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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/07/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1167/2024
Verbale di udienza del 15/07/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Tandurella per delega orale dell'avv. Scotto di
Tella che si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Avellino, 15/07/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'udienza del 15.07.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 1167/2024 R.G., avente ad oggetto “Retribuzione” e vertente
TRA
, (c.f. indicato: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Raoul Scotto di Tella ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via A. Vespucci, n. 9 (indirizzo p.e.c. indicato:
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1
Ministro p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.04.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione del Giudice del lavoro, chiedendo di: “Accertare e dichiarare che ha diritto alla corresponsione Parte_1 dell'importo di euro 3.673,00 a titolo di differenze retributive maturate per effetto dell'esatta ricostruzione dell'anzianità di servizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi dal dovuto sino al saldo effettivo, o comunque, al pagamento della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, per il tramite
2 di consulenza tecnico contabile, ove ritenuta necessaria. Condannare il
[...]
, in persona del pro-tempore, a corrispondere a Controparte_1 CP_2
, l'importo di euro 3.673,00, a titolo di differenze retributive Parte_1 maturate per effetto dell'esatta ricostruzione dell'anzianità di servizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi dal dovuto sino al saldo effettivo, o comunque, al pagamento della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, per il tramite di consulenza tecnico contabile.”; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dischiaratosi antistatario.
In punto di fatto, la ricorrente, dipendente del convenuto in qualità di CP_1 personale A.T.A. con contratto a tempo indeterminato dal 1.09.2011, deduceva che, con sentenza n. 111/2024 del 31.01.2024 del Tribunale di Avellino, veniva accertato il proprio diritto alla ricostruzione di carriera a fini giuridici ed economici.
Lamentava, dunque, il mancato ottemperamento da parte del di quanto CP_1 statuito nella suddetta sentenza di condanna generica.
Ritenendo necessaria una quantificazione degli emolumenti spettanti in ragione della esatta ricostruzione della carriera, depositava prospetti contabili analitici, deducendo il proprio diritto a differenze retributive per la complessiva somma di euro 3.673,00, in virtù della maturata anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici, nonché ordinanza di correzione di errore materiale del 28.3.2025 con la quale il Tribunale di
Avellino riscontrato che, per mero errore materiale contenuto nella sentenza n.
111/2024, veniva accertata la prescrizione quinquennale delle differenze retributive riconosciute alla ricorrente fino al 31.7.2019 anziché, come correttamente risultante dagli atti, fino alla data del 31.7.2017, disponeva procedersi alla correzione dell'errore materiale con relativa annotazione sull'originale della sentenza.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio e fissata l'udienza di discussione, il non si costituiva sebbene ritualmente Controparte_1 convenuto in giudizio e con ordinanza resa alla udienza del 19.11.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
3. Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia del Ministro resistente, il quale non si è costituito ad onta della notificazione degli atti introduttivi (notifica eseguita via p.e.c. il 24.9.2024).
3
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
Vale precisare che oggetto della presente controversia è la quantificazione delle somme dovute alla ricorrente in virtù della sentenza n. 111/2024 del 31.01.2024 del Tribunale di Avellino, come emendata ex art. 288 c.p.c. giusta ordinanza n. 3546 depositata il
28.03.2024, con la quale veniva statuito il suo diritto alla ricostruzione della carriera, con ricalcolo della anzianità maturata, tenuto conto anche del periodo di servizio pre- ruolo prestato.
La richiamata sentenza condannava, infatti, solo in via generica il convenuto CP_1 al pagamento delle differenze retributive maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Ebbene, la domanda di parte ricorrente deve ritenersi fondata e va integralmente accolta, in quanto i conteggi analitici depositati in atti risultano corretti e scevri da incongruenze, tenuto conto altresì dell'assenza di specifica contestazione degli stessi, stante la contumacia della parte resistente.
L'Amministrazione convenuta va, dunque, condannata al pagamento in favore di
[...] della somma di euro 3.673,00, a titolo di differenze retributive maturate Parte_1
e non corrisposte per effetto della ricostruzione dell'anzianità di servizio pre-ruolo riconosciuta, oltre agli ulteriori interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M.
147/2022, previa compensazione nella misura di 1/2 stante il carattere seriale della tipologia di procedimento, tenuto conto del valore della causa, della non complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni diversa domanda ed eccezione reietta e/o assorbita così provvede:
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il , Controparte_3 in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di , per le causali di Parte_1 cui in parte motiva, della somma di euro 3.673,00
4 (Eurotremilaseicentosettantatre/00), oltre ulteriori interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, sino al soddisfo;
3) condanna il , in persona del l.r.p.t., al Controparte_3 pagamento a favore di delle spese di lite, che vengono liquidate Parte_1 previa compensazione nella misura di ½, in complessivi euro 515,00
(eurocinquecentoquindici/00) per compenso, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre euro 24,50 (Euroventiquattro/50) per C.U., con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 15.07.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
5
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1167/2024
Verbale di udienza del 15/07/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Tandurella per delega orale dell'avv. Scotto di
Tella che si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Avellino, 15/07/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'udienza del 15.07.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 1167/2024 R.G., avente ad oggetto “Retribuzione” e vertente
TRA
, (c.f. indicato: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Raoul Scotto di Tella ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via A. Vespucci, n. 9 (indirizzo p.e.c. indicato:
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1
Ministro p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.04.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione del Giudice del lavoro, chiedendo di: “Accertare e dichiarare che ha diritto alla corresponsione Parte_1 dell'importo di euro 3.673,00 a titolo di differenze retributive maturate per effetto dell'esatta ricostruzione dell'anzianità di servizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi dal dovuto sino al saldo effettivo, o comunque, al pagamento della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, per il tramite
2 di consulenza tecnico contabile, ove ritenuta necessaria. Condannare il
[...]
, in persona del pro-tempore, a corrispondere a Controparte_1 CP_2
, l'importo di euro 3.673,00, a titolo di differenze retributive Parte_1 maturate per effetto dell'esatta ricostruzione dell'anzianità di servizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi dal dovuto sino al saldo effettivo, o comunque, al pagamento della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, per il tramite di consulenza tecnico contabile.”; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dischiaratosi antistatario.
In punto di fatto, la ricorrente, dipendente del convenuto in qualità di CP_1 personale A.T.A. con contratto a tempo indeterminato dal 1.09.2011, deduceva che, con sentenza n. 111/2024 del 31.01.2024 del Tribunale di Avellino, veniva accertato il proprio diritto alla ricostruzione di carriera a fini giuridici ed economici.
Lamentava, dunque, il mancato ottemperamento da parte del di quanto CP_1 statuito nella suddetta sentenza di condanna generica.
Ritenendo necessaria una quantificazione degli emolumenti spettanti in ragione della esatta ricostruzione della carriera, depositava prospetti contabili analitici, deducendo il proprio diritto a differenze retributive per la complessiva somma di euro 3.673,00, in virtù della maturata anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici, nonché ordinanza di correzione di errore materiale del 28.3.2025 con la quale il Tribunale di
Avellino riscontrato che, per mero errore materiale contenuto nella sentenza n.
111/2024, veniva accertata la prescrizione quinquennale delle differenze retributive riconosciute alla ricorrente fino al 31.7.2019 anziché, come correttamente risultante dagli atti, fino alla data del 31.7.2017, disponeva procedersi alla correzione dell'errore materiale con relativa annotazione sull'originale della sentenza.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio e fissata l'udienza di discussione, il non si costituiva sebbene ritualmente Controparte_1 convenuto in giudizio e con ordinanza resa alla udienza del 19.11.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
3. Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia del Ministro resistente, il quale non si è costituito ad onta della notificazione degli atti introduttivi (notifica eseguita via p.e.c. il 24.9.2024).
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4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
Vale precisare che oggetto della presente controversia è la quantificazione delle somme dovute alla ricorrente in virtù della sentenza n. 111/2024 del 31.01.2024 del Tribunale di Avellino, come emendata ex art. 288 c.p.c. giusta ordinanza n. 3546 depositata il
28.03.2024, con la quale veniva statuito il suo diritto alla ricostruzione della carriera, con ricalcolo della anzianità maturata, tenuto conto anche del periodo di servizio pre- ruolo prestato.
La richiamata sentenza condannava, infatti, solo in via generica il convenuto CP_1 al pagamento delle differenze retributive maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Ebbene, la domanda di parte ricorrente deve ritenersi fondata e va integralmente accolta, in quanto i conteggi analitici depositati in atti risultano corretti e scevri da incongruenze, tenuto conto altresì dell'assenza di specifica contestazione degli stessi, stante la contumacia della parte resistente.
L'Amministrazione convenuta va, dunque, condannata al pagamento in favore di
[...] della somma di euro 3.673,00, a titolo di differenze retributive maturate Parte_1
e non corrisposte per effetto della ricostruzione dell'anzianità di servizio pre-ruolo riconosciuta, oltre agli ulteriori interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M.
147/2022, previa compensazione nella misura di 1/2 stante il carattere seriale della tipologia di procedimento, tenuto conto del valore della causa, della non complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni diversa domanda ed eccezione reietta e/o assorbita così provvede:
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il , Controparte_3 in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di , per le causali di Parte_1 cui in parte motiva, della somma di euro 3.673,00
4 (Eurotremilaseicentosettantatre/00), oltre ulteriori interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, sino al soddisfo;
3) condanna il , in persona del l.r.p.t., al Controparte_3 pagamento a favore di delle spese di lite, che vengono liquidate Parte_1 previa compensazione nella misura di ½, in complessivi euro 515,00
(eurocinquecentoquindici/00) per compenso, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre euro 24,50 (Euroventiquattro/50) per C.U., con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 15.07.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
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