delle visite paterne, previa rivalutazione dei Servizi Sociali;
chiedendo altresì di rideterminare il contributo paterno al mantenimento dei figli di euro 800,00 oltre al
50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 31.10.2023, il resistente non compariva e il Presidente f.f. allora procedente sentiva la parte ricorrente che così dichiarava: “Mio marito non sta vedendo né sentendo i figli. Da
Natale scorso fino ad aprile di quest'anno non c'è stato nessuno contatto tra il padre i ragazzi.
Nell'ultimo mese li ha visti a cena qualche volta invitandoli nei giorni che desidera lui. Non li tiene mai durante i fine settimana. Questa estate li ha visti sporadicamente e senza preavviso, poiché siamo originari dello stesso paese e trascorriamo le vacanze entrambi presso quel paese, dove i ragazzi lo incontravano ma senza alcuna organizzazione preventiva e senza alcun pernottamento. Non sta pagando l'assegno concordato in sede di separazione: ha pagato solo i primi due mesi dopo la sentenza. Non contribuisce in alcun modo. I ragazzi però ogni tanto gli chiedono qualche oggetto superfluo (tastiera da 100 euro, ciabatte particolari) che viene pagato dal papà. I Servizi sociali hanno concluso i loro interventi, sia con me che con i ragazzi già da circa un anno. So che anche mio marito ha seguito il percorso di supporto alla genitorialità previsto in sentenza di separazione. Non so se abbia interrotto. Io sto pagando in via esclusiva il mutuo della casa per una rata mensile di circa 1200 euro. Io guadagno circa 1600 euro netti al mese, calcolando anche i proventi che traggo dal lavoro di consulenza. Mio marito vive in una casa di sua proprietà per la quale non ha alcun mutuo da restituire. So che lavora con la stessa azienda e dovrebbe essere tornato in possesso di alcune quote del ristorante. So che viaggia e quando cena con i ragazzi li porta al ristorante. Ho difficoltà ad
pagina 3 di 11 ottenere il suo consenso per le piccole e grandi cose di gestione quotidiana del figlio minore. Secondo me lo fa per ripicca. Chiedo quindi l'affido super esclusivo”.
Il difensore insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti e il Presidente f.f. ritenuto necessario attendere la relazione di aggiornamento dei Servizi sociali, attese le maggiori esigenze dei figli e rilevato che il padre non si atteneva già da tempo ai tempi di frequentazione con i figli disposti in separazione, confermava provvisoriamente le condizioni di cui alla separazione, ad eccezione del contributo mensile paterno per il mantenimento dei due figli, che veniva rideterminato in complessivi € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza al mese di novembre 2023.
All'udienza del 13.03.2024 tenutasi innanzi al GOT delegato, il resistente compariva personalmente senza l'assistenza di un legale, dichiarando di volersi costituire, mentre la ricorrente insisteva nella domanda di affido super esclusivo del figlio ancora minore in favore della sig.ra Per_1
, e rimetteva la causa dinnanzi al Giudice titolare per quanto di sua competenza. Pt_1
Con ordinanza del 23 maggio 2024, il Presidente f.f. nelle more subentrato nella titolarità del procedimento adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
“Dispone l'affido di (n. a Milano il 19.9.2009) alla madre, che eserciterà in Persona_1 via esclusiva ex art. 337quater, comma 3 c.c., la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compreso il rilascio dei documenti di identità anche validi per l'espatrio; il minore resterà collocato presso la madre nella casa familiare già di proprietà esclusiva della stessa;
Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore a weekend alternati, dalle ore
19.00 del venerdì sino alle ore 22.30 della domenica (quando non c'è scuola) e dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 22.00 sempre della domenica (quando ci sarà la scuola), riaccompagnandolo, salvo diverso accordo, presso la casa materna;
ferme le frequentazioni del periodo estivo e durante le festività già recepite in sede di separazione, su concorde richiesta delle parti;
Incarica i Servizi sociali dei Comuni di Milano - già competenti in relazione al luogo di residenza della madre e del minore e di – competenti in relazione alla residenza del padre, in Per_3 stretta collaborazione tra loro:
- di monitorare la situazione del nucleo familiare e l'andamento delle frequentazioni padre/figlio, con particolare riferimento al rispetto delle stesse da parte del padre e alla loro rispondenza alle attuali pagina 4 di 11 condizioni psico-fisiche del minore, effettuando periodici colloqui periodici con il minore e con espressa delega a intervenire sulla regolamentazione disposta, ove ritenuto opportuno, in caso di disaccordo delle parti e in base alle esigenze del minore e all'andamento del suo percorso di supporto psicologico;
- di proseguire e/o riprendere il supporto psicologico per il minore già disposto in separazione, nonchè, ove ritenuto opportuno, il percorso di supporto e sostegno alla genitorialità in favore delle parti - qualora le stesse rinnovino la propria disponibilità- al fine di sostenerle più efficacemente nella ricerca di modalità di comunicazione meno conflittuali nell'interesse del figlio minore;
Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento per i figli minori, con decorrenza dal mese di novembre 2023, in complessivi € 600,00, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT - prima rivalutazione novembre 2024 e al 50% delle spese straordinarie in base alle linee guida in uso a questo Tribunale;
Dispone che l'assegno unico familiare sia corrisposto integralmente alla madre, quale affidataria esclusiva del minore;
Assegna ai Servizi sociali del Comune di Milano termine sino al 30/10/2024 per la trasmissione
a quest'Ufficio di una relazione di aggiornamento in ordine alla situazione del minore e del nucleo familiare e degli eventuali interventi disposti.”
All'udienza del 14.11.2024, alla quale nessuno compariva per il convenuto, il G.I., rilevato che la parte ricorrente non avanzava richiesta di termini istruttori e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, provvedeva in conformità.
All'udienza del 19.09.2025, tenutasi a trattazione scritta, il G.I. rilevato che la sola parte ricorrente aveva depositato note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, con le quali dichiarava di rinunciare all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e che il convenuto non aveva depositato note scritte né si era costituito, ne dichiarava la contumacia e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio dell' 8 ottobre 2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta.
pagina 5 di 11 I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Scandale (KR) il 29.4.2003, trascritto nei registri degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Scandale al n. 4 parte II, Serie A anno 2003, e si sono separati con sentenza n. 7471/2021 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 20.9.2021. Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data 13.02.2023.
Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e pertanto ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
L'esercizio della responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene vadano definitivamente confermati i provvedimenti presidenziali, le cui motivazioni sono da intendersi integralmente richiamate, quanto all'affido super esclusivo alla madre del figlio ancora minore , dovendo ritenersi ancora attuale – in assenza di elementi sopravvenuti Per_1 di segno opposto – la valutazione di inidoneità genitoriale del padre.
Già all'atto della relazione di aggiornamento dei Servizi sociali del 15/02/2024 si evidenziava come, sia pur a fronte delle persistenti difficoltà di rapporto e comunicazione tra i genitori di Per_1 che ancora oggi lo espongono a delusioni e fatiche, “entrambi i genitori si sono detti concordi all'ipotesi di affido esclusivo del figlio minore alla madre”.
Con i provvedimenti presidenziali di maggio 2024, gli incontri padre – figlio venivano inoltre rimodulati, come da indicazione dei Servizi alle parti, a cadenza quindicinale, ferma restando la regolamentazione del periodo estivo, nel tentativo precipuo di assicurare al minore una maggiore regolarità nella relazione con il padre.
Al contempo, i Servizi Sociali del Comune di Milano venivano incaricati di monitorare il rispetto da parte del padre del calendario delle frequentazioni padre/figlio, nonchè la sua rispondenza alle condizioni psico-fisiche del minore, con espressa delega a intervenire sulla regolamentazione disposta, in caso di disaccordo tra le parti, in base alle esigenze del minore e a proseguire il percorso di supporto psicologico a sostegno del minore, valutando altresì la ripresa, ove ritenuto opportuno, la pagina 6 di 11 ripresa del percorso di supporto alla genitorialità in favore delle parti, qualora le stesse rinnovino la propria disponibilità - attese le irrisolte difficoltà di comunicazione ancora esistenti.
Occorre rilevare tuttavia che il padre, anche a seguito della rimodulazione sopra disposta, è rimasto incoerente e incostante nelle frequentazioni con il ragazzo, che avvengono tuttora saltuariamente, sempre e solo su richiesta del minore, come riferito dalla madre e dagli stessi Servizi sociali.
La sig.ra ha altresì dichiarato che il padre non è nemmeno a conoscenza dell'indirizzo Pt_1 della scuola del figlio e che è solito assentarsi per lunghi periodi senza dare notizie ai figli, come avvenuto nell'estate 2024 (cfr. quanto riportato dalla ricorrente a verbale d'udienza del 14.11.2024:
“L'estate scorsa ad esempio è scomparso per due mesi, poi i figli gli hanno scritto per avere sue notizie
e lui ha risposto che era alle Bahamas”). Lo stesso non partecipa in alcun modo alle decisioni relative al minore, nonostante le sollecitazioni della sig.ra , nè si è reso disponibile a rendere le Pt_1 autorizzazioni scolastiche e per il rilascio del passaporto del minore, con conseguente pregiudizio per il ragazzo. Infine, occorre rilevare che il resistente dall'epoca della separazione non ha mai neppure provveduto a versare il contributo di mantenimento per i figli.
Il contegno paterno sopra descritto ne denota quindi - all'evidenza - il sostanziale disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rivelando così, allo stato, una condizione di assoluta inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario confermare l'affidamento monogenitoriale. Neppure il padre ha ritenuto di costituirsi in giudizio, nonostante la regolare notificazione degli atti e la conoscenza del procedimento.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è, invero, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso, analogo a quello che ci occupa – in cui il padre è quasi totalmente assente dalla vita del figlio e non mantiene contatti neppure con la madre - in cui un genitore abbia precluso l'adozione di decisioni celeri nell'interesse del figlio pregiudicato nella sua quotidianità da stalli decisionali importanti e dall'immobilismo conseguente, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09;
Cass. 16593/08;).
pagina 7 di 11 Alla luce di quanto precede deve pertanto essere confermato l'affido super-esclusivo del figlio ancora minore alla madre, che si è sempre occupata della prole in tutte le necessità, sia sanitarie che educative, con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, e ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale.
Parimenti dev'essere confermato il collocamento del minore presso la madre nell'abitazione di
Milano, via Severino Gino 5, presso la casa di sua esclusiva proprietà, che deve conseguentemente essere assegnata alla signora . Pt_1
In merito alle frequentazioni paterne, deve rilevarsi che, anche quando va dal padre, il minore non resta a pernottare nel fine settimana, preferendo invece rientrare a casa della madre a Milano;
nè il padre ha sollecitato l'ampliamento dell'attuale frequentazione.
Rileva tuttavia il Collegio che la liberalizzazione degli incontri rischierebbe di produrre l'ulteriore riduzione degli incontri padre/figlio, essendo invece opportuno mantenere un calendario per facilitare l'organizzazione familiare e creare una routine tendenzialmente stabile per . Neppure Per_1 si ritiene vadano eliminati i pernottamenti presso il padre, non ravvisandone motivi ostativi e in modo da garantirne ad la possibilità, sempre nel rispetto della volontà del minore. Per_1
Si ritiene, conseguentemente, di confermare – in accoglimento delle conclusioni della madre – il calendario già disposto con i provvedimenti presidenziali, nel rispetto della volontà di e delle Per_1 necessità, esigenze e degli impegni scolastici e sociali del ragazzo. Pertanto, il padre vedrà e terrà con sé , a weekend alternati, dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 22.30 della domenica (nei Per_1 periodi non scolastici) e dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 22.00 sempre della domenica (nei periodi scolastici), con riaccompagnamento, salvo diversi accordi, presso la casa materna.
Per le frequentazioni del periodo estivo e durante le festività si dispone, in accoglimento della domanda materna, che la calendarizzazione degli incontri padre/figlio sia da concordarsi tra le parti, quanto alle prime, entro il mese di maggio di ogni anno, e per le restanti con un anticipo di giorni 30.
Il Servizio incaricato ha inoltre evidenziato come la totale assenza di comunicazione tra i genitori rappresenti un elemento di criticità per , che svolge un ruolo di intermediario per il Per_1 padre. I genitori vanno pertanto sollecitati a riprendere il percorso di sostegno alla genitorialità per sostenerli nella comunicazione al fine di trovare strategie comunicative efficaci, nell'interesse di
. Per_1
pagina 8 di 11 Il contributo paterno al mantenimento dei figli
In ordine alle statuizioni economiche vigenti, di cui la ricorrente ha chiesto la conferma, si rileva quanto segue.
La ricorrente lavora tuttora come dipendente di una scuola primaria e percepisce redditi per circa
€ 1.400,00 mensili. Svolge inoltre un'attività in proprio come consulente alimentare dalla quale ricava circa € 10.000,00 annui. L'ultima dichiarazione dei redditi depositata in atti certifica un reddito imponibile annuo per € 21.076,00.
Nonostante il mutuo per la casa coniugale fosse originariamente intestato al marito, la signora ne ha sempre sostenuto integralmente il pagamento, con una rata mensile di circa € 1.000,00 (doc. 30) e ha provveduto a saldare gli arretrati accumulatisi e, nell'anno 2022, come da impegno assunto in sede di separazione, ha volturato il predetto mutuo.
In merito alla situazione economica del resistente, la signora ha allegato che l'ex marito avrebbe ceduto le quote del Ristorante Carmen sito in Milano, P. le Corvetto 3, da cui percepirebbe circa €
2.000,00 mensili oltre ad € 1700,00 circa per 14 mensilità come dipendente/P.IVA per l'attività nel settore della videosorveglianza. Egli vive nell'immobile di sua proprietà sito in , senza sostenere Per_3 oneri abitativi.
Deve ritenersi, pertanto, pur in assenza di risultanze reddituali aggiornate, che il convenuto abbia una piena e solida capacità lavorativa e contributiva, pur essendo già da tempo inadempiente rispetto al proprio onere di contribuire al mantenimento dei figli.
Tutto ciò premesso, essendo la madre già da tempo gravata del mantenimento diretto della prole pressochè in via esclusiva;
tenuto altresì conto che le frequentazioni si sono ulteriormente ridotte rispetto a quanto concordato in separazione, tenuto conto dell'età e delle aumentate esigenze dei ragazzi, si stima congruo rideterminare con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza, il contributo paterno per il mantenimento dei figli e , in € 800,00 mensili – importo da Per_2 Per_1 intendersi omnicomprensivo delle spese straordinarie, atteso che l'assenza di una comunicazione continuativa e funzionale tra i genitori esclude la possibilità di concordare tempestivamente le singole spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio,
L'assegno unico familiare continuerà ad essere corrisposto integralmente alla madre, quale affidataria esclusiva del minore. pagina 9 di 11 Le spese di lite
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, devono essere poste integralmente a carico del convenuto contumace, il quale, avuta conoscenza del procedimento e avendo ritenuto di non costruirsi, ha, con il suo comportamento, reso necessaria l'instaurazione dell'odierno procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e in Scandale (KR) il 29.4.2003, trascritto nei registri degli
[...] CP_1 atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Scandale al n. 4 parte II,
Serie A anno 2003;
2. Conferma l'affido del minore (nato a [...] il [...]) alla madre, Persona_1 che eserciterà in via super esclusiva ex art. 337quater, comma 3 c.c., la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compreso il rilascio dei documenti di identità anche validi per l'espatrio; il minore resterà collocato presso la madre nella casa familiare già di proprietà esclusiva della stessa;
3. Assegna la casa familiare sita in Milano alla Via Severino Gino 5 alla signora;
Parte_1
4. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore a weekend alternati, dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 22.30 della domenica (quando non c'è scuola) e dalle ore
19.00 del venerdì sino alle ore 22.00 sempre della domenica (quando ci sarà la scuola), riaccompagnandolo, salvo diverso accordo, presso la casa materna;
nel periodo estivo e durante le festività gli incontri tra padre e figlio dovranno essere concordati tra le parti quanto alle prime entro il mese di maggio di ogni anno e per le restanti con un anticipo di giorni 30;
5. Pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli , Per_1 Per_1 minorenne, e , maggiorenne non economicamente autosufficiente, mediante Per_2 versamento, a far data dalla domanda, in via anticipata ed entro il giorno 20 di ogni mese, pagina 10 di 11 l'importo mensile omnicomprensivo di euro 800,00, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza – contributo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (prima rivalutazione ottobre 2026);
6. Condanna il signor alla rifusione integrale delle spese di lite, che liquidano in € Per_1
3.500,00, oltre a Iva, Cpa e spese generali;
7. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Scandale (KR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 13/02/2023, discussa nella Camera di Consiglio del 08/10/2025, promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Conte presso il cui studio in San Donato Mil.se, Via Monte Bianco 11, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 05/04/2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Scandale il 29.4.2003 atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Scandale al n° 4 parte II Serie A anno 2003 tra i Signori e Parte_1 CP_1
2) Disporsi l'affidamento super esclusivo o ex art. 337 quater comma 3 c.c. del minore Persona_1 (nato a [...] il [...]) alla madre, che eserciterà la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compreso il rilascio dei documenti di identità anche validi per l'espatrio; il minore resterà collocato presso la madre nella casa familiare già di proprietà esclusiva della stessa sita in Milano alla Via Severino Gino 5.
3) Disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore, previa comunicazione alla ricorrente 7 giorni prima a weekend alternati, dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 22.30 della domenica (quando non c'è scuola) e dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 22.00 sempre della domenica (quando ci sarà la scuola), riaccompagnandolo, salvo diverso accordo, presso la casa materna;
per le frequentazioni del periodo estivo e durante le festività si prevede una calendarizzazione degli incontri tra padre e figlio da concordarsi tra le parti quanto alle prime entro il mese di maggio di ogni anno e per le restanti con un anticipo di giorni 30;
4) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Milano alla Via Severino Gino 5 alla signora , la quale risulta esserne l'unica proprietaria;
Parte_1
5) Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento per i figli e con decorrenza dal mese di novembre 2023, in complessivi € 600,00, Per_2 Persona_1 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT - prima rivalutazione novembre 2024 e al 50% delle spese straordinarie in base alle linee guida in uso a questo Tribunale;
6) Disporsi che l'assegno unico familiare sia corrisposto integralmente alla madre, quale affidataria esclusiva del minore e per l'effetto disporsi altresì che la detrazione spetta alla Signora Parte_1 in misura completa, quindi al 100%; IN OGNI CASO
7) Spese diritti ed onorari interamente rifusi anche ex art. 96 c.p.c.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Scandale Parte_1 CP_1
(KR) il 29.4.2003, trascritto nei registri degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Scandale al n. 4 parte II, Serie A anno 2003.
Dall'unione nascevano i figli (n. il 4.6.2005) e (n. il 19.9.2009). Per_2 Per_1
I coniugi si separavano con sentenza n. 7471/2021 del Tribunale di Milano, pubblicata in data
20.9.2021 che disponeva l'affido condiviso dei minori con collocamento presso la madre nell'ex casa pagina 2 di 11 coniugale sita in Milano, via Gino Servetti n° 5, a lei assegnata, con incarico ai Servizi sociali competenti per territorio di proseguire il monitoraggio sul nucleo famigliare e i percorsi di sostegno avviati in favore dei genitori e dei minori;
regolamentava le frequentazioni paterne a fine settimana alternati oltre a due pomeriggi infrasettimanali e disponeva altresì un contributo paterno al mantenimento dei minori dell'importo di € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
Con ricorso depositato il 13.02.2023 la ricorrente, allegando il totale disinteresse del convenuto nei confronti dei figli, chiedeva pronunciarsi il divorzio, l'affido super esclusivo o in subordine esclusivo dei minori con conferma del loro collocamento presso di sè, dell'assegnazione dell'ex casa coniugale e della regolamentazione delle visite paterne, previa rivalutazione dei Servizi Sociali;
chiedendo altresì di rideterminare il contributo paterno al mantenimento dei figli di euro 800,00 oltre al
50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 31.10.2023, il resistente non compariva e il Presidente f.f. allora procedente sentiva la parte ricorrente che così dichiarava: “Mio marito non sta vedendo né sentendo i figli. Da
Natale scorso fino ad aprile di quest'anno non c'è stato nessuno contatto tra il padre i ragazzi.
Nell'ultimo mese li ha visti a cena qualche volta invitandoli nei giorni che desidera lui. Non li tiene mai durante i fine settimana. Questa estate li ha visti sporadicamente e senza preavviso, poiché siamo originari dello stesso paese e trascorriamo le vacanze entrambi presso quel paese, dove i ragazzi lo incontravano ma senza alcuna organizzazione preventiva e senza alcun pernottamento. Non sta pagando l'assegno concordato in sede di separazione: ha pagato solo i primi due mesi dopo la sentenza. Non contribuisce in alcun modo. I ragazzi però ogni tanto gli chiedono qualche oggetto superfluo (tastiera da 100 euro, ciabatte particolari) che viene pagato dal papà. I Servizi sociali hanno concluso i loro interventi, sia con me che con i ragazzi già da circa un anno. So che anche mio marito ha seguito il percorso di supporto alla genitorialità previsto in sentenza di separazione. Non so se abbia interrotto. Io sto pagando in via esclusiva il mutuo della casa per una rata mensile di circa 1200 euro. Io guadagno circa 1600 euro netti al mese, calcolando anche i proventi che traggo dal lavoro di consulenza. Mio marito vive in una casa di sua proprietà per la quale non ha alcun mutuo da restituire. So che lavora con la stessa azienda e dovrebbe essere tornato in possesso di alcune quote del ristorante. So che viaggia e quando cena con i ragazzi li porta al ristorante. Ho difficoltà ad
pagina 3 di 11 ottenere il suo consenso per le piccole e grandi cose di gestione quotidiana del figlio minore. Secondo me lo fa per ripicca. Chiedo quindi l'affido super esclusivo”.
Il difensore insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti e il Presidente f.f. ritenuto necessario attendere la relazione di aggiornamento dei Servizi sociali, attese le maggiori esigenze dei figli e rilevato che il padre non si atteneva già da tempo ai tempi di frequentazione con i figli disposti in separazione, confermava provvisoriamente le condizioni di cui alla separazione, ad eccezione del contributo mensile paterno per il mantenimento dei due figli, che veniva rideterminato in complessivi € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza al mese di novembre 2023.
All'udienza del 13.03.2024 tenutasi innanzi al GOT delegato, il resistente compariva personalmente senza l'assistenza di un legale, dichiarando di volersi costituire, mentre la ricorrente insisteva nella domanda di affido super esclusivo del figlio ancora minore in favore della sig.ra Per_1
, e rimetteva la causa dinnanzi al Giudice titolare per quanto di sua competenza. Pt_1
Con ordinanza del 23 maggio 2024, il Presidente f.f. nelle more subentrato nella titolarità del procedimento adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
“Dispone l'affido di (n. a Milano il 19.9.2009) alla madre, che eserciterà in Persona_1 via esclusiva ex art. 337quater, comma 3 c.c., la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compreso il rilascio dei documenti di identità anche validi per l'espatrio; il minore resterà collocato presso la madre nella casa familiare già di proprietà esclusiva della stessa;
Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore a weekend alternati, dalle ore
19.00 del venerdì sino alle ore 22.30 della domenica (quando non c'è scuola) e dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 22.00 sempre della domenica (quando ci sarà la scuola), riaccompagnandolo, salvo diverso accordo, presso la casa materna;
ferme le frequentazioni del periodo estivo e durante le festività già recepite in sede di separazione, su concorde richiesta delle parti;
Incarica i Servizi sociali dei Comuni di Milano - già competenti in relazione al luogo di residenza della madre e del minore e di – competenti in relazione alla residenza del padre, in Per_3 stretta collaborazione tra loro:
- di monitorare la situazione del nucleo familiare e l'andamento delle frequentazioni padre/figlio, con particolare riferimento al rispetto delle stesse da parte del padre e alla loro rispondenza alle attuali pagina 4 di 11 condizioni psico-fisiche del minore, effettuando periodici colloqui periodici con il minore e con espressa delega a intervenire sulla regolamentazione disposta, ove ritenuto opportuno, in caso di disaccordo delle parti e in base alle esigenze del minore e all'andamento del suo percorso di supporto psicologico;
- di proseguire e/o riprendere il supporto psicologico per il minore già disposto in separazione, nonchè, ove ritenuto opportuno, il percorso di supporto e sostegno alla genitorialità in favore delle parti - qualora le stesse rinnovino la propria disponibilità- al fine di sostenerle più efficacemente nella ricerca di modalità di comunicazione meno conflittuali nell'interesse del figlio minore;
Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento per i figli minori, con decorrenza dal mese di novembre 2023, in complessivi € 600,00, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT - prima rivalutazione novembre 2024 e al 50% delle spese straordinarie in base alle linee guida in uso a questo Tribunale;
Dispone che l'assegno unico familiare sia corrisposto integralmente alla madre, quale affidataria esclusiva del minore;
Assegna ai Servizi sociali del Comune di Milano termine sino al 30/10/2024 per la trasmissione
a quest'Ufficio di una relazione di aggiornamento in ordine alla situazione del minore e del nucleo familiare e degli eventuali interventi disposti.”
All'udienza del 14.11.2024, alla quale nessuno compariva per il convenuto, il G.I., rilevato che la parte ricorrente non avanzava richiesta di termini istruttori e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, provvedeva in conformità.
All'udienza del 19.09.2025, tenutasi a trattazione scritta, il G.I. rilevato che la sola parte ricorrente aveva depositato note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, con le quali dichiarava di rinunciare all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e che il convenuto non aveva depositato note scritte né si era costituito, ne dichiarava la contumacia e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio dell' 8 ottobre 2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta.
pagina 5 di 11 I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Scandale (KR) il 29.4.2003, trascritto nei registri degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Scandale al n. 4 parte II, Serie A anno 2003, e si sono separati con sentenza n. 7471/2021 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 20.9.2021. Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data 13.02.2023.
Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e pertanto ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
L'esercizio della responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene vadano definitivamente confermati i provvedimenti presidenziali, le cui motivazioni sono da intendersi integralmente richiamate, quanto all'affido super esclusivo alla madre del figlio ancora minore , dovendo ritenersi ancora attuale – in assenza di elementi sopravvenuti Per_1 di segno opposto – la valutazione di inidoneità genitoriale del padre.
Già all'atto della relazione di aggiornamento dei Servizi sociali del 15/02/2024 si evidenziava come, sia pur a fronte delle persistenti difficoltà di rapporto e comunicazione tra i genitori di Per_1 che ancora oggi lo espongono a delusioni e fatiche, “entrambi i genitori si sono detti concordi all'ipotesi di affido esclusivo del figlio minore alla madre”.
Con i provvedimenti presidenziali di maggio 2024, gli incontri padre – figlio venivano inoltre rimodulati, come da indicazione dei Servizi alle parti, a cadenza quindicinale, ferma restando la regolamentazione del periodo estivo, nel tentativo precipuo di assicurare al minore una maggiore regolarità nella relazione con il padre.
Al contempo, i Servizi Sociali del Comune di Milano venivano incaricati di monitorare il rispetto da parte del padre del calendario delle frequentazioni padre/figlio, nonchè la sua rispondenza alle condizioni psico-fisiche del minore, con espressa delega a intervenire sulla regolamentazione disposta, in caso di disaccordo tra le parti, in base alle esigenze del minore e a proseguire il percorso di supporto psicologico a sostegno del minore, valutando altresì la ripresa, ove ritenuto opportuno, la pagina 6 di 11 ripresa del percorso di supporto alla genitorialità in favore delle parti, qualora le stesse rinnovino la propria disponibilità - attese le irrisolte difficoltà di comunicazione ancora esistenti.
Occorre rilevare tuttavia che il padre, anche a seguito della rimodulazione sopra disposta, è rimasto incoerente e incostante nelle frequentazioni con il ragazzo, che avvengono tuttora saltuariamente, sempre e solo su richiesta del minore, come riferito dalla madre e dagli stessi Servizi sociali.
La sig.ra ha altresì dichiarato che il padre non è nemmeno a conoscenza dell'indirizzo Pt_1 della scuola del figlio e che è solito assentarsi per lunghi periodi senza dare notizie ai figli, come avvenuto nell'estate 2024 (cfr. quanto riportato dalla ricorrente a verbale d'udienza del 14.11.2024:
“L'estate scorsa ad esempio è scomparso per due mesi, poi i figli gli hanno scritto per avere sue notizie
e lui ha risposto che era alle Bahamas”). Lo stesso non partecipa in alcun modo alle decisioni relative al minore, nonostante le sollecitazioni della sig.ra , nè si è reso disponibile a rendere le Pt_1 autorizzazioni scolastiche e per il rilascio del passaporto del minore, con conseguente pregiudizio per il ragazzo. Infine, occorre rilevare che il resistente dall'epoca della separazione non ha mai neppure provveduto a versare il contributo di mantenimento per i figli.
Il contegno paterno sopra descritto ne denota quindi - all'evidenza - il sostanziale disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rivelando così, allo stato, una condizione di assoluta inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario confermare l'affidamento monogenitoriale. Neppure il padre ha ritenuto di costituirsi in giudizio, nonostante la regolare notificazione degli atti e la conoscenza del procedimento.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è, invero, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso, analogo a quello che ci occupa – in cui il padre è quasi totalmente assente dalla vita del figlio e non mantiene contatti neppure con la madre - in cui un genitore abbia precluso l'adozione di decisioni celeri nell'interesse del figlio pregiudicato nella sua quotidianità da stalli decisionali importanti e dall'immobilismo conseguente, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09;
Cass. 16593/08;).
pagina 7 di 11 Alla luce di quanto precede deve pertanto essere confermato l'affido super-esclusivo del figlio ancora minore alla madre, che si è sempre occupata della prole in tutte le necessità, sia sanitarie che educative, con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, e ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale.
Parimenti dev'essere confermato il collocamento del minore presso la madre nell'abitazione di
Milano, via Severino Gino 5, presso la casa di sua esclusiva proprietà, che deve conseguentemente essere assegnata alla signora . Pt_1
In merito alle frequentazioni paterne, deve rilevarsi che, anche quando va dal padre, il minore non resta a pernottare nel fine settimana, preferendo invece rientrare a casa della madre a Milano;
nè il padre ha sollecitato l'ampliamento dell'attuale frequentazione.
Rileva tuttavia il Collegio che la liberalizzazione degli incontri rischierebbe di produrre l'ulteriore riduzione degli incontri padre/figlio, essendo invece opportuno mantenere un calendario per facilitare l'organizzazione familiare e creare una routine tendenzialmente stabile per . Neppure Per_1 si ritiene vadano eliminati i pernottamenti presso il padre, non ravvisandone motivi ostativi e in modo da garantirne ad la possibilità, sempre nel rispetto della volontà del minore. Per_1
Si ritiene, conseguentemente, di confermare – in accoglimento delle conclusioni della madre – il calendario già disposto con i provvedimenti presidenziali, nel rispetto della volontà di e delle Per_1 necessità, esigenze e degli impegni scolastici e sociali del ragazzo. Pertanto, il padre vedrà e terrà con sé , a weekend alternati, dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 22.30 della domenica (nei Per_1 periodi non scolastici) e dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 22.00 sempre della domenica (nei periodi scolastici), con riaccompagnamento, salvo diversi accordi, presso la casa materna.
Per le frequentazioni del periodo estivo e durante le festività si dispone, in accoglimento della domanda materna, che la calendarizzazione degli incontri padre/figlio sia da concordarsi tra le parti, quanto alle prime, entro il mese di maggio di ogni anno, e per le restanti con un anticipo di giorni 30.
Il Servizio incaricato ha inoltre evidenziato come la totale assenza di comunicazione tra i genitori rappresenti un elemento di criticità per , che svolge un ruolo di intermediario per il Per_1 padre. I genitori vanno pertanto sollecitati a riprendere il percorso di sostegno alla genitorialità per sostenerli nella comunicazione al fine di trovare strategie comunicative efficaci, nell'interesse di
. Per_1
pagina 8 di 11 Il contributo paterno al mantenimento dei figli
In ordine alle statuizioni economiche vigenti, di cui la ricorrente ha chiesto la conferma, si rileva quanto segue.
La ricorrente lavora tuttora come dipendente di una scuola primaria e percepisce redditi per circa
€ 1.400,00 mensili. Svolge inoltre un'attività in proprio come consulente alimentare dalla quale ricava circa € 10.000,00 annui. L'ultima dichiarazione dei redditi depositata in atti certifica un reddito imponibile annuo per € 21.076,00.
Nonostante il mutuo per la casa coniugale fosse originariamente intestato al marito, la signora ne ha sempre sostenuto integralmente il pagamento, con una rata mensile di circa € 1.000,00 (doc. 30) e ha provveduto a saldare gli arretrati accumulatisi e, nell'anno 2022, come da impegno assunto in sede di separazione, ha volturato il predetto mutuo.
In merito alla situazione economica del resistente, la signora ha allegato che l'ex marito avrebbe ceduto le quote del Ristorante Carmen sito in Milano, P. le Corvetto 3, da cui percepirebbe circa €
2.000,00 mensili oltre ad € 1700,00 circa per 14 mensilità come dipendente/P.IVA per l'attività nel settore della videosorveglianza. Egli vive nell'immobile di sua proprietà sito in , senza sostenere Per_3 oneri abitativi.
Deve ritenersi, pertanto, pur in assenza di risultanze reddituali aggiornate, che il convenuto abbia una piena e solida capacità lavorativa e contributiva, pur essendo già da tempo inadempiente rispetto al proprio onere di contribuire al mantenimento dei figli.
Tutto ciò premesso, essendo la madre già da tempo gravata del mantenimento diretto della prole pressochè in via esclusiva;
tenuto altresì conto che le frequentazioni si sono ulteriormente ridotte rispetto a quanto concordato in separazione, tenuto conto dell'età e delle aumentate esigenze dei ragazzi, si stima congruo rideterminare con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza, il contributo paterno per il mantenimento dei figli e , in € 800,00 mensili – importo da Per_2 Per_1 intendersi omnicomprensivo delle spese straordinarie, atteso che l'assenza di una comunicazione continuativa e funzionale tra i genitori esclude la possibilità di concordare tempestivamente le singole spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio,
L'assegno unico familiare continuerà ad essere corrisposto integralmente alla madre, quale affidataria esclusiva del minore. pagina 9 di 11 Le spese di lite
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, devono essere poste integralmente a carico del convenuto contumace, il quale, avuta conoscenza del procedimento e avendo ritenuto di non costruirsi, ha, con il suo comportamento, reso necessaria l'instaurazione dell'odierno procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e in Scandale (KR) il 29.4.2003, trascritto nei registri degli
[...] CP_1 atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Scandale al n. 4 parte II,
Serie A anno 2003;
2. Conferma l'affido del minore (nato a [...] il [...]) alla madre, Persona_1 che eserciterà in via super esclusiva ex art. 337quater, comma 3 c.c., la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compreso il rilascio dei documenti di identità anche validi per l'espatrio; il minore resterà collocato presso la madre nella casa familiare già di proprietà esclusiva della stessa;
3. Assegna la casa familiare sita in Milano alla Via Severino Gino 5 alla signora;
Parte_1
4. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore a weekend alternati, dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 22.30 della domenica (quando non c'è scuola) e dalle ore
19.00 del venerdì sino alle ore 22.00 sempre della domenica (quando ci sarà la scuola), riaccompagnandolo, salvo diverso accordo, presso la casa materna;
nel periodo estivo e durante le festività gli incontri tra padre e figlio dovranno essere concordati tra le parti quanto alle prime entro il mese di maggio di ogni anno e per le restanti con un anticipo di giorni 30;
5. Pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli , Per_1 Per_1 minorenne, e , maggiorenne non economicamente autosufficiente, mediante Per_2 versamento, a far data dalla domanda, in via anticipata ed entro il giorno 20 di ogni mese, pagina 10 di 11 l'importo mensile omnicomprensivo di euro 800,00, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza – contributo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (prima rivalutazione ottobre 2026);
6. Condanna il signor alla rifusione integrale delle spese di lite, che liquidano in € Per_1
3.500,00, oltre a Iva, Cpa e spese generali;
7. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Scandale (KR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Maria Laura Amato
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