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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 19/12/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
(art. 429 c.p.c.) _________________ definitiva nella causa iscritta al n. 105/2025 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Silvia CAVERI
Ricorrente contro
Controparte_1
Avv. Riccardo JANS, Francesco PASTORINO e IA CADIN
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato in Cancelleria il 19.5.2025 evocava in giudizio la Parte_1
, chiedendo che la stessa venisse condannata al pagamento Controparte_1 della somma lorda di euro 1.863,25, oltre accessori, a titolo di arretrati conseguenti all'accordo tra resistente e parti sociali per il rinnovo contrattuale del trattamento economico per gli anni
2019, 2020 e 2021 intervenuto il 31.5.2023 ed all'accordo per il rinnovo contrattuale del trattamento economico per gli anni 2022, 2023 e 2024 intervenuto il 6.12.2024; in particolare sosteneva di aver frequentato un corso di formazione obbligatorio tra il 10.6.2021 ed il
31.3.2022 -mentre era ancora dipendente del collocato all'uopo in Parte_2 aspettativa- all'esito del quale, il 14.3.2022 veniva assunto presso la R.A.V.A. e di aver diritto agli arretrati, anche perché percepiti da altri colleghi che avevano partecipato al medesimo corso;
- che si costituiva tempestivamente la convenuta, contestando le pretese attoree e chiedendo la reiezione del ricorso;
- che, stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti ad immediata discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 c.p.c.
OSSERVA
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
In punto fatto, le circostanze allegate in atto introduttivo non sono contestate e, comunque, sono documentalmente provate.
In particolare, è pacifico che:
1 - dal 10/06/2021 al 31/03/2022 il ricorrente, dipendente del Comune di postosi all'uopo Pt_2 in aspettativa, abbia frequentato un corso di formazione obbligatorio per l'assunzione a tempo indeterminato quale vigile del fuoco livello B2 presso la;
Controparte_1 CP_1
- con provvedimento dirigenziale del 7/6/2021 la abbia attribuito al ricorrente un CP_1 assegno di frequenza di natura non retributiva;
- che ad altri lavoratori (tra cui il sig. siano stati corrisposti arretrati per i rinnovi del CP_2 trattamento retributivo di cui sopra, a differenza di quanto accaduto all'attore.
In punto diritto, l'art. 19 del bando pubblicato in data 10 luglio 2012 dalla con cui era CP_1 avviato il concorso pubblico per l'assunzione di 10 Vigili del fuoco, categoria B posizione B2 del contratto collettivo, subordinava l'assunzione dei candidati alla frequenza di un corso di formazione della durata di sei mesi con superamento di un esame finale.
L'inquadramento dei candidati per la durata del corso di formazione era disciplinato prevedendo tre ipotesi alternative:
· per i candidati disoccupati: assunzione a tempo determinato presso l'Amministrazione regionale (art. 19 comma 5): “I partecipanti al corso che non appartengono al ruolo unico regionale e che non siano dipendenti di enti pubblici o privati sono assunti con contratto a tempo determinato presso l'Amministrazione regionale, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto. Durante tale periodo, ad essi è attribuito il trattamento economico previsto per il profilo professionale di vigile del fuoco professionista, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio”;
· per i candidati alle dipendenze di altri enti pubblici o privati: attribuzione di un assegno di frequenza di natura non retributiva (art. 19 comma 6): “Ai partecipanti al corso che siano dipendenti di enti pubblici o privati compete un assegno di frequenza, per l'intero periodo di svolgimento del corso, di natura non retributiva, in misura pari al trattamento economico previsto per il profilo professionale di vigile del fuoco professionista, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio”;
· per i candidati già dipendenti della Regione: mantenimento del trattamento economico in godimento (art. 19 comma 7): “Il personale appartenente al ruolo unico regionale che partecipa al corso è considerato in servizio a tutti gli effetti e percepisce il trattamento economico in godimento, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio”.
Bisogna, poi, ricordare che, ai sensi dell'art. 1 del TUDC del 13.12.2010, il contratto collettivo si applica esclusivamente al personale dipendente.
Ciò posto, emerge per tabulas che gli arretrati richiesti non siano pertinenti al periodo in cui il sig. era dipendente della R.A.V.A.: egli, infatti, all'epoca era in servizio -seppure in Pt_1 aspettativa- presso il Comune di per cui non vi è ragione per ritenere dovute le somme Pt_2 pretese in atto introduttivo.
2 Appare logico, poi, sostenere che l'indennità fosse parametrata alla retribuzione in vigore al momento della partecipazione al corso e non quella, per così dire, “aggiornata” dalla contrattazione collettiva.
Né può esser accolta la pur suggestiva tesi attorea secondo cui, così opinando, si perverrebbe ad una ingiustificata diversità di trattamento tra colleghi frequentanti il medesimo corso, poiché ad alcuni (come al sig. sono stati riconosciuti gli arretrati de quibus e ad altri (come al CP_2 sig. ) no. Pt_1
Come ben evidenziato dalla difesa della convenuta, questa disparità di trattamento non sussiste, poiché la situazione di fatto del sig. è profondamente diversa da quella del CP_2 sig. : il primo, infatti, nel periodo di cui trattasi era legato all'amministrazione regionale da Pt_1 un rapporto di lavoro, seppur a tempo determinato, per cui correttamente ha percepito gli arretrati per cui è causa.
Il secondo, invece, per sua scelta personale, ha preferito mantenere il rapporto con altra amministrazione (il , mentre ben avrebbe potuto dimettersi, per essere Parte_2 assunto (come il primo) con contratto a tempo determinato.
Né può dirsi che la scelta effettuata dal sig. abbia comportato solo svantaggi: egli, infatti, Pt_1
a differenza del collega ha percepito un trattamento non sottoposto a ritenute contributive, percependo, quindi, una somma ben superiore (circa 300 euro mensili) a quella versata ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato.
Irrilevante, infine, è il presunto ritardo con cui la e le parti sociali abbiano rinnovato gli CP_1 accordi sul trattamento economico: si tratta, infatti, di questione rimessa alla volontà delle parti sociali, in ordine al quale il giudice non può prendere posizione.
La domanda attorea deve, dunque, ritenersi infondata.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante l'assenza di precedenti noti e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) rigetta il ricorso;
B) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
(Così deciso in Aosta il 19/12/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
(art. 429 c.p.c.) _________________ definitiva nella causa iscritta al n. 105/2025 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Silvia CAVERI
Ricorrente contro
Controparte_1
Avv. Riccardo JANS, Francesco PASTORINO e IA CADIN
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato in Cancelleria il 19.5.2025 evocava in giudizio la Parte_1
, chiedendo che la stessa venisse condannata al pagamento Controparte_1 della somma lorda di euro 1.863,25, oltre accessori, a titolo di arretrati conseguenti all'accordo tra resistente e parti sociali per il rinnovo contrattuale del trattamento economico per gli anni
2019, 2020 e 2021 intervenuto il 31.5.2023 ed all'accordo per il rinnovo contrattuale del trattamento economico per gli anni 2022, 2023 e 2024 intervenuto il 6.12.2024; in particolare sosteneva di aver frequentato un corso di formazione obbligatorio tra il 10.6.2021 ed il
31.3.2022 -mentre era ancora dipendente del collocato all'uopo in Parte_2 aspettativa- all'esito del quale, il 14.3.2022 veniva assunto presso la R.A.V.A. e di aver diritto agli arretrati, anche perché percepiti da altri colleghi che avevano partecipato al medesimo corso;
- che si costituiva tempestivamente la convenuta, contestando le pretese attoree e chiedendo la reiezione del ricorso;
- che, stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti ad immediata discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 c.p.c.
OSSERVA
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
In punto fatto, le circostanze allegate in atto introduttivo non sono contestate e, comunque, sono documentalmente provate.
In particolare, è pacifico che:
1 - dal 10/06/2021 al 31/03/2022 il ricorrente, dipendente del Comune di postosi all'uopo Pt_2 in aspettativa, abbia frequentato un corso di formazione obbligatorio per l'assunzione a tempo indeterminato quale vigile del fuoco livello B2 presso la;
Controparte_1 CP_1
- con provvedimento dirigenziale del 7/6/2021 la abbia attribuito al ricorrente un CP_1 assegno di frequenza di natura non retributiva;
- che ad altri lavoratori (tra cui il sig. siano stati corrisposti arretrati per i rinnovi del CP_2 trattamento retributivo di cui sopra, a differenza di quanto accaduto all'attore.
In punto diritto, l'art. 19 del bando pubblicato in data 10 luglio 2012 dalla con cui era CP_1 avviato il concorso pubblico per l'assunzione di 10 Vigili del fuoco, categoria B posizione B2 del contratto collettivo, subordinava l'assunzione dei candidati alla frequenza di un corso di formazione della durata di sei mesi con superamento di un esame finale.
L'inquadramento dei candidati per la durata del corso di formazione era disciplinato prevedendo tre ipotesi alternative:
· per i candidati disoccupati: assunzione a tempo determinato presso l'Amministrazione regionale (art. 19 comma 5): “I partecipanti al corso che non appartengono al ruolo unico regionale e che non siano dipendenti di enti pubblici o privati sono assunti con contratto a tempo determinato presso l'Amministrazione regionale, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto. Durante tale periodo, ad essi è attribuito il trattamento economico previsto per il profilo professionale di vigile del fuoco professionista, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio”;
· per i candidati alle dipendenze di altri enti pubblici o privati: attribuzione di un assegno di frequenza di natura non retributiva (art. 19 comma 6): “Ai partecipanti al corso che siano dipendenti di enti pubblici o privati compete un assegno di frequenza, per l'intero periodo di svolgimento del corso, di natura non retributiva, in misura pari al trattamento economico previsto per il profilo professionale di vigile del fuoco professionista, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio”;
· per i candidati già dipendenti della Regione: mantenimento del trattamento economico in godimento (art. 19 comma 7): “Il personale appartenente al ruolo unico regionale che partecipa al corso è considerato in servizio a tutti gli effetti e percepisce il trattamento economico in godimento, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio”.
Bisogna, poi, ricordare che, ai sensi dell'art. 1 del TUDC del 13.12.2010, il contratto collettivo si applica esclusivamente al personale dipendente.
Ciò posto, emerge per tabulas che gli arretrati richiesti non siano pertinenti al periodo in cui il sig. era dipendente della R.A.V.A.: egli, infatti, all'epoca era in servizio -seppure in Pt_1 aspettativa- presso il Comune di per cui non vi è ragione per ritenere dovute le somme Pt_2 pretese in atto introduttivo.
2 Appare logico, poi, sostenere che l'indennità fosse parametrata alla retribuzione in vigore al momento della partecipazione al corso e non quella, per così dire, “aggiornata” dalla contrattazione collettiva.
Né può esser accolta la pur suggestiva tesi attorea secondo cui, così opinando, si perverrebbe ad una ingiustificata diversità di trattamento tra colleghi frequentanti il medesimo corso, poiché ad alcuni (come al sig. sono stati riconosciuti gli arretrati de quibus e ad altri (come al CP_2 sig. ) no. Pt_1
Come ben evidenziato dalla difesa della convenuta, questa disparità di trattamento non sussiste, poiché la situazione di fatto del sig. è profondamente diversa da quella del CP_2 sig. : il primo, infatti, nel periodo di cui trattasi era legato all'amministrazione regionale da Pt_1 un rapporto di lavoro, seppur a tempo determinato, per cui correttamente ha percepito gli arretrati per cui è causa.
Il secondo, invece, per sua scelta personale, ha preferito mantenere il rapporto con altra amministrazione (il , mentre ben avrebbe potuto dimettersi, per essere Parte_2 assunto (come il primo) con contratto a tempo determinato.
Né può dirsi che la scelta effettuata dal sig. abbia comportato solo svantaggi: egli, infatti, Pt_1
a differenza del collega ha percepito un trattamento non sottoposto a ritenute contributive, percependo, quindi, una somma ben superiore (circa 300 euro mensili) a quella versata ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato.
Irrilevante, infine, è il presunto ritardo con cui la e le parti sociali abbiano rinnovato gli CP_1 accordi sul trattamento economico: si tratta, infatti, di questione rimessa alla volontà delle parti sociali, in ordine al quale il giudice non può prendere posizione.
La domanda attorea deve, dunque, ritenersi infondata.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante l'assenza di precedenti noti e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) rigetta il ricorso;
B) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
(Così deciso in Aosta il 19/12/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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