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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/09/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 168/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 168/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 354/2024 del Tribunale di Salerno, emessa in data 20/01/2024, depositata telematicamente in data 22/01/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data 26/01/2024,
TRA in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, avv. Mario Parte_1
Conte, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cosimo Faccenda e Sigismondo Lettieri ed elettivamente domiciliato in Eboli (SA), alla Via M. Ripa nr. 49, presso sede municipale,
- appellante –
CONTRO
, nella sua qualità di erede di – a sua volta erede nonché CP_1 Persona_1 esecutrice testamentaria di , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Persona_2
Zottoli ed elettivamente domiciliato in Eboli (SA), alla Via Ceffato nr. 22, presso studio difensore.
- appellato –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 354/2024 del Tribunale di Salerno -
Azione di risoluzione di atto di donazione
CONCLUSIONI:
1 le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 19/02/2024 per l'appellato presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 20/02/2024, il in persona del Sindaco, legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, avv. Mario Conte, proponeva gravame avverso la sentenza n.
354/2024 del Tribunale di Salerno, emessa in data 20/01/2024, depositata telematicamente in data 22/01/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data
26/01/2024, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “- Accoglie la domanda come proposta da , nella qualità di erede di a sua volta erede di CP_1 Persona_1 [...]
e dichiara la risoluzione per inadempimento del donatario dell'atto di donazione Per_2 Parte_1
Per del 28.05.1992 Repertorio 25565 – Raccolta n. 9564 per Notar di Salerno, con ordine di restituzione del compendio immobiliare, già oggetto dell'atto di donazione, in favore della parte attrice , CP_1 nella qualità di erede di - Condanna il in persona del legale rapp. te Persona_1 Parte_1
p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 516,00 per esborsi ed € 8000,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e regolamento, con attribuzione all'avv. Antonio Zottoli per dichiarazione di antistatarietà”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione per risoluzione di donazione modale notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP della Corte d'Appello di Salerno in data 18/09/2019 e iscritto a ruolo in pari data, R.G. 8978/2019, nella sua CP_1 qualità di erede di – a sua volta erede nonché esecutrice testamentaria di Persona_1
, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, il Persona_2 Parte_1
Per_ esponendo che con atto pubblico di donazione per notar del 28/05/1992 – rep. 25565 racc. n. 9564 - donava a favore del uno stabile di sua Persona_2 Parte_1 proprietà sito in lla Via Umberto Nobile n. 32, composto di 7 appartamenti al fine di Pt_1 destinarlo alla realizzazione «[…] di un'opera di alto valore sociale in favore dei cittadini di Pt_1 mediante la creazione di un Centro Sociale o Culturale per anziani e/o di recupero per ragazzi traviati o abbandonati, da riportare sulla retta via del lavoro e dell'onesta» e che «[…] il Comune dovrà realizzare il modus entro due anni dal conseguimento della disponibilità anche parziale dell'immobile, con clausola
pag. 2/8 risolutiva espressa in caso di inutile scadenza del detto termine»; riferiva ancora che con atto n. 40 del
30/06/1992, il Consiglio Comunale deliberava l'accettazione della donazione definita
“modale” nel 1993 a seguito della morte della donante e diveniva, così, proprietario Per_2 dello stabile alle condizioni stabilite e nel testamento successivo con contestuale «accettazione della clausola ivi contemplata di realizzare l'opera così come voluta dalla donante entro due anni dalla disponibilità anche parziale dell'immobile pena la perdita dello stesso in caso di scadenza del suddetto termine
– ritenuto per la clausola risolutiva contenuta nella donazione di dover provvedere alla destinazione d'uso dell'immobile prima del 13/07/1993».
Lamentava, tuttavia, che il convenuto – all'epoca dell'introduzione del Parte_1 giudizio di primo grado – non aveva adempiuto in maniera puntuale alle disposizioni testamentarie della donante e non aveva rispettato la destinazione d'uso dell'immobile ricevuto con inadempimento del modus della donazione e risoluzione della stessa e conseguente passaggio nella sfera di proprietà dell'attore – nella sua qualità di erede di ed esecutrice testamentaria della de cuius; pertanto, essendo risultati vani i Persona_1 tentativi compiuti dall'esecutrice testamentaria di ottenere il rispetto del modus della donazione, chiedeva al Tribunale di Salerno di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto del contratto di donazione e, per l'effetto, revocare la donazione effettuata a favore del dichiarare il ritorno dell'immobile nella piena disponibilità dell'attore e Parte_1 nella sua proprietà, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria di costituzione depositata telematicamente in data 09/12/2019, si costituiva in giudizio il quale parte convenuta, che Parte_1 contestava gli assunti di parte attrice e nel merito chiedeva di rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e ritenuta non necessaria attività istruttoria, il giudizio perveniva all'udienza del 22/05/2023, al cui esito la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n.
354/2024 emessa in data 20/01/2024, depositata telematicamente in data 22/01/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data 26/01/2024, il
Tribunale di Salerno in via preliminare dichiarava inammissibile l'eccezione di prescrizione del convenuto stante la di lui costituzione tardiva in giudizio, accoglieva la domanda Pt_1
e dichiarava la risoluzione del contratto con ordine di restituzione del compendio pag. 3/8 immobiliare, condannava il convenuto al pagamento delle spese quantificate in € Pt_1
8.000,00.
Con la proposizione del presente gravame, l'odierno appellante, censurava Parte_1
l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “I. Violazione ed erronea applicazione dell'art.
166 cpc in combinato disposto con gli artt. 2946 e 2935 c.c.; II. Violazione dell'art. 793 comma 4 c.c. erronea applicazione del dato normativo– violazione dell'art.112 c.p.c – inconfigurabilità della risoluzione;
III. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 793 c.c. violazione degli art. dal 1362 a 1370 c.c. violazione degli art.115 e 116 in relazione all'art. 793 cc e alle clausole contrattuali travisamento dei fatti – motivazione assente e contradittoria;
IV. Violazione e omessa applicazione dell'art. 793, comma 2, c.c. violazione degli art.115 e 116 in relazione all'art. 793, comma 2, cc e alle clausole contrattuali-travisamento dei fatti – motivazione assente e contradittoria;
V. Carenza legittimazione attiva”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma
Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “- accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto, annullare e/o riformare totalmente la sentenza impugnata, per le causali di cui in narrativa, nei termini ed alle condizioni innanzi prospettate e per l'effetto respingere le domande proposte dal sig. . - In ogni caso, condannare i Convenuti al pagamento delle spese e CP_1 compensi del doppio grado di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 06/05/2024, si costituiva in giudizio nella sua qualità CP_1 di erede di – a sua volta erede nonché esecutrice testamentaria di Persona_1 Per_2
quale parte appellata, che nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame in
[...] quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio.
Fissata la prima udienza per il 06/06/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la Corte si riservava sull'istanza di sospensione;
con ordinanza del
12/06/2024, depositata, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 13/06/2024, la
Corte, ritenendo non sussistenti i presupposti per la concessione dell'invocata inibitoria, rigettava l'istanza di sospensione della sentenza impugnata e il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 12/06/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2)
e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c. per l'udienza del 12/06/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di pag. 4/8 udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. In data 28/05/1992
ha effettuato la donazione modale in favore del Comune di avente Persona_2 Pt_1 ad oggetto gli appartamenti siti all'interno dello stabile di via U. Nobile n. 32, stabilendo che i beni fossero utilizzati per la realizzazione di un centro sociale o culturale per gli anziani, oppure un centro di recupero di ragazzi traviati o abbandonati da riportare sulla retta via del lavoro e della onestà. Detta volontà della donante avrebbe dovuto essere attuata necessariamente entro due anni dal conseguimento del possesso da parte del donatario, fissando in caso contrario una clausola risolutiva espressa in caso di inutile scadenza di detto termine. Orbene, assunto l'inadempimento da parte del l'erede della Parte_1 donante ha proposto azione di risoluzione. In relazione, alla sentenza di CP_1 accoglimento della risoluzione per inadempimento, l'appellante ha proposto il primo motivo di appello inerente la parte in cui è dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione per tardività della costituzione in giudizio dell'ente. Il giudice di primo grado ha rilevato che la costituzione del convenuto è avvenuta in data 9/12/2019, a fronte dell'udienza di prima comparizione parti fissata per il 24/12/2019, a nulla rilevando il successivo differimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 168 bis comma V cpc all'udienza del 7/01/2020, quando era già decorso il termine per la tempestiva costituzione del convenuto. L'appellante, sul punto, ha osservato che l'art. 166 cpc prevede che il convenuto debba costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata in atto di citazione e secondo il convenuto all'udienza differita a norma dell'art. 168 bis cpc. Tale assunto è errato. La Corte di
Cassazione con l'ordinanza 8309/2025 ha affermato che il differimento della prima udienza di comparizione(ex art. 168 bis, comma 5 cpc), se intervento dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto(art. 166 cpc) non sana la tardività della costituzione e non fa riacquistare al convenuto i termini per proporre domande riconvenzionali o eccezioni precluse. Le decadenze maturate restano ferme, per non alterare la parità delle parti nel processo. Il motivo è infondato e l'eccezione di prescrizione è stata giustamente ritenuta inammissibile per essere stata tardivamente proposta. Relativamente al secondo motivo di appello, esso censura la decisione nella parte in cui ritiene l'atto di donazione modale pag. 5/8 validamente stipulato, e contempla l'ipotesi di risoluzione per eventuale inadempimento del donatario, avendo il giudice interpretato la clausola di risoluzione espressa, non applicabile alla donazione modale, come rientrante nell'art. 793 IV comma c.c. inerente la risoluzione per inadempimento. L'appellante sostiene che non essendo applicabile la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. alla donazione modale, ma la specifica disposizione di cui all'art. 793 c.c., male ha fatto il primo giudice a non disapplicare tale clausola, ritenendo comunque espressa la volontà risolutiva per inadempimento. Orbene, la donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro il imiti del valore della cosa donata. Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante e dai suoi eredi. Orbene, nel caso di specie, non trattandosi di contratto sinallagmatico la clausola risolutiva espressa non è applicabile alla donazione modale per cui opera la risoluzione per inadempimento, non con meccanismo automatico, ma su espressa previsione della risoluzione come conseguenza dell'inadempimento nell'atto di donazione, inadempimento da verificarsi e accertarsi attraverso l'azione di risoluzione proposta anche dagli eredi, previo accertamento della gravità dell'inadempimento. La critica mossa relativa al vizio della motivazione sul punto non
è fondata poiché compete al giudice procedere alla interpretazione della clausola negoziale, partendo dal dato letterale per risalire alla volontà della donante, sulla base di criteri logico- sistematici, ovvero secondo buona fede. Nel caso di specie, è evidente che al di là della clausola di stile contenuta nell'atto di donazione, priva di specifico tecnicismo giuridico, la volontà della donante è stata di rendere improduttiva di effetti la donazione, qualora il modo non fosse adempiuto, con la conseguente risoluzione del negozio giuridico. Infatti, il termine di due anni dalla materiale possibilità di procedere alla realizzazione del modo, è indicativo di una precisa volontà di limitare la fruibilità del bene, rimessa alla discrezionalità del donatario, fissando l'utilizzo possibile, salvo a ritenere non adempiuto il modo. Per cui nessun vizio è riconducibile alla motivazione del giudice di primo grado. Quanto alla mancata verifica sulla gravità dell'inadempimento va osservato che detta gravità è insita nella deviazione dalla volontà della donante, come mancata attuazione e realizzazione del centro anziani, o recupero ragazzi problematici. La circostanza che l'immobile sia stato utilizzato per attività, comunque, di rilievo sociale o utili alla collettività non è di per se equiparabile pag. 6/8 alla esecuzione del modo. Accertato l'inadempimento, la sua gravità, la domanda di risoluzione va accolta. Non rileva che il bene, in caso di risoluzione avrebbe dovuto pervenire alla , non essendo essa parte del processo, e non essendo l'appellante titolare del CP_2 relativo interesse sul punto. Ugualmente, l'esistenza del modo attiene alla volontà di donare per la realizzazione di uno specifico fine, la deviazione di tale fine determina l'inadempimento, al di là delle politiche e scelte discrezionali dell'Ente Comune nella gestione e pianificazione dei servizi sociali, o funzionali ai bisogni della collettività. Non dimostrato, peraltro, è l'onerosità del modo rispetto al valore dei beni donati. Nella donazione modale, ove il modo costituisce un obbligo del donatario, non hanno rilevanza le espressioni delle parti, al fine di valutare l'inadempimento, quanto l'intenzione delle parti. (Cass. n.
2561/1974)Sussiste, infine la legittimazione a promuovere l'azione dell'appellato, essendo stata dimostrata la sua qualità di erede, a nulla rilevando che la conseguenza della risoluzione avrebbe dovuto essere il passaggio del bene alla Provincia, non essendo tale aspetto rilevabile da parte dell'appellante, soggetto estraneo a tale disposizione. L'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza ed il valore indeterminato della controversia e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, avv. Mario Conte, Parte_1 nei confronti di nella sua qualità di erede di – a sua volta CP_1 Persona_1 erede nonché esecutrice testamentaria di , avverso la sentenza n. 354/2024 Persona_2 del Tribunale di Salerno, emessa in data 20/01/2024, depositata telematicamente in data
22/01/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data
26/01/2024, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate in euro 8.500.00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione al difensore antistatario tale dichiaratosi.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 7/8 Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 5 /09/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 168/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 168/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 354/2024 del Tribunale di Salerno, emessa in data 20/01/2024, depositata telematicamente in data 22/01/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data 26/01/2024,
TRA in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, avv. Mario Parte_1
Conte, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cosimo Faccenda e Sigismondo Lettieri ed elettivamente domiciliato in Eboli (SA), alla Via M. Ripa nr. 49, presso sede municipale,
- appellante –
CONTRO
, nella sua qualità di erede di – a sua volta erede nonché CP_1 Persona_1 esecutrice testamentaria di , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Persona_2
Zottoli ed elettivamente domiciliato in Eboli (SA), alla Via Ceffato nr. 22, presso studio difensore.
- appellato –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 354/2024 del Tribunale di Salerno -
Azione di risoluzione di atto di donazione
CONCLUSIONI:
1 le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 19/02/2024 per l'appellato presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 20/02/2024, il in persona del Sindaco, legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, avv. Mario Conte, proponeva gravame avverso la sentenza n.
354/2024 del Tribunale di Salerno, emessa in data 20/01/2024, depositata telematicamente in data 22/01/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data
26/01/2024, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “- Accoglie la domanda come proposta da , nella qualità di erede di a sua volta erede di CP_1 Persona_1 [...]
e dichiara la risoluzione per inadempimento del donatario dell'atto di donazione Per_2 Parte_1
Per del 28.05.1992 Repertorio 25565 – Raccolta n. 9564 per Notar di Salerno, con ordine di restituzione del compendio immobiliare, già oggetto dell'atto di donazione, in favore della parte attrice , CP_1 nella qualità di erede di - Condanna il in persona del legale rapp. te Persona_1 Parte_1
p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 516,00 per esborsi ed € 8000,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e regolamento, con attribuzione all'avv. Antonio Zottoli per dichiarazione di antistatarietà”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione per risoluzione di donazione modale notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP della Corte d'Appello di Salerno in data 18/09/2019 e iscritto a ruolo in pari data, R.G. 8978/2019, nella sua CP_1 qualità di erede di – a sua volta erede nonché esecutrice testamentaria di Persona_1
, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, il Persona_2 Parte_1
Per_ esponendo che con atto pubblico di donazione per notar del 28/05/1992 – rep. 25565 racc. n. 9564 - donava a favore del uno stabile di sua Persona_2 Parte_1 proprietà sito in lla Via Umberto Nobile n. 32, composto di 7 appartamenti al fine di Pt_1 destinarlo alla realizzazione «[…] di un'opera di alto valore sociale in favore dei cittadini di Pt_1 mediante la creazione di un Centro Sociale o Culturale per anziani e/o di recupero per ragazzi traviati o abbandonati, da riportare sulla retta via del lavoro e dell'onesta» e che «[…] il Comune dovrà realizzare il modus entro due anni dal conseguimento della disponibilità anche parziale dell'immobile, con clausola
pag. 2/8 risolutiva espressa in caso di inutile scadenza del detto termine»; riferiva ancora che con atto n. 40 del
30/06/1992, il Consiglio Comunale deliberava l'accettazione della donazione definita
“modale” nel 1993 a seguito della morte della donante e diveniva, così, proprietario Per_2 dello stabile alle condizioni stabilite e nel testamento successivo con contestuale «accettazione della clausola ivi contemplata di realizzare l'opera così come voluta dalla donante entro due anni dalla disponibilità anche parziale dell'immobile pena la perdita dello stesso in caso di scadenza del suddetto termine
– ritenuto per la clausola risolutiva contenuta nella donazione di dover provvedere alla destinazione d'uso dell'immobile prima del 13/07/1993».
Lamentava, tuttavia, che il convenuto – all'epoca dell'introduzione del Parte_1 giudizio di primo grado – non aveva adempiuto in maniera puntuale alle disposizioni testamentarie della donante e non aveva rispettato la destinazione d'uso dell'immobile ricevuto con inadempimento del modus della donazione e risoluzione della stessa e conseguente passaggio nella sfera di proprietà dell'attore – nella sua qualità di erede di ed esecutrice testamentaria della de cuius; pertanto, essendo risultati vani i Persona_1 tentativi compiuti dall'esecutrice testamentaria di ottenere il rispetto del modus della donazione, chiedeva al Tribunale di Salerno di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto del contratto di donazione e, per l'effetto, revocare la donazione effettuata a favore del dichiarare il ritorno dell'immobile nella piena disponibilità dell'attore e Parte_1 nella sua proprietà, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria di costituzione depositata telematicamente in data 09/12/2019, si costituiva in giudizio il quale parte convenuta, che Parte_1 contestava gli assunti di parte attrice e nel merito chiedeva di rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e ritenuta non necessaria attività istruttoria, il giudizio perveniva all'udienza del 22/05/2023, al cui esito la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n.
354/2024 emessa in data 20/01/2024, depositata telematicamente in data 22/01/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data 26/01/2024, il
Tribunale di Salerno in via preliminare dichiarava inammissibile l'eccezione di prescrizione del convenuto stante la di lui costituzione tardiva in giudizio, accoglieva la domanda Pt_1
e dichiarava la risoluzione del contratto con ordine di restituzione del compendio pag. 3/8 immobiliare, condannava il convenuto al pagamento delle spese quantificate in € Pt_1
8.000,00.
Con la proposizione del presente gravame, l'odierno appellante, censurava Parte_1
l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “I. Violazione ed erronea applicazione dell'art.
166 cpc in combinato disposto con gli artt. 2946 e 2935 c.c.; II. Violazione dell'art. 793 comma 4 c.c. erronea applicazione del dato normativo– violazione dell'art.112 c.p.c – inconfigurabilità della risoluzione;
III. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 793 c.c. violazione degli art. dal 1362 a 1370 c.c. violazione degli art.115 e 116 in relazione all'art. 793 cc e alle clausole contrattuali travisamento dei fatti – motivazione assente e contradittoria;
IV. Violazione e omessa applicazione dell'art. 793, comma 2, c.c. violazione degli art.115 e 116 in relazione all'art. 793, comma 2, cc e alle clausole contrattuali-travisamento dei fatti – motivazione assente e contradittoria;
V. Carenza legittimazione attiva”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma
Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “- accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto, annullare e/o riformare totalmente la sentenza impugnata, per le causali di cui in narrativa, nei termini ed alle condizioni innanzi prospettate e per l'effetto respingere le domande proposte dal sig. . - In ogni caso, condannare i Convenuti al pagamento delle spese e CP_1 compensi del doppio grado di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 06/05/2024, si costituiva in giudizio nella sua qualità CP_1 di erede di – a sua volta erede nonché esecutrice testamentaria di Persona_1 Per_2
quale parte appellata, che nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame in
[...] quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio.
Fissata la prima udienza per il 06/06/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la Corte si riservava sull'istanza di sospensione;
con ordinanza del
12/06/2024, depositata, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 13/06/2024, la
Corte, ritenendo non sussistenti i presupposti per la concessione dell'invocata inibitoria, rigettava l'istanza di sospensione della sentenza impugnata e il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 12/06/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2)
e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c. per l'udienza del 12/06/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di pag. 4/8 udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. In data 28/05/1992
ha effettuato la donazione modale in favore del Comune di avente Persona_2 Pt_1 ad oggetto gli appartamenti siti all'interno dello stabile di via U. Nobile n. 32, stabilendo che i beni fossero utilizzati per la realizzazione di un centro sociale o culturale per gli anziani, oppure un centro di recupero di ragazzi traviati o abbandonati da riportare sulla retta via del lavoro e della onestà. Detta volontà della donante avrebbe dovuto essere attuata necessariamente entro due anni dal conseguimento del possesso da parte del donatario, fissando in caso contrario una clausola risolutiva espressa in caso di inutile scadenza di detto termine. Orbene, assunto l'inadempimento da parte del l'erede della Parte_1 donante ha proposto azione di risoluzione. In relazione, alla sentenza di CP_1 accoglimento della risoluzione per inadempimento, l'appellante ha proposto il primo motivo di appello inerente la parte in cui è dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione per tardività della costituzione in giudizio dell'ente. Il giudice di primo grado ha rilevato che la costituzione del convenuto è avvenuta in data 9/12/2019, a fronte dell'udienza di prima comparizione parti fissata per il 24/12/2019, a nulla rilevando il successivo differimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 168 bis comma V cpc all'udienza del 7/01/2020, quando era già decorso il termine per la tempestiva costituzione del convenuto. L'appellante, sul punto, ha osservato che l'art. 166 cpc prevede che il convenuto debba costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata in atto di citazione e secondo il convenuto all'udienza differita a norma dell'art. 168 bis cpc. Tale assunto è errato. La Corte di
Cassazione con l'ordinanza 8309/2025 ha affermato che il differimento della prima udienza di comparizione(ex art. 168 bis, comma 5 cpc), se intervento dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto(art. 166 cpc) non sana la tardività della costituzione e non fa riacquistare al convenuto i termini per proporre domande riconvenzionali o eccezioni precluse. Le decadenze maturate restano ferme, per non alterare la parità delle parti nel processo. Il motivo è infondato e l'eccezione di prescrizione è stata giustamente ritenuta inammissibile per essere stata tardivamente proposta. Relativamente al secondo motivo di appello, esso censura la decisione nella parte in cui ritiene l'atto di donazione modale pag. 5/8 validamente stipulato, e contempla l'ipotesi di risoluzione per eventuale inadempimento del donatario, avendo il giudice interpretato la clausola di risoluzione espressa, non applicabile alla donazione modale, come rientrante nell'art. 793 IV comma c.c. inerente la risoluzione per inadempimento. L'appellante sostiene che non essendo applicabile la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. alla donazione modale, ma la specifica disposizione di cui all'art. 793 c.c., male ha fatto il primo giudice a non disapplicare tale clausola, ritenendo comunque espressa la volontà risolutiva per inadempimento. Orbene, la donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro il imiti del valore della cosa donata. Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante e dai suoi eredi. Orbene, nel caso di specie, non trattandosi di contratto sinallagmatico la clausola risolutiva espressa non è applicabile alla donazione modale per cui opera la risoluzione per inadempimento, non con meccanismo automatico, ma su espressa previsione della risoluzione come conseguenza dell'inadempimento nell'atto di donazione, inadempimento da verificarsi e accertarsi attraverso l'azione di risoluzione proposta anche dagli eredi, previo accertamento della gravità dell'inadempimento. La critica mossa relativa al vizio della motivazione sul punto non
è fondata poiché compete al giudice procedere alla interpretazione della clausola negoziale, partendo dal dato letterale per risalire alla volontà della donante, sulla base di criteri logico- sistematici, ovvero secondo buona fede. Nel caso di specie, è evidente che al di là della clausola di stile contenuta nell'atto di donazione, priva di specifico tecnicismo giuridico, la volontà della donante è stata di rendere improduttiva di effetti la donazione, qualora il modo non fosse adempiuto, con la conseguente risoluzione del negozio giuridico. Infatti, il termine di due anni dalla materiale possibilità di procedere alla realizzazione del modo, è indicativo di una precisa volontà di limitare la fruibilità del bene, rimessa alla discrezionalità del donatario, fissando l'utilizzo possibile, salvo a ritenere non adempiuto il modo. Per cui nessun vizio è riconducibile alla motivazione del giudice di primo grado. Quanto alla mancata verifica sulla gravità dell'inadempimento va osservato che detta gravità è insita nella deviazione dalla volontà della donante, come mancata attuazione e realizzazione del centro anziani, o recupero ragazzi problematici. La circostanza che l'immobile sia stato utilizzato per attività, comunque, di rilievo sociale o utili alla collettività non è di per se equiparabile pag. 6/8 alla esecuzione del modo. Accertato l'inadempimento, la sua gravità, la domanda di risoluzione va accolta. Non rileva che il bene, in caso di risoluzione avrebbe dovuto pervenire alla , non essendo essa parte del processo, e non essendo l'appellante titolare del CP_2 relativo interesse sul punto. Ugualmente, l'esistenza del modo attiene alla volontà di donare per la realizzazione di uno specifico fine, la deviazione di tale fine determina l'inadempimento, al di là delle politiche e scelte discrezionali dell'Ente Comune nella gestione e pianificazione dei servizi sociali, o funzionali ai bisogni della collettività. Non dimostrato, peraltro, è l'onerosità del modo rispetto al valore dei beni donati. Nella donazione modale, ove il modo costituisce un obbligo del donatario, non hanno rilevanza le espressioni delle parti, al fine di valutare l'inadempimento, quanto l'intenzione delle parti. (Cass. n.
2561/1974)Sussiste, infine la legittimazione a promuovere l'azione dell'appellato, essendo stata dimostrata la sua qualità di erede, a nulla rilevando che la conseguenza della risoluzione avrebbe dovuto essere il passaggio del bene alla Provincia, non essendo tale aspetto rilevabile da parte dell'appellante, soggetto estraneo a tale disposizione. L'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza ed il valore indeterminato della controversia e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, avv. Mario Conte, Parte_1 nei confronti di nella sua qualità di erede di – a sua volta CP_1 Persona_1 erede nonché esecutrice testamentaria di , avverso la sentenza n. 354/2024 Persona_2 del Tribunale di Salerno, emessa in data 20/01/2024, depositata telematicamente in data
22/01/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data
26/01/2024, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate in euro 8.500.00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione al difensore antistatario tale dichiaratosi.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 7/8 Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 5 /09/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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