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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9794 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 13627/2025 Verbale dell'udienza del 28/10/2025 È presente per l'appellante l'avv. Gianluca Garone. Parte_1
Il giudice, dichiarata preliminarmente la contumacia del ritualmente Controparte_1 citato e non comparso, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Garone si riporta al proprio atto introduttivo e ne chiede integrale accoglimento. Impugna e contesta quanto ex adverso prodotto dedotto ed eccepito. Chiede la decisione in quanto giudizio documentale o, in subordine, rinvio per la discussione nonché che il Giudice dichiari la sospensione dell'atto impugnato in attesa della definizione del giudizio in quanto ha notificato alla sig.ra atto di intimazione di pagamento chiedendo CP_2 Pt_1 proprio il pagamento della cartella oggetto del presente giudizio. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 13267 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025 avente ad oggetto opposizione a cartella di pagamento TRA
, c.f. , rapp.ta e difesa dall'avv. Gianluca Garone, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio elettivamente domicilia in lla Via dei Mille, 16 CP_1
APPELLANTE E
, c.f. in persona del Controparte_3 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Saverio De Angelis, presso il cui studio elett.te domicilia in Sessa Aurunca, via Pontenuovo, n. 36 APPELLATA NONCHÉ Controparte_1 APPELLATO CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di l'agente della riscossione e l'ente impositore, CP_1 Controparte_1 formulando opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1 c.p.c. avverso cartella esattoriale n. 07120190065201584, notificata in data 29/05/2019, per un totale di € 176,07, relativa a contravvenzioni per violazione del codice della strada dell'anno 2014. A sostegno dell'opposizione, essa istante deduceva l'estinzione della pretesta creditoria azionata dall'agente della riscossione per omessa notifica del verbale di contravvenzione n. 644241/2014, posto a fondamento della cartella di pagamento opposta, e, in ogni caso, per intervenuta prescrizione. Su tali premesse, chiedeva accertarsi l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere in executivis, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario. Si costituiva in giudizio l' , resistendo alla domanda e Controparte_4 chiedendone il rigetto, mentre non si costituiva il benché ritualmente Controparte_1 evocato in giudizio. Il giudice di pace, con sentenza n. 9043 del 18/5/2025, ritenuta l'irrilevanza dell'omessa notifica del verbale di accertamento presupposto in ragione dell'erroneità dello strumento processuale attivato (opposizione ex art. 615 c.p.c.), accertata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, rigettava l'opposizione, compensando le spese di lite tra le parti. Con atto di appello tempestivamente notificato, ha impugnato la sentenza de Parte_1 quo, deducendo, come motivo di gravame, l'errore del giudice nel non avere considerato che, nonostante la forma utilizzata, risultano rispettati i termini previsti per la proposizione dell'opposizione c.d. recuperatoria, per cui il giudice avrebbe dovuto al più mutare il rito, con accoglimento della domanda, stante l'omessa notifica del verbale di contravvenzione n. 644241/2014, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata. Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'appello, mentre Controparte_4 non si è costituito il quantunque ritualmente evocato in giudizio. Controparte_1
L'appello è fondato. L'appellante ha dedotto che il giudice ha errato nel non considerare “il regolare rispetto di tutti i termini processuali imposti ed ha errato nel non mutare il rito, così come richiesto anche in prima udienza dalla sig.ra , ovvero a non considerare validamente azionato CP_5 lo strumento giuridico scelto dall'allora opponente”, riproponendo le argomentazioni circa l'illegittimità del titolo prodromico alla cartella di pagamento n. 07120190065201584, notificata in data 29/05/2019, per omessa notifica del verbale di contravvenzione n. 644241/2014, in violazione dell'art. 201 d. lgs. 285/1992, ai sensi del quale qualora la violazione del codice della strada non possa essere immediatamente contestata, il relativo verbale deve essere notificato nel termine di 90 giorni dall'accertamento (comma 1), pena l'estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (comma 5). Tale motivo di gravame è meritevole di pregio per le ragioni di seguito esposte. L'opposizione proposta dalla sig.ra avverso la cartella n. 07120190065201584, Parte_1 quantunque proposta come opposizione ex art. 615 c.p.c., va qualificata come opposizione cd. recuperatoria, così definita perché volta a recuperare lo strumento di tutela di cui la parte non ha potuto beneficiare a causa della mancata notifica dell'atto che ha comminato la sanzione (nel caso di specie verbale di accertamento di violazione del codice della strada), posta a fondamento della cartella esattoriale opposta. Sul punto, vero è che la giurisprudenza di legittimità, pur predicando l'esperibilità di tale strumento di tutela, è consolidata nel ritenere che la natura recuperatoria dello stesso implichi, altresì, che la relativa opposizione debba essere introdotta non nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., bensì in quelle proprie dello strumento di tutela di cui la parte non ha potuto usufruire in ragione dell'omessa notifica della sanzione presupposta e, pertanto, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 150/2011 e nel rispetto, a pena di inammissibilità, del termine decadenziale di 30 giorni ivi previsto (Cass. n. 22080/2017). Tuttavia, l'art. 4 d.lgs. cit. contempla espressamente l'eventualità che la controversia venga introdotta in forme diverse da quelle prescritte, prevedendo che, in siffatte ipotesi, il giudice dispone il mutamento del rito e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, ferme restando le decadenze e le preclusioni maturate secondo il rito seguito prima del mutamento. Con riferimento alla portata precettiva di tale disposizione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che nei procedimenti "semplificati" disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7). In applicazione delle argomentazioni che precedono, nel caso di specie, deve ritenersi che non osta all'ammissibilità del rimedio attivato dall'odierna appellante la circostanza che esso sia stato introdotto con citazione ex art 615 c.p.c., anziché con ricorso ex art. 7 d. lgs n. 150/2011 e che, nel procedimento di primo grado, il giudice non abbia disposto il mutamento del rito, essendo, invece, dirimente che la notificazione dell'atto introduttivo sia avvenuta tempestivamente entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del primo atto con il quale si è avuta conoscenza della sanzione amministrativa non notificata. Invero, a fronte della notificazione della cartella di pagamento n. 07120190065201584, avvenuta in data 29.5.2019, l'atto di citazione è stato notificato il 6.6.2019. Per queste ragioni, il giudice di prime cure ha errato nel ritenere irrilevante la cesura relativa all'omessa notifica del verbale di contravvenzione n. 644201/14 in ragione dell'erroneità del rito prescelto dall'opponente. Quanto al merito, come già evidenziato, l'art. 201, co. 5 d. lgs n. 285/1992 stabilisce che l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto (di regola, 90 giorni dall'accertamento). Nei casi in cui il destinatario di una cartella esattoriale, relativa a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, deduca l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova di detta notifica incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale. (Cass. n. 5403/2019). Ciò posto, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, l'onere di provare la rituale notifica del verbale di contravvenzione presupposto grava sul il quale, Controparte_1 tuttavia, non si è costituito in entrambi i gradi di giudizio, benché ritualmente citato. Ne consegue che la pretesa creditoria azionata con la cartella di pagamento opposta deve ritenersi estinta ai sensi dell'art. 201 comma 5 d. lgs. 285/1992 stante l'omessa notifica del verbale n. 644201/14.
Per questi motivi
, ritenuta assorbita ogni altra questione, l'appello deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado appellata. Quanto alle spese di lite, le peculiarità dello strumento di tutela esperito dall'appellante impongono di escludere la condanna in solido di ente impositore e . CP_2
In particolare, questo giudice ritiene non possa applicarsi pianamente il principio espresso dalla Corte di legittimità, tra le altre, nella sentenza n. 7371/2017 secondo cui l'ommessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e - per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell'odierno ricorso - l'azione del privato, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (pur senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, solo la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo (Cass., sez. un., n. 16412 del 2007; conf. Cass. n. 1532 del 2012). È quindi da ritenere che la sentenza d'appello abbia deciso la questione di diritto sulle spese processuali, in conformità alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto del principio di causalità processuale. A riscontro della condanna in solido vanno richiamate, infatti, ripetute decisioni di legittimità (Cass. n. 23459 del 2011, n. 27154 del 2007). Al riguardo si è rilevato che, se è vero che il concessionario agisce su richiesta dell'ente creditore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496 e n. 17052 del 2016). Invero, occorre muovere dalla considerazione che il principio su riportato, pur ribadito in pronunce successive, è maturato in costanza di una giurisprudenza che ancora ricostruiva l'opposizione a cartella esattoriale come opposizione ex art. 615 c.p.c. Solo a partire dalla nota sentenza delle SS. UU. n. 22080 del 22/09/2017 si è consolidato l'orientamento in virtù del quale l'opposizione recuperatoria va proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Come noto, tale tipologia di opposizione, le cui caratteristiche sono state ribadite da ultimo dalla Corte nella recente ordinanza n. 3870/2024, è affatto peculiare, avendo la contestazione della cartella di pagamento, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa. Sebbene sussista la concorrente legittimazione di ente impositore ed esattore, la stessa si giustifica esclusivamente sul presupposto che il vizio dell'atto presupposto si ripercuote in modo automatico sulla cartella e, dunque, la partecipazione dell'agente della riscossione ha la finalità di renderlo edotto dell'impugnativa, affinché possa meglio determinarsi in merito all'attività di sua competenza. La cartella rappresenta unicamente la fonte di conoscenza dell'atto presupposto e consente di recuperare il momento di tutela nei confronti dell'ente impositore, unico reale controinteressato. Il principio di causalità, così come applicato, non pare calzante poiché la reazione da parte dell'utente non è determinata da problematiche afferenti alla cartella, che risulta così “mera occasione” da cui scaturisce la controversia. Del resto, il suddetto principio prevede che non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa.. (Cass. 23459 del 2011). A conferma di ciò, l'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 (“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”) prevede la chiamata in causa dell'ente impositore solo nell'ipotesi in cui la contestazione involga la pretesa sottostante. Tuttavia, quantomeno nella materia che ci occupa, il ricorso ex art. 7 d.lgs. 150/2011 non riguarda “la regolarità o la validità degli atti esecutivi” ma solo ed esclusivamente l'attività presupposta;
dunque, non si giustifica la soccombenza dell'esattore in un procedimento che non può avere ad oggetto il suo ambito di attività e di cui non ha determinato, dunque, la necessità. Pertanto, le spese di lite vanno compensate nei confronti dell'agenzia della riscossione. Nei rapporti con l'ente impositore, soccombente, le spese di lite del doppio grado vanno quantificate, ex DM 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità della lite e della ridotta attività espletata, con esclusione dell'istruttoria nel presente grado (10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma la sentenza n. 9043/2025 del Giudice di Pace di accerta l'estinzione CP_1 della pretesa creditoria, annullando la cartella di pagamento n. 07120190065201584;
- compensa le spese di lite nei confronti dell' ; Controparte_3
- condanna il al rimborso, in favore della sig.ra , delle spese di lite Controparte_1 Pt_1 del primo grado di giudizio, che liquida in € 173,00 per compensi, oltre spese al 15%, iva e cpa come per legge;
- condanna, inoltre, il al pagamento delle spese di lite del presente grado, che CP_1 liquida in € 232,00 per compensi, oltre spese al 15%, iva e cpa come per legge;
- il tutto oltre esborsi per iscrizione a ruolo, se sostenuti, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Gianluca Garone, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Napoli, il 28/10/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott.ssa Teresa Barile CP_6
Il giudice, dichiarata preliminarmente la contumacia del ritualmente Controparte_1 citato e non comparso, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Garone si riporta al proprio atto introduttivo e ne chiede integrale accoglimento. Impugna e contesta quanto ex adverso prodotto dedotto ed eccepito. Chiede la decisione in quanto giudizio documentale o, in subordine, rinvio per la discussione nonché che il Giudice dichiari la sospensione dell'atto impugnato in attesa della definizione del giudizio in quanto ha notificato alla sig.ra atto di intimazione di pagamento chiedendo CP_2 Pt_1 proprio il pagamento della cartella oggetto del presente giudizio. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 13267 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025 avente ad oggetto opposizione a cartella di pagamento TRA
, c.f. , rapp.ta e difesa dall'avv. Gianluca Garone, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio elettivamente domicilia in lla Via dei Mille, 16 CP_1
APPELLANTE E
, c.f. in persona del Controparte_3 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Saverio De Angelis, presso il cui studio elett.te domicilia in Sessa Aurunca, via Pontenuovo, n. 36 APPELLATA NONCHÉ Controparte_1 APPELLATO CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di l'agente della riscossione e l'ente impositore, CP_1 Controparte_1 formulando opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1 c.p.c. avverso cartella esattoriale n. 07120190065201584, notificata in data 29/05/2019, per un totale di € 176,07, relativa a contravvenzioni per violazione del codice della strada dell'anno 2014. A sostegno dell'opposizione, essa istante deduceva l'estinzione della pretesta creditoria azionata dall'agente della riscossione per omessa notifica del verbale di contravvenzione n. 644241/2014, posto a fondamento della cartella di pagamento opposta, e, in ogni caso, per intervenuta prescrizione. Su tali premesse, chiedeva accertarsi l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere in executivis, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario. Si costituiva in giudizio l' , resistendo alla domanda e Controparte_4 chiedendone il rigetto, mentre non si costituiva il benché ritualmente Controparte_1 evocato in giudizio. Il giudice di pace, con sentenza n. 9043 del 18/5/2025, ritenuta l'irrilevanza dell'omessa notifica del verbale di accertamento presupposto in ragione dell'erroneità dello strumento processuale attivato (opposizione ex art. 615 c.p.c.), accertata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, rigettava l'opposizione, compensando le spese di lite tra le parti. Con atto di appello tempestivamente notificato, ha impugnato la sentenza de Parte_1 quo, deducendo, come motivo di gravame, l'errore del giudice nel non avere considerato che, nonostante la forma utilizzata, risultano rispettati i termini previsti per la proposizione dell'opposizione c.d. recuperatoria, per cui il giudice avrebbe dovuto al più mutare il rito, con accoglimento della domanda, stante l'omessa notifica del verbale di contravvenzione n. 644241/2014, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata. Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'appello, mentre Controparte_4 non si è costituito il quantunque ritualmente evocato in giudizio. Controparte_1
L'appello è fondato. L'appellante ha dedotto che il giudice ha errato nel non considerare “il regolare rispetto di tutti i termini processuali imposti ed ha errato nel non mutare il rito, così come richiesto anche in prima udienza dalla sig.ra , ovvero a non considerare validamente azionato CP_5 lo strumento giuridico scelto dall'allora opponente”, riproponendo le argomentazioni circa l'illegittimità del titolo prodromico alla cartella di pagamento n. 07120190065201584, notificata in data 29/05/2019, per omessa notifica del verbale di contravvenzione n. 644241/2014, in violazione dell'art. 201 d. lgs. 285/1992, ai sensi del quale qualora la violazione del codice della strada non possa essere immediatamente contestata, il relativo verbale deve essere notificato nel termine di 90 giorni dall'accertamento (comma 1), pena l'estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (comma 5). Tale motivo di gravame è meritevole di pregio per le ragioni di seguito esposte. L'opposizione proposta dalla sig.ra avverso la cartella n. 07120190065201584, Parte_1 quantunque proposta come opposizione ex art. 615 c.p.c., va qualificata come opposizione cd. recuperatoria, così definita perché volta a recuperare lo strumento di tutela di cui la parte non ha potuto beneficiare a causa della mancata notifica dell'atto che ha comminato la sanzione (nel caso di specie verbale di accertamento di violazione del codice della strada), posta a fondamento della cartella esattoriale opposta. Sul punto, vero è che la giurisprudenza di legittimità, pur predicando l'esperibilità di tale strumento di tutela, è consolidata nel ritenere che la natura recuperatoria dello stesso implichi, altresì, che la relativa opposizione debba essere introdotta non nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., bensì in quelle proprie dello strumento di tutela di cui la parte non ha potuto usufruire in ragione dell'omessa notifica della sanzione presupposta e, pertanto, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 150/2011 e nel rispetto, a pena di inammissibilità, del termine decadenziale di 30 giorni ivi previsto (Cass. n. 22080/2017). Tuttavia, l'art. 4 d.lgs. cit. contempla espressamente l'eventualità che la controversia venga introdotta in forme diverse da quelle prescritte, prevedendo che, in siffatte ipotesi, il giudice dispone il mutamento del rito e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, ferme restando le decadenze e le preclusioni maturate secondo il rito seguito prima del mutamento. Con riferimento alla portata precettiva di tale disposizione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che nei procedimenti "semplificati" disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7). In applicazione delle argomentazioni che precedono, nel caso di specie, deve ritenersi che non osta all'ammissibilità del rimedio attivato dall'odierna appellante la circostanza che esso sia stato introdotto con citazione ex art 615 c.p.c., anziché con ricorso ex art. 7 d. lgs n. 150/2011 e che, nel procedimento di primo grado, il giudice non abbia disposto il mutamento del rito, essendo, invece, dirimente che la notificazione dell'atto introduttivo sia avvenuta tempestivamente entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del primo atto con il quale si è avuta conoscenza della sanzione amministrativa non notificata. Invero, a fronte della notificazione della cartella di pagamento n. 07120190065201584, avvenuta in data 29.5.2019, l'atto di citazione è stato notificato il 6.6.2019. Per queste ragioni, il giudice di prime cure ha errato nel ritenere irrilevante la cesura relativa all'omessa notifica del verbale di contravvenzione n. 644201/14 in ragione dell'erroneità del rito prescelto dall'opponente. Quanto al merito, come già evidenziato, l'art. 201, co. 5 d. lgs n. 285/1992 stabilisce che l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto (di regola, 90 giorni dall'accertamento). Nei casi in cui il destinatario di una cartella esattoriale, relativa a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, deduca l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova di detta notifica incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale. (Cass. n. 5403/2019). Ciò posto, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, l'onere di provare la rituale notifica del verbale di contravvenzione presupposto grava sul il quale, Controparte_1 tuttavia, non si è costituito in entrambi i gradi di giudizio, benché ritualmente citato. Ne consegue che la pretesa creditoria azionata con la cartella di pagamento opposta deve ritenersi estinta ai sensi dell'art. 201 comma 5 d. lgs. 285/1992 stante l'omessa notifica del verbale n. 644201/14.
Per questi motivi
, ritenuta assorbita ogni altra questione, l'appello deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado appellata. Quanto alle spese di lite, le peculiarità dello strumento di tutela esperito dall'appellante impongono di escludere la condanna in solido di ente impositore e . CP_2
In particolare, questo giudice ritiene non possa applicarsi pianamente il principio espresso dalla Corte di legittimità, tra le altre, nella sentenza n. 7371/2017 secondo cui l'ommessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e - per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell'odierno ricorso - l'azione del privato, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (pur senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, solo la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo (Cass., sez. un., n. 16412 del 2007; conf. Cass. n. 1532 del 2012). È quindi da ritenere che la sentenza d'appello abbia deciso la questione di diritto sulle spese processuali, in conformità alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto del principio di causalità processuale. A riscontro della condanna in solido vanno richiamate, infatti, ripetute decisioni di legittimità (Cass. n. 23459 del 2011, n. 27154 del 2007). Al riguardo si è rilevato che, se è vero che il concessionario agisce su richiesta dell'ente creditore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496 e n. 17052 del 2016). Invero, occorre muovere dalla considerazione che il principio su riportato, pur ribadito in pronunce successive, è maturato in costanza di una giurisprudenza che ancora ricostruiva l'opposizione a cartella esattoriale come opposizione ex art. 615 c.p.c. Solo a partire dalla nota sentenza delle SS. UU. n. 22080 del 22/09/2017 si è consolidato l'orientamento in virtù del quale l'opposizione recuperatoria va proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Come noto, tale tipologia di opposizione, le cui caratteristiche sono state ribadite da ultimo dalla Corte nella recente ordinanza n. 3870/2024, è affatto peculiare, avendo la contestazione della cartella di pagamento, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa. Sebbene sussista la concorrente legittimazione di ente impositore ed esattore, la stessa si giustifica esclusivamente sul presupposto che il vizio dell'atto presupposto si ripercuote in modo automatico sulla cartella e, dunque, la partecipazione dell'agente della riscossione ha la finalità di renderlo edotto dell'impugnativa, affinché possa meglio determinarsi in merito all'attività di sua competenza. La cartella rappresenta unicamente la fonte di conoscenza dell'atto presupposto e consente di recuperare il momento di tutela nei confronti dell'ente impositore, unico reale controinteressato. Il principio di causalità, così come applicato, non pare calzante poiché la reazione da parte dell'utente non è determinata da problematiche afferenti alla cartella, che risulta così “mera occasione” da cui scaturisce la controversia. Del resto, il suddetto principio prevede che non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa.. (Cass. 23459 del 2011). A conferma di ciò, l'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 (“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”) prevede la chiamata in causa dell'ente impositore solo nell'ipotesi in cui la contestazione involga la pretesa sottostante. Tuttavia, quantomeno nella materia che ci occupa, il ricorso ex art. 7 d.lgs. 150/2011 non riguarda “la regolarità o la validità degli atti esecutivi” ma solo ed esclusivamente l'attività presupposta;
dunque, non si giustifica la soccombenza dell'esattore in un procedimento che non può avere ad oggetto il suo ambito di attività e di cui non ha determinato, dunque, la necessità. Pertanto, le spese di lite vanno compensate nei confronti dell'agenzia della riscossione. Nei rapporti con l'ente impositore, soccombente, le spese di lite del doppio grado vanno quantificate, ex DM 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità della lite e della ridotta attività espletata, con esclusione dell'istruttoria nel presente grado (10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma la sentenza n. 9043/2025 del Giudice di Pace di accerta l'estinzione CP_1 della pretesa creditoria, annullando la cartella di pagamento n. 07120190065201584;
- compensa le spese di lite nei confronti dell' ; Controparte_3
- condanna il al rimborso, in favore della sig.ra , delle spese di lite Controparte_1 Pt_1 del primo grado di giudizio, che liquida in € 173,00 per compensi, oltre spese al 15%, iva e cpa come per legge;
- condanna, inoltre, il al pagamento delle spese di lite del presente grado, che CP_1 liquida in € 232,00 per compensi, oltre spese al 15%, iva e cpa come per legge;
- il tutto oltre esborsi per iscrizione a ruolo, se sostenuti, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Gianluca Garone, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Napoli, il 28/10/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott.ssa Teresa Barile CP_6