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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/12/2025, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
La Giudice in composizione monocratica, dott.ssa Maria Azzurra Guerra, applicata a distanza al Tribunale di Cagliari ex art. 3 d.l. 117/2025, lette le note scritte depositate dal procuratore di parte opposta, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8268/2020 R.G.A.C.C. di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1907/2020 emesso dal Tribunale di Cagliari il 2.10.2020 (6102/2020 r.g.a.c.c.) tra
, , E Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Garofano, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata
-opponenti-
Contro
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall' avv. Isabella Gianniotti, dall'avv. Christian Gava nonché dall'avv.
NI MP rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Medda, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
- opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- pagamento somme
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ****** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO*****
Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il D.I.
n. 1907/2020 con il quale il Tribunale di Cagliari ha ingiunto a Parte_1
, e , quali eredi di il pagamento, in favore Parte_2 Parte_3 Persona_1
della somma di € 16.648,30 oltre interessi come da Controparte_2 domanda e spese del procedimento monitorio, a titolo di prestazioni assistenziali fornite in favore deceduto in data 6.1.2014. Persona_1
Gli opponenti hanno lamentato l'illegittimità della pretesa creditoria in assenza di legittimazione passiva, non avendo accettato l'eredità del Pt_2
Si è costituita la contestando le opposte ragioni e chiedendo la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto.
La causa istruita documentalmente e rinviata più volte per precisazione delle conclusioni, riassegnato il fascicolo, con decreto di variazione tabellare dell'8.10.2025 immediatamente esecutiva a questa giudice, applicata a distanza al tribunale di Cagliari secondo quanto previsto dall'art. 3 D.L. 117/2025, all'udienza del 14.11.2025, per la quale era stata disposta con decreto del 3.6.2025, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine, ex art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note scritte.
Dopo il deposito delle note scritte, la causa è stata decisa come per legge.
****MOTIVI DELLA DECISIONE****
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito indicati.
Il decreto ingiuntivo è stato pronunciato nei confronti di , Parte_1 Pt_2
e in qualità di eredi di
[...] Parte_3 Persona_1
Non appare superfluo rammentare che principio cardine del nostro ordinamento è quello dell'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale “deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti” nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, ai sensi dell' art. 115 c.p.c.. E' noto che, in tema di inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l' adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell' inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell' onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( Cass., Sez. Unite, 30.10.2021, n. 13533). L' onere probatorio gravante, a norma dell' art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l' estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all' art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Tale principio non viene meno per il solo fatto che si verta in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui l'opposto è attore in senso sostanziale mentre l'opponente è convenuto.
Ciò chiarito, in tema di successioni mortis causa, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l' accettazione, mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ..
Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.
Dunque, in ipotesi di debiti del de cuius, l'accettazione dell'eredità è una condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l'obbligazione del chiamato all' eredità a risponderne. Non può ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all'eredità, ai sensi dell'art. 519 cod.civ..
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito prova dell'intervenuta accettazione di eredità da parte dei convenuti, i quali, dunque, sono meri chiamati all'eredità e, dunque, non legittimati passivi.
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Con riferimento alle spese del giudizio sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite atteso che l'instaurazione del procedimento monitorio e della presente fase di opposizione è causalmente riconducibile al comportamento di parte opponente che nella fase stragiudiziale ha taciuto di non aver accettato l'eredità.
P.Q.M.
Il Tribunale Di Cagliari, definitivamente pronunciando, sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1907/2020 emesso dal Tribunale di Cagliari il 2.10.2020 (6102/2020 R.G.A.C.C.) proposta da , , E nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti Così Provvede: Controparte_3
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1907/2020;
- compensa integralmente le spese di lite.
Cagliari, 23.12.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
La Giudice in composizione monocratica, dott.ssa Maria Azzurra Guerra, applicata a distanza al Tribunale di Cagliari ex art. 3 d.l. 117/2025, lette le note scritte depositate dal procuratore di parte opposta, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8268/2020 R.G.A.C.C. di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1907/2020 emesso dal Tribunale di Cagliari il 2.10.2020 (6102/2020 r.g.a.c.c.) tra
, , E Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Garofano, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata
-opponenti-
Contro
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall' avv. Isabella Gianniotti, dall'avv. Christian Gava nonché dall'avv.
NI MP rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Medda, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
- opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- pagamento somme
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ****** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO*****
Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il D.I.
n. 1907/2020 con il quale il Tribunale di Cagliari ha ingiunto a Parte_1
, e , quali eredi di il pagamento, in favore Parte_2 Parte_3 Persona_1
della somma di € 16.648,30 oltre interessi come da Controparte_2 domanda e spese del procedimento monitorio, a titolo di prestazioni assistenziali fornite in favore deceduto in data 6.1.2014. Persona_1
Gli opponenti hanno lamentato l'illegittimità della pretesa creditoria in assenza di legittimazione passiva, non avendo accettato l'eredità del Pt_2
Si è costituita la contestando le opposte ragioni e chiedendo la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto.
La causa istruita documentalmente e rinviata più volte per precisazione delle conclusioni, riassegnato il fascicolo, con decreto di variazione tabellare dell'8.10.2025 immediatamente esecutiva a questa giudice, applicata a distanza al tribunale di Cagliari secondo quanto previsto dall'art. 3 D.L. 117/2025, all'udienza del 14.11.2025, per la quale era stata disposta con decreto del 3.6.2025, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine, ex art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note scritte.
Dopo il deposito delle note scritte, la causa è stata decisa come per legge.
****MOTIVI DELLA DECISIONE****
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito indicati.
Il decreto ingiuntivo è stato pronunciato nei confronti di , Parte_1 Pt_2
e in qualità di eredi di
[...] Parte_3 Persona_1
Non appare superfluo rammentare che principio cardine del nostro ordinamento è quello dell'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale “deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti” nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, ai sensi dell' art. 115 c.p.c.. E' noto che, in tema di inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l' adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell' inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell' onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( Cass., Sez. Unite, 30.10.2021, n. 13533). L' onere probatorio gravante, a norma dell' art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l' estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all' art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Tale principio non viene meno per il solo fatto che si verta in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui l'opposto è attore in senso sostanziale mentre l'opponente è convenuto.
Ciò chiarito, in tema di successioni mortis causa, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l' accettazione, mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ..
Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.
Dunque, in ipotesi di debiti del de cuius, l'accettazione dell'eredità è una condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l'obbligazione del chiamato all' eredità a risponderne. Non può ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all'eredità, ai sensi dell'art. 519 cod.civ..
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito prova dell'intervenuta accettazione di eredità da parte dei convenuti, i quali, dunque, sono meri chiamati all'eredità e, dunque, non legittimati passivi.
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Con riferimento alle spese del giudizio sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite atteso che l'instaurazione del procedimento monitorio e della presente fase di opposizione è causalmente riconducibile al comportamento di parte opponente che nella fase stragiudiziale ha taciuto di non aver accettato l'eredità.
P.Q.M.
Il Tribunale Di Cagliari, definitivamente pronunciando, sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1907/2020 emesso dal Tribunale di Cagliari il 2.10.2020 (6102/2020 R.G.A.C.C.) proposta da , , E nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti Così Provvede: Controparte_3
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1907/2020;
- compensa integralmente le spese di lite.
Cagliari, 23.12.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra