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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/11/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA – sez. I Civile –
---------------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso ai sensi dell'art. 429/281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 2469/2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...] ed elettivamente domiciliati in Messina, via San Sebastiano n. 13, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Denaro che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti -
CONTRO
, nata in [...] il Controparte_1
5/06/1973, C.F. ); - resistente contumace - C.F._3
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento – uso abitativo
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità gli istanti premettevano: - di aver concesso in locazione ad uso abitativo l'immobile sito in Letojanni (ME), Corso
Vittorio Emanuele n. 286, censito al Catasto Fabbricati al fg 12, part. 631, sub 3 alla sig.ra , al canone mensile di € 350,00, Controparte_1 giusto contratto dell'1/01/2021, registrato al n. 4479, serie 3T in data 21/09/2021; - che, nel corso del rapporto locativo, l'intimata non aveva rispettato l'obbligo di pagamento del canone, rendendosi morosa per il complessivo importo di € 10.150,00.
I ricorrenti chiedevano, pertanto, volersi dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice, convalidare lo sfratto intimato con fissazione della data di sgombero ed emettersi ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti ed a scadere, oltre interessi, spese e compensi.
La causa veniva iscritta al R.G. n. 1734/2025 con fissazione dell'udienza di convalida in data 24/06/2025. Con successivo provvedimento depositato in data 1/07/2025, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, questo GOT rilevava che l'atto di intimazione era stato notificato ex art. 143 cpc e che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, tale modalità di notificazione dell'atto di intimazione per la convalida di licenza o di sfratto era da ritenersi incompatibile con il suddetto procedimento sommario;
in ragione di ciò veniva disposto il mutamento di rito (RG.
N. 2469/2025), con onere a carico di parte intimante di avvio della procedura di mediazione e con rinvio della causa all'udienza di verifica ed eventuale prosieguo del
28/10/2025 nel corso della quale questo GOT riservava la decisione, concedendo a parte istante il termine di gg. 10 per la produzione della documentazione di definizione della mediazione. Con dimostrazione in tal senso giusti verbale prodotto in data
31.10.25, infruttuoso per mancata adesione e partecipazione di parte chiamata (mera formale prosecuzione del giudizio solo per detta allegazione).
In punto di decisione, richiamato e dato atto di quanto sopra va, preliminarmente, dichiarata la contumacia della resistente Controparte_1
che non risulta essersi costituita nel presente giudizio, dando altresì atto
[...]
della conclusione negativa della procedura di mediazione a causa della mancata partecipazione della parte invitata, pur verificata la regolarità della convocazione come attestato dal Mediatore.
Va da sé che obbligo del Giudice è quello di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi e dei requisiti di fondatezza della domanda attorea. Nulla esclude che la prova di ciò possa essere fornita anche dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire elemento di valutazione delle risultanze acquisite e fonte di prova (Cass. Civ. sez. III 1.4.95 n. 3822, Cass. Civ. sez. II 5.1.95
n. 193, mass. Civ. sez. II 13.7.91 n. 7800, cass. Civ. sez. III 5..6.91 n. 6344, cass. Sez. civ. 24.11.88 n. 6320).
Nel merito, parte locatrice lamenta il mancato pagamento da parte della conduttrice dei canoni pattuiti, con conseguente richiesta di pronuncia di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice medesima.
Va precisato che nell'atto introduttivo gli istanti intimavano il pagamento di complessivi € 10.150,00 per canoni di locazione già scaduti alla data dell'intimazione; tuttavia, in corso di causa, come riconosciuto dalla stessa parte locatrice in atti e verbali di causa, la conduttrice ha effettuato dei pagamenti parziali sicché - detratti gli importi corrisposti dalla resistente ed aggiunti i successivi canoni maturati - la morosità residua ammonta ad € 9.450,00, oltre gli ulteriori canoni maturandi.
Ciò chiarito, va evidenziato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non ha luogo nei casi di contumacia o tardiva costituzione che, come tali, non possono alterare la ripartizione degli oneri probatori, non escludendo il potere dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa” (Cassazione civile sez. lav., 29/10/2021, n. 30908).
Circa il riparto dell'onere probatorio in materia deve rilevarsi come sia onere del creditore provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore convenuto la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Va, altresì, precisato che, anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr. Cassazione civile, sez.un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Fatta questa precisazione, dall'esame degli atti di causa risulta che parte istante ha adempiuto al proprio onere probatorio;
il titolo è, infatti, da ritenersi provato atteso che i ricorrenti hanno dimostrato in giudizio il titolo fondante la pretesa creditoria fatta valere, allegando il contratto di locazione stipulato in data 1/01/2021 e registrato al n.
4479, serie 3T in data 21/09/2021, ove era previsto il pagamento da parte della conduttrice di un canone mensile di € 350,00.
Inoltre, i ricorrenti hanno allegato anche la circostanza dell'inadempimento da parte della conduttrice, sulla quale incombeva l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione.
Al riguardo, va osservato che nell'ambito delle locazioni ad uso abitativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore circa l'obbligazione di pagamento del canone non è affidata alla discrezionalità del giudice ma è ancorata a due rigidi parametri, di cui uno di carattere quantitativo afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o di oneri accessori di importo superiore a due mensilità del canone, e l'altro di ordine temporale relativo al ritardo decorsi venti giorni dalla scadenza prevista.
Inoltre, secondo la generale regola relativa all'onere probatorio, a fronte della dimostrazione dell'esistenza di un titolo a fondamento del rapporto tra le parti e dell'allegazione dell'inadempimento alle obbligazioni nascenti dal medesimo, sarebbe spettato a parte intimata provare di aver assolto ai propri obblighi, dimostrazione rimasta del tutto assente nella specie anche alla luce della contumacia di parte intimata.
Per quanto sopra argomentato ed in assenza di elementi di segno contrario forniti dalla resistente rimasta contumace, va – pertanto - accolta la domanda di parte istante in ordine alla risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice ed al rilascio dell'immobile nonché al quantum economico richiesto a titolo di canoni non versati dalla conduttrice.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente ex art. 91 cpc, liquidandole come in dispositivo, con quel che ne consegue ex lege anche per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GOT, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando nel procedimento RG n. 2469/2025, disattesa od assorbita ogni diversa istanza, difesa e deduzione, così provvede:
1 – dichiara la contumacia di parte resistente;
2 – in accoglimento della domanda di parte ricorrente, dichiara la risoluzione per inadempimento della conduttrice del Controparte_1
contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Letojanni (ME), Corso
Vittorio Emanuele n. 286, censito al Catasto Fabbricati al fg 12, part. 631, sub 3;
3 – per l'effetto, condanna al rilascio Controparte_1
dell'immobile di cui in narrativa, fissando per l'esecuzione ove necessario il termine di 30 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento, nonché alla corresponsione dell'importo di € 9.450,00, per canoni scaduti fino a settembre 2025, oltre gli ulteriori canoni maturandi sino al rilascio, a cui vanno aggiunti interessi legali dalla costituzione in mora sino al saldo;
4 – condanna alla rifusione in favore Controparte_1 di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 580,04 per spese ed in € 1.200,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, e spese generali, con altresì condanna al doppio della somma di iscrizione a ruolo per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione, a favore di cassa ammende.
Così deciso in Messina il 10,11.25.
IL GOT
Dott. Onofrio Natoli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso ai sensi dell'art. 429/281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 2469/2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...] ed elettivamente domiciliati in Messina, via San Sebastiano n. 13, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Denaro che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti -
CONTRO
, nata in [...] il Controparte_1
5/06/1973, C.F. ); - resistente contumace - C.F._3
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento – uso abitativo
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità gli istanti premettevano: - di aver concesso in locazione ad uso abitativo l'immobile sito in Letojanni (ME), Corso
Vittorio Emanuele n. 286, censito al Catasto Fabbricati al fg 12, part. 631, sub 3 alla sig.ra , al canone mensile di € 350,00, Controparte_1 giusto contratto dell'1/01/2021, registrato al n. 4479, serie 3T in data 21/09/2021; - che, nel corso del rapporto locativo, l'intimata non aveva rispettato l'obbligo di pagamento del canone, rendendosi morosa per il complessivo importo di € 10.150,00.
I ricorrenti chiedevano, pertanto, volersi dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice, convalidare lo sfratto intimato con fissazione della data di sgombero ed emettersi ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti ed a scadere, oltre interessi, spese e compensi.
La causa veniva iscritta al R.G. n. 1734/2025 con fissazione dell'udienza di convalida in data 24/06/2025. Con successivo provvedimento depositato in data 1/07/2025, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, questo GOT rilevava che l'atto di intimazione era stato notificato ex art. 143 cpc e che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, tale modalità di notificazione dell'atto di intimazione per la convalida di licenza o di sfratto era da ritenersi incompatibile con il suddetto procedimento sommario;
in ragione di ciò veniva disposto il mutamento di rito (RG.
N. 2469/2025), con onere a carico di parte intimante di avvio della procedura di mediazione e con rinvio della causa all'udienza di verifica ed eventuale prosieguo del
28/10/2025 nel corso della quale questo GOT riservava la decisione, concedendo a parte istante il termine di gg. 10 per la produzione della documentazione di definizione della mediazione. Con dimostrazione in tal senso giusti verbale prodotto in data
31.10.25, infruttuoso per mancata adesione e partecipazione di parte chiamata (mera formale prosecuzione del giudizio solo per detta allegazione).
In punto di decisione, richiamato e dato atto di quanto sopra va, preliminarmente, dichiarata la contumacia della resistente Controparte_1
che non risulta essersi costituita nel presente giudizio, dando altresì atto
[...]
della conclusione negativa della procedura di mediazione a causa della mancata partecipazione della parte invitata, pur verificata la regolarità della convocazione come attestato dal Mediatore.
Va da sé che obbligo del Giudice è quello di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi e dei requisiti di fondatezza della domanda attorea. Nulla esclude che la prova di ciò possa essere fornita anche dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire elemento di valutazione delle risultanze acquisite e fonte di prova (Cass. Civ. sez. III 1.4.95 n. 3822, Cass. Civ. sez. II 5.1.95
n. 193, mass. Civ. sez. II 13.7.91 n. 7800, cass. Civ. sez. III 5..6.91 n. 6344, cass. Sez. civ. 24.11.88 n. 6320).
Nel merito, parte locatrice lamenta il mancato pagamento da parte della conduttrice dei canoni pattuiti, con conseguente richiesta di pronuncia di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice medesima.
Va precisato che nell'atto introduttivo gli istanti intimavano il pagamento di complessivi € 10.150,00 per canoni di locazione già scaduti alla data dell'intimazione; tuttavia, in corso di causa, come riconosciuto dalla stessa parte locatrice in atti e verbali di causa, la conduttrice ha effettuato dei pagamenti parziali sicché - detratti gli importi corrisposti dalla resistente ed aggiunti i successivi canoni maturati - la morosità residua ammonta ad € 9.450,00, oltre gli ulteriori canoni maturandi.
Ciò chiarito, va evidenziato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non ha luogo nei casi di contumacia o tardiva costituzione che, come tali, non possono alterare la ripartizione degli oneri probatori, non escludendo il potere dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa” (Cassazione civile sez. lav., 29/10/2021, n. 30908).
Circa il riparto dell'onere probatorio in materia deve rilevarsi come sia onere del creditore provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore convenuto la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Va, altresì, precisato che, anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr. Cassazione civile, sez.un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Fatta questa precisazione, dall'esame degli atti di causa risulta che parte istante ha adempiuto al proprio onere probatorio;
il titolo è, infatti, da ritenersi provato atteso che i ricorrenti hanno dimostrato in giudizio il titolo fondante la pretesa creditoria fatta valere, allegando il contratto di locazione stipulato in data 1/01/2021 e registrato al n.
4479, serie 3T in data 21/09/2021, ove era previsto il pagamento da parte della conduttrice di un canone mensile di € 350,00.
Inoltre, i ricorrenti hanno allegato anche la circostanza dell'inadempimento da parte della conduttrice, sulla quale incombeva l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione.
Al riguardo, va osservato che nell'ambito delle locazioni ad uso abitativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore circa l'obbligazione di pagamento del canone non è affidata alla discrezionalità del giudice ma è ancorata a due rigidi parametri, di cui uno di carattere quantitativo afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o di oneri accessori di importo superiore a due mensilità del canone, e l'altro di ordine temporale relativo al ritardo decorsi venti giorni dalla scadenza prevista.
Inoltre, secondo la generale regola relativa all'onere probatorio, a fronte della dimostrazione dell'esistenza di un titolo a fondamento del rapporto tra le parti e dell'allegazione dell'inadempimento alle obbligazioni nascenti dal medesimo, sarebbe spettato a parte intimata provare di aver assolto ai propri obblighi, dimostrazione rimasta del tutto assente nella specie anche alla luce della contumacia di parte intimata.
Per quanto sopra argomentato ed in assenza di elementi di segno contrario forniti dalla resistente rimasta contumace, va – pertanto - accolta la domanda di parte istante in ordine alla risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice ed al rilascio dell'immobile nonché al quantum economico richiesto a titolo di canoni non versati dalla conduttrice.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente ex art. 91 cpc, liquidandole come in dispositivo, con quel che ne consegue ex lege anche per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GOT, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando nel procedimento RG n. 2469/2025, disattesa od assorbita ogni diversa istanza, difesa e deduzione, così provvede:
1 – dichiara la contumacia di parte resistente;
2 – in accoglimento della domanda di parte ricorrente, dichiara la risoluzione per inadempimento della conduttrice del Controparte_1
contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Letojanni (ME), Corso
Vittorio Emanuele n. 286, censito al Catasto Fabbricati al fg 12, part. 631, sub 3;
3 – per l'effetto, condanna al rilascio Controparte_1
dell'immobile di cui in narrativa, fissando per l'esecuzione ove necessario il termine di 30 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento, nonché alla corresponsione dell'importo di € 9.450,00, per canoni scaduti fino a settembre 2025, oltre gli ulteriori canoni maturandi sino al rilascio, a cui vanno aggiunti interessi legali dalla costituzione in mora sino al saldo;
4 – condanna alla rifusione in favore Controparte_1 di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 580,04 per spese ed in € 1.200,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, e spese generali, con altresì condanna al doppio della somma di iscrizione a ruolo per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione, a favore di cassa ammende.
Così deciso in Messina il 10,11.25.
IL GOT
Dott. Onofrio Natoli