TRIB
Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/05/2024, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3104 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del
23.4.2024, vertente
TRA
, con l'avv. Delia Urbani Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
conclusioni: come da ricorso introduttivo
1 FATTO E DIRITTO
1. ha adito l'intestato Tribunale domandando la Parte_1
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in NTAN NO (RM) in data 23.9.1984, Controparte_2
precisando che le parti si sono separate con accordo concluso dinnanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di EN e confermato il
18.7.2016.
2. Parte ricorrente ha dunque articolato le seguenti conclusioni: “A)
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EN
(RM) con atto di matrimonio annotato nel registro dello Stato Civile di EN
(RM), anno 1984 – parte 2 – serie A – n. 105 tra i Sigg. e il Parte_1
Sig. B) Ciascuno dei coniugi, in quanto titolare di autonomo Controparte_1
e sufficiente reddito, provvederà al proprio personale mantenimento;
C) Ordinare
all'Ufficiale di stato civile del Comune di EN (RM) di procedere
all'annotazione dell'emananda Sentenza.”.
3. , benché ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito e deve essere dichiarato contumace.
4. All'udienza del 24.3.2024 parte ricorrente ha chiesto decidersi la causa riportandosi al proprio ricorso.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio.
5. Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dal perfezionamento della separazione consensuale innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune di EN;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed
2 extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
6. Non devono essere adottate ulteriori statuizioni, non essendo state articolate domande accessorie a quella concernente lo status familiae.
7. La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in NTAN NO (RM) in data Parte_1 Controparte_1
23.9.1984;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune NTAN NO di procedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del Comune NTAN NO, anno 1984, parte II, serie
A, n. 105) ed alle ulteriori incombenze di Legge;
- spese del giudizio compensate;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.5.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3104 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del
23.4.2024, vertente
TRA
, con l'avv. Delia Urbani Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
conclusioni: come da ricorso introduttivo
1 FATTO E DIRITTO
1. ha adito l'intestato Tribunale domandando la Parte_1
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in NTAN NO (RM) in data 23.9.1984, Controparte_2
precisando che le parti si sono separate con accordo concluso dinnanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di EN e confermato il
18.7.2016.
2. Parte ricorrente ha dunque articolato le seguenti conclusioni: “A)
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EN
(RM) con atto di matrimonio annotato nel registro dello Stato Civile di EN
(RM), anno 1984 – parte 2 – serie A – n. 105 tra i Sigg. e il Parte_1
Sig. B) Ciascuno dei coniugi, in quanto titolare di autonomo Controparte_1
e sufficiente reddito, provvederà al proprio personale mantenimento;
C) Ordinare
all'Ufficiale di stato civile del Comune di EN (RM) di procedere
all'annotazione dell'emananda Sentenza.”.
3. , benché ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito e deve essere dichiarato contumace.
4. All'udienza del 24.3.2024 parte ricorrente ha chiesto decidersi la causa riportandosi al proprio ricorso.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio.
5. Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dal perfezionamento della separazione consensuale innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune di EN;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed
2 extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
6. Non devono essere adottate ulteriori statuizioni, non essendo state articolate domande accessorie a quella concernente lo status familiae.
7. La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in NTAN NO (RM) in data Parte_1 Controparte_1
23.9.1984;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune NTAN NO di procedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del Comune NTAN NO, anno 1984, parte II, serie
A, n. 105) ed alle ulteriori incombenze di Legge;
- spese del giudizio compensate;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.5.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
3